Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/04/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5225/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 5225/2024 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata, Parte_1 difesa e domiciliata da/presso avv.ti LUCA PANCOTTI e MARIA EMANUELA BONAZZA;
e nato il [...] a [...], rappresentato, difeso e CP_1 domiciliato da/presso avv. GABRIELE MARASCA;
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE [E DIVORZIO CONGIUNTO];
CONCLUSIONI: “1) RAPPORTI PERSONALI
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la propria residenza dove ognuno riterrà più opportuno.
2) AFFIDO CONDIVISO FIGLI
I figli e , ambedue minorenni, verranno affidati in modo condiviso ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale tenendo conto delle capacità, delle
- 1 -
I minori avranno residenza privilegiata presso la casa familiare sita in Ostra (AN), in via Vicolo Rossi n° 10, assieme alla madre.
I tempi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore, tenuto conto dell'età e della soddisfacente qualità del rapporto intercorrente tra i minori ed entrambi i genitori, saranno regolamentati come segue, secondo uno schema strutturato su due settimane che si andranno a ripetere ogni mese:
- la prima settimana: due pomeriggi con il padre (Lunedì e Mercoledì, cena compresa, senza pernotto) e il fine settimana con il padre (Venerdì e Sabato con pernotto) fino alla Domenica sera alle 21:00, allorché li riaccompagnerà a casa della madre;
i restanti tre pomeriggi con la madre (Martedì, Giovedì e Domenica con pernotto);
- la seconda settimana: tre pomeriggi con il padre (Martedì, Giovedì e Domenica, cena compresa senza pernotto); due pomeriggi con la madre (Lunedì e Mercoledì con pernotto) ed il fine settimana con la madre (Venerdì e Sabato con pernotto).
Entrambi i coniugi potranno prevedere la possibilità di programmare fine settimana dal Venerdì alla Domenica da trascorrere fuori con i figli, da comunicare e concordare con l'altro con congruo anticipo.
In considerazione del fatto che la OR potrebbe doversi assentare fuori per lavoro, Parte_1 con pernotto, alcuni giorni all'anno, nel corso di dette trasferte, nonostante sia stato espressamente previsto che i bambini dormano presso la madre dalla al Venerdì di ogni settimana, sarà Pt_2 invece il signor ad occuparsi dei figli e a tenerli a dormire presso di sé, previo congruo avviso. CP_1
Per quanto concerne i periodi di vacanza e le festività, i giorni di permanenza presso l'uno o l'altro genitore saranno regolamentati come segue.
Vacanze di Natale - 24 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre - 31 dicembre - 1 gennaio - 6 gennaio : i figli trascorreranno dette festività in via alternata tra loro (il 24, il 26 il 1 con un genitore ed il 25 il 31 e il 6 con l'altro) e di anno in anno, ossia un anno con un genitore e l'anno seguente con l'altro, ad eccezione del 25 dicembre e del 1 gennaio, nelle quali i minori trascorreranno metà giornata con un genitore e metà con l'altro.
Vacanze di Pasqua - Pasqua – Pasquetta/Lunedì dell'Angelo: i figli trascorreranno il giorno di Pasqua metà giornata con un genitore e metà con l'altro, mentre la Pasquetta/Lunedì dell'Angelo in via alternata, un anno con un genitore e l'anno seguente con l'altro.
Si intende che nei giorni non festivi i figli manterranno lo stesso calendario ordinario di frequentazione dei genitori come stabilito per il periodo scolastico.
Altri giorni festivi - Primo novembre, Festa di tutti i Santi- 8 dicembre, Persona_3
- 25 aprile, anniversario della liberazione - Primo maggio, festa del Lavoro - della Repubblica: i figli trascorreranno dette festività in via alternata tra loro (primo novembre, 25 aprile, 2 giugno con un genitore e 8 dicembre e primo maggio con l'altro) e in via alternata di anno in anno, ossia un anno con un genitore e l'anno seguente con l'altro.
Vacanze estive
I figli manterranno lo stesso calendario ordinario di frequentazione dei genitori come stabilito per il periodo scolastico.
- 2 - Si fa presente come entrambi i genitori potranno programmare periodi fino a 15 giorni consecutivi da trascorrere con i figli, possibilmente nei periodi di vacanza dalla scuola, anche per effettuare viaggi in territorio italiano o all'estero, da programmare e comunicare con congruo anticipo all'altro e previo accordo con l'altro genitore.
In relazione ad ogni altro giorno ricadente nei suddetti periodi di vacanza e a tutte le altre festività qui non espressamente regolamentate, i minori seguiranno il regime ordinario di frequentazione settimanale dei genitori come sopra individuato.
Stante la tenera età dei figli resta inteso che la suddivisione dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore, sia per quanto attiene la normale regolamentazione settimanale, sia per quanto attiene i periodi festivi e/o di vacanza, potranno subire delle modificazioni in relazione alle esigenze e agli impegni scolastici ed extra scolastici di e e/o di quelle dei genitori (es. Per_1 Per_2 ferie), previo accordo fra di essi.
Entrambi i genitori avranno cura di tenere l'altro informato circa gli eventi, le questioni e le vicende maggiormente significativi della vita dei figli, così da rendere reale ed effettivo l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e consentire ad entrambi i genitori di essere presenti in modo autentico e responsabile nella vita dei minori.
3) MANTENIMENTO FIGLI
A fronte del regime di permanenza dei figli presso ciascun genitore pressoché paritario, i coniugi hanno deciso di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di un contributo al mantenimento per i figli e e di provvedervi direttamente durante il tempo che ciascun genitore Per_1 Per_2 trascor e ividendo però tra loro, al 50% ciascuno, le spese ordinarie inerenti il vestiario dei figli.
Le spese straordinarie, medico specialistiche e scolastiche ed extrascolastiche, documentate, da affrontare nell'interesse dei figli nel rispetto dell'elencazione, dei criteri e delle modalità come sanciti dal Protocollo in vigore presso codesto Tribunale, saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
L'Assegno Unico corrisposto dall'INPS per i figli sarà suddiviso al 50% tra i genitori.
4) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
La casa familiare sita in Ostra (AN), Vicolo Rossi n. 10, interamente di proprietà della OR
viene assegnata alla medesima che continuerà ad abitarvi assieme ai figli Parte_1 Per_1
e , mentre il marito ha già trasferito la propria residenza in Ostra (AN), Via Bedini n.
9. Per_2
Le parti concordano altresì che la rata mensile del mutuo fondiario e ipotecario contratto dalla OR con la , per atto Notaio Parte_1 Controparte_2 del 29.11.2011, relativo alla casa familiare sita in Ostra (AN), Vicolo Rossi n. 10, Persona_4 interamente di proprietà della OR , pari ad € 827,00= circa mensili, sarà Parte_1 interamente sostenuta dalla medesima, c annuale della Polizza “Settore incendio e altri danni ai beni” con la Compagnia assicurativa CP_3
5) MANTENIMENTO CONIUGI
Le parti dichiarano di essere entrambe titolari di reddito autonomo e, quindi, economicamente autosufficienti, per il che rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo per il proprio mantenimento.
- 3 - 6) BENI MOBILI REGISTRATI
I beni mobili registrati:
- Peugeot 2008 tg FT988AD in uso promiscuo alla OR quale auto aziendale Parte_1
- Volkswagen Touran tg FD869NT di proprietà esclusiva del Signor CP_1
acquistati in costanza di matrimonio o comunque in uso ad uno dei coniugi, rimarranno di proprietà esclusiva ed in godimento ed uso esclusivo dei rispettivi intestatari o fruitori.
7) ALTRE QUESTIONI PATRIMONIALI
I coniugi dichiarano altresì di aver definito tra loro ogni altra questione patrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa.
In particolare la Polizza di Assicurazione sulla vita N. 0 014 01 20 669561 000 contratta dalla OR con la Compagnia di assicurazione sulla vita “Assimoco Vita” resterà ad Parte_1 onere e beneficio esclusivi di essa contraente e la Polizza di Assicurazione sulla vita, contratta con Poste Italiane, N. 50006883448, contratta dal Signor resterà ad onere e beneficio esclusivi di CP_1 esso contraente.
8) Entrambi i coniugi prestano il loro reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità dell'espatrio.
9) Le spese legali inerenti la presente procedura vengono integralmente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 CP_1 uniti in matrimonio a Ostra (AN) il 30/06/2012, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso condizionatamente alla seguente integrazione, volta a prevenire possibili discrepanze: “indicazione di una quota minima relativa al reciproco mantenimento dei figli per le spese ordinarie”.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
- 4 - 5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli minori e (non si ritiene Per_1 Per_2 necessario, ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., l'ascolto del primo in ragione del clima collaborativo tra i genitori e della rispondenza dell'accordo ai suoi interessi, materiali e non, mentre per quanto concerne il secondo già la sua tenera età appare impeditiva della relativa audizione).
La regolamentazione del collocamento dei figli in maniera sostanzialmente paritaria presso ciascun genitore giustifica la previsione di un mantenimento diretto, vagliate anche le rispettive condizioni economico-reddituali; si reputa, pertanto, non necessaria la previsione di una quota minima relativa al reciproco mantenimento dei figli per le spese ordinarie onde evitare il rischio di discrepanze, tenuto conto, vieppiù, che si tratta, in ogni caso, di provvedimenti resi rebus sic stantibus.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato e dovendosi attendere il passaggio in giudicato della sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte)
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è, pertanto, differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1 contatto matrimonio a Ostra (AN) il 30/06/2012, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 6, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 2012; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ostra (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio di data 02/IV/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 5 -