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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/09/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5003/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 23/09/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5003/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTUCCI SCHISA ALFREDO, Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in indirizzo telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOCCADAMO DANIELE, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA ITALIA 50 MONZA presso il difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con decreto ingiuntivo, n. 1926/2024 emesso su ricorso di venne ingiunto a Controparte_1 il pagamento della somma di € 18.389,89 oltre interessi e spese del procedimento Parte_1 monitorio, a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale edilizio. propose opposizione e contestò che il ricorso monitorio fosse sorretto unicamente dalle Parte_1 fatture. Osservò che non era stata indicata da la merce per la quale non era avvenuto il Controparte_1 pagamento. Inoltre, precisò che non era provata la consegna della merce. si costituì e affermò di aver allegato le fatture, ma anche i documenti di Controparte_1 trasporto, oltre che la corrispondenza intercorsa via e-mail con l'amministratore unico dell'opponente. Segnalò, inoltre, che nessuno dei documenti prodotti era stato disconosciuto. Chiese la condanna ex 96 c.p.c.. Disattesa la richiesta di prove orali e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa venne rinviata per decisione alla data del giorno 11 settembre 2025 in modalità cartolare, con decorrenza anticipata dei termini per le attività di cui all'art. 189 cod. proc. civ. La domanda dell'opponente è da rigettare. Preliminarmente, è necessario segnalare che il contratto di fornitura di beni risulta incontestato. Le contestazioni sollevate dall'opponente si profilano generiche e infondate. Con riguardo all'asserita inidoneità probatoria della produzione documentale di parte creditrice, se è vero che le fatture, come affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 166115 del 23 maggio 2022, costituiscono titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma che nella fase di opposizione non possono costituire la prova dell'esistenza del credito (il quale dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto), tuttavia, in presenza di ulteriori elementi a fondamento, quali le fatture non contestate e i documenti di trasporto, che attestano l'esecuzione della prestazione di consegna, la prova del credito va considerata raggiunta. Nel caso di specie ha allegato i ddt, non disconosciuti, e svariate e-mail (doc. Controparte_1 10, doc. 11 e doc. 12) che confermano l'avvenuta consegna della merce. Parimenti, la contestazione circa l'eventuale mancata identificazione della merce consegnata non risulta fondata in quanto l'opposta ha allegato le fatture e i documenti di trasporto sottoscritti e non contestati. Non è stata formulata alcuna specifica contestazione circa il quantum. Il decreto opposto, dunque, va confermato. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta. Pur nella sussistenza del presupposto oggettivo (soccombenza totale), per l'applicabilità di tale norma non risulta nel caso di specie sufficientemente provato il presupposto soggettivo, dato dalla malafede o colpa grave della controparte, presupposto che deve concorrere con il presupposto oggettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2. conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1926/24 emesso dal Tribunale di Monza in data 28 giugno 2024 nei confronti di dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.; Parte_1
3. condanna a rimborsare ad le spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 2.540,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
4. con sentenza esecutiva. Monza, 23 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 23/09/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5003/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTUCCI SCHISA ALFREDO, Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in indirizzo telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOCCADAMO DANIELE, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA ITALIA 50 MONZA presso il difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con decreto ingiuntivo, n. 1926/2024 emesso su ricorso di venne ingiunto a Controparte_1 il pagamento della somma di € 18.389,89 oltre interessi e spese del procedimento Parte_1 monitorio, a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale edilizio. propose opposizione e contestò che il ricorso monitorio fosse sorretto unicamente dalle Parte_1 fatture. Osservò che non era stata indicata da la merce per la quale non era avvenuto il Controparte_1 pagamento. Inoltre, precisò che non era provata la consegna della merce. si costituì e affermò di aver allegato le fatture, ma anche i documenti di Controparte_1 trasporto, oltre che la corrispondenza intercorsa via e-mail con l'amministratore unico dell'opponente. Segnalò, inoltre, che nessuno dei documenti prodotti era stato disconosciuto. Chiese la condanna ex 96 c.p.c.. Disattesa la richiesta di prove orali e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa venne rinviata per decisione alla data del giorno 11 settembre 2025 in modalità cartolare, con decorrenza anticipata dei termini per le attività di cui all'art. 189 cod. proc. civ. La domanda dell'opponente è da rigettare. Preliminarmente, è necessario segnalare che il contratto di fornitura di beni risulta incontestato. Le contestazioni sollevate dall'opponente si profilano generiche e infondate. Con riguardo all'asserita inidoneità probatoria della produzione documentale di parte creditrice, se è vero che le fatture, come affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 166115 del 23 maggio 2022, costituiscono titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma che nella fase di opposizione non possono costituire la prova dell'esistenza del credito (il quale dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto), tuttavia, in presenza di ulteriori elementi a fondamento, quali le fatture non contestate e i documenti di trasporto, che attestano l'esecuzione della prestazione di consegna, la prova del credito va considerata raggiunta. Nel caso di specie ha allegato i ddt, non disconosciuti, e svariate e-mail (doc. Controparte_1 10, doc. 11 e doc. 12) che confermano l'avvenuta consegna della merce. Parimenti, la contestazione circa l'eventuale mancata identificazione della merce consegnata non risulta fondata in quanto l'opposta ha allegato le fatture e i documenti di trasporto sottoscritti e non contestati. Non è stata formulata alcuna specifica contestazione circa il quantum. Il decreto opposto, dunque, va confermato. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta. Pur nella sussistenza del presupposto oggettivo (soccombenza totale), per l'applicabilità di tale norma non risulta nel caso di specie sufficientemente provato il presupposto soggettivo, dato dalla malafede o colpa grave della controparte, presupposto che deve concorrere con il presupposto oggettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2. conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1926/24 emesso dal Tribunale di Monza in data 28 giugno 2024 nei confronti di dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.; Parte_1
3. condanna a rimborsare ad le spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 2.540,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
4. con sentenza esecutiva. Monza, 23 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti pagina 2 di 2