TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 12775/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12775/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in via Susa 17, Torino presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. RESMINI MAURIZIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Corso Francia 9, CP_1 C.F._2
Torino presso lo studio dell'avv. CASCIONE ADELE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in TORINO il Parte_1 CP_1
13/07/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 231 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013). Pers Dal matrimonio sono nate le figlie: il 31.05.2000 e il 13.09.2006. Per_2
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 23.03.2023.
Con ricorso depositato il 22/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nelle more del giudizio la figlia è divenuta maggiorenne (in data 13.09.2024), dunque nulla può Per_2 disporsi in merito al suo affidamento, alla sua collocazione prevalente e al regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che manterrà collocazione e residenza anagrafica presso la madre e che Per_2 frequenterà il padre liberamente.
DISPONE che, dal mese di maggio 2024 il sig. corrisponderà alla signora per il Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia la somma mensile di Euro 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese;
tale Per_2 somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT. Le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, ludico sportive, preventivamente concordate o necessitate e documentate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
le parti dichiarano di avvalersi del
Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Torino.
pagina 2 di 3 Pers PRENDE ATTO che la figlia oggi maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, dimora presso l'abitazione del padre, pur frequentando liberamente e quotidianamente l'abitazione materna presso la quale ha mantenuto la residenza.
DISPONE che i genitori provvedano, pertanto, direttamente al mantenimento della figlia durante il soggiorno presso di sé.
DISPONE che, per entrambe le figlie, le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, ludico sportive, preventivamente concordate o necessitate e documentate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
le parti dichiarano di avvalersi del Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che l'assegno unico dovuto per la figlia minore sarà percepito per intero dalla Per_2 sig.ra CP_1
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di avere prima d'ora risolto ogni altro rapporto economico e dichiarano di essere economicamente indipendenti, rinunciando reciprocamente al contributo al mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12775/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in via Susa 17, Torino presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. RESMINI MAURIZIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Corso Francia 9, CP_1 C.F._2
Torino presso lo studio dell'avv. CASCIONE ADELE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in TORINO il Parte_1 CP_1
13/07/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 231 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013). Pers Dal matrimonio sono nate le figlie: il 31.05.2000 e il 13.09.2006. Per_2
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 23.03.2023.
Con ricorso depositato il 22/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nelle more del giudizio la figlia è divenuta maggiorenne (in data 13.09.2024), dunque nulla può Per_2 disporsi in merito al suo affidamento, alla sua collocazione prevalente e al regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che manterrà collocazione e residenza anagrafica presso la madre e che Per_2 frequenterà il padre liberamente.
DISPONE che, dal mese di maggio 2024 il sig. corrisponderà alla signora per il Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia la somma mensile di Euro 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese;
tale Per_2 somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT. Le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, ludico sportive, preventivamente concordate o necessitate e documentate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
le parti dichiarano di avvalersi del
Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Torino.
pagina 2 di 3 Pers PRENDE ATTO che la figlia oggi maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, dimora presso l'abitazione del padre, pur frequentando liberamente e quotidianamente l'abitazione materna presso la quale ha mantenuto la residenza.
DISPONE che i genitori provvedano, pertanto, direttamente al mantenimento della figlia durante il soggiorno presso di sé.
DISPONE che, per entrambe le figlie, le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, ludico sportive, preventivamente concordate o necessitate e documentate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
le parti dichiarano di avvalersi del Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che l'assegno unico dovuto per la figlia minore sarà percepito per intero dalla Per_2 sig.ra CP_1
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di avere prima d'ora risolto ogni altro rapporto economico e dichiarano di essere economicamente indipendenti, rinunciando reciprocamente al contributo al mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3