Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/04/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai NOi magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Eleonora Bruno Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 5967 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 09/10/1981, elettivamente domiciliato in Parte_1
Palermo, Piazza V.E.Orlando n. 41, presso lo studio dell'avv. Macli Giuseppina che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 27/05/1986, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Palermo Piazza V.E. Orlando n. 41, presso lo studio dell'avv. Lupo Alice che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 30/12/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 1 aprile 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si impegnano a non interferire nella vita privata dell'altro.
IN ORDINE ALL'AFFIDAMENTO 1)I coniugi eserciteranno l'affido condiviso dei figli minori e con Persona_1 Persona_2 domicilio prevalente presso la madre, con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera.
2) Salvo diversi accordi tra i coniugi, i minori trascorreranno le festività natalizie, dal giorno 24 dicembre al giorno 28 dicembre, un anno con la madre ed uno con il padre e trascorreranno, con l'altro genitore, il periodo dal giorno 31 dicembre al giorno 4 gennaio.
3) Salvo diversi accordi tra i coniugi, i minori trascorreranno le festività Pasquali, dalla vigilia alla domenica di Pasqua, un anno con il padre ed uno con la madre, trascorrendo con l'altro genitore il giorno di Pasquetta.
4) Durante il periodo estivo, i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, tali periodi saranno concordati dai ricorrenti, di anno in anno, con l'obbligo reciproco di rendere noto il luogo di eventuale e diversa dimora e di mettere a disposizione un recapito telefonico;
5) I compleanni dei figli verranno trascorsi coi genitori, alternativamente, il pranzo con la madre, la cena col padre un anno e il pranzo col padre, la cena con la madre, l'anno successivo.
In ordine alle disposizioni di carattere economico
I coniugi dichiarano di aver conti correnti distinti.
6) In ragione dell' attuale capacità economica di ciascuno dei due coniugi individualmente e concordemente valutata e dell' ammontare complessivo dei redditi prodotti annualmente da ciascuno di essi (comprensivi degli assegni familiari), il NO si obbliga a Parte_1 corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e e del figlio Per_1 Per_2
, non ancora economicamente indipendente, un assegno mensile di euro 400,00 (euro Per_3 quattrocento/00)da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla NOa , la quale Controparte_1 dichiara di voler rinunciare personalmente al mantenimento nei propri confronti, in ragione della attività lavorativa che la stessa presta.
Il SI. dichiara, altresì, di rinunciare al 50%dell'assegno unico, che verrà Parte_1 percepito esclusivamente dalla SI.ra . Controparte_1
2 7) In ordine alla casa coniugale, il SI. è proprietario esclusivo della stessa che è sita in Pt_1
Palermo, via Nave n. 45, e che è costituita da un'elevazione fuori terra oltre lastrico solare, composta da otto vani e mezzo catastali con corte esclusiva di pertinenza, estesa, compresa l'area di sedime della costruzione, metri quadrati 1.200 circa, riportata al catasto fabbricati di Palermo, foglio 57, particella 323 sub1, zona censuaria 2, categoria A/7, classe 4, vani 8,5, p. T-1, RC € 636,53;
La villa sopradescritta, attese le notevoli dimensioni e la distribuzione dei locali che lo consentono,
è abitata dal nucleo familiare dei ricorrenti e dai genitori del SI. che ne Parte_1 hanno contribuito all'acquisto e che, stante gli impegni lavorativi dei coniugi, si sono sempre occupati dei nipoti durante la loro assenza.
Relativamente al suddetto immobile, come concordato tra le parti, il SI. , ad Parte_1 integrazione dell'assegno di mantenimento per i figli, si impegna e obbliga a trasferire a proprie spese, entro tre mesi dal provvedimento di omologa della separazione, la nuda proprietà dell'immobile sito in Palermo, Via Nave n. 45, iscritto nel Catasto fabbricati di Palermo al foglio 57, particella 323 sub 1, zona censuaria 2, categoria A/7, classe 4, vani 8,5, p. T-1, di cui è proprietario esclusivo, ai figli , e Per_3 Per_1 Per_2 riservandosene l'usufrutto e ferma restando l'assegnazione della casa coniugale, alla NOa
che vi abiterà unitamente ai figli sino al raggiungimento dell'indipendenza Controparte_1 economica degli stessi. Il SI. si farà carico di tutti gli oneri e tributi relativi all'unità immobiliare di cui si impegna Pt_1
a trasferire la nuda proprietà.
8) Le parti concordano, altresì, che il SI. , contestualmente al trasferimento Parte_1 della nuda proprietà dell'immobile sopra descritto ai figli , e , costituisca Per_3 Per_1 Per_2 sul medesimo immobile il diritto di abitazione con diritto di accrescimento a favore dei propri genitori, SI. , nato a [...] il [...] (C.F. ) Persona_4 C.F._1
e SI.ra , nata a [...] il [...] (C.F. ). Controparte_2 C.F._2
9) In ordine alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, le Parti convengono che esse verranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità di seguito riportate.
a) Spese Straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute(limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche in assenza di preventivo accordo:
-spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
-spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese extrascolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) Spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi:
-spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
-spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
-spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
3 Relativamente alle sole spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, resta previsto che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di sua pertinenza); in caso di proposta di soluzione alternativa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti della metà del preventivo alternativo.
10) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale e di aver provveduto a dividere i beni mobili.
11) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio, obbligandosi a reiterare, se necessario, tale consenso innanzi alle autorità competenti.
Le parti convengono di dare immediata esecuzione ai superiori patti e cioè, ancor prima dell'udienza presidenziale, alla firma del presente atto”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 30/12/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 25/10/2004 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 26 - P. I - Anno 2004).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConSIlio del giorno 7 aprile 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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