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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/07/2025, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1626/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesira D'Anella Presidente dott. Andrea Pirola Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1626/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZA Parte_1 C.F._1
ND e dell'avv. SANVIDO MANUELA ( ) VIA G. GRASSI 9 C.F._2
10138 TORINO;
elettivamente domiciliato in VIA GRASSI, 9 10138 TORINO presso il difensore avv.
MAZZA ND
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_1 CP_3 C.F._4 dell'avv. MARTINETTI MAURIZIO elettivamente domiciliato in VIA MOZART, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. MARTINETTI MAURIZIO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione respinta:
pagina 1 di 15 - In via istruttoria previa, occorrendo, ammissione delle istanze istruttorie, non ammesse con
l'ordinanza del Tri-bunale di Milano in data 6.7.2022, della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
CAPITOLI 1) “Vero che dopo l'invio della comunicazione avente ad oggetto una proposta di lavoro in- viata al Dott. formalizzata con documento datato 19.10.2019 che mi si rammo-stra (doc. Parte_1
17 parte attrice), il Dott. mi ha chiamato a partire dal mese di gennaio 2020 con una frequenza Pt_1 di una/due volte al mese?”
2) “Vero che non ho mai risposto alle chiamate di cui al capitolo precedente in quanto imba-razzato dalla situazione che si era venuta a creare circa la reputazione del Dott. dopo la proposta Pt_1 formalizzata da Vigilate S.r.l., cui era però seguita la pubblicazione dell'articolo sull'Espresso n. 49 datato 1.12.2019 che mi si rammostra (doc. 2 di parte attrice) e che riguar-dava proprio la figura del
Dott. ?” Pt_1
3) “Vero che solo dopo le continue insistenze del Dott. ho scritto allo stesso la mail del Parte_1
05.06.2020 che mi si rammostra (doc. 18 di parte attrice)?”
4) “Vero che nella mia mail del 05.06.2020 che mi si rammostra (doc. 18 di parte attrice), quando scrivo di “vicende di business internazionali dai contorni poco chiari, riportate a mezzo stampa da alcune importanti testate settimanali e facilmente reperibili in rete” mi rife-rivo espressamente all'articolo pubblicato sull'Espresso nel n. 49 (datato 1^ dicembre 2019) a firma CP_1
(doc. 2 parte attrice che mi si rammostra) dal titolo “SPY STORY IN AUTOSTRADA” con
[...] sottotitolo “ NO PROBLEM: UN UOMO DI GLADIO PER Parte_2 Persona_1
INVESTIRE IN , INDIA E RUSSIA. TOTALE: 40 MILIONI PERSI E UN'INDAGINE IN Per_2
PROCURA”?
Si indica a teste il Signor c/o Vigilate S.r.l. con sede legale in Rezzato (BS) Via Tes_1
Napoleonica, 6.
- nel merito, in via principale, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sen-tenza n.
9414/2023, resa dal Tribunale di Milano, I sezione civile, in data 23.11.2023 e pubbli-cata in data 24 novembre 2023, non notificata:
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti e come meglio, il carattere diffamatorio e/o comunque lesivo e/o comunque illecito anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. degli articoli pub-blicati sulla pagina web de l'Espresso (https://espresso.repubblica.it/) e sul n. 49 del settimanale “L'Espresso”, anche rieditato e pubblicato sulla pagina web (https://espresso.repubblica.it/) in data 4 dicembre 2019 in quanto offensivo dell'onore, della reputazione e dell'immagine del Dott. Parte_1
- Conseguentemente condannare i convenuti Sig. , Controparte_1 Controparte_4
pagina 2 di 15 e Dott. al risarcimento in favore dell'attore Dott. di tutti i danni CP_2 CP_3 Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti, in solido tra loro e/o comunque, in subordine, ciascuno per la propria responsabilità a seguito della pubblicazione degli articoli diffamatori pubblicati su CP_5 sopra evidenziati, nella misura di Euro 390.000,00 a titolo di danni patrimoniali e di Euro 50.000,00 a titolo di danni non patrimoniali e/o alla diversa somma che risulterà equa e/o di giustizia oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo, oltre la somma titolo di riparazione ex art. 12 L.
47/1948, da determinarsi anch'essa in via equitativa.
- Ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza su di un quotidiano di tiratura nazionale ex art
120 c.p.c. tra il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giornale, La Stampa o Il Messag-gero.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA e CPA e spese generali ed accessori di legge, com-preso il rimborso del contributo unificato di entrambe i gradi di giudizio”
Per , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
CP_3
“Piaccia alla Eccc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello del dott.
[...]
, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per i motivi esposti al paragrafo 3 della comparsa di costituzione e Pt_1 risposta depositata nel giudizio di appello;
- nel merito: accertare e dichiarare la manifesta infondatezza dell'atto di appello proposto dal dott.
e per l'effetto ovvero in ogni caso rigettare integralmente l'impugnazione spiegata dal Parte_1 dott. per tutti i motivi esposti ai paragrafi 4 e ss. della comparsa di costituzione e Parte_1 risposta nel giudizio di appello;
- in ogni caso, in accoglimento delle eccezioni istanze e deduzioni difensive svolte e/o reiterate in sede di appello
- in via preliminare: accertare e dichiarare (i) la carenza di legittimazione passiva del dott. – CP_1 nei limiti e per i motivi esposti al paragrafo 3.1 della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado nonché (ii) l'inammissibilità e/o la improcedibilità delle domande avversarie di condanna in solido al risarcimento dei danni e/o di condanna alla sanzione di cui all'art. 12 Legge n.
47/1948 e/o di condanna alla pubblicazione della sentenza, così come rassegnate nell'atto di citazione avversario, per tutti i motivi esposti al paragrafo 3.2 della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado;
pagina 3 di 15 - nel merito ed in ogni caso: rigettare integralmente tutte le domande avanzate dal dott. Parte_1 con l'atto di appello e nel giudizio di primo grado, poiché manifestamente infondate, sia in fatto che in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello;
in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie reiterate dal dott. nel presente giudizio di Parte_1 appello, per le ragioni tutte illustrate al paragrafo 7 della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello;
in ogni caso: condannare il dott. al pagamento delle spese onorari e competenze del presente Pt_1 giudizio, oltre al pagamento di una ulteriore somma ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 III comma
c.p.c. in ragione della manifesta pretestuosità ed infondatezza dell'impugnazione spiegata”.
2. Si precisa di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o irritualmente modificate dall'appellante e si chiede sin da ora lo stralcio delle note avversarie laddove il contenuto si rivelasse esorbitante rispetto alla mera “precisazione delle conclusioni” così come unicamente Per_ consentito dal C.I. dott. con provvedimento del 05.11.2024”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava in giudizio, avanti il Tribunale di Milano, , autore Parte_1 Controparte_1 dell'articolo dal titolo “Spy Story in Autostrada” pubblicato sul settimanale in data 1 CP_5 dicembre 2019; direttore del periodico;
e editore;
per CP_3 Controparte_6 sentire accertare il carattere diffamatorio di tale articolo, ed ottenere la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa nella somma di €
50.000,00, e dei danni patrimoniali, quantificati nella somma di € 390.000,00, oltre al pagamento di una somma, ai sensi dell'art. 12 della L. 47/1948, ed alla pubblicazione della sentenza. L'attore censurava il carattere lesivo della sua reputazione delle pubblicazioni, sia perché i fatti affermati non sarebbero veri, sia per mancanza di adeguata continenza espositiva, avendo il giornalista rappresentato, anche usando informazioni parzialmente vere, una realtà maliziosamente alterata, volta a screditare l'attore, mettendone in dubbio onestà, professionalità e trasparenza. Si soffermava in particolare sul sottotitolo dell'articolo: “ va a pezzi? No problem: arruola un uomo di Gladio per Pt_2 Per_1 investire in India e Russia. Totale: 40 milioni persi ed una indagine in Procura”. Per_2
Sosteneva che:
- sarebbe falsa la notizia relativa alla sua operatività in Russia ed in India;
- l'attività svolta in era di supervisione delle attività d' impresa di Per_2 Controparte_7
, senza alcun potere di investimento;
[...] pagina 4 di 15 - non sarebbe stato “uomo di ”, come affermato dalle pubblicazioni di cui è causa, ma Per_4 rappresentante della Onlus Associazione Italiana Volontari Stay Behind, differente rispetto alla disciolta organizzazione militare speciale;
Per_4
- non sarebbe stato amministratore del RAV(raccordo autostradale della Val d'Aosta, gestito da
Atlantia), nello stesso periodo di tempo in cui viveva in Guinea Conakry, dal 2011 al 2014
(essendo solo consigliere di amministrazione senza deleghe di RAV, non era necessaria la sua costante e continuativa presenza sul territorio);
- mentre l'articolo suggeriva che non avesse svolto il suo mandato con la dovuta Pt_1 diligenza presso Sistrab, nel corso del suo mandato gli utili della società erano raddoppiati;
- quanto all'attività per (d'ora in avanti “IE”) in il Controparte_7 Per_2 collegamento, effettuato nel titolo della pubblicazione, dell'attore con indagine della Procura di
Roma e la perdita di 40 milioni, nel bilancio di IE, insinuava un suo coinvolgimento in tale indagine, mentre non era pendente alcun procedimento contabile o penale a suo carico;
- era falsa l'affermazione che non aveva mai operato in non avendo conseguito il Pt_1 Per_2 necessario ID (documento di identità locale), avendo ottenuto il rilascio di tale documento con scadenza il 12.3.2019.
Il danno non patrimoniale, asseritamente subito dall'appellante in conseguenza delle pubblicazioni, sarebbe stato di elevata gravità, tanto che, per il discredito indotto dalle pubblicazioni, gli era stata revocata la nomina a Console Onorario della Repubblica di SA RI in Per_2
La rettifica, pubblicata da ”, non avrebbe attenuato il danno, perché accompagnata da CP_5 precisazioni del giornalista che, pur smentendo le notizie sull' operatività di in Russia ed India, Pt_1 avrebbero confermato le altre false notizie.
Il danno patrimoniale sarebbe derivato dalla perdita di un'importante occasione lavorativa, costituita da proposta di assunzione, da parte di Vigilate s.r.l., in data 19.10.2019, poi revocata, asseritamente a seguito della pubblicazione dell'articolo.
Si costituivano i convenuti, che eccepivano la carenza di legittimazione passiva del giornalista , CP_1 in relazione alle domande relative al titolo dell'articolo, non a lui imputabile;
del direttore , in CP_3 relazione alla domanda ex art. 12 L 47/1948, presupponendo la condanna del direttore l'accertamento della responsabilità per concorso doloso nel reato di diffamazione;
di entrambi i convenuti, in relazione alla domanda di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.
Nel merito, chiedevano accertarsi l'infondatezza della domanda attorea, poiché l'articolo era manifestazione del diritto di cronaca e di critica, tutelati dall'art. 21 Cost.; era esempio di giornalismo d' inchiesta e denuncia critica, che riveste ruolo di fondamentale importanza nell'ordinamento pagina 5 di 15 democratico;
inoltre, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte de della CEDU, per tale tipologia di giornalismo si deve valutare con minore rigore il requisito della verità della notizia, essendo sufficiente il requisito della verità putativa, a condizione dello svolgimento di un serio lavoro di ricerca sulle fonti e sulla loro attendibilità. Tale ricerca aveva comportato la raccolta di informazioni da atti ufficiali (ad es. bilanci); atti interni ad e IE (in base ai quali erano sorti sospetti su un possibile Per_1 danno erariale, e sulla possibile commissione di reati nella gestione del gruppo in;
Per_1 Per_2
l'ordinanza di archiviazione, emessa dal GIP del Tribunale di Torino, della querela proposta da Pt_1 nei confronti de per analoga pubblicazione;
il parere pro veritate, reso dallo studio legale CP_8
Bussoletti, Nuzzo e associati, in data 17 luglio 2019, su richiesta di il resoconto della seduta del Per_1
10 giugno 2015 del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta, in merito al ruolo di in ed Pt_1 Per_2 alle sue precedenti esperienze;
la pagina web del sito dell'organizzazione Stay-behind; la pagina
Wikipedia sull'organizzazione ; la dichiarazione di impegno del “gladiatore” verso la struttura Per_4
Stay-behind, a dimostrazione della veridicità dell'appartenenza di alla Associazione Italiana Pt_1 volontari Stay-behind; documentazione pubblica di tale Associazione, secondo la quale vi appartengono ex appartenenti a;
la denuncia, inoltrata alla Procura Regionale della Corte dei Per_4
Conti ed alla Procura di Roma il 17 settembre 2019, dal Procuratore della Corte dei Conti dott. ; Per_5 la richiesta di informazioni, inoltrata dal Ministero dei Trasporti all'amministratore delegato di IE spa, di e ed alla Corte dei Conti;
ed altri. Inoltre, deducevano l'assenza di prova del danno Per_1 patrimoniale, e di specifiche allegazioni sul danno non patrimoniale richiesto.
Il Tribunale, con sentenza nr 9414/23, pubblicata il 24.11.23, rigettava la domanda dell'attore, e condannava alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti. In particolare, così Parte_1 motivava:
- l'inchiesta verteva sugli investimenti all'estero di (in particolare della controllata IE), a Per_1 seguito di esposto alla Corte dei Conti, per danno erariale, ed alla Procura della Repubblica per la possibile commissione di reati;
tale esposto ha seguito la creazione, da parte di di un Per_1 fondo rischi da 32 milioni di euro (corrispondente al presumibile buco di bilancio della controllata); il versamento, nel marzo del 2019, di circa 10 milioni di euro, da parte di Per_1 per ripianare 7,5 milioni di perdite e ricostituire il capitale sociale.
- il ruolo di nelle operazioni di IE in era descritto dall'articolo nel contesto di tale Pt_1 Per_2 inchiesta
- è pacifico che l'attore abbia rivestito (all'epoca dei fatti e successivamente) un ruolo importante all'interno dell'Associazione Italiana Volontari Stay Behind, di cui è stato rappresentante per
Piemonte e Valle d'Aosta, e membro del collegio dei probiviri pagina 6 di 15 - è provato che l'associazione è stata costituita nel 1994 con lo scopo, tra gli altri (come emerge dall' atto costitutivo dell'associazione), di riaffermare e diffondere le motivazioni della disciolta organizzazione Stay Behind – Gladio, organizzazione paramilitare segreta appartenente alla rete internazionale Stay Behind;
che, in base all'organigramma pubblicato sul sito internet dell'Associazione, ne sono, o sono stati, soci onorari persone notoriamente già appartenenti alla disciolta ( il generale già responsabile di dal Per_4 Persona_6 Controparte_9 Per_4
1974 al 1986 e poi Presidente dell'Associazione; , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 ed altri); che gli appartenenti all'Associazione sono tenuti a prestare una “dichiarazione di impegno del gladiatore verso la struttura Stay behind” pubblicata sul sito dell'Associazione stessa, di talché è provata la continuità tra la disciolta organizzazione paramilitare e l'attuale
Associazione. Pertanto, la attribuzione di parole come “gladiatore” a non è idonea a Pt_1 ledere reputazione ed onore dell'attore, che pacificamente ricopre ruoli apicali nell'Associazione;
- sussistono l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, ed il requisito della pertinenza, quanto all'affermazione dell'articolo secondo cui sarebbe stato amministratore del RAV, dal Pt_1
2011 al 2014, pur vivendo in Guinea Conakry. Infatti, i convenuti hanno attinto a fonti ufficiali, quali i resoconti dell'interpellanza, presentata nel mese di giugno 2015 al Consiglio Regionale della Valle d'Aosta dal Consigliere , relativa alla sussistenza, in capo all'appellante, di Per_7 requisiti minimi per svolgere ruoli apicali in Sistrab, stante la sua carenza di esperienza nel settore dei trasporti (avendo svolto la maggior parte della sua attività lavorativa nel campo dell' intelligence militare);
- è scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca il riferimento, nell'articolo, al fatto che l'attore non avrebbe operato in non avendo conseguito il necessario documento di identità locale, Per_2 avendo il giornalista riportato quanto affermato nel parere pro veritate richiesto da IE, citandolo;
- nel testo dell'articolo (sia nella versione cartacea che sul sito web) non si parla di operazioni di investimento in da parte di né di sue attività in India e in Russia, né di un suo Per_2 Pt_1 coinvolgimento nelle indagini della Procura di Roma o della Procura Regionale della Corte dei
Conti; da una lettura dell'articolo nel suo insieme, non si può concludere che gli accostamenti, effettuati dal giornalista, avrebbero carattere insinuante del coinvolgimento di nelle Pt_1 indagini sopra indicate, e nei negativi risultati di bilancio della gestione di IE;
infatti, la mera collocazione delle notizie sulle perdite di IE, e sulle inchieste in corso, dopo il paragrafo in cui viene introdotta la figura di , non sono sufficienti ad ingenerare nel lettore la Pt_1
pagina 7 di 15 convinzione del collegamento delle inchieste con l'operato dell'attore in Per_2
- non vi sono profili diffamatori nel paragrafo intitolato “Il console onorario”, non ravvisandosi l'uso di toni o di espressioni atti ad insinuare la sussistenza di ragioni oscure o losche sottese alla nomina;
invece il giornalista ironizza con continenza, e legittima espressione del diritto di critica, sull'utilità dell'organizzazione, da parte di , di incontri, per inserire SA RI Pt_1 nella “Summer school in stadia management”, nonostante la esigua capienza dello stadio più grande di tale Stato.
- non sussistono profili diffamatori nel titolo e sottotitolo della versione web dell'articolo; quanto alla versione cartacea, il riferimento ad un “uomo di Gladio”, nel sottotitolo, senza indicazione di un nominativo specifico, comporta che il lettore, per potere individuare in tale figura l'odierno attore, debba leggere il contenuto dell'articolo; pertanto, da valutazione complessiva del titolo e del contenuto dell'articolo, risulta esercitato il diritto di cronaca senza profili diffamatori;
- in generale il linguaggio è misurato;
i giudizi ironici sono correlati a fatti su cui si fondano i giudizi, oppure alla citazione delle fonti, nelle quali sono stati manifestati alcuni giudizi critici sull'operato di . Pt_1
Ha impugnato la sentenza del Tribunale Vittone, articolando un unico motivo di appello. Si sono costituiti , e eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_1 CP_3 CP_2 dell' art. 342 cpc, e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
Il Consigliere Istruttore, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 18.3.2025, poi rinviata al 8.7.25, da tenersi con trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c. La causa era trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 8.7.2025, nella camera di consiglio del 16.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello, l'appellante ha dedotto una errata valutazione, da parte del Tribunale, della natura diffamatoria dei titoli ed articolo censurati, dovuta, in primo luogo, ad una valutazione atomistica degli scritti di cui è causa, avendo il Giudice di prime cure asseritamente trascurato di esaminarne la portata complessiva, e l'effetto conseguente all'accostamento di fatti, asseritamente veritieri, ma in realtà falsi. Il Giudice avrebbe dovuto seguire l'ordine espositivo degli scritti, in modo da potere apprezzare il reale “risultato finale della comunicazione”. In particolare:
- quanto all'attribuzione a delle perdite economiche di e IE e delle indagini, la Pt_1 Per_1
pagina 8 di 15 separazione, effettuata dal Tribunale, dei titoli e dei sottotitoli, nelle versioni cartacea e online, dal testo dell'articolo, l'avrebbe indotto a concludere per l'assenza dell'attribuzione, a , Pt_1 delle perdite ed indagini suddette. Ciò sarebbe errato, in virtù di una lettura complessiva di titolo, sottotitolo e articolo. Gli accostamenti ed insinuazioni complessive avrebbero valenza diffamatoria.
- quanto al documento di identità del la sentenza erroneamente avrebbe ravvisato gli Per_2 estremi della verità putativa scriminante, stante la asserita provenienza delle notizie, riportate dal giornalista, da fonti attendibili (parere pro veritate redatto per , mentre in realtà il Per_1 parere non farebbe riferimento a tale questione, e stante la contiguità temporale tra il parere e la pubblicazione di cui è causa (circostanza che sarebbe irrilevante)
- quanto all'esposizione dei precedenti incarichi di , la sentenza sarebbe erronea, perché
Pt_1 non ha rilevato che il vero significato dell'articolo risiede nell'insinuare nel lettore la fittizietà e il mancato assolvimento degli incarichi da parte di . Il Tribunale avrebbe trascurato il
Pt_1 fatto che il giornalismo d'inchiesta non sarebbe compatibile con espressioni allusive e insinuanti, come quelle asseritamente presenti nei brani di cui è causa, e che, nel caso del riferimento alle dichiarazioni del consigliere , l'articolo scadrebbe nel dileggio Per_7 dell'appellante. Il giornalista non avrebbe svolto alcun approfondimento sull'effettiva partecipazione di ai Consigli di amministrazione di RAV, ed avrebbe taciuto il fatto che
Pt_1 il lavoro di avrebbe avuto, come conseguenza, bilanci in positivo per Sistrab;
Pt_1
- quanto all' asserita appartenenza a dell'appellante, ed all'uso del termine “gladiatore”, la Per_4 sentenza avrebbe errato nel non ritenere lesivo della sua reputazione l'uso di termini quali
“uomo di Gladio”, essendo estraneo alla organizzazione paramilitare, diversa Pt_1 dall'Associazione che ha effettivamente rappresentato
- La sentenza sarebbe erronea perché non ha considerato lesive le insinuazioni relative alla vicenda del consolato onorario di SA RI e l'effetto complessivo della lettura di titoli e sottotitoli con il corpo dell'articolo
- la sentenza non valuterebbe adeguatamente il fatto che, dopo i sottotitoli fuorvianti, vi sarebbe immediatamente il riferimento a nome e cognome dell'appellante.
L'appellante ha reiterato di avere offerto sufficiente allegazione e prova degli asseriti danni patrimoniali
(ritiro della offerta lavorativa da parte di Vigilate srl) e non patrimoniali (culminati con la revoca della nomina a Console Onorario di SA RI in , subiti in conseguenza delle pubblicazioni de Per_2
”. CP_5
L'appellante ha chiesto, altresì, la riforma della sentenza di primo grado in punto spese, e la condanna pagina 9 di 15 degli appellati alla rifusione delle spese di lite del presente grado del giudizio.
Gli appellati hanno, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità dell'appello, costituito da un unico motivo che riguarda l'intera sentenza, in contravvenzione alla norma, che prescrive l'articolazione dell'appello in motivi, e l'individuazione delle parti della sentenza da riformare e delle ragioni per le quali ciascuna parte debba essere riformata. Hanno poi reiterato le eccezioni di carenza di legittimazione passiva, già formulate in primo grado. Nel merito, hanno chiesto la reiezione dell'appello, e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del grado di giudizio.
La Corte, quanto all'eccezione degli appellati di inammissibilità dell'appello, osserva che, per quanto l'atto di appello sia stato strutturato con unico motivo, ed abbia carattere piuttosto confuso, e tendente alla replica pura e semplice di quanto esposto in primo grado, è possibile enucleare specifiche parti della sentenza, oggetto della censura dell'appellante, e specifiche ragioni di doglianza. Pertanto,
l'eccezione degli appellati deve essere respinta.
Nel merito, gli appellati hanno evidenziato:
- la rilevanza pubblica della indagine giornalistica sulle vicende relative alla gestione di , Per_1
e di IE, e sulle indagini penali e contabili relative;
il punto focale dei brani, di cui è causa, sono proprio tali questioni;
- la tempestività della pubblicazione della replica di , ed il rilievo concesso alla medesima;
Pt_1
- che il commento del giornalista a tale replica si è conformato a requisiti di continenza, e fa parte della normale dialettica democratica su temi di pubblico interesse;
- che il GIP di Velletri ha archiviato il procedimento penale nei loro confronti, instaurato a seguito di denuncia/querela da parte di , escludendo il ricorrere dei presupposti della Pt_1 diffamazione, e riconoscendo il corretto esercizio del diritto di cronaca e critica
- che la sentenza ha correttamente applicato la giurisprudenza in tema di giornalismo di inchiesta e in particolare gli standard relativi alla verità putativa;
- che, del resto, l'inchiesta si è basata in larga parte su documenti pubblici, inoppugnabili, e non contestati, quali quelli relativi alla Associazione, di cui ha ricoperto incarichi apicali;
Pt_1
- che i fatti riportati nell'articolo sarebbero tutti fondati su evidenze documentali, e sarebbe stato rispettato il requisito della continenza nell'intero testo;
- che, né nell'articolo, né nei titoli ed in altri elementi redazionali, mai è stato accostato il nome dell'appellante alle indagini penali e contabili ivi menzionate, né è stato detto o insinuato che abbia compiuto investimenti per IE in India o Russia, o che abbia ricevuto Pt_1 Per_2
pagina 10 di 15 contestazioni da in relazione agli incarichi svolti per IE;
Per_1
- che l'uso dei termini “gladiatore” o ” da un lato si conformerebbe a quanto Persona_8 emerso dalla documentazione, dall'altro risponderebbe a ben note necessità di sintesi in chiave critica proprie del giornalismo di inchiesta;
- che il titolo dell'edizione cartacea nulla ha a che fare con;
il titolo dell'edizione online Pt_1
(“ va a pezzi? No problem: arruola un uomo di Gladio”), pur contenendo un Pt_2 Per_1 riferimento a come “uomo di Gladio” non esprime giudizi negativi su di lui;
il sotto Pt_1 titolo (“La procura di Roma indaga su un ammanco di decine di milioni di euro che la società di Stato ha investito in India e Russia. Mettendo a rischio i bilanci”) non nomina Per_2 Pt_1 né insinua che sia coinvolto personalmente nelle indagini penali cui il sottotitolo si riferisce;
i titoli dei paragrafi che si riferiscono a (“Sono Omar risolvo problemi” / “Il console Pt_1 onorario”) non esprimono giudizi negativi e costituiscono legittime espressioni critiche e satiriche;
- che non sarebbe adeguatamente stato allegato e provato il nesso di causalità tra le pubblicazioni e gli asseriti danni, e questi non sarebbero stati provati né nell'an, né nel quantum;
- che le istanze istruttorie di , disattese in primo grado e reiterate in appello, sono Pt_1 inammissibili.
Quanto al merito, la Corte osserva che correttamente il Giudice di prime cure ha effettuato un' analisi di ciascuna delle parti delle pubblicazioni, di cui è causa, in relazione alle censure mosse dall'appellante. Tale indagine analitica non solo è doverosa, al fine di pervenire a una decisione, ma anche, quanto alla motivazione, al fine di spiegare compiutamente il percorso logico ed argomentativo, usato dal Giudice per giungere alla decisione di cui in dispositivo.
In motivazione, inoltre, il Tribunale ha anche compiutamente verificato l'effetto complessivo della lettura degli elementi redazionali e dell'articolo, tenendo conto delle differenze tra il sottotitolo nella versione cartacea e di quella online, e dell'effetto della lettura di ciascuno di essi congiuntamente con il testo dell'articolo.
Pertanto, la censura dell'appellante, relativa ad una pretesa erroneità della sentenza, dovuta ad una atomistica lettura dei vari elementi degli scritti, di cui è causa, non coglie nel segno.
Si rileva, inoltre, come le doglianze dell'appellante, circa la pretesa attribuzione a lui di fatti e circostanze non vere, non siano suffragate né dal testo della sentenza né da quello dei documenti versati in atti.
L' affermazione che la locuzione “uomo di ” sia non solo erronea, ma anche lesiva della sua Per_4 reputazione, è infondata. La partecipazione di all' Associazione Italiana Volontari Stay Behind, Pt_1
pagina 11 di 15 peraltro con ruoli apicali, presuppone che egli sia consapevole delle finalità dell'associazione
(continuare la propagazione degli “ideali” della disciolta ), della dichiarazione di impegno che Per_4 ciascun appartenente alla Associazione deve prestare, del fatto che gli appartenenti all' Associazione chiamano sé stessi “gladiatori” (come esemplificato dalla suddetta dichiarazione di impegno), del fatto che ruoli di primissimo piano nell' Associazione sono stati ricoperti da persone (compreso un ex
Presidente della Repubblica e un generale) che notoriamente, per anni, sono stati nelle cronache nazionali come appartenenti di vertice e propugnatori dell'organizzazione paramilitare . Non è, Per_4 in altre parole, né suffragato da alcuna circostanza (né allegata né provata da , su cui incombe il Pt_1 relativo onere), né credibile, che sia un esponente di spicco di tale Associazione senza Pt_1 condividerne le finalità, né conoscerne aspetti così salienti, indipendentemente dal fatto se il suo nome compaia nella parte, che è stata resa pubblica, delle liste di appartenenti alla disciolta . Tali liste, Per_4 per la natura di come formazione paramilitare segreta, non sono, peraltro, allo stato conoscibili Per_4 per intero. Pertanto, la locuzione “gladiatore” o “uomo di Gladio” risulta fattualmente corretta, in considerazione della convinta appartenenza di alla Associazione, erede di , sia quanto a Pt_1 Per_4 valori e finalità, sia quanto ad appartenenti. Inoltre, ogni eventuale effetto lesivo della reputazione di
, derivante dall'appartenere a tale Associazione, è a lui imputabile, essendo la sua Pt_1 partecipazione all'Associazione libera e incondizionata. Risulta infine sussistere un interesse pubblico all' informazione su tali circostanze, stante la natura controversa di , per il suo carattere di Per_4 organizzazione segreta paramilitare, con finalità di interferenza nello svolgimento pacifico delle vicende democratiche italiane, per oltre 40 anni, e stante il fatto che l'Associazione si pone, apertamente, come “erede” ideale e materiale di . Sussiste, inoltre, un corrispondente diritto di Per_4 indagine giornalistica, cronaca e critica.
Tali circostanze sono rilevanti quanto all'elemento redazionale che, correttamente, il Tribunale ha ritenuto essere maggiormente degno di indagine, quanto ad una possibile lesività per , cioè il Pt_1 sottotitolo dell'edizione cartacea dell'articolo. Al riguardo, si può agevolmente concludere non solo che la definizione “uomo di ”, usata nel sottotitolo, senza riportare il nome di , è corretta, alla Per_4 Pt_1 luce di quanto sopra motivato;
ma anche che l'individuazione di tale “uomo di ” in è Per_4 Pt_1 possibile per il lettore solo dopo lettura congiunta del sottotitolo e dell'articolo.
Circa il riferimento a India e Russia effettuato nel sottotitolo, nel corpo dell'articolo, come sottolineato da nella controreplica, mai viene affermato o suggerito che abbia partecipato ad attività CP_1 Pt_1 di IE in tali paesi. Si rileva, inoltre, quanto al medesimo sottotitolo dell'edizione cartacea, e il riferimento a India e Russia, che la tempestiva pubblicazione della replica di sul settimanale, Pt_1 sia nell'edizione cartacea che nell' edizione online (quest'ultima visibile “in chiaro” anche ai non pagina 12 di 15 abbonati a ”), è stata sufficiente a eliminare ogni dubbio che il sottotitolo possa avere CP_5 ingenerato sulla partecipazione di ad attività in India e Russia di IE. Pt_1
Si concorda con il Tribunale sul fatto che il corpo dell'articolo è connotato da uno stile improntato alla continenza, riportando circostanze in maniera fattuale e analitica, con riferimento esplicito alle fonti di conoscenza del giornalista, ed è scevro di elementi che possano essere definiti diffamatori.
Relativamente alle doglianze di , circa il preteso accostamento del suo nome alle indagini della Pt_1
Procura di Roma e della Procura Regionale della Corte dei Conti, si rileva come tale accostamento non sia rinvenibile, non essendo né affermato né suggerito che sia stato sotto indagine. Si rileva
Pt_1 inoltre come l'articolo affronti tematiche complesse, relative alla gestione di e IE, connotate Per_1 da un intreccio di diverse questioni facenti capo a personaggi, diversi da (in particolare ,
Pt_1 Per_9 che costituiscono il trait d'union tra tali differenti vicende. Risulta pertanto evidente come il fatto che nell'articolo si faccia riferimento a vicende complesse, che non riguardano direttamente , non
Pt_1 significa che a questi si imputino tali vicende, ben potendo (ed essendo in realtà) egli connesso solo con alcune di tali vicende. Pertanto, non sussiste lesività dell'articolo nel fatto che in esso si parli di una moltitudine di vicende complesse, e che solo ad alcune di queste il nome di sia direttamente
Pt_1 connesso.
Quanto alla vicenda della carta di identità del l'operato del giornalista è scriminato dal fatto che Per_2 ha utilizzato una pluralità di fonti degne di credito, e le ha citate apertamente, in modo da permettere a chiunque legga l'articolo di valutare autonomamente l'attendibilità di tali fonti. Pertanto, sussiste il requisito della verità putativa, come parametro individuato dalla giurisprudenza relativamente al giornalismo di inchiesta.
Si rileva, infine, come i titoli dei paragrafi dell'articolo, che secondo sarebbero lesivi della sua Pt_1 reputazione (“il console onorario” e “Sono Omar, risolvo problemi”) sono corrispondenti al vero e al requisito della continenza. Il primo è espressione scevra di qualsiasi giudizio e anche mera “coloritura”.
Quanto al secondo, non è contestato da , e anzi risulta documentalmente, che egli si sia Pt_1 presentato come esperto di “problem solving” e cioè di risoluzione di problemi, di talché il significato del titolo è fattualmente vero. Il tono ironico dello stesso è lecito, essendo il diritto di espressione, tutelato dalla Costituzione, anche a mezzo stampa.
Si deve pertanto concludere che la pubblicazione, di cui è causa, sia nell'edizione cartacea che in quella online, è connotata dai requisiti della verità (anche della verità putativa, rilevante in caso di giornalismo d'inchiesta), continenza e pertinenza, di talché il reato di diffamazione non è configurabile.
Si rileva, peraltro, che non abbia provato il danno non patrimoniale, non essendo stato offerto Pt_1 alcun elemento di prova su una lesione della sua reputazione, né sul fatto che la revoca dell'incarico di pagina 13 di 15 console onorario del per la Repubblica di SA RI, sia causalmente connessa con la Per_2 pubblicazione di cui è causa, e soprattutto con asserite, ma non provate, lesioni della reputazione dell'appellante. Inoltre, non ha allegato alcuna circostanza relativa al quantum del risarcimento Pt_1 preteso.
L'appellante non ha neanche provato l'asserito danno patrimoniale, da lucro cessante, non avendo provato che il mancato concretizzarsi dell'offerta lavorativa di Vigilate srl sia connesso causalmente con la pubblicazione di cui è causa, anche in considerazione del fatto che la comunicazione di Vigilate srl, con cui sarebbe stata revocata l'offerta di impiego, è giunta a sei mesi dopo la offerta di Pt_1 lavoro, e mesi dopo la pubblicazione dell'articolo su “ ”. Inoltre, la comunicazione di revoca CP_5 dell'offerta di impiego non fa riferimento alla pubblicazione di cui è causa, ma è generica, ed inidonea a stabilire un nesso di causa con la vicenda odierna. Non è stato neanche offerto alcun elemento di prova relativamente al danno patrimoniale nel quantum.
L'appello, essendo infondato, deve essere respinto.
L'appellante deve essere condannato alla rifusione integrale delle spese di lite degli appellati, incorse nel presente grado del giudizio. Le spese devono essere liquidate applicando il DM 147/22, tenendo in considerazione il valore delle domande dell'appellante, ed i valori medi di liquidazione dei compensi previsti dal Decreto stesso, con esclusione della fase istruttoria, non svolta.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228/2012.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello; conferma integralmente la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Milano, nr 9414/2023, pubblicata il 24.11.23; condanna alla rifusione delle spese di lite, per il presente grado di giudizio, in favore di Parte_1
, e che liquida, Controparte_1 CP_3 Controparte_6 complessivamente, in euro 14.239,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.7.2025 pagina 14 di 15 Il Consigliere relatore
Dott. Antonella Caterina Attardo
Il Presidente
Dott. Cesira D'Anella
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesira D'Anella Presidente dott. Andrea Pirola Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1626/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZA Parte_1 C.F._1
ND e dell'avv. SANVIDO MANUELA ( ) VIA G. GRASSI 9 C.F._2
10138 TORINO;
elettivamente domiciliato in VIA GRASSI, 9 10138 TORINO presso il difensore avv.
MAZZA ND
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_1 CP_3 C.F._4 dell'avv. MARTINETTI MAURIZIO elettivamente domiciliato in VIA MOZART, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. MARTINETTI MAURIZIO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione respinta:
pagina 1 di 15 - In via istruttoria previa, occorrendo, ammissione delle istanze istruttorie, non ammesse con
l'ordinanza del Tri-bunale di Milano in data 6.7.2022, della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
CAPITOLI 1) “Vero che dopo l'invio della comunicazione avente ad oggetto una proposta di lavoro in- viata al Dott. formalizzata con documento datato 19.10.2019 che mi si rammo-stra (doc. Parte_1
17 parte attrice), il Dott. mi ha chiamato a partire dal mese di gennaio 2020 con una frequenza Pt_1 di una/due volte al mese?”
2) “Vero che non ho mai risposto alle chiamate di cui al capitolo precedente in quanto imba-razzato dalla situazione che si era venuta a creare circa la reputazione del Dott. dopo la proposta Pt_1 formalizzata da Vigilate S.r.l., cui era però seguita la pubblicazione dell'articolo sull'Espresso n. 49 datato 1.12.2019 che mi si rammostra (doc. 2 di parte attrice) e che riguar-dava proprio la figura del
Dott. ?” Pt_1
3) “Vero che solo dopo le continue insistenze del Dott. ho scritto allo stesso la mail del Parte_1
05.06.2020 che mi si rammostra (doc. 18 di parte attrice)?”
4) “Vero che nella mia mail del 05.06.2020 che mi si rammostra (doc. 18 di parte attrice), quando scrivo di “vicende di business internazionali dai contorni poco chiari, riportate a mezzo stampa da alcune importanti testate settimanali e facilmente reperibili in rete” mi rife-rivo espressamente all'articolo pubblicato sull'Espresso nel n. 49 (datato 1^ dicembre 2019) a firma CP_1
(doc. 2 parte attrice che mi si rammostra) dal titolo “SPY STORY IN AUTOSTRADA” con
[...] sottotitolo “ NO PROBLEM: UN UOMO DI GLADIO PER Parte_2 Persona_1
INVESTIRE IN , INDIA E RUSSIA. TOTALE: 40 MILIONI PERSI E UN'INDAGINE IN Per_2
PROCURA”?
Si indica a teste il Signor c/o Vigilate S.r.l. con sede legale in Rezzato (BS) Via Tes_1
Napoleonica, 6.
- nel merito, in via principale, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sen-tenza n.
9414/2023, resa dal Tribunale di Milano, I sezione civile, in data 23.11.2023 e pubbli-cata in data 24 novembre 2023, non notificata:
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti e come meglio, il carattere diffamatorio e/o comunque lesivo e/o comunque illecito anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. degli articoli pub-blicati sulla pagina web de l'Espresso (https://espresso.repubblica.it/) e sul n. 49 del settimanale “L'Espresso”, anche rieditato e pubblicato sulla pagina web (https://espresso.repubblica.it/) in data 4 dicembre 2019 in quanto offensivo dell'onore, della reputazione e dell'immagine del Dott. Parte_1
- Conseguentemente condannare i convenuti Sig. , Controparte_1 Controparte_4
pagina 2 di 15 e Dott. al risarcimento in favore dell'attore Dott. di tutti i danni CP_2 CP_3 Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti, in solido tra loro e/o comunque, in subordine, ciascuno per la propria responsabilità a seguito della pubblicazione degli articoli diffamatori pubblicati su CP_5 sopra evidenziati, nella misura di Euro 390.000,00 a titolo di danni patrimoniali e di Euro 50.000,00 a titolo di danni non patrimoniali e/o alla diversa somma che risulterà equa e/o di giustizia oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo, oltre la somma titolo di riparazione ex art. 12 L.
47/1948, da determinarsi anch'essa in via equitativa.
- Ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza su di un quotidiano di tiratura nazionale ex art
120 c.p.c. tra il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giornale, La Stampa o Il Messag-gero.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA e CPA e spese generali ed accessori di legge, com-preso il rimborso del contributo unificato di entrambe i gradi di giudizio”
Per , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
CP_3
“Piaccia alla Eccc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello del dott.
[...]
, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per i motivi esposti al paragrafo 3 della comparsa di costituzione e Pt_1 risposta depositata nel giudizio di appello;
- nel merito: accertare e dichiarare la manifesta infondatezza dell'atto di appello proposto dal dott.
e per l'effetto ovvero in ogni caso rigettare integralmente l'impugnazione spiegata dal Parte_1 dott. per tutti i motivi esposti ai paragrafi 4 e ss. della comparsa di costituzione e Parte_1 risposta nel giudizio di appello;
- in ogni caso, in accoglimento delle eccezioni istanze e deduzioni difensive svolte e/o reiterate in sede di appello
- in via preliminare: accertare e dichiarare (i) la carenza di legittimazione passiva del dott. – CP_1 nei limiti e per i motivi esposti al paragrafo 3.1 della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado nonché (ii) l'inammissibilità e/o la improcedibilità delle domande avversarie di condanna in solido al risarcimento dei danni e/o di condanna alla sanzione di cui all'art. 12 Legge n.
47/1948 e/o di condanna alla pubblicazione della sentenza, così come rassegnate nell'atto di citazione avversario, per tutti i motivi esposti al paragrafo 3.2 della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado;
pagina 3 di 15 - nel merito ed in ogni caso: rigettare integralmente tutte le domande avanzate dal dott. Parte_1 con l'atto di appello e nel giudizio di primo grado, poiché manifestamente infondate, sia in fatto che in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello;
in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie reiterate dal dott. nel presente giudizio di Parte_1 appello, per le ragioni tutte illustrate al paragrafo 7 della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello;
in ogni caso: condannare il dott. al pagamento delle spese onorari e competenze del presente Pt_1 giudizio, oltre al pagamento di una ulteriore somma ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 III comma
c.p.c. in ragione della manifesta pretestuosità ed infondatezza dell'impugnazione spiegata”.
2. Si precisa di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o irritualmente modificate dall'appellante e si chiede sin da ora lo stralcio delle note avversarie laddove il contenuto si rivelasse esorbitante rispetto alla mera “precisazione delle conclusioni” così come unicamente Per_ consentito dal C.I. dott. con provvedimento del 05.11.2024”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava in giudizio, avanti il Tribunale di Milano, , autore Parte_1 Controparte_1 dell'articolo dal titolo “Spy Story in Autostrada” pubblicato sul settimanale in data 1 CP_5 dicembre 2019; direttore del periodico;
e editore;
per CP_3 Controparte_6 sentire accertare il carattere diffamatorio di tale articolo, ed ottenere la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa nella somma di €
50.000,00, e dei danni patrimoniali, quantificati nella somma di € 390.000,00, oltre al pagamento di una somma, ai sensi dell'art. 12 della L. 47/1948, ed alla pubblicazione della sentenza. L'attore censurava il carattere lesivo della sua reputazione delle pubblicazioni, sia perché i fatti affermati non sarebbero veri, sia per mancanza di adeguata continenza espositiva, avendo il giornalista rappresentato, anche usando informazioni parzialmente vere, una realtà maliziosamente alterata, volta a screditare l'attore, mettendone in dubbio onestà, professionalità e trasparenza. Si soffermava in particolare sul sottotitolo dell'articolo: “ va a pezzi? No problem: arruola un uomo di Gladio per Pt_2 Per_1 investire in India e Russia. Totale: 40 milioni persi ed una indagine in Procura”. Per_2
Sosteneva che:
- sarebbe falsa la notizia relativa alla sua operatività in Russia ed in India;
- l'attività svolta in era di supervisione delle attività d' impresa di Per_2 Controparte_7
, senza alcun potere di investimento;
[...] pagina 4 di 15 - non sarebbe stato “uomo di ”, come affermato dalle pubblicazioni di cui è causa, ma Per_4 rappresentante della Onlus Associazione Italiana Volontari Stay Behind, differente rispetto alla disciolta organizzazione militare speciale;
Per_4
- non sarebbe stato amministratore del RAV(raccordo autostradale della Val d'Aosta, gestito da
Atlantia), nello stesso periodo di tempo in cui viveva in Guinea Conakry, dal 2011 al 2014
(essendo solo consigliere di amministrazione senza deleghe di RAV, non era necessaria la sua costante e continuativa presenza sul territorio);
- mentre l'articolo suggeriva che non avesse svolto il suo mandato con la dovuta Pt_1 diligenza presso Sistrab, nel corso del suo mandato gli utili della società erano raddoppiati;
- quanto all'attività per (d'ora in avanti “IE”) in il Controparte_7 Per_2 collegamento, effettuato nel titolo della pubblicazione, dell'attore con indagine della Procura di
Roma e la perdita di 40 milioni, nel bilancio di IE, insinuava un suo coinvolgimento in tale indagine, mentre non era pendente alcun procedimento contabile o penale a suo carico;
- era falsa l'affermazione che non aveva mai operato in non avendo conseguito il Pt_1 Per_2 necessario ID (documento di identità locale), avendo ottenuto il rilascio di tale documento con scadenza il 12.3.2019.
Il danno non patrimoniale, asseritamente subito dall'appellante in conseguenza delle pubblicazioni, sarebbe stato di elevata gravità, tanto che, per il discredito indotto dalle pubblicazioni, gli era stata revocata la nomina a Console Onorario della Repubblica di SA RI in Per_2
La rettifica, pubblicata da ”, non avrebbe attenuato il danno, perché accompagnata da CP_5 precisazioni del giornalista che, pur smentendo le notizie sull' operatività di in Russia ed India, Pt_1 avrebbero confermato le altre false notizie.
Il danno patrimoniale sarebbe derivato dalla perdita di un'importante occasione lavorativa, costituita da proposta di assunzione, da parte di Vigilate s.r.l., in data 19.10.2019, poi revocata, asseritamente a seguito della pubblicazione dell'articolo.
Si costituivano i convenuti, che eccepivano la carenza di legittimazione passiva del giornalista , CP_1 in relazione alle domande relative al titolo dell'articolo, non a lui imputabile;
del direttore , in CP_3 relazione alla domanda ex art. 12 L 47/1948, presupponendo la condanna del direttore l'accertamento della responsabilità per concorso doloso nel reato di diffamazione;
di entrambi i convenuti, in relazione alla domanda di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.
Nel merito, chiedevano accertarsi l'infondatezza della domanda attorea, poiché l'articolo era manifestazione del diritto di cronaca e di critica, tutelati dall'art. 21 Cost.; era esempio di giornalismo d' inchiesta e denuncia critica, che riveste ruolo di fondamentale importanza nell'ordinamento pagina 5 di 15 democratico;
inoltre, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte de della CEDU, per tale tipologia di giornalismo si deve valutare con minore rigore il requisito della verità della notizia, essendo sufficiente il requisito della verità putativa, a condizione dello svolgimento di un serio lavoro di ricerca sulle fonti e sulla loro attendibilità. Tale ricerca aveva comportato la raccolta di informazioni da atti ufficiali (ad es. bilanci); atti interni ad e IE (in base ai quali erano sorti sospetti su un possibile Per_1 danno erariale, e sulla possibile commissione di reati nella gestione del gruppo in;
Per_1 Per_2
l'ordinanza di archiviazione, emessa dal GIP del Tribunale di Torino, della querela proposta da Pt_1 nei confronti de per analoga pubblicazione;
il parere pro veritate, reso dallo studio legale CP_8
Bussoletti, Nuzzo e associati, in data 17 luglio 2019, su richiesta di il resoconto della seduta del Per_1
10 giugno 2015 del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta, in merito al ruolo di in ed Pt_1 Per_2 alle sue precedenti esperienze;
la pagina web del sito dell'organizzazione Stay-behind; la pagina
Wikipedia sull'organizzazione ; la dichiarazione di impegno del “gladiatore” verso la struttura Per_4
Stay-behind, a dimostrazione della veridicità dell'appartenenza di alla Associazione Italiana Pt_1 volontari Stay-behind; documentazione pubblica di tale Associazione, secondo la quale vi appartengono ex appartenenti a;
la denuncia, inoltrata alla Procura Regionale della Corte dei Per_4
Conti ed alla Procura di Roma il 17 settembre 2019, dal Procuratore della Corte dei Conti dott. ; Per_5 la richiesta di informazioni, inoltrata dal Ministero dei Trasporti all'amministratore delegato di IE spa, di e ed alla Corte dei Conti;
ed altri. Inoltre, deducevano l'assenza di prova del danno Per_1 patrimoniale, e di specifiche allegazioni sul danno non patrimoniale richiesto.
Il Tribunale, con sentenza nr 9414/23, pubblicata il 24.11.23, rigettava la domanda dell'attore, e condannava alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti. In particolare, così Parte_1 motivava:
- l'inchiesta verteva sugli investimenti all'estero di (in particolare della controllata IE), a Per_1 seguito di esposto alla Corte dei Conti, per danno erariale, ed alla Procura della Repubblica per la possibile commissione di reati;
tale esposto ha seguito la creazione, da parte di di un Per_1 fondo rischi da 32 milioni di euro (corrispondente al presumibile buco di bilancio della controllata); il versamento, nel marzo del 2019, di circa 10 milioni di euro, da parte di Per_1 per ripianare 7,5 milioni di perdite e ricostituire il capitale sociale.
- il ruolo di nelle operazioni di IE in era descritto dall'articolo nel contesto di tale Pt_1 Per_2 inchiesta
- è pacifico che l'attore abbia rivestito (all'epoca dei fatti e successivamente) un ruolo importante all'interno dell'Associazione Italiana Volontari Stay Behind, di cui è stato rappresentante per
Piemonte e Valle d'Aosta, e membro del collegio dei probiviri pagina 6 di 15 - è provato che l'associazione è stata costituita nel 1994 con lo scopo, tra gli altri (come emerge dall' atto costitutivo dell'associazione), di riaffermare e diffondere le motivazioni della disciolta organizzazione Stay Behind – Gladio, organizzazione paramilitare segreta appartenente alla rete internazionale Stay Behind;
che, in base all'organigramma pubblicato sul sito internet dell'Associazione, ne sono, o sono stati, soci onorari persone notoriamente già appartenenti alla disciolta ( il generale già responsabile di dal Per_4 Persona_6 Controparte_9 Per_4
1974 al 1986 e poi Presidente dell'Associazione; , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 ed altri); che gli appartenenti all'Associazione sono tenuti a prestare una “dichiarazione di impegno del gladiatore verso la struttura Stay behind” pubblicata sul sito dell'Associazione stessa, di talché è provata la continuità tra la disciolta organizzazione paramilitare e l'attuale
Associazione. Pertanto, la attribuzione di parole come “gladiatore” a non è idonea a Pt_1 ledere reputazione ed onore dell'attore, che pacificamente ricopre ruoli apicali nell'Associazione;
- sussistono l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, ed il requisito della pertinenza, quanto all'affermazione dell'articolo secondo cui sarebbe stato amministratore del RAV, dal Pt_1
2011 al 2014, pur vivendo in Guinea Conakry. Infatti, i convenuti hanno attinto a fonti ufficiali, quali i resoconti dell'interpellanza, presentata nel mese di giugno 2015 al Consiglio Regionale della Valle d'Aosta dal Consigliere , relativa alla sussistenza, in capo all'appellante, di Per_7 requisiti minimi per svolgere ruoli apicali in Sistrab, stante la sua carenza di esperienza nel settore dei trasporti (avendo svolto la maggior parte della sua attività lavorativa nel campo dell' intelligence militare);
- è scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca il riferimento, nell'articolo, al fatto che l'attore non avrebbe operato in non avendo conseguito il necessario documento di identità locale, Per_2 avendo il giornalista riportato quanto affermato nel parere pro veritate richiesto da IE, citandolo;
- nel testo dell'articolo (sia nella versione cartacea che sul sito web) non si parla di operazioni di investimento in da parte di né di sue attività in India e in Russia, né di un suo Per_2 Pt_1 coinvolgimento nelle indagini della Procura di Roma o della Procura Regionale della Corte dei
Conti; da una lettura dell'articolo nel suo insieme, non si può concludere che gli accostamenti, effettuati dal giornalista, avrebbero carattere insinuante del coinvolgimento di nelle Pt_1 indagini sopra indicate, e nei negativi risultati di bilancio della gestione di IE;
infatti, la mera collocazione delle notizie sulle perdite di IE, e sulle inchieste in corso, dopo il paragrafo in cui viene introdotta la figura di , non sono sufficienti ad ingenerare nel lettore la Pt_1
pagina 7 di 15 convinzione del collegamento delle inchieste con l'operato dell'attore in Per_2
- non vi sono profili diffamatori nel paragrafo intitolato “Il console onorario”, non ravvisandosi l'uso di toni o di espressioni atti ad insinuare la sussistenza di ragioni oscure o losche sottese alla nomina;
invece il giornalista ironizza con continenza, e legittima espressione del diritto di critica, sull'utilità dell'organizzazione, da parte di , di incontri, per inserire SA RI Pt_1 nella “Summer school in stadia management”, nonostante la esigua capienza dello stadio più grande di tale Stato.
- non sussistono profili diffamatori nel titolo e sottotitolo della versione web dell'articolo; quanto alla versione cartacea, il riferimento ad un “uomo di Gladio”, nel sottotitolo, senza indicazione di un nominativo specifico, comporta che il lettore, per potere individuare in tale figura l'odierno attore, debba leggere il contenuto dell'articolo; pertanto, da valutazione complessiva del titolo e del contenuto dell'articolo, risulta esercitato il diritto di cronaca senza profili diffamatori;
- in generale il linguaggio è misurato;
i giudizi ironici sono correlati a fatti su cui si fondano i giudizi, oppure alla citazione delle fonti, nelle quali sono stati manifestati alcuni giudizi critici sull'operato di . Pt_1
Ha impugnato la sentenza del Tribunale Vittone, articolando un unico motivo di appello. Si sono costituiti , e eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_1 CP_3 CP_2 dell' art. 342 cpc, e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
Il Consigliere Istruttore, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 18.3.2025, poi rinviata al 8.7.25, da tenersi con trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c. La causa era trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 8.7.2025, nella camera di consiglio del 16.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello, l'appellante ha dedotto una errata valutazione, da parte del Tribunale, della natura diffamatoria dei titoli ed articolo censurati, dovuta, in primo luogo, ad una valutazione atomistica degli scritti di cui è causa, avendo il Giudice di prime cure asseritamente trascurato di esaminarne la portata complessiva, e l'effetto conseguente all'accostamento di fatti, asseritamente veritieri, ma in realtà falsi. Il Giudice avrebbe dovuto seguire l'ordine espositivo degli scritti, in modo da potere apprezzare il reale “risultato finale della comunicazione”. In particolare:
- quanto all'attribuzione a delle perdite economiche di e IE e delle indagini, la Pt_1 Per_1
pagina 8 di 15 separazione, effettuata dal Tribunale, dei titoli e dei sottotitoli, nelle versioni cartacea e online, dal testo dell'articolo, l'avrebbe indotto a concludere per l'assenza dell'attribuzione, a , Pt_1 delle perdite ed indagini suddette. Ciò sarebbe errato, in virtù di una lettura complessiva di titolo, sottotitolo e articolo. Gli accostamenti ed insinuazioni complessive avrebbero valenza diffamatoria.
- quanto al documento di identità del la sentenza erroneamente avrebbe ravvisato gli Per_2 estremi della verità putativa scriminante, stante la asserita provenienza delle notizie, riportate dal giornalista, da fonti attendibili (parere pro veritate redatto per , mentre in realtà il Per_1 parere non farebbe riferimento a tale questione, e stante la contiguità temporale tra il parere e la pubblicazione di cui è causa (circostanza che sarebbe irrilevante)
- quanto all'esposizione dei precedenti incarichi di , la sentenza sarebbe erronea, perché
Pt_1 non ha rilevato che il vero significato dell'articolo risiede nell'insinuare nel lettore la fittizietà e il mancato assolvimento degli incarichi da parte di . Il Tribunale avrebbe trascurato il
Pt_1 fatto che il giornalismo d'inchiesta non sarebbe compatibile con espressioni allusive e insinuanti, come quelle asseritamente presenti nei brani di cui è causa, e che, nel caso del riferimento alle dichiarazioni del consigliere , l'articolo scadrebbe nel dileggio Per_7 dell'appellante. Il giornalista non avrebbe svolto alcun approfondimento sull'effettiva partecipazione di ai Consigli di amministrazione di RAV, ed avrebbe taciuto il fatto che
Pt_1 il lavoro di avrebbe avuto, come conseguenza, bilanci in positivo per Sistrab;
Pt_1
- quanto all' asserita appartenenza a dell'appellante, ed all'uso del termine “gladiatore”, la Per_4 sentenza avrebbe errato nel non ritenere lesivo della sua reputazione l'uso di termini quali
“uomo di Gladio”, essendo estraneo alla organizzazione paramilitare, diversa Pt_1 dall'Associazione che ha effettivamente rappresentato
- La sentenza sarebbe erronea perché non ha considerato lesive le insinuazioni relative alla vicenda del consolato onorario di SA RI e l'effetto complessivo della lettura di titoli e sottotitoli con il corpo dell'articolo
- la sentenza non valuterebbe adeguatamente il fatto che, dopo i sottotitoli fuorvianti, vi sarebbe immediatamente il riferimento a nome e cognome dell'appellante.
L'appellante ha reiterato di avere offerto sufficiente allegazione e prova degli asseriti danni patrimoniali
(ritiro della offerta lavorativa da parte di Vigilate srl) e non patrimoniali (culminati con la revoca della nomina a Console Onorario di SA RI in , subiti in conseguenza delle pubblicazioni de Per_2
”. CP_5
L'appellante ha chiesto, altresì, la riforma della sentenza di primo grado in punto spese, e la condanna pagina 9 di 15 degli appellati alla rifusione delle spese di lite del presente grado del giudizio.
Gli appellati hanno, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità dell'appello, costituito da un unico motivo che riguarda l'intera sentenza, in contravvenzione alla norma, che prescrive l'articolazione dell'appello in motivi, e l'individuazione delle parti della sentenza da riformare e delle ragioni per le quali ciascuna parte debba essere riformata. Hanno poi reiterato le eccezioni di carenza di legittimazione passiva, già formulate in primo grado. Nel merito, hanno chiesto la reiezione dell'appello, e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del grado di giudizio.
La Corte, quanto all'eccezione degli appellati di inammissibilità dell'appello, osserva che, per quanto l'atto di appello sia stato strutturato con unico motivo, ed abbia carattere piuttosto confuso, e tendente alla replica pura e semplice di quanto esposto in primo grado, è possibile enucleare specifiche parti della sentenza, oggetto della censura dell'appellante, e specifiche ragioni di doglianza. Pertanto,
l'eccezione degli appellati deve essere respinta.
Nel merito, gli appellati hanno evidenziato:
- la rilevanza pubblica della indagine giornalistica sulle vicende relative alla gestione di , Per_1
e di IE, e sulle indagini penali e contabili relative;
il punto focale dei brani, di cui è causa, sono proprio tali questioni;
- la tempestività della pubblicazione della replica di , ed il rilievo concesso alla medesima;
Pt_1
- che il commento del giornalista a tale replica si è conformato a requisiti di continenza, e fa parte della normale dialettica democratica su temi di pubblico interesse;
- che il GIP di Velletri ha archiviato il procedimento penale nei loro confronti, instaurato a seguito di denuncia/querela da parte di , escludendo il ricorrere dei presupposti della Pt_1 diffamazione, e riconoscendo il corretto esercizio del diritto di cronaca e critica
- che la sentenza ha correttamente applicato la giurisprudenza in tema di giornalismo di inchiesta e in particolare gli standard relativi alla verità putativa;
- che, del resto, l'inchiesta si è basata in larga parte su documenti pubblici, inoppugnabili, e non contestati, quali quelli relativi alla Associazione, di cui ha ricoperto incarichi apicali;
Pt_1
- che i fatti riportati nell'articolo sarebbero tutti fondati su evidenze documentali, e sarebbe stato rispettato il requisito della continenza nell'intero testo;
- che, né nell'articolo, né nei titoli ed in altri elementi redazionali, mai è stato accostato il nome dell'appellante alle indagini penali e contabili ivi menzionate, né è stato detto o insinuato che abbia compiuto investimenti per IE in India o Russia, o che abbia ricevuto Pt_1 Per_2
pagina 10 di 15 contestazioni da in relazione agli incarichi svolti per IE;
Per_1
- che l'uso dei termini “gladiatore” o ” da un lato si conformerebbe a quanto Persona_8 emerso dalla documentazione, dall'altro risponderebbe a ben note necessità di sintesi in chiave critica proprie del giornalismo di inchiesta;
- che il titolo dell'edizione cartacea nulla ha a che fare con;
il titolo dell'edizione online Pt_1
(“ va a pezzi? No problem: arruola un uomo di Gladio”), pur contenendo un Pt_2 Per_1 riferimento a come “uomo di Gladio” non esprime giudizi negativi su di lui;
il sotto Pt_1 titolo (“La procura di Roma indaga su un ammanco di decine di milioni di euro che la società di Stato ha investito in India e Russia. Mettendo a rischio i bilanci”) non nomina Per_2 Pt_1 né insinua che sia coinvolto personalmente nelle indagini penali cui il sottotitolo si riferisce;
i titoli dei paragrafi che si riferiscono a (“Sono Omar risolvo problemi” / “Il console Pt_1 onorario”) non esprimono giudizi negativi e costituiscono legittime espressioni critiche e satiriche;
- che non sarebbe adeguatamente stato allegato e provato il nesso di causalità tra le pubblicazioni e gli asseriti danni, e questi non sarebbero stati provati né nell'an, né nel quantum;
- che le istanze istruttorie di , disattese in primo grado e reiterate in appello, sono Pt_1 inammissibili.
Quanto al merito, la Corte osserva che correttamente il Giudice di prime cure ha effettuato un' analisi di ciascuna delle parti delle pubblicazioni, di cui è causa, in relazione alle censure mosse dall'appellante. Tale indagine analitica non solo è doverosa, al fine di pervenire a una decisione, ma anche, quanto alla motivazione, al fine di spiegare compiutamente il percorso logico ed argomentativo, usato dal Giudice per giungere alla decisione di cui in dispositivo.
In motivazione, inoltre, il Tribunale ha anche compiutamente verificato l'effetto complessivo della lettura degli elementi redazionali e dell'articolo, tenendo conto delle differenze tra il sottotitolo nella versione cartacea e di quella online, e dell'effetto della lettura di ciascuno di essi congiuntamente con il testo dell'articolo.
Pertanto, la censura dell'appellante, relativa ad una pretesa erroneità della sentenza, dovuta ad una atomistica lettura dei vari elementi degli scritti, di cui è causa, non coglie nel segno.
Si rileva, inoltre, come le doglianze dell'appellante, circa la pretesa attribuzione a lui di fatti e circostanze non vere, non siano suffragate né dal testo della sentenza né da quello dei documenti versati in atti.
L' affermazione che la locuzione “uomo di ” sia non solo erronea, ma anche lesiva della sua Per_4 reputazione, è infondata. La partecipazione di all' Associazione Italiana Volontari Stay Behind, Pt_1
pagina 11 di 15 peraltro con ruoli apicali, presuppone che egli sia consapevole delle finalità dell'associazione
(continuare la propagazione degli “ideali” della disciolta ), della dichiarazione di impegno che Per_4 ciascun appartenente alla Associazione deve prestare, del fatto che gli appartenenti all' Associazione chiamano sé stessi “gladiatori” (come esemplificato dalla suddetta dichiarazione di impegno), del fatto che ruoli di primissimo piano nell' Associazione sono stati ricoperti da persone (compreso un ex
Presidente della Repubblica e un generale) che notoriamente, per anni, sono stati nelle cronache nazionali come appartenenti di vertice e propugnatori dell'organizzazione paramilitare . Non è, Per_4 in altre parole, né suffragato da alcuna circostanza (né allegata né provata da , su cui incombe il Pt_1 relativo onere), né credibile, che sia un esponente di spicco di tale Associazione senza Pt_1 condividerne le finalità, né conoscerne aspetti così salienti, indipendentemente dal fatto se il suo nome compaia nella parte, che è stata resa pubblica, delle liste di appartenenti alla disciolta . Tali liste, Per_4 per la natura di come formazione paramilitare segreta, non sono, peraltro, allo stato conoscibili Per_4 per intero. Pertanto, la locuzione “gladiatore” o “uomo di Gladio” risulta fattualmente corretta, in considerazione della convinta appartenenza di alla Associazione, erede di , sia quanto a Pt_1 Per_4 valori e finalità, sia quanto ad appartenenti. Inoltre, ogni eventuale effetto lesivo della reputazione di
, derivante dall'appartenere a tale Associazione, è a lui imputabile, essendo la sua Pt_1 partecipazione all'Associazione libera e incondizionata. Risulta infine sussistere un interesse pubblico all' informazione su tali circostanze, stante la natura controversa di , per il suo carattere di Per_4 organizzazione segreta paramilitare, con finalità di interferenza nello svolgimento pacifico delle vicende democratiche italiane, per oltre 40 anni, e stante il fatto che l'Associazione si pone, apertamente, come “erede” ideale e materiale di . Sussiste, inoltre, un corrispondente diritto di Per_4 indagine giornalistica, cronaca e critica.
Tali circostanze sono rilevanti quanto all'elemento redazionale che, correttamente, il Tribunale ha ritenuto essere maggiormente degno di indagine, quanto ad una possibile lesività per , cioè il Pt_1 sottotitolo dell'edizione cartacea dell'articolo. Al riguardo, si può agevolmente concludere non solo che la definizione “uomo di ”, usata nel sottotitolo, senza riportare il nome di , è corretta, alla Per_4 Pt_1 luce di quanto sopra motivato;
ma anche che l'individuazione di tale “uomo di ” in è Per_4 Pt_1 possibile per il lettore solo dopo lettura congiunta del sottotitolo e dell'articolo.
Circa il riferimento a India e Russia effettuato nel sottotitolo, nel corpo dell'articolo, come sottolineato da nella controreplica, mai viene affermato o suggerito che abbia partecipato ad attività CP_1 Pt_1 di IE in tali paesi. Si rileva, inoltre, quanto al medesimo sottotitolo dell'edizione cartacea, e il riferimento a India e Russia, che la tempestiva pubblicazione della replica di sul settimanale, Pt_1 sia nell'edizione cartacea che nell' edizione online (quest'ultima visibile “in chiaro” anche ai non pagina 12 di 15 abbonati a ”), è stata sufficiente a eliminare ogni dubbio che il sottotitolo possa avere CP_5 ingenerato sulla partecipazione di ad attività in India e Russia di IE. Pt_1
Si concorda con il Tribunale sul fatto che il corpo dell'articolo è connotato da uno stile improntato alla continenza, riportando circostanze in maniera fattuale e analitica, con riferimento esplicito alle fonti di conoscenza del giornalista, ed è scevro di elementi che possano essere definiti diffamatori.
Relativamente alle doglianze di , circa il preteso accostamento del suo nome alle indagini della Pt_1
Procura di Roma e della Procura Regionale della Corte dei Conti, si rileva come tale accostamento non sia rinvenibile, non essendo né affermato né suggerito che sia stato sotto indagine. Si rileva
Pt_1 inoltre come l'articolo affronti tematiche complesse, relative alla gestione di e IE, connotate Per_1 da un intreccio di diverse questioni facenti capo a personaggi, diversi da (in particolare ,
Pt_1 Per_9 che costituiscono il trait d'union tra tali differenti vicende. Risulta pertanto evidente come il fatto che nell'articolo si faccia riferimento a vicende complesse, che non riguardano direttamente , non
Pt_1 significa che a questi si imputino tali vicende, ben potendo (ed essendo in realtà) egli connesso solo con alcune di tali vicende. Pertanto, non sussiste lesività dell'articolo nel fatto che in esso si parli di una moltitudine di vicende complesse, e che solo ad alcune di queste il nome di sia direttamente
Pt_1 connesso.
Quanto alla vicenda della carta di identità del l'operato del giornalista è scriminato dal fatto che Per_2 ha utilizzato una pluralità di fonti degne di credito, e le ha citate apertamente, in modo da permettere a chiunque legga l'articolo di valutare autonomamente l'attendibilità di tali fonti. Pertanto, sussiste il requisito della verità putativa, come parametro individuato dalla giurisprudenza relativamente al giornalismo di inchiesta.
Si rileva, infine, come i titoli dei paragrafi dell'articolo, che secondo sarebbero lesivi della sua Pt_1 reputazione (“il console onorario” e “Sono Omar, risolvo problemi”) sono corrispondenti al vero e al requisito della continenza. Il primo è espressione scevra di qualsiasi giudizio e anche mera “coloritura”.
Quanto al secondo, non è contestato da , e anzi risulta documentalmente, che egli si sia Pt_1 presentato come esperto di “problem solving” e cioè di risoluzione di problemi, di talché il significato del titolo è fattualmente vero. Il tono ironico dello stesso è lecito, essendo il diritto di espressione, tutelato dalla Costituzione, anche a mezzo stampa.
Si deve pertanto concludere che la pubblicazione, di cui è causa, sia nell'edizione cartacea che in quella online, è connotata dai requisiti della verità (anche della verità putativa, rilevante in caso di giornalismo d'inchiesta), continenza e pertinenza, di talché il reato di diffamazione non è configurabile.
Si rileva, peraltro, che non abbia provato il danno non patrimoniale, non essendo stato offerto Pt_1 alcun elemento di prova su una lesione della sua reputazione, né sul fatto che la revoca dell'incarico di pagina 13 di 15 console onorario del per la Repubblica di SA RI, sia causalmente connessa con la Per_2 pubblicazione di cui è causa, e soprattutto con asserite, ma non provate, lesioni della reputazione dell'appellante. Inoltre, non ha allegato alcuna circostanza relativa al quantum del risarcimento Pt_1 preteso.
L'appellante non ha neanche provato l'asserito danno patrimoniale, da lucro cessante, non avendo provato che il mancato concretizzarsi dell'offerta lavorativa di Vigilate srl sia connesso causalmente con la pubblicazione di cui è causa, anche in considerazione del fatto che la comunicazione di Vigilate srl, con cui sarebbe stata revocata l'offerta di impiego, è giunta a sei mesi dopo la offerta di Pt_1 lavoro, e mesi dopo la pubblicazione dell'articolo su “ ”. Inoltre, la comunicazione di revoca CP_5 dell'offerta di impiego non fa riferimento alla pubblicazione di cui è causa, ma è generica, ed inidonea a stabilire un nesso di causa con la vicenda odierna. Non è stato neanche offerto alcun elemento di prova relativamente al danno patrimoniale nel quantum.
L'appello, essendo infondato, deve essere respinto.
L'appellante deve essere condannato alla rifusione integrale delle spese di lite degli appellati, incorse nel presente grado del giudizio. Le spese devono essere liquidate applicando il DM 147/22, tenendo in considerazione il valore delle domande dell'appellante, ed i valori medi di liquidazione dei compensi previsti dal Decreto stesso, con esclusione della fase istruttoria, non svolta.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228/2012.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello; conferma integralmente la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Milano, nr 9414/2023, pubblicata il 24.11.23; condanna alla rifusione delle spese di lite, per il presente grado di giudizio, in favore di Parte_1
, e che liquida, Controparte_1 CP_3 Controparte_6 complessivamente, in euro 14.239,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.7.2025 pagina 14 di 15 Il Consigliere relatore
Dott. Antonella Caterina Attardo
Il Presidente
Dott. Cesira D'Anella
pagina 15 di 15