Articolo 31 della Legge 24 luglio 1962, n. 1073
Articolo 30Articolo 32
Versione
23 agosto 1962
>
Versione
29 luglio 1965
>
Versione
7 maggio 1968
Art. 31. Sussidi alle scuole materne.

Per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali viene stanziata, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 1.050 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63 con progressivo aumento di lire 350 milioni all'anno negli esercizi successivi, fino a raggiungere l'importo di lire 1.750 milioni con l'esercizio finanziario 1964-65. (5d)
Alle scuole materne non statali che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche o che somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita, il Ministero della pubblica istruzione, tenendo conto del numero degli alunni accolti e delle condizioni economiche e sociali della zona, puo' corrispondere assegni, premi, sussidi e contributi entro il limite complessivo di lire 2.500 milioni annui da iscriversi negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa.
Le domande presentate dalle scuole materne per ottenere l'erogazione degli assegni, premi, sussidi e contributi di cui al secondo comma debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro, per il tramite dei provveditori agli studi che su di esse esprimeranno il loro motivato avviso, sentiti i pareri del Consiglio scolastico provinciale e del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza.
Il Ministro, in base alle domande pervenute, compilera' il piano annuale di ripartizione della somma di cui al secondo comma del presente articolo, tenendo soprattutto presenti le esigenze delle scuole materne del Mezzogiorno, delle Isole e delle localita' dichiarate economicamente depresse ai sensi dell' articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647 .
Nella concessione degli assegni, premi, sussidi e contributi occorrera' tener conto delle provvidenze eventualmente disposte allo stesso titolo da parte del Ministero dell'interno, dell'Amministrazione delle attivita' assistenziali italiane ed internazionali e di altri Enti assistenziali. ((7)) ------------------
AGGIORNAMENTO (5d)
La L. 13 luglio 1965, n. 874 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le provvidenze previste dagli articoli 14, primo e secondo comma, 15, 16, 28, 31, primo comma, 36 37, 40, 43 e 48 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , per il triennio dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1965 e con scadenza a quest'ultima data, sono prorogate al 31 dicembre 1965."
------------------ AGGIORNAMENTO (7) La L. 18 marzo 1968, n. 444 ha disposto (con l'art. 32) che "Lo stanziamento annuo stabilito al secondo comma dell'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , per assegni, premi, sussidi e contributi a favore delle scuole materne non statali che, alle condizioni ivi previste, accolgono alunni di disagiate condizioni economiche, e' aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:


per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500 milioni per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.300 milioni per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.300 milioni per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.370 milioni per il 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.400 milioni
Alle scuole materne gestite dagli enti autarchici territoriali e dagli enti comunali di assistenza sono assegnate, sugli stanziamenti annui globali risultanti da quanto disposto nel comma precedente, le seguenti somme:

per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 900 milioni per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.850 milioni per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.250 milioni per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.750 milioni per il 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.250 milioni Per la ripartizione delle somme indicate nel presente articolo si osservano i criteri e le modalita' stabiliti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 ."
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (che ha modificato l'art. 31 della presente legge) "limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Entrata in vigore il 7 maggio 1968
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente