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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/09/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3328/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PARTINICO (PA), Via Aldo Moro n. 1, presso lo studio dell'Avv. SCIANNA ANTONINO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PARTINICO (PA), Via Aldo Moro n. 1, presso lo studio dell'Avv. SCIANNA ANTONINO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 6/7/2025 (matrimonio celebrato in IC (PA), il 23/08/2007 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 19 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e civile reciproco rispetto. A ciascuno di essi farà capo l'obbligo di: a) comunicare all'altro coniuge ogni eventuale cambiamento di residenza e/o di domicilio e/o di dimora, b) comunicare il recapito anche telefonico degli eventuali luoghi di villeggiatura, c) concedersi il reciproco assenso all'iscrizione dei figli minorenni sul passaporto di entrambi, d) sottoscrivere le necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei minori, valida anche per l'espatrio;
2) La IG.ra rinunzia all'assegnazione della casa coniugale Controparte_1 sita in IC, contrada Margi Soprano sn. Infatti, la stessa ha già provveduto – di comune accordo con il IG. – a trasferire il Parte_1 proprio domicilio nel comune di IC, Via Antonio Gramsci n. 5, presso l'abitazione dei propri genitori, di cui la IG.ra risulta essere Controparte_1 nuda proprietaria in virtù dell'atto di cessione onerosa che veniva stipulato il
18.03.2013, a firma del Notaio , repertorio n. 641 e raccolta n. Persona_1
496 (vedasi allegato 19)
PIANO GENITORIALE
3) I figli minorenni e verranno affidati Persona_2 Persona_3 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in IC (PA), Via Antonio Gramsci n.
5. Nel preminente interesse dei minori, sia il padre sia la madre eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, salve le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi questi ultimi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico/fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali (nonni materni e paterni e zii materni e paterni). Tenuto conto che entrambi i figli sono affetti da
2 disturbo dello spettro autistico (DSA), con bisogni educativi e terapeutici specifici, i genitori assumeranno congiuntamente tutte le decisioni importanti relative ai percorsi terapeutici e sanitari e alle scelte scolastiche ed attività educative (come ad esempio centri specializzati, interventi ABA, logopedia e psicomotricità) e che in caso di disaccordo i genitori s'impegnano a consultare professionisti di riferimento ( come ad esempio neuropsichiatra infantile, terapisti ed insegnanti di sostegno) o a rivolgersi a un mediatore familiare.
Inoltre, i genitori parteciperanno alle riunioni scolastiche, alle revisioni del PEI
(Piano Educativo Individualizzato), ai colloqui con gli specialisti nonché condivideranno relazioni e valutazioni evolutive dei minori. Infine, i genitori s'impegnano a garantire la continuità terapeutica (visite presso la
Neuropsichiatria Infantile dell'ASP di Palermo e terapia ABA), alternandosi negli accompagnamenti quando possibile e a condividere tutte le informazioni sanitarie e terapeutiche.
4) Per quel concerne il regime di visita, al fine di salvaguardare al massimo il principio della bigenitorialità e di continuare a mantenere un rapporto proficuo e costante con i minori, anche oggi che interviene la separazione legale tra i coniugi, si stabilisce, quale regola generale, il libero esercizio del diritto – dovere da parte del genitore non collocatario. In quest'ottica, il IG.
potrà, dunque, vedere e tenere con sé i figli e Parte_1 PE ogni volta che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e PE terapeutici o di altra natura di questi ultimi, salvo, comunque, il necessario preavviso e coordinamento con la madre. In assenza di preavviso e/o di coordinamento e/o in mancanza di accordo, il diritto di visita del padre verrà esercitato secondo le modalità di seguito indicate che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto stesso e precisamente: a) due pomeriggi a settimana, dalle ore 16:00 fino alle ore 22:00, compatibilmente con gli impegni lavorativi del IG. , b) un fine settimana ogni quindici giorni, Parte_1 con pernottamento, dall'uscita dalla scuola del venerdì fino alle ore 22:00 della domenica, c) le vacanze natalizie e le altre festività con il principio dell'alternanza fra i due genitori e precisamente dal 23 al 29 dicembre o dal
30 dicembre al 6 gennaio e durante il periodo pasquale, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo, d) le vacanze estive per un
3 periodo non inferiore a quattro settimane, anche non consecutive, da stabilirsi ogni anno di comune accordo fra i genitori entro il trenta maggio di ciascun anno;
le predette determinazioni di cui al punto 4) potranno subire variazioni e/o recuperi previo accordo tra i coniugi e compatibilmente con le eIGenze dei figli, ivi compresi motivi di salute degli stessi, e) al momento del completamento del ciclo degli studi, quando usciranno dal circuito scolastico
(scuola secondaria di secondo grado), il padre terrà con sé i figli due giorni a settimana ivi compresso il pernottamento oltre il fine settimana ogni quindici giorni, con le modalità sopra indicate ed infine f) per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , Parte_1 Controparte_1 anticipatamente entro il giorno ventisette di ogni mese, fino al 31.12.2032, a titolo di contributo al mantenimento le seguenti somme:
a) l'importo mensile di € 200,00 (euroduecento/00), a titolo di concorso al mantenimento del figlio minorenne , b) l'importo mensile di Persona_3
€ 200,00 (euroduecento/00), a titolo di concorso al mantenimento del figlio minorenne e c) l'importo mensile di € 100,00 Persona_2
(eurocento/00), a titolo di concorso al mantenimento a favore della IG.ra
. Controparte_1
Pertanto, il suindicato importo di € 500,00 (eurocinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, verrà versato, entro e non oltre il giorno ventisette di ogni mese, mediante accredito da effettuarsi sul conto corrente intestato alla IG.ra . Controparte_1
A decorrere dal 01.01.2033, il IG. inizierà a corrispondere Parte_1 alla IG.ra , anticipatamente entro il giorno ventisette di ogni Controparte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento le seguenti somme: a) l'importo mensile di € 150,00 (eurocentocinquanta/00), a titolo di concorso al mantenimento del figlio minorenne , b) l'importo mensile di Persona_3
€ 150,00 (eurocentocinquanta/00), a titolo di concorso al mantenimento del figlio minorenne e c) l'importo mensile di € 100,00 Persona_2
(eurocento/00), a titolo di concorso al mantenimento a favore della IG.ra
. Controparte_1
Pertanto, il suindicato importo di € 400,00 (euroquattrocento/00),
4 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, verrà versato, entro e non oltre il giorno ventisette di ogni mese, mediante accredito da effettuarsi sul conto corrente intestato alla IG.ra . Controparte_1
6) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e PE
, purché debitamente documentate – sono poste a carico di ciascun PE genitore nella misura del 50%, secondo le indicazioni e con le modalità previste dal Protocollo approvato dal Tribunale di Palermo il 02.07.2019 al quale le parti fanno espresso rinvio secondo il seguente criterio: a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, b) le spese per le visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore e che vanno, quindi, previamente concordate.
7) Le parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di Assegno Unico Universale per i figli a carico (D. Lgs. n. 230/2021)
e, in considerazione dell'affidamento condiviso dei figli minori nonché affetti da disabilità grave, concordano che l'assegno unico universale per i figli minori e , fino alla data del 31.12.2032, sarà Persona_2 Persona_3 percepito interamente dal IG. , mentre a decorrere dal Parte_1
01.01.2033 l'assegno unico universale sarà percepito in pari misura da entrambi i genitori, con accredito del 50% ciascuno sui rispettivi conti correnti.
Inoltre, le parti si impegnano a comunicare congiuntamente le presenti disposizioni all'INPS, tramite le modalità previste dall'istituto erogatore.
8) La IG.ra , quale genitrice affidataria e collocataria Controparte_1 prevalente dei figli minorenni e Persona_2 Persona_3 percepirà sia le indennità di accompagnamento riconosciute ad entrambi i minori sia l'assegno di cura riconosciuto solamente al figlio PE
, trattandosi di emolumenti erogati in favore dei minori disabili e
[...] finalizzati alla copertura delle spese di assistenza, cura e supporto continuativo. La genitrice collocataria si impegna a destinare tali somme
5 esclusivamente al benessere, alla cura e ai bisogni dei minori.
Inoltre, le parti s'impegnano a comunicare congiuntamente le presenti disposizioni sia all'INPS sia all' , Parte_2 tramite le modalità previste dai predetti enti erogatori.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
Dato atto delle attuali condizioni economiche e reddituali di entrambi i coniugi e nell'ottica di un'equa divisione del patrimonio coniugale, gli odierni ricorrenti convengono, infine, quanto segue:
9) Il IG. s'impegna a trasferire – a propria cura e spese Parte_1 entro e non oltre venti giorni dalla data di sottoscrizione del presente ricorso
– la proprietà dell'autovettura marca “FIAT”, modello “Panda”, targata
FY672BR alla IG.ra che accetta. Controparte_1
10) Tenuto conto che l'immobile sito in IC, contrada Margi Soprano sn, adibito a casa familiare dal 2022 ad oggi è stato arredato e corredato anche grazie alla partecipazione economica della IG.ra , il IG. Controparte_1
s'impegna e si obbliga a restituire, entro e non oltre giorni Parte_1 trenta dalla sottoscrizione del presente ricorso, quegli accessori, arredi e corredi che la IG.ra ha ricevuto in regalo o che ha acquistato Controparte_1 in costanza di matrimonio a patto che il trasferimento di tali beni sia preventivamente concordato ed eseguito a cura della diretta interessata, previa redazione di un elenco che deve essere approvato e sottoscritto da entrambi i coniugi e che costituisce parte integrante del presente atto (cfr. allegato 20).
11) La IG.ra , in considerazione del fatto che l'immobile sito Controparte_1 in IC, Via Antonio Gramsci n. 5, adibito a casa coniugale dal 2007 al
2022, ovvero quello dove tornerà ad abitare la stessa unitamente ai figli, veniva arredato nei mesi precedenti il matrimonio dal IG. , si Parte_1 obbliga a restituire, entro e non oltre giorni trenta dalla sottoscrizione del presente ricorso, quegli accessori che lo stesso ha ricevuto in regalo o che ha acquistato in costanza di matrimonio con i proventi del proprio lavoro, a patto che il trasferimento di tali beni sia preventivamente concordato ed eseguito a cura e spese del diretto interessato e ciò previa redazione di un elenco che deve essere approvato e sottoscritto da entrambi i coniugi e che costituisce
6 parte integrante del presente atto (cfr. allegato 21).
12) A chiusura della regolamentazione dei rapporti economici, il IG.
s'impegna a restituire, entro e non oltre cinque anni Parte_1 decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, la somma di €
35.000,00 (eurotrentacinquemila/00) alla IG.ra che ne aveva Controparte_1 dato la disponibilità al momento dell'acquisto della casa sita in IC,
Contrada Margi Soprano sn.
13) I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso, dichiarando, altresì che quanto stabilito ai punti 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, avrà validità sin dalla data di sottoscrizione dello stesso e che ad ogni IGnificativa variazione delle condizioni economiche queste potranno essere riviste e concordate nuovamente.
Spese legali compensate”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di IC (PA) (atto n. 84 P. 2, S. A, Anno 2007) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3328/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PARTINICO (PA), Via Aldo Moro n. 1, presso lo studio dell'Avv. SCIANNA ANTONINO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PARTINICO (PA), Via Aldo Moro n. 1, presso lo studio dell'Avv. SCIANNA ANTONINO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 6/7/2025 (matrimonio celebrato in IC (PA), il 23/08/2007 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 19 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e civile reciproco rispetto. A ciascuno di essi farà capo l'obbligo di: a) comunicare all'altro coniuge ogni eventuale cambiamento di residenza e/o di domicilio e/o di dimora, b) comunicare il recapito anche telefonico degli eventuali luoghi di villeggiatura, c) concedersi il reciproco assenso all'iscrizione dei figli minorenni sul passaporto di entrambi, d) sottoscrivere le necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei minori, valida anche per l'espatrio;
2) La IG.ra rinunzia all'assegnazione della casa coniugale Controparte_1 sita in IC, contrada Margi Soprano sn. Infatti, la stessa ha già provveduto – di comune accordo con il IG. – a trasferire il Parte_1 proprio domicilio nel comune di IC, Via Antonio Gramsci n. 5, presso l'abitazione dei propri genitori, di cui la IG.ra risulta essere Controparte_1 nuda proprietaria in virtù dell'atto di cessione onerosa che veniva stipulato il
18.03.2013, a firma del Notaio , repertorio n. 641 e raccolta n. Persona_1
496 (vedasi allegato 19)
PIANO GENITORIALE
3) I figli minorenni e verranno affidati Persona_2 Persona_3 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in IC (PA), Via Antonio Gramsci n.
5. Nel preminente interesse dei minori, sia il padre sia la madre eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, salve le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi questi ultimi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico/fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali (nonni materni e paterni e zii materni e paterni). Tenuto conto che entrambi i figli sono affetti da
2 disturbo dello spettro autistico (DSA), con bisogni educativi e terapeutici specifici, i genitori assumeranno congiuntamente tutte le decisioni importanti relative ai percorsi terapeutici e sanitari e alle scelte scolastiche ed attività educative (come ad esempio centri specializzati, interventi ABA, logopedia e psicomotricità) e che in caso di disaccordo i genitori s'impegnano a consultare professionisti di riferimento ( come ad esempio neuropsichiatra infantile, terapisti ed insegnanti di sostegno) o a rivolgersi a un mediatore familiare.
Inoltre, i genitori parteciperanno alle riunioni scolastiche, alle revisioni del PEI
(Piano Educativo Individualizzato), ai colloqui con gli specialisti nonché condivideranno relazioni e valutazioni evolutive dei minori. Infine, i genitori s'impegnano a garantire la continuità terapeutica (visite presso la
Neuropsichiatria Infantile dell'ASP di Palermo e terapia ABA), alternandosi negli accompagnamenti quando possibile e a condividere tutte le informazioni sanitarie e terapeutiche.
4) Per quel concerne il regime di visita, al fine di salvaguardare al massimo il principio della bigenitorialità e di continuare a mantenere un rapporto proficuo e costante con i minori, anche oggi che interviene la separazione legale tra i coniugi, si stabilisce, quale regola generale, il libero esercizio del diritto – dovere da parte del genitore non collocatario. In quest'ottica, il IG.
potrà, dunque, vedere e tenere con sé i figli e Parte_1 PE ogni volta che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e PE terapeutici o di altra natura di questi ultimi, salvo, comunque, il necessario preavviso e coordinamento con la madre. In assenza di preavviso e/o di coordinamento e/o in mancanza di accordo, il diritto di visita del padre verrà esercitato secondo le modalità di seguito indicate che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto stesso e precisamente: a) due pomeriggi a settimana, dalle ore 16:00 fino alle ore 22:00, compatibilmente con gli impegni lavorativi del IG. , b) un fine settimana ogni quindici giorni, Parte_1 con pernottamento, dall'uscita dalla scuola del venerdì fino alle ore 22:00 della domenica, c) le vacanze natalizie e le altre festività con il principio dell'alternanza fra i due genitori e precisamente dal 23 al 29 dicembre o dal
30 dicembre al 6 gennaio e durante il periodo pasquale, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo, d) le vacanze estive per un
3 periodo non inferiore a quattro settimane, anche non consecutive, da stabilirsi ogni anno di comune accordo fra i genitori entro il trenta maggio di ciascun anno;
le predette determinazioni di cui al punto 4) potranno subire variazioni e/o recuperi previo accordo tra i coniugi e compatibilmente con le eIGenze dei figli, ivi compresi motivi di salute degli stessi, e) al momento del completamento del ciclo degli studi, quando usciranno dal circuito scolastico
(scuola secondaria di secondo grado), il padre terrà con sé i figli due giorni a settimana ivi compresso il pernottamento oltre il fine settimana ogni quindici giorni, con le modalità sopra indicate ed infine f) per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , Parte_1 Controparte_1 anticipatamente entro il giorno ventisette di ogni mese, fino al 31.12.2032, a titolo di contributo al mantenimento le seguenti somme:
a) l'importo mensile di € 200,00 (euroduecento/00), a titolo di concorso al mantenimento del figlio minorenne , b) l'importo mensile di Persona_3
€ 200,00 (euroduecento/00), a titolo di concorso al mantenimento del figlio minorenne e c) l'importo mensile di € 100,00 Persona_2
(eurocento/00), a titolo di concorso al mantenimento a favore della IG.ra
. Controparte_1
Pertanto, il suindicato importo di € 500,00 (eurocinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, verrà versato, entro e non oltre il giorno ventisette di ogni mese, mediante accredito da effettuarsi sul conto corrente intestato alla IG.ra . Controparte_1
A decorrere dal 01.01.2033, il IG. inizierà a corrispondere Parte_1 alla IG.ra , anticipatamente entro il giorno ventisette di ogni Controparte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento le seguenti somme: a) l'importo mensile di € 150,00 (eurocentocinquanta/00), a titolo di concorso al mantenimento del figlio minorenne , b) l'importo mensile di Persona_3
€ 150,00 (eurocentocinquanta/00), a titolo di concorso al mantenimento del figlio minorenne e c) l'importo mensile di € 100,00 Persona_2
(eurocento/00), a titolo di concorso al mantenimento a favore della IG.ra
. Controparte_1
Pertanto, il suindicato importo di € 400,00 (euroquattrocento/00),
4 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, verrà versato, entro e non oltre il giorno ventisette di ogni mese, mediante accredito da effettuarsi sul conto corrente intestato alla IG.ra . Controparte_1
6) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e PE
, purché debitamente documentate – sono poste a carico di ciascun PE genitore nella misura del 50%, secondo le indicazioni e con le modalità previste dal Protocollo approvato dal Tribunale di Palermo il 02.07.2019 al quale le parti fanno espresso rinvio secondo il seguente criterio: a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, b) le spese per le visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore e che vanno, quindi, previamente concordate.
7) Le parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di Assegno Unico Universale per i figli a carico (D. Lgs. n. 230/2021)
e, in considerazione dell'affidamento condiviso dei figli minori nonché affetti da disabilità grave, concordano che l'assegno unico universale per i figli minori e , fino alla data del 31.12.2032, sarà Persona_2 Persona_3 percepito interamente dal IG. , mentre a decorrere dal Parte_1
01.01.2033 l'assegno unico universale sarà percepito in pari misura da entrambi i genitori, con accredito del 50% ciascuno sui rispettivi conti correnti.
Inoltre, le parti si impegnano a comunicare congiuntamente le presenti disposizioni all'INPS, tramite le modalità previste dall'istituto erogatore.
8) La IG.ra , quale genitrice affidataria e collocataria Controparte_1 prevalente dei figli minorenni e Persona_2 Persona_3 percepirà sia le indennità di accompagnamento riconosciute ad entrambi i minori sia l'assegno di cura riconosciuto solamente al figlio PE
, trattandosi di emolumenti erogati in favore dei minori disabili e
[...] finalizzati alla copertura delle spese di assistenza, cura e supporto continuativo. La genitrice collocataria si impegna a destinare tali somme
5 esclusivamente al benessere, alla cura e ai bisogni dei minori.
Inoltre, le parti s'impegnano a comunicare congiuntamente le presenti disposizioni sia all'INPS sia all' , Parte_2 tramite le modalità previste dai predetti enti erogatori.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
Dato atto delle attuali condizioni economiche e reddituali di entrambi i coniugi e nell'ottica di un'equa divisione del patrimonio coniugale, gli odierni ricorrenti convengono, infine, quanto segue:
9) Il IG. s'impegna a trasferire – a propria cura e spese Parte_1 entro e non oltre venti giorni dalla data di sottoscrizione del presente ricorso
– la proprietà dell'autovettura marca “FIAT”, modello “Panda”, targata
FY672BR alla IG.ra che accetta. Controparte_1
10) Tenuto conto che l'immobile sito in IC, contrada Margi Soprano sn, adibito a casa familiare dal 2022 ad oggi è stato arredato e corredato anche grazie alla partecipazione economica della IG.ra , il IG. Controparte_1
s'impegna e si obbliga a restituire, entro e non oltre giorni Parte_1 trenta dalla sottoscrizione del presente ricorso, quegli accessori, arredi e corredi che la IG.ra ha ricevuto in regalo o che ha acquistato Controparte_1 in costanza di matrimonio a patto che il trasferimento di tali beni sia preventivamente concordato ed eseguito a cura della diretta interessata, previa redazione di un elenco che deve essere approvato e sottoscritto da entrambi i coniugi e che costituisce parte integrante del presente atto (cfr. allegato 20).
11) La IG.ra , in considerazione del fatto che l'immobile sito Controparte_1 in IC, Via Antonio Gramsci n. 5, adibito a casa coniugale dal 2007 al
2022, ovvero quello dove tornerà ad abitare la stessa unitamente ai figli, veniva arredato nei mesi precedenti il matrimonio dal IG. , si Parte_1 obbliga a restituire, entro e non oltre giorni trenta dalla sottoscrizione del presente ricorso, quegli accessori che lo stesso ha ricevuto in regalo o che ha acquistato in costanza di matrimonio con i proventi del proprio lavoro, a patto che il trasferimento di tali beni sia preventivamente concordato ed eseguito a cura e spese del diretto interessato e ciò previa redazione di un elenco che deve essere approvato e sottoscritto da entrambi i coniugi e che costituisce
6 parte integrante del presente atto (cfr. allegato 21).
12) A chiusura della regolamentazione dei rapporti economici, il IG.
s'impegna a restituire, entro e non oltre cinque anni Parte_1 decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, la somma di €
35.000,00 (eurotrentacinquemila/00) alla IG.ra che ne aveva Controparte_1 dato la disponibilità al momento dell'acquisto della casa sita in IC,
Contrada Margi Soprano sn.
13) I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso, dichiarando, altresì che quanto stabilito ai punti 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, avrà validità sin dalla data di sottoscrizione dello stesso e che ad ogni IGnificativa variazione delle condizioni economiche queste potranno essere riviste e concordate nuovamente.
Spese legali compensate”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di IC (PA) (atto n. 84 P. 2, S. A, Anno 2007) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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