Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/03/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 987 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa all'udienza del giorno 21/3/2025 e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA: ), con Parte_1 P.IVA_1 l'avvocato Giuseppe Mario Militerni nel cui studio in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 109 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. e P.IVA: ), con gli Controparte_1 P.IVA_2 avvocati Vincenzo Donativi e Francesco Silvestre nel cui studio in Roma alla via Jacopo de Ponte n. 49 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 14401 pubblicata il
4/10/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 8
16848/2019, N.R.G. 48355/2019, con cui ingiungeva alla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, il
[...] pagamento in favore della ricorrente della somma di € 37.260,46, oltre ad interessi e spese, di cui alla fattura n. 699/F del 30/6/2019, relativa allo svincolo del secondo cinquepercento delle ritenute a garanzia sulle fatture della subappaltatrice nn. 1142 del 31/12/2017, 61 del 31/01/208, 174 del 28/02/2018, 283 del 31/03/2018, 383 del 30/04/2018, 460 del 31/05/2018,
617 del 30/06/2018, 13/f del 31/07/2018. Con atto di citazione notificato in data 7/10/2019 la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 16848/2019,
N.R.G. 48355/2019, emesso dal Tribunale di Roma in data 20/8/2019 e notificato l'11/9/2019, con cui le era stato intimato il pagamento in favore della controparte, in qualità di cessionaria del credito, della somma di € 37.260,46, oltre agli interessi ed alle spese processuali, chiedendone la revoca, con condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dell'opponente. L'ingiunta contestava l'avversa pretesa, esponendo: - che, con contratto stipulato il 7/4/2017, la a cui la Banca Parte_1 d'Italia aveva affidato l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione del complesso edilizio sito in Roma, via IV Fontane, aveva affidato in subappalto alla CP_1
la “esecuzione della progettazione costruttiva (intesa quale
[...] redazione degli elaborati grafici e schede di dettaglio dei manufatti), fornitura e posa in opera di PORTE tagliafuoco e vetrate REI complete di accessori come individuati negli elaborati di progetto”; - che l'art. 15 del contratto inter partes prevedeva, relativamente alle modalità di pagamento del corrispettivo dovuto alla , che: “Dall'importo dovuto Controparte_1 ai sensi dei SAL verrà effettuata, a titolo di garanzia, una trattenuta del 10% che verrà svincolata: (a) quanto al primo 5%, previa fatturazione, a mezzo bonifico bancario a 90 (novanta) gg. Dalla data del verbale, con esito positivo, di integrità e funzionalità dei manufatti stessi, redatto a completamento di ciascuna fase/piano come da precedente art. 9; (b) quanto al restante 5% a mezzo bonifico bancario a 90 (novanta) gg dalla emissione con esito positivo, del certificato di collaudo finale come riportato al precedente art. 10”; - che, ai sensi dell'art. 10 del contratto,
“Le operazioni di collaudo si svolgeranno conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di collaudo delle opere pubbliche. In
pag. 2 di 8 particolare sono previsti sia collaudi in corso d'opera sia il collaudo – tecnico, statico e amministrativo – finale (per il seguito “Collaudo Finale”). Il Collaudo Finale dei manufatti oggetto del presente contratto coinciderà e sarà comunque subordinato al collaudo che sarà effettuato dall'Amministrazione nei confronti del Committente per tutte le opere a quest'ultimo appaltate”; - che, non essendo state ultimate le opere oggetto dell'appalto principale che intercorreva tra la e Parte_1 la Banca d'Italia, il collaudo definitivo non era stato ancora eseguito, con conseguente inesigibilità del credito vantato dall'odierna opposta a titolo di restituzione delle “seconde” ritenute a garanzia;
- che, con atto aggiuntivo del 27/6/2018, le parti avevano pattuito una estensione dell'importo originario del contratto, richiamando e confermando le altre clausole;
- che, nelle more del rapporto contrattuale, interrottosi per volontà della
[...]
l'odierna opponente aveva versato alla controparte i CP_1 corrispettivi dovuti per le prestazioni eseguite fino al 31/7/2018, ivi comprese le prime ritenute a garanzia.
Tanto premesso, la eccepiva la Parte_1 inesigibilità dell'avversa pretesa creditoria, non essendo intervenuto il collaudo delle opere eseguite dalla controparte. Con comparsa del
16/1/2020 si costituiva in giudizio la in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, chiedendo dichiararsi inammissibile e, in subordine, rigettarsi l'avversa opposizione. L'ingiungente deduceva che, a causa dell'inadempimento della controparte, che non aveva adempiuto al pagamento delle fatture emesse in relazione alle prestazioni rese dall'opposta, aveva diffidato l'odierna ingiunta ad adempiere ex art. 1454 c.c., senza esito, sicché il contratto si era risolto.
La deduceva di avere, quindi, adito il Tribunale, Controparte_1 chiedendo accertarsi e dichiararsi la intervenuta risoluzione di diritto del contratto inter partes o la risoluzione dello stesso, oltre al risarcimento dei danni, sicché non era applicabile la disciplina pattizia del collaudo.
Esperiti gli incombenti preliminari, denegata la provvisoria esecuzione del monitorio ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'1/6/2022, svoltasi in modalità cartolare, al cui esito assumeva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 16848/2019, N.R.G. 48355/2019, emesso dal
Tribunale di Roma in data 20/8/2019 e la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c. proposte dalla avverso la Parte_1 CP_1
; ha rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla
[...] CP_1
avverso la ha condannato la
[...] Parte_1 [...] al pagamento in favore della controparte delle spese Parte_1
pag. 3 di 8 processuali, liquidate in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Con il motivo sostanzialmente unico di opposizione la contesta la pretesa creditoria Parte_1 della , eccependone la inesigibilità, in mancanza del Controparte_1 collaudo delle opere relative al contratto di appalto stipulato dall'ingiunta con la Banca d'Italia.
La doglianza è infondata. Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio. In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001). Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di corrispettivi spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (cfr., tra le tantissime, Cass. n. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003). Invero, benché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 633 e 634 c.p.c., per i crediti relativi a somministrazione di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili costituiscono prova scritta idonea a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo nei confronti anche di soggetti non imprenditori (cfr. Cass. civ. n. 14363 del 16/11/2001;
Cass. civ. n. 13429/2000), in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore è tenuto a fornire piena prova dei fatti costitutivi del credito, non pag. 4 di 8 potendo avvalersi, nei confronti del debitore che non sia imprenditore, né del regime speciale previsto per l'emissione del decreto ingiuntivo, né della norma sulla efficacia probatoria tra gli imprenditori prevista dall'art. 2710
c.c.. In altri termini, se in sede monitoria per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente la produzione degli estratti autentici delle scritture contabili attestanti l'esistenza del credito vantato, in fase di opposizione, la mera indicazione delle risultanze del libro giornale del creditore non è idonea ad interrompere la prescrizione. Quanto alla valenza probatoria della fattura commerciale prodotta dall'odierna opposta, è noto che la stessa, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche generiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (cfr. Cass. civ. n. 8126 del 2004; Cass. civ. n. 10434 del 2002). Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura contestata non costituisce fonte di prova assoluta, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (cfr. Cass. civ. n. 5573/1997; Cass. civ. n.
9685/2000; Cass. civ. n. 17050 del 5/8/2011). Nella specie, con contratto stipulato il 7/4/2017, la in qualità di appaltatore Parte_1 della Banca d'Italia per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'immobile sito in Roma, Via IV Fontane, affidava alla la “esecuzione della progettazione Controparte_1 costruttiva (intesa quale redazione degli elaborati grafici e schede di dettaglio dei manufatti), fornitura e posa in opera di PORTE tagliafuoco e vetrate REI complete di accessori come individuati negli elaborati di progetto”. Ai sensi dell'art. 15 del citato contratto, le modalità di pagamento del corrispettivo dovuto alla subappaltatrice erano regolate nel pag. 5 di 8 seguente modo: “Dall'importo dovuto ai sensi dei SAL verrà effettuata, a titolo di garanzia, una trattenuta del 10% che verrà svincolata: (a) quanto al primo 5%, previa fatturazione, a mezzo bonifico bancario a 90 (novanta) gg. Dalla data del verbale, con esito positivo, di integrità e funzionalità dei manufatti stessi, redatto a completamento di ciascuna fase/piano come da precedente art. 9; (b) quanto al restante 5% a mezzo bonifico bancario a 90
(novanta) gg dalla emissione con esito positivo, del certificato di collaudo finale come riportato al precedente art. 10”. Ai sensi dell'art. 10 del contratto, inoltre, “Le operazioni di collaudo si svolgeranno conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di collaudo delle opere pubbliche. In particolare sono previsti sia collaudi in corso d'opera sia il collaudo – tecnico, statico e amministrativo – finale (per il seguito “Collaudo Finale”). Il Collaudo Finale dei manufatti oggetto del presente contratto coinciderà e sarà comunque subordinato al collaudo che sarà effettuato dall'Amministrazione nei confronti del Committente per tutte le opere a quest'ultimo appaltate”. Con atto aggiunto del 27/6/2018 le parti pattuivano l'estensione dell'importo originario del contratto, richiamando e confermando tutte le altre clausole. In seguito, la CP_1
, all'esito delle forniture di porte tagliafuoco a favore della
[...] controparte, emetteva le fatture nn. 61 del 31/1/2018 di € 50.249,97, n. 174 del 28/2/2018 di € 101.900,33, n. 283 del 31/3/2018 di € 51.363,38, n. 383 del 30/4/2018 di € 12.763,75, n. 460 del 31/5/2018 di € 119.776,71 e n. 617 del 30/6/2018 di € 90.642,89, corredate dei pedissequi SAL e dei relativi certificati di pagamento, inviate alla per il Parte_1 pagamento, ma quest'ultima provvedeva al pagamento, con ritardo di circa cinque mesi, delle sole fatture n. 61 e n. 174 (scadute, rispettivamente, il
30/4/2018 ed il 31/5/2018), rendendosi, quindi, inadempiente, alla data del 12/10/2018, nei confronti della per complessivi € Controparte_1
274.546,73. Per le ragioni sopra esposte, con comunicazione inviata a mezzo p.e.c. il 12/10/2018 la diffidava ex art. 1454 c.c. la Controparte_1 ad adempiere al pagamento della complessiva Parte_1 somma di € 274.546,73 nel termine perentorio di giorni quindici, pena la risoluzione de iure del contratto, senza esito. Successivamente, con atto di citazione notificato in data 12/6/2019 la conveniva in Controparte_1 giudizio avanti all'intestato Tribunale la per ivi Parte_1 sentir dichiarare risolto ex art. 1454 c.c. o, in subordine, per la risoluzione del contratto inter partes stipulato in data in 7/4/2017 per inadempimento della odierna opponente, con condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 257.089,12, oltre agli interessi ed al maggior danno, a titolo di corrispettivi non pagati dalla controparte. Ciò posto, avuto riguardo alle ragioni sottese alla diffida ad adempiere intimata dalla Controparte_1 alla controparte e ai documenti versati in atti, ricorrono i presupposti della risoluzione de iure del contratto, che possono in questa sede essere accertati incidenter tantum, sicché non può l'ingiunta opporre alla pag. 6 di 8 controparte la condizione cui era sottoposta la restituzione delle ritenute a garanzia azionate dalla con ricorso monitorio, che Controparte_1 operava in caso di fisiologico sviluppo del contratto, ma la cui efficacia è cessata, avuto riguardo agli effetti sulla risoluzione del subappalto. Il credito vantato dall'ingiungente è pertanto esigibile, oltre che fondato su idonea prova, avuto riguardo al contratto di subappalto ed alle fatture emesse dall'ingiungente, non specificamente contestate dalla Parte_1
Ed invero, l'opposta non si è limitata a produrre le fatture
[...] commerciali, ma ha versato in atti anche il contratto di subappalto inter partes, da cui deriva, a carico dell'opponente, l'obigo di pagamento del corrispettivo delle prestazioni ivi contemplate, da cui si desume, incidenter tantum, la fondatezza della domanda di accertamento della risoluzione del contratto di subappalto inter partes proposta dalla in Controparte_1 separato giudizio. E' pertanto esigibile l'obbligo della Parte_1 di versare alla controparte la somma di € 37.260,46 di cui alla
[...] fattura n. 699/FE del 30/6/2019 a titolo di rimborso delle somme ritenute a garanzia dall'ingiunta in occasione del pagamento delle fatture per la fornitura di porte tagliafuoco. Ne consegue il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale dell'opponente di condanna dell'ingiungente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.. Non ricorrono, tuttavia, i presupposti per la condanna della al Parte_1 pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c., avuto riguardo alle questioni trattate. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza appellata, e respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, così provvedere: - in accoglimento del presente appello, e della opposizione a decreto ingiuntivo formulata dalla Parte_1 revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto (n. 16848/2019 emesso dal Tribunale Civile di Roma il 20 agosto 2019), accertando e dichiarando che il credito azionato in via monitoria dalla pari ad € Controparte_1
37.260,46, non è fondato e respingere ogni pretesa avanzata dalla stessa, con conseguente condanna alla restituzione dell'importo versato in esecuzione della sentenza di primo grado;
- condannare la CP_1 al risarcimento per lite temeraria, nella somma che sarà ritenuta di
[...] giustizia, comunque non inferiore alla somma di € 7.254,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1)-dichiarare inammissibile, improponibile e, gradatamente, improcedibile, nonché rigettare perché infondata in fatto ed in diritto, la opposizione interposta, con citazione notificata il 7.10.2019 dalla Spa.
pag. 7 di 8 , avverso il decreto ingiuntivo Controparte_2 CP_1 reso inter partes dal Tribunale di Roma in data 13-20.8.2019 sub n.
16848/2019, e, questo confermando, mandare assolta la Srl. CP_1 da ogni e qualsiasi avversa domanda;
2)- confermare, pertanto, il decreto ingiuntivo reso inter partes dal Tribunale di Roma in data in data 13- Part 20.8.2019 sub n. 16848/2019 e, per l'effetto, condannare la .
[...] al pagamento in favore della Srl. della somma Parte_1 CP_1 residua di € 37.260,46, oltre interessi dall'1.7.2019 al soddisfo da computarsi «al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali»
(ex art. 5 d. lgs. 231/2002); 3)-condannare la opponente al pagamento delle spese di questa lite, nonché di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c.. 2”.
L'appello era rinviato all'udienza del 14/3/2025. A tale udienza le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non comparivano.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di contro la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 14401 pubblicata il 4/10/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 21/3/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 8 di 8