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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1825/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Valente Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresento e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato
e Marcello Carnovale
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 13.12.2023, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. 03420230002518232000, notificatole in data
28.11.2023, afferente al mancato pagamento di contributi previdenziali IVS -annualità
2021-2022- per l'importo di € 4.472,14, deducendo l'assenza dei presupposti per l'assoggettamento alla contribuzione stante il mancato esercizio dell'attività di CP_1
impresa.
1 Si è costituito l' il quale ha chiesto una pronuncia di cessata materia del CP_1
contendere con compensazione delle spese di lite in quanto l'avviso oggetto di opposizione era stato oggetto di sgravio con provvedimento del 25.11.2024.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni. In particolare, con le note di trattazione scritta del 04.12.2024, parte ricorrente ha aderito alla declaratoria di cessazione della materia del contendere avanzata dall' stante l'intervenuto sgravio delle somme recate dall'avviso di addebito CP_1
opposto, ma ha insistito, alla luce del principio della soccombenza virtuale, per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite da distrarsi. Controparte_2
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. È opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti
(giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
2.2. Orbene, nell'ipotesi in esame, è stata documentalmente accertata la sopravvenuta totale carenza di interesse della parte ricorrente all'accoglimento del ricorso, avendo l' dichiarato e documentato di aver proceduto ad adottare, in data CP_1
25.11.2024, formale provvedimento di sgravio dell'avviso di addebito n.
03420230002518232000 (cfr. all. 4 memoria ), previa accertamento della CP_1
2 cessazione della posizione della parte ricorrente alla data del 31.12.2018 (cfr. all. 3 memoria ). CP_1
Per tali ragioni, dunque, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Venuta meno la materia del contendere, la cui pronuncia si impone anche d'ufficio tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Ebbene, nel caso di specie, l' adottando il provvedimento di annullamento in CP_1
autotutela ha sostanzialmente riconosciuto le ragioni della parte ricorrente, la quale aveva dedotto di non essere tenuta ad adempiere al pagamento della contribuzione richiesta dall'Istituto con l'avviso di addebito opposto stante l'assenza del presupposto dell'esercizio dell'attività artigiana anche nel periodo oggetto di contestazione (anni 2021
e 2022).
In definitiva, dunque, alla luce della documentazione offerta dalle parti, in assenza del provvedimento di annullamento in autotutela, intervenuto soltanto il 25.11.2024, il ricorso sarebbe stato accolto.
Ne consegue, alla luce del principio della soccombenza virtuale, che le spese di lite vanno poste a carico dell' previdenziale e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto CP_1
dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di previdenza sociale), dell'assenza di una fase istruttoria, del valore della controversia (scaglione 1.101 -5.200) e sono distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare CP_1 alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 43,00 per esborsi, € 886,00
3 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge, disponendo che il pagamento sia effettuato in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Paola, 05.01.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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