Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza breve 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 03/06/2025, n. 10765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10765 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10765/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12548/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12548 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Doria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza per l’attivazione di un procedimento amministrativo ripristinatorio.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 9 gennaio 2025:
Per l’annullamento,
della nota n. -OMISSIS-del 23 dicembre 2024 con cui il Comando generale della Guardia di finanza, in riscontro all’istanza dei ricorrenti, ha comunicato che “la progressione di carriera dei Suoi assistiti è stata definita con provvedimenti in materia di avanzamento, a suo tempo trasmessi ai competenti Comandi per la notifica agli interessati”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Giulia La Malfa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Gli odierni ricorrenti sono stati attinti da provvedimenti di sospensione per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale introdotto dall’art. 4- ter , commi 2 e 3, primo periodo, del d.l. 44 del 2021.
Con istanza del 2 settembre 2024 i militari hanno richiesto la ricostruzione del proprio status giuridico ed economico, deducendo che la sospensione fosse venuta meno, poiché la norma non sarebbe stata estesa alle Forze dell’ordine in sede di conversione del decreto-legge.
Decorso il termine per la definizione del procedimento, i ricorrenti hanno presentato ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dal Comando generale della Guardia di finanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione alla definizione del procedimento.
Nelle more del giudizio, in risposta all’istanza, il Comando generale ha comunicato che la progressione in carriera dei militari era stata già definita con i provvedimenti in materia di avanzamento a suo tempo trasmessi ai competenti comandi per la notifica agli interessati.
Avverso tale comunicazione, i ricorrenti hanno proposto ricorso per motivi aggiunti.
Con la sentenza n. -OMISSIS- del 31 gennaio 2025 questa Sezione, preso atto dell’adozione da parte dell’amministrazione di un provvedimento esplicito, ha dichiarato il ricorso avverso il silenzio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Con la medesima decisione è stata disposta la conversione del rito per la trattazione del ricorso per motivi aggiunti, che torna oggi all’esame del Collegio per la valutazione della domanda cautelare.
Preliminarmente il Collegio ritiene che la causa possa essere decisa con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per l’incidente cautelare, stante la regolarità del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria.
Sempre in via preliminare, deve essere confermata la competenza di questo T.a.r., in quanto i motivi aggiunti hanno ad oggetto un atto adottato da un organo statale, la cui portata si estende all’intero territorio nazionale.
Non osta inoltre all’immediata definizione del giudizio l’intervenuto decesso di una delle parti, comunicato dal difensore con atto depositato il 28 maggio 2025, ma non notificato alle controparti.
Infatti, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in base al rinvio di cui all’art. 79 c.p.a., “ Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente (tra cui la morte della parte) si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti ”.
Secondo consolidata giurisprudenza della Cassazione, la dichiarazione resa dal procuratore della parte costituita, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., sebbene strutturata come dichiarazione di scienza, ha carattere negoziale e suppone la volontà del dichiarante di provocare l’interruzione del giudizio; infatti, è attribuito al difensore il diritto-potere di provocare o meno l’interruzione del processo, valutata la situazione processuale e sostanziale facente capo alla parte colpita dall’evento, con la conseguenza che quest’ultima non si realizza allorché la causa interruttiva risulti solo esposta, ma non sia finalizzata a conseguire l’effetto interruttivo previsto dal legislatore; nell’ipotesi in cui la parte sia costituita in giudizio a mezzo di procuratore, è prevista una valutazione discrezionale in ordine al pregiudizio che possa derivare alla parte sostanziale dalla prosecuzione del processo - eventualmente concordata con chi sia legittimato a costituirsi in giudizio in vece del soggetto colpito dall’evento - per cui il procuratore può anche tacere l’evento, astenendosi dal provocare l'interruzione del processo, qualora ritenga che la prosecuzione del giudizio tuteli l’interesse della parte assistita (Cassazione, Sezioni unite civili 4 luglio 2014, n. 15295).
Ne deriva che l’avvenuta conoscenza dell’evento nel presente giudizio, acquisita tramite la semplice allegazione in memoria, resta irrilevante ai fini dell’interruzione del giudizio, non essendo intervenuta alcuna dichiarazione del procuratore formalmente indirizzata a tal fine.
Tanto premesso, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’amministrazione, i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili, in quanto relativi all’impugnazione dell’atto con cui il Comando generale della guardia di finanza ha richiamato, in senso meramente confermativo, i provvedimenti in materia di avanzamento adottati in precedenza nei confronti dei ricorrenti.
Per giurisprudenza costante, infatti, “ mentre l’atto di conferma è autonomamente impugnabile, in quanto da un lato presuppone un completo riesame della fattispecie e dall’altro si sostituisce, pur avendo identico dispositivo, all’atto confermato, l’atto meramente confermativo si limita a richiamare il precedente provvedimento e non ha perciò alcuna valenza costitutiva, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse del ricorso proposto avverso di esso e non avverso il provvedimento originario ” (Cons. di Stato, 21 marzo 2024, n. 2740).
Nella vicenda in esame, l’atto gravato con motivi aggiunti non reca alcuna nuova valutazione, né produce effetti ulteriori rispetto ai provvedimenti precedentemente adottati e, in molti casi, divenuti inoppugnabili per mancata impugnazione nei termini di legge, ovvero già oggetto di autonomi ricorsi.
Gli odierni ricorrenti pertanto, nel tentativo di aggirare la decadenza già intervenuta, o comunque di rimettere in discussione fatti e provvedimenti già valutati dai competenti organi giurisdizionali, sollecitano un nuovo, inammissibile, esame giurisdizionale della vicenda.
Non può, del resto, ritenersi sussistente un obbligo, in capo all’Amministrazione, di riaprire un procedimento già definito.
Il sistema giuridico ammette, infatti, che le pretese del privato nei confronti dell’amministrazione possano essere affermate mediante l’azione di annullamento, da proporre entro il termine di decadenza di sessanta giorni, il cui infruttuoso decorso determina il consolidamento del rapporto giuridico e la definitiva preclusione di ogni successiva impugnazione del provvedimento.
Tale paradigma non può essere eluso o sovvertito mediante la presentazione di una nuova istanza all’Amministrazione, che non è, di per sé, in grado di generare un nuovo obbligo giuridico di provvedere.
Di conseguenza, i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse ad agire, in quanto rivolti verso un atto meramente confermativo, privo di autonoma attitudine lesiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per carenza di interesse.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario
Giulia La Malfa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giulia La Malfa | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.