Art. 2. Accertamento della morte mediante mezzi strumentali 1. Il prelievo di cui all'articolo 1 puo' essere effettuato previo accertamento della morte per arresto cardiaco irreversibile.
2. La morte per arresto cardiaco irreversibile e' accertata, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonche' a domicilio, mediante rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi.
3. Il medico che dichiara la morte e' tenuto a darne immediata comunicazione al piu' vicino centro di riferimento per gli innesti corneali di cui all'articolo 4.
2. La morte per arresto cardiaco irreversibile e' accertata, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonche' a domicilio, mediante rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi.
3. Il medico che dichiara la morte e' tenuto a darne immediata comunicazione al piu' vicino centro di riferimento per gli innesti corneali di cui all'articolo 4.