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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dr. Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 9969 del Ruolo Generale Civile dell'anno
2019, avente ad oggetto: assicurazione contro i danni,
vertente tra c.f. , rapp.ta e difesa, in Parte_1 C.F._1
virtù di mandato in atti, dall'avv. Raffaele Rossetti
Attrice
in persona del legale rapp. p.t., Controparte_1
c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_1
mandato in atti, dall'avv. Renato Magaldi
Convenuta
Conclusioni: come in atti.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
, proprietaria dell'auto BMW X4 tg. FT672FN,
[...]
assicurata con le con polizza n. Controparte_1
285675612, ricomprendente la garanzia furto, conveniva in giudizio la predetta compagnia ass.ce, per ottenere l'indennizzo di € 31.500,00, per i danni subìti a seguito del furto del veicolo, avvenuto in data 26-01-2019.
Deduceva l'istante: 1) che, in data 26-01-2019, in Sessa
Aurunca (CE), in località Baia Felice, mentre, in compagnia del marito, sig. faceva rientro a casa Parte_2
dopo una passeggiata, si avvedeva che la vettura era sparita;
2) che, effettuate le dovute ricerche, non rinvenendo traccia del veicolo, chiamava il figlio ER
, che accompagnava i genitori presso la stazione
[...]
dei C.C. di Cellole per denunziare il furto;
3)che, in virtù delle clausole contrattuali, l'evento prevedeva una copertura assicurativa, pari al valore della vettura, di €
35.000,00, con uno scoperto del 10%; 4) che, per ottenere l'indennizzo dovuto, provvedeva a trasmettere alla compagnia la documentazione richiesta, oltre alle due chiavi originali del veicolo, ma, nonostante i vari tentativi effettuati, la non Controparte_1
provvedeva al pagamento di quanto richiesto.
Concludeva, per sentir dichiarare il proprio diritto ad ottenere l'indennizzo per il furto del proprio veicolo e,
per l'effetto, condannare al Controparte_1
pagamento, in proprio favore, della somma di € 31.500,00
pag. 2/9 oltre interessi, o della diversa somma da accertare nel corso del giudizio. Vittoria di spese, con distrazione.
Si costituiva la la quale formulava Controparte_1
istanza di sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c. ed eccepiva l'improcedibilità dell'azione, non avendo controparte esperito l'obbligatorio tentativo di mediazione, ai sensi del D.lgs. n. 28/2010. Nel merito,
eccepiva: a) che da accertamenti espletati, i dati del transponder delle chiavi 1 e 2 risultavano identici a quelli delle chiavi consegnate dall'attrice e indicate come appartenenti al veicolo oggetto di furto;
b) che, in data
27-08-2018, era stata ordinata una chiave principale presso la BMW di Lipsia, che, quindi, mancava tra quelle che l'attrice aveva consegnato;
c) che l'utilizzo delle chiavi consegnate risaliva per l'ultima volta al 19-10-2018, più
di tre mesi prima della data del furto, mentre nella denuncia era stata indicata, come data di ultimo utilizzo del veicolo, il giorno sabato 26/01/2019.
Ciò premesso, concludeva per il rigetto della domanda attorea e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, per sentir limitare la condanna della Compagnia
entro i limiti del massimale di polizza, tenendo conto pag. 3/9 degli scoperti e delle franchigie contrattualmente previste. Vittoria di spese.
In corso di causa veniva attivata la procedura di mediazione, che si concludeva con esito negativo, a causa della mancata partecipazione della convenuta assicuratrice;
veniva espletata prova per testi, disposta C.T.U. per quantificare il valore del veicolo al momento del furto e,
all'udienza del 10-02-2025, svolta in modalità cartolare,
la causa era riservata in decisione, con i termini di legge per conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
Va in primo luogo evidenziato che, agli atti di causa, è
stato depositato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere del 1-03-2019, che ha archiviato il procedimento penale contro ignoti, relativo al furto dell'autovettura per cui è causa.
Risultano altresì depositati, agli atti del giudizio: 1) la denunzia del furto del veicolo, effettuata dall'attrice in data 26.1.2019 presso la stazione dei CC di Cellole (CE);
2) il certificato di proprietà dell'autovettura Tg.FT672FN;
3) il certificato cronologico del PRA del suddetto veicolo,
con annotata la perdita di possesso.
pag. 4/9 Il fatto storico, relativo al furto del veicolo di proprietà dell'attrice, non contestato da parte convenuta,
è stato altresì confermato dalle deposizioni dei testimoni,
escussi nel corso del giudizio.
Nel corso dell'udienza del 16.1.2023, i testi escussi ed in particolare il teste broker che ha Testimone_1
personalmente ritirato in Germania l'auto acquistata dall'attrice, hanno altresì confermato che la vettura è
stata ritirata in Germania, munita delle due chiavi e dei documenti ed in seguito consegnata all'attrice con sole due chiavi, le uniche, quindi, nella disponibilità della
. La terza chiave, di cui fa menzione la convenuta, Pt_1
è stata ordinata a Lipsia in data 27-08-2018, circa tre mesi prima che l'attrice acquistasse il veicolo.
In ogni caso, la convenuta ass.ce non ha fornito alcuna prova della circostanza dedotta nei propri scritti difensivi e cioè del fatto che la suddetta terza chiave del veicolo, oltre che essere ordinata, sia stata effettivamente ritirata dall'istante ed eventualmente utilizzata dalla stessa, così come non vi è prova agli atti che l'utilizzo delle due chiavi, consegnate all'atto dell'acquisto, risalisse al 19-10-2018 e non alla data del furto, avvenuto circa tre mesi dopo.
pag. 5/9 Quanto asserito da parte convenuta non è supportato da alcun elemento probatorio: né può essere attribuito rilievo, in tal senso, all'accertamento, depositato dalla convenuta assicuratrice, effettuato dalla s.r.l.
[...]
in data 20.6.2019, smentito, in ogni caso, CP_2
dalle risultanze istruttorie in atti;
tutt'al più, lo stesso può rappresentare “un indizio, come ogni documento
proveniente da terzi, di cui il giudice non è obbligato in
nessun caso a tener conto. Alla parte che ha prodotto il
documento è riconosciuta la facoltà di dedurre prova
testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto
accertate che, se confermate, possono acquisire dignità e
valore di prova, sulla quale il giudice di merito dovrà
esprimere la propria valutazione ai fini della decisione”
(Cass. 1-2-2023 n. 2980, che ribadisce quanto già statuito
in altre precedenti decisioni).
Alla luce di quanto innanzi, la domanda attorea è
meritevole di accoglimento.
Sul quantum, la C.T.U., effettuata nel corso del giudizio,
le cui conclusioni, scevre da errori ed immuni da vizi logico-giuridici, sono fatte proprie da questo Tribunale,
ha determinato il valore dell'autovettura, al momento del furto, quantificandolo nell'importo di euro € 24.950,00: da pag. 6/9 tale importo va detratta la somma di euro 2.495,00, pari allo scoperto del 10%, contrattualmente previsto, per cui all'attrice va riconosciuto l'importo complessivo di euro
22.455,00, cui vanno aggiunti gli interessi legali, dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Né, in senso contrario, può attribuirsi rilievo alla deduzione dell'attrice, secondo cui la somma da riconoscere all'assicurata sarebbe pari a quella indicata nella polizza per la garanzia furto e rapina del veicolo, pari ad euro
35.000,00, al lordo dello scoperto contrattuale, dovendosi in ogni caso applicare, nel caso di specie, l'art. 1908,
comma 1^, del c.c., secondo cui nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al
D.M. n.147 del 2022. Le spese della C.T.U. sono poste definitivamente a carico della società convenuta.
P. Q. M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta pag. 7/9 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rapp. p.t., così provvede:
[...]
Accoglie la domanda e, per l'effetto: 1) dichiara l'inadempimento contrattuale di 2) Controparte_1
condanna in persona del legale rapp. Controparte_1
p.t., al pagamento, in favore di della Parte_1
somma di € 22.455,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Condanna in persona del legale rapp. CP_1 CP_1
p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di
, che liquida in complessivi € 5.077,00 per Parte_1
compensi, oltre al rimborso del 15% per spese generali,
IVA, se dovuta e CPA, come per legge, ed oltre al rimborso delle spese della C.T.U., così come liquidate nel corso del giudizio (euro 1.500,00 + IVA e CP), se anticipate dall'attrice, con distrazione in favore dell'avvocato
Raffaele Rossetti, antistatario.
Pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico di
Controparte_1
Santa Maria Capua Vetere, 3.6.2025.
Il G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno
pag. 8/9
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dr. Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 9969 del Ruolo Generale Civile dell'anno
2019, avente ad oggetto: assicurazione contro i danni,
vertente tra c.f. , rapp.ta e difesa, in Parte_1 C.F._1
virtù di mandato in atti, dall'avv. Raffaele Rossetti
Attrice
in persona del legale rapp. p.t., Controparte_1
c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_1
mandato in atti, dall'avv. Renato Magaldi
Convenuta
Conclusioni: come in atti.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
, proprietaria dell'auto BMW X4 tg. FT672FN,
[...]
assicurata con le con polizza n. Controparte_1
285675612, ricomprendente la garanzia furto, conveniva in giudizio la predetta compagnia ass.ce, per ottenere l'indennizzo di € 31.500,00, per i danni subìti a seguito del furto del veicolo, avvenuto in data 26-01-2019.
Deduceva l'istante: 1) che, in data 26-01-2019, in Sessa
Aurunca (CE), in località Baia Felice, mentre, in compagnia del marito, sig. faceva rientro a casa Parte_2
dopo una passeggiata, si avvedeva che la vettura era sparita;
2) che, effettuate le dovute ricerche, non rinvenendo traccia del veicolo, chiamava il figlio ER
, che accompagnava i genitori presso la stazione
[...]
dei C.C. di Cellole per denunziare il furto;
3)che, in virtù delle clausole contrattuali, l'evento prevedeva una copertura assicurativa, pari al valore della vettura, di €
35.000,00, con uno scoperto del 10%; 4) che, per ottenere l'indennizzo dovuto, provvedeva a trasmettere alla compagnia la documentazione richiesta, oltre alle due chiavi originali del veicolo, ma, nonostante i vari tentativi effettuati, la non Controparte_1
provvedeva al pagamento di quanto richiesto.
Concludeva, per sentir dichiarare il proprio diritto ad ottenere l'indennizzo per il furto del proprio veicolo e,
per l'effetto, condannare al Controparte_1
pagamento, in proprio favore, della somma di € 31.500,00
pag. 2/9 oltre interessi, o della diversa somma da accertare nel corso del giudizio. Vittoria di spese, con distrazione.
Si costituiva la la quale formulava Controparte_1
istanza di sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c. ed eccepiva l'improcedibilità dell'azione, non avendo controparte esperito l'obbligatorio tentativo di mediazione, ai sensi del D.lgs. n. 28/2010. Nel merito,
eccepiva: a) che da accertamenti espletati, i dati del transponder delle chiavi 1 e 2 risultavano identici a quelli delle chiavi consegnate dall'attrice e indicate come appartenenti al veicolo oggetto di furto;
b) che, in data
27-08-2018, era stata ordinata una chiave principale presso la BMW di Lipsia, che, quindi, mancava tra quelle che l'attrice aveva consegnato;
c) che l'utilizzo delle chiavi consegnate risaliva per l'ultima volta al 19-10-2018, più
di tre mesi prima della data del furto, mentre nella denuncia era stata indicata, come data di ultimo utilizzo del veicolo, il giorno sabato 26/01/2019.
Ciò premesso, concludeva per il rigetto della domanda attorea e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, per sentir limitare la condanna della Compagnia
entro i limiti del massimale di polizza, tenendo conto pag. 3/9 degli scoperti e delle franchigie contrattualmente previste. Vittoria di spese.
In corso di causa veniva attivata la procedura di mediazione, che si concludeva con esito negativo, a causa della mancata partecipazione della convenuta assicuratrice;
veniva espletata prova per testi, disposta C.T.U. per quantificare il valore del veicolo al momento del furto e,
all'udienza del 10-02-2025, svolta in modalità cartolare,
la causa era riservata in decisione, con i termini di legge per conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
Va in primo luogo evidenziato che, agli atti di causa, è
stato depositato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere del 1-03-2019, che ha archiviato il procedimento penale contro ignoti, relativo al furto dell'autovettura per cui è causa.
Risultano altresì depositati, agli atti del giudizio: 1) la denunzia del furto del veicolo, effettuata dall'attrice in data 26.1.2019 presso la stazione dei CC di Cellole (CE);
2) il certificato di proprietà dell'autovettura Tg.FT672FN;
3) il certificato cronologico del PRA del suddetto veicolo,
con annotata la perdita di possesso.
pag. 4/9 Il fatto storico, relativo al furto del veicolo di proprietà dell'attrice, non contestato da parte convenuta,
è stato altresì confermato dalle deposizioni dei testimoni,
escussi nel corso del giudizio.
Nel corso dell'udienza del 16.1.2023, i testi escussi ed in particolare il teste broker che ha Testimone_1
personalmente ritirato in Germania l'auto acquistata dall'attrice, hanno altresì confermato che la vettura è
stata ritirata in Germania, munita delle due chiavi e dei documenti ed in seguito consegnata all'attrice con sole due chiavi, le uniche, quindi, nella disponibilità della
. La terza chiave, di cui fa menzione la convenuta, Pt_1
è stata ordinata a Lipsia in data 27-08-2018, circa tre mesi prima che l'attrice acquistasse il veicolo.
In ogni caso, la convenuta ass.ce non ha fornito alcuna prova della circostanza dedotta nei propri scritti difensivi e cioè del fatto che la suddetta terza chiave del veicolo, oltre che essere ordinata, sia stata effettivamente ritirata dall'istante ed eventualmente utilizzata dalla stessa, così come non vi è prova agli atti che l'utilizzo delle due chiavi, consegnate all'atto dell'acquisto, risalisse al 19-10-2018 e non alla data del furto, avvenuto circa tre mesi dopo.
pag. 5/9 Quanto asserito da parte convenuta non è supportato da alcun elemento probatorio: né può essere attribuito rilievo, in tal senso, all'accertamento, depositato dalla convenuta assicuratrice, effettuato dalla s.r.l.
[...]
in data 20.6.2019, smentito, in ogni caso, CP_2
dalle risultanze istruttorie in atti;
tutt'al più, lo stesso può rappresentare “un indizio, come ogni documento
proveniente da terzi, di cui il giudice non è obbligato in
nessun caso a tener conto. Alla parte che ha prodotto il
documento è riconosciuta la facoltà di dedurre prova
testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto
accertate che, se confermate, possono acquisire dignità e
valore di prova, sulla quale il giudice di merito dovrà
esprimere la propria valutazione ai fini della decisione”
(Cass. 1-2-2023 n. 2980, che ribadisce quanto già statuito
in altre precedenti decisioni).
Alla luce di quanto innanzi, la domanda attorea è
meritevole di accoglimento.
Sul quantum, la C.T.U., effettuata nel corso del giudizio,
le cui conclusioni, scevre da errori ed immuni da vizi logico-giuridici, sono fatte proprie da questo Tribunale,
ha determinato il valore dell'autovettura, al momento del furto, quantificandolo nell'importo di euro € 24.950,00: da pag. 6/9 tale importo va detratta la somma di euro 2.495,00, pari allo scoperto del 10%, contrattualmente previsto, per cui all'attrice va riconosciuto l'importo complessivo di euro
22.455,00, cui vanno aggiunti gli interessi legali, dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Né, in senso contrario, può attribuirsi rilievo alla deduzione dell'attrice, secondo cui la somma da riconoscere all'assicurata sarebbe pari a quella indicata nella polizza per la garanzia furto e rapina del veicolo, pari ad euro
35.000,00, al lordo dello scoperto contrattuale, dovendosi in ogni caso applicare, nel caso di specie, l'art. 1908,
comma 1^, del c.c., secondo cui nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al
D.M. n.147 del 2022. Le spese della C.T.U. sono poste definitivamente a carico della società convenuta.
P. Q. M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta pag. 7/9 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rapp. p.t., così provvede:
[...]
Accoglie la domanda e, per l'effetto: 1) dichiara l'inadempimento contrattuale di 2) Controparte_1
condanna in persona del legale rapp. Controparte_1
p.t., al pagamento, in favore di della Parte_1
somma di € 22.455,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Condanna in persona del legale rapp. CP_1 CP_1
p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di
, che liquida in complessivi € 5.077,00 per Parte_1
compensi, oltre al rimborso del 15% per spese generali,
IVA, se dovuta e CPA, come per legge, ed oltre al rimborso delle spese della C.T.U., così come liquidate nel corso del giudizio (euro 1.500,00 + IVA e CP), se anticipate dall'attrice, con distrazione in favore dell'avvocato
Raffaele Rossetti, antistatario.
Pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico di
Controparte_1
Santa Maria Capua Vetere, 3.6.2025.
Il G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno
pag. 8/9
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