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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, dott. Carmelo Mazzeo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4578/2017 R.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in Messina, via Maddalena n. C.F._1
128 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Doddis, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– appellante –
CONTRO
nella qualità di Impresa Designata dal Fondo Controparte_1
di Garanzia per le Vittime della Strada per la Sicilia, con sede in Bologna,
P. IVA: , elettivamente domiciliata in Messina, Via G. Natoli n. 61, P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Luciano Troja, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in Messina via Dei Mille is. 101 n. 243 presso lo studio dell'avv. Agatino Dalmazio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-appellati-
nato a [...] il [...] (cod. fisc.: Controparte_2
), elettivamente domiciliato in Messina, via Cavalluccio n.28, C.F._3
presso lo studio dell'Avv. Natale Parisi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-appellato ed appellante incidentale–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con separati atti, e convenivano in giudizio Controparte_2 Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Messina la società così come rappresentata, CP_1
ed chiedendo il risarcimento dei danni subiti, rispettivamente al Parte_2
proprio mezzo ed alla persona, a seguito di un incidente stradale verificatosi in Messina
il 29 luglio 2014 in cui l'autovettura di proprietà dell non assicurata per la Pt_2
RCA, tamponava quella di proprietà e condotta dall' , che trasportava il CP_2 [...]
, seduto nel sedile anteriore ed altra persona seduta in quello posteriore. Pt_1
Istruita la causa e riuniti i procedimenti, il primo Giudice, rilevando la responsabilità dell che urtava, con la propria auto, il mezzo dell'Occorso, fermo Pt_2 al semaforo, accoglieva parzialmente la domanda di quest'ultimo e condannava la società di assicurazioni al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura, liquidati, in via equitativa, in euro 300, ritenendo eccessivi gli ulteriori, pretesi, danni in considerazione della vetustà del veicolo.
Rigettava, invece, la domanda del per mancanza di adeguata prova Parte_1
del nesso di causalità tra le lamentate lesioni ed il sinistro in questione.
Il De proponeva appello, illustrando i motivi di gravame. Pt_1
La società di assicurazioni, nella qualità, e l' si costituivano e chiedevano Pt_2
il rigetto del gravame.
Si costituiva anche l che replicava e proponeva appello incidentale. CP_2
All'udienza del 9 maggio 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge
29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 56.
L'appello principale è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Il primo Giudice riteneva che il danno troppo modesto subito dall'autovettura tamponata che trasportava il -non potendosi ritenere attendibile la opposta Parte_1
versione del fatto riferita dal testimone non poteva giustificare l'esistenza del Tes_1
grave danno, quantificato nella consulenza di parte, fra l'altro, nella misura del 5 % di invalidità permanente.
Aggiungeva che era indicativo della insussistenza del preteso danno -e, quindi,
del nesso di causalità- che l'appellante si fosse recato al pronto soccorso dell'ospedale solo il giorno successivo e che, nell'immediatezza, gli occupanti dell'auto non presentassero ferite né lamentassero contusioni, toccandosi la testa ma non chiedendo l'intervento dell'ambulanza.
Ciò detto, è infondato il primo motivo col quale si sostiene l'erroneità del provvedimento che ha disposto la riunione dei due processi, perché la valutazione della opportunità della trattazione congiunta di più cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti sono pendenti, con la conseguenza che l'esercizio, o il mancato esercizio, del potere di riunione è
insindacabile in sede di gravame (Cass. 7183/2002).
Col secondo, si censura la valutazione di inattendibilità della testimonianza del che il primo Giudice aveva comminato in considerazione della contraddittorietà Tes_1
delle dichiarazioni da lui rese nei due diversi processi -poi riuniti- con riguardo ai danni subiti dalla autovettura Toyota tamponata e del fatto che egli avesse dichiarato che l'altra autovettura, Opel Corsa, non avesse subito danni.
Si contesta, poi, l'affermata lievità dell'incidente, non potendo ritenersi rilevante, fra l'altro, come affermato dal primo Giudice, il diverso peso delle due autovetture che ebbero l'incidente.
Si censura, inoltre, il rilievo significativo attribuito dal primo decidente al fatto che l'appellante si sia recato al pronto soccorso dell'ospedale solo il giorno successivo.
Il motivo è, alla fine, infondato. Deve ritenersi, invero, sostanzialmente, corretto, coerente e condivisibile l'articolato percorso argomentativo spiegato dal Giudice di Pace che le esposte censure non riescono a sovvertire.
In particolare, deve essere confermata la valutazione di inattendibilità dell'unico teste di parte appellante per le medesime, convincenti, argomentazioni illustrate Tes_1
nella sentenza impugnata, dovendosi evidenziare, per un verso, la contraddittorietà
delle dichiarazioni da lui rese nei due procedimenti poi riuniti, ove si riferiscono due versioni differenti con riguardo al distacco del paraurti della Toyota. Per l'altro, è
certamente inverosimile la specifica dichiarazione da lui resa con riguardo alla insussistenza di alcun danno a carico della autovettura investitrice -la Opel Corsa- a fronte della andatura con cui l'auto stava procedendo prima dell'incidente -50 Kmh-.
Ne consegue che deve essere confermata la valutazione del primo Giudice che,
in mancanza di prove contrarie, aveva assunto la natura particolarmente lieve dell'urto tra i due mezzi dal quale non potevano, conseguentemente, scaturire le lesioni lamentate dall'attore che indossava, peraltro, pacificamente, la cintura di sicurezza ed a cui furono diagnosticate -ma solo il giorno dopo-, dal pronto soccorso dell'ospedale,
brachialgia e contusione al ginocchio, ma senza alcuna limitazione funzionale né
dolore ai movimenti né a seguito di digitopressione.
Sul punto, deve, peraltro, rilevarsi l'ulteriore inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal testimone che riferisce di avere visto che gli occupanti Tes_1
dell'auto della Toyota, fra cui il , si toccavano la testa, mentre poi le Parte_1 lamentate algie di costui riguardavano altre parti del corpo che avrebbero subito lesioni,
nonostante -si ribadisce- il predetto indossasse la cintura di sicurezza.
In definitiva, a fronte dell'unica testimonianza assunta -non attendibile-, deve concludersi che il nesso di causalità tra le lesioni asseritamente subite dall'appellante ed il sinistro non sono state sufficientemente dimostrate, dovendosi ribadire che gli elementi evidenziati dal primo Giudice, soprattutto se valutati unitariamente,
depongono in tal senso.
Pertanto, considerate le esposte ed insormontabili carenze probatorie e rilevato che la documentazione medica prodotta non costituisce un idoneo principio di prova,
deve ritenersi inconducente anche la richiesta consulenza tecnica d'ufficio sulla persona dell'appellante.
Sarebbero stati necessari ulteriori riscontri probatori alla versione dei fatti riferita dall'attore, odierno appellante, che, però, non vi sono stati.
Assorbiti gli altri motivi, l'appello deve essere rigettato.
E', invece, inammissibile l'appello incidentale col quale si chiede la liquidazione di un maggior danno per l'auto Toyota incidentata e si definiscono incongrue le spese processuali poste a carico della società appellata in quanto, su entrambi i punti, la sentenza impugnata -che aveva, fra l'altro, determinato il danno al mezzo sulla base della vetustà del veicolo- non viene specificamente censurata (sulle spese processuali,
arg. Cass. 30716/2017).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano nel dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
. Parte_1
Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_2
Condanna l'appellante principale al pagamento delle spese processuali in favore della società appellata e di che liquida, per ciascuno, in euro 700,00, Parte_2
oltre spese generali liquidate nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell Pt_2
Condanna l'appellante incidentale al pagamento delle spese processuali in favore della società appellata che liquida in euro 550,00, oltre spese generali liquidate nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello,
a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Messina, 9 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo