Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2188/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sopra indicata promossa con ricorso depositato il 20/06/2023 da:
1. , Parte_1
nato a [...] il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. residente in C.F._1
22037 Ponte Lambro (CO), via XXIV Maggio n. 34, titolo di studio diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione, professione operaio e
2. , Parte_2
nata a [...] il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. residente in 22037 C.F._2
Ponte Lambro (CO), via XXIV Maggio n. 34, titolo di studio diploma di scuola superiore e professione operaia;
entrambi assistiti e rappresentati dall'Avv. Jacopo Fugazza,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in San FE DE TT, in data 5.12.2009,
(anno 2009, atto n. 2, parte I); regime patrimoniale: comunione dei beni,
1
Separati con sentenza n. 823/2024, pubblicata il 16.7.2024 (passata in giudicato)
con i seguenti figli Per_1
1. , nata a [...] il [...]; CP_1
2. , nato a [...] il [...]. CP_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20/06/2023, hanno richiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale ed altresì il divorzio alle seguenti condizioni:
1. La sig.ra cederà a titolo gratuito la propria quota di proprietà della casa Parte_2 familiare, entro il 31/12/2025, sita in Ponte Lambro (CO) in via XXIV Maggio n. 34 e censita al
Catasto fabbricati del Comune di Ponte Lambro, Sez. Urb. LEZ. Foglio 5, Particella 659 Sub. 5, cat
A/3, classe U, Consistenza 4,5 vani;
2. Il sig. diverrà, dunque, unico proprietario dell'immobile di cui al punto Parte_1 precedente e, da quel momento in poi, sosterrà interamente le rate del mutuo;
3. La sig.ra non avanzerà alcuna pretesa economica nei confronti del sig. Parte_2 Parte_1
in merito alle somme già versate a titolo di pagamento del mutuo per l'acquisto della casa
[...] coniugale;
4. Il sig. si farà carico, altresì, del pagamento del prestito n. 0W82011631696 Parte_1 dell'importo di euro 6.640,00 e della durata di mesi 65 richiesto dai coniugi alla banca Intesa
Sanpaolo;
5. La sig.ra intende rinunciare, come rinuncia, all'assegno di mantenimento a Parte_2 proprio favore e agli alimenti, ad esclusione della corresponsione dell'assegno unico, che il sig.
verserà alla stessa, entro il 28 di ogni mese, fintanto che continuerà a percepirlo;
Parte_1
6. I figli minori e verranno affidati in modo condiviso e rimarranno collocati, CP_1 CP_2 prevalentemente, anche ai fini anagrafici, presso il padre nella casa coniugale, sita in Ponte Lambro,
Via XXIV Maggio n. 34, che è assegnata, compresa di tutti gli arredi, al sig. nella Parte_1 sua qualità di genitore collocatario dei figli minori;
7. La signora provvederà a concorrere al mantenimento di e sino al Pt_2 CP_2 CP_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuno di essi, mediante la corresponsione al signor della somma di euro 200,00 (100,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in Pt_1 base all'indice ISTAT da versarsi entro il giorno 12 di ogni mese personalmente al signor Parte_1
;
[...]
2 8. Entrambi i genitori si faranno carico del pagamento della metà delle spese relative al mantenimento dei figli;
9. La madre corrisponderà altresì il 50 % delle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori, nel modo seguente: i. Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitar prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
ticket sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dalle specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
ii. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
iii. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus;
iv. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
v. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
centro ricreativo estivo (oratorio, grest); vi.
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari. vii. Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare, a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione, all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
3 10. I figli minori e verranno affidati in via condivisa a entrambi i genitori, che CP_1 CP_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli
(o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
M. I figli minori e sono collocati anagraficamente nella residenza CP_1 CP_2 familiare già menzionata, nella quale resteranno insieme al padre sig. ; N. La Parte_1 madre, sig.ra , potrà vedere i detti figli minori e tenerli con sé, ogni qualvolta lo Parte_2 vorrà, previo accordo con il padre;
11. Durante l'anno scolastico, posto che entrambi i genitori lavorano su turni con orari perfettamente compatibili, nei giorni in settimana in cui la madre sarà di riposo i figli e staranno CP_2 CP_1 con lei. Quando la madre avrà il turno al mattino (6:00 – 14:00) e il padre avrà il turno al pomeriggio
(14:00 – 22:00) i figli trascorreranno il pomeriggio con la madre e andranno a dormire dal nonno materno, dato che li porterà a scuola. Quando la madre avrà il turno al pomeriggio (14:00 – 22:00)
e il padre avrà il turno al mattino (6:00 – 14:00) i figli dormiranno dalla madre, che li porterà a scuola. Il padre andrà a prendere e a scuola, li terrà con sé il pomeriggio e a cena CP_2 CP_1 per poi portarli a dormire dalla madre. Quando la madre avrà il turno di notte (22:00 – 6:00) e il padre avrà il turno al mattino (6:00 – 14:00), i figli dormiranno a casa del nonno, che li porterà a scuola. Il pomeriggio staranno con il padre o con la madre. Ciò in considerazione del fatto che in quei giorni al mattino non sarebbe presente nessuno a casa per poter accompagnare i figli a scuola.
Nei giorni in cui la madre avrà i turni di notte (22:00 – 6:00) e il padre lavorerà al pomeriggio (14:00
– 22:00), i figli trascorreranno il pomeriggio con la madre o il nonno materno per poi andare a dormire dal padre, che provvederà ad accompagnarli a scuola al mattino. Sono fatti salvi diversi accordi fra le parti in ragione dei rispettivi orari lavorativi;
12. Durante le vacanze natalizie e pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, i figli e CP_2 rimarranno con la madre, posto che la stessa non lavorerà. Trascorreranno, però, la Vigilia CP_1 di Natale con il padre e il giorno di Natale con la madre. I figli trascorreranno il Capodanno ad anni alterni con il padre e con la madre. Passeranno la Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre. Circa il giorno dell'Epifania, i figli e resteranno alternativamente con il CP_1 CP_2 padre o la madre, previo accordo tra i coniugi. Eventuali vacanze invernali verranno di volta in volta concordate tra i coniugi con congruo anticipo. Fatto salvo un diverso e previo accordo tra i coniugi per le occasioni speciali;
4 13. Durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo,
e staranno con il genitore presente in quanto a casa dal lavoro, con l'aiuto del nonno CP_1 CP_2 materno. Trascorreranno con entrambi i genitori un periodo di due settimane possibilmente continuative o, previo accordo tra gli stessi, due settimane separate, da concordarsi preventivamente.
Entrambi i genitori si comunicheranno il luogo di vacanza;
14. Per i ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: i figli CP_1
e passeranno i ponti e gli altri giorni di sospensione delle lezioni, durante l'anno scolastico, CP_2 con entrambi i genitori compatibilmente con i loro orari di lavoro;
15. I coniugi si impegnano a concordare per iscritto le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute riguardanti i figli, fermo l'obbligo reciproco di informativa riguardo agli avvenimenti della vita dei figli;
16. Ciascun coniuge autorizza l'altro a richiedere per sé e per i figli minori i documenti per l'espatrio, obbligandosi a fare tutto quanto necessario per il sollecito rilascio dei documenti medesimi;
17. Spese processuali compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1
, con rito civile in San FE DE TT (CO) in data 5.12.2009, con Parte_2 atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San FE DE TT (anno 2009, atto n. 2, parte I);
2. omologa le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3. dispone che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4. prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5. dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
6. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San FE DE TT, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
Così deciso in Como, il 19.3.2025.
Il Giudice Relatore La Presidente
Martina Roberta Manenti Barbara Cao
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