Sentenza 26 marzo 2019
Decreto decisorio 12 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 26/03/2019, n. 4025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4025 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/03/2019
N. 04025/2019 REG.PROV.COLL.
N. 15871/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15871 del 2015, proposto da:
Innovatec s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Sticchi Damiani, presso il cui studio in Roma, p.zza S. Lorenzo in Lucina, 26, ha eletto domicilio;
contro
Gse - Gestore dei servizi energetici s.p.a., in persona del Direttore degli affari legali e societari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni C. Sciacca, Piero d’Amelio, Edoardo Rulli, Maria Antonietta Fadel e Antonio Pugliese, elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi tre in Roma, via di Porta Pinciana, 6;
Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
per l'annullamento
- del provvedimento del Gse prot. P20150079175 del 15.10.2015, avente a oggetto “Accoglimento parziale […] della richiesta di verifica e certificazione (RVC) n. 0834410096415R025”, presentata dalla società ricorrente, nella parte in cui è stato riconosciuto un numero di titoli di efficienza energetica (tee) inferiore a quello richiesto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e in particolare delle note del Gse P20150054699 del 15.6.2015, recante richiesta di integrazione della menzionata RVC, e P20150069882 del 17.8.2015, recante preavviso di rigetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 27 febbraio 2019 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato quanto segue in
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente instaurato la società Innovatec, nel premettere di aver realizzato un intervento consistente nell’“installazione di un impianto di riscaldamento alimentato a biomassa legnosa nel settore della serricoltura” e di aver presentato richiesta di verifica e certificazione (RVC) dei risparmi ai sensi della scheda 40E allegata al d.m. 28.12.2012, parzialmente accolta dal Gse con atto del 15.10.2015 (all’esito di una complessa attività in contraddittorio nel corso della quale era stata inviata anche una richiesta di integrazione documentale), ha chiesto l’annullamento di detta determinazione nella parte in cui non ha accolto integralmente la RVC riconoscendo un numero di TEE (titoli di efficienza energetica o certificati bianchi) inferiore a quello richiesto.
A sostegno del ricorso, illustrata la disciplina delle incentivazioni di cui al citato d.m. 28.12.2012, ha prospettato:
I) Violazione e falsa applicazione del d.m. 28.12.2012 e delle linee guida di cui alla delib. Aeeg EEN 9/11 del 27 ottobre 2011; eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto : nell’attività di valutazione e certificazione della RVC il Gestore non avrebbe applicato il metodo standardizzato, previsto e disciplinato dal d.m. 28.12.2012 (e relativa scheda tecnica 40E, allegata allo stesso) e dalle Linee guida di cui alla delib. Aeeg EEN 9/11, ma avrebbe utilizzato un metodo di valutazione non basato su alcuna previsione normativa; in particolare, la ricorrente avrebbe prodotto tutta la documentazione necessaria (sia quella prevista dalle Linee guida sia quella aggiuntiva indicata dal Gestore e da Enea), avendo in seguito dato corso anche all’ulteriore richiesta del Gse di conoscere elementi relativi allo specifico impianto (computo del profilo orario per il giorno più freddo, mensile dei carichi termici della serra, ecc.), mentre il Gestore avrebbe applicato modalità di calcolo non previste dalla scheda 40E (incentrata solo sul numero di ufr – unità fisiche di riferimento – nella specie consistenti in un’area pari a 1 mq. di serra al suolo);
II) Violazione del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, e del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 : la determinazione impugnata si fonderebbe sul rilievo degli effetti asseritamente “distorsivi” dell’applicazione della scheda 40E, comportante una sovraincentivazione non ammessa; si tratterebbe peraltro di un effetto da ritenere preventivato dal legislatore (pure a volerne ammettere l’esistenza), stante il meccanismo di funzionamento del metodo di valutazione standardizzato;
III) Eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento e dell’art. 41 Cost.; contraddittorietà dell’azione amministrativa : la ricorrente non potrebbe patire una drastica riduzione degli incentivi a causa dell’eventuale errata redazione della scheda 40E, pena la lesione del legittimo affidamento ingenerato dalla disciplina; inoltre, a differenza che per quella in esame, il Gestore avrebbe riconosciuto tutti i titoli richiesti in relazione ad altre RVC sulla medesima scheda 40E;
IV) Eccesso di potere per violazione dei principi di buona fede e correttezza e del principio di buon andamento dell’amministrazione ai sensi dell’art. 97 Cost. : il riconoscimento di un minor numero di titoli rispetto a quello richiesto sarebbe in contrasto con l’ultima versione della RVC, siccome rimodulata dallo stesso Gestore, che avrebbe modificato in modo illegittimo e del tutto erroneo il parametro ufr.
Si sono costituite in resistenza le parti intimate.
All’odierna udienza, in vista della quale le parti hanno depositato documenti e memorie, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
2. La controversia attiene al provvedimento, indicato in epigrafe, con cui il Gestore ha accolto la RVC presentata dalla società istante solo in parte, avendo affermato che il fabbisogno termico della serra oggetto di intervento (calcolato utilizzando la metodologia e i dati messi a disposizione dell’interessata) sarebbe pari a 0,0133 tep/mq/anno, laddove una “ipotetica caldaia alimentata da fonte fossile, con rendimento pari a 0,9, avrebbe consumato 0,0148 tep/mq/anno di combustibile, risparmiato, invece, grazie alla caldaia a biomassa installata […]”, con la conseguenza che il risparmio di energia “richiesto dal proponente (0,0268 tep/mq/anno)” corrisponderebbe a circa il 200% di quello effettivo (derivante dall’installazione della caldaia a biomassa) e sarebbe dunque “superiore all’effettivo quantitativo di combustibile fossile risparmiato dalla caldaia a biomassa installata per soddisfare il reale fabbisogno della serra”.
Il ricorso, con cui la società Innovatec si duole dell’accoglimento solo parziale dell’istanza, è fondato, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dall’indirizzo espresso dalla Sezione in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella oggi in esame (cfr. ex multis sentt. 27 dicembre 2018, n. 12575, e 2 febbraio 2018, n. 1317, cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, co. 2, lett. d , c.p.a.; v. anche sent. 1° agosto 2018, n. 8651).
Si può così ribadire che la disciplina di riferimento (siccome illustrata nei menzionati precedenti; cfr. punto 2.1 sent. n. 1317/18, in cui sono richiamati: gli artt. 9, co. 1, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, e 16, co. 4, d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, i dd.mm. 24.4.2001, le deliberazioni Aeeg nn. 234/02 e 103/03, l’art. 4, co. 4, lett. c , d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, l’art. 30, co. 1, lett. a , d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, la delib. Aeeg 27 ottobre 2011, EEN 9/11, l’art. 12, co. 1, d.m. 28.12.2012 e l’all. 1 di detto d.m., recante approvazione della scheda 40E, nonché il d.m. 22.12.2015, di revoca di questa medesima scheda) esclude la possibilità che nel “metodo di valutazione standardizzata” si utilizzino “misurazioni dirette”, non venendo in alcun modo contemplata la rilevanza di dati diversi da quelli contenuti nelle singole “schede tecniche”; risulta cioè stabilito a priori il risparmio ottenibile per ciascuna unità fisica di riferimento (da intendere come “il prodotto, l’apparecchio, il componente di impianto o la grandezza fisica definita ai fini della valutazione del risparmio indicata nelle schede tecniche di valutazione standardizzata”; v. art. 1.1 delib. Aeeg n. 9/11), secondo quel che risulta dalla strutturazione del procedimento di calcolo dei risparmi (in ciò risiede la differenza tra il metodo in esame e quello di valutazione analitica, che al contrario prevede la quantificazione del risparmio lordo “sulla base di un algoritmo di valutazione predefinito e della misura diretta di alcuni parametri di funzionamento del sistema dopo che è stato realizzato l’intervento”; v. art. 5 delib. Aeeg n. 9/11 cit.).
Pure nel caso in esame il Gestore è dunque incorso nell’errore di calcolare il risparmio utilizzando un elemento, l’effettivo fabbisogno termico della serra (determinato attraverso i dati e la metodologia forniti dal proponente), non contemplato dall’inerente disciplina (il che si evince agevolmente dalla lettura della scheda tecnica n. 40E e del relativo “Allegato”, recante per l’appunto la “procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria”).
Ciò in quanto – si ribadisce – l’esclusione di “misurazioni dirette” è oggetto di una precisa indicazione di legge (l’art. 12 d.m. 28.12.2012 prevede l’approvazione delle nuove schede ai sensi dell’art. 30, co. 1, lett. a , d.lgs. n. 28/2011, che rinvia alla definizione di “procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi con l’applicazione di metodologie statistiche e senza fare ricorso a misurazioni dirette”; in questa prospettiva, il riferimento all’“applicazione di metodologie statistiche” per la predisposizione delle schede fornisce ulteriore conferma del senso dell’intervento legislativo).
Tanto più che la disciplina in questione non prescrive l’inoltro dei dati poi impiegati dal Gse per il calcolo del fabbisogno effettivo (dati che, ove forniti dal soggetto proponente, sono stati inviati a seguito di una richiesta di integrazioni proveniente dalla resistente e a mero titolo collaborativo).
Risulta così non giustificabile la condotta del Gestore, che ha nella sostanza disapplicato la lex specialis dell’incentivazione disattendendone la finalità (siccome desumibile dalla disciplina di riferimento) di favorire tout court la realizzazione degli interventi oggetto delle schede standardizzate (e si comprende anche perché nella specie non operi il principio di effettività del risparmio conseguito, con il correlato divieto di sovraremunerazione dei costi, di cui alla sentenza della Sezione n. 9907/17, che attiene al diverso tema dell’addizionalità nelle proposte di progetto e di programma di misura; come già osservato, la peculiarità del metodo standardizzato risiede proprio nella valutazione ex ante circa il rispetto dei canoni in questione da parte degli interventi considerati nelle schede tecniche e secondo i parametri ivi puntualizzati; parametri tra i quali assume rilievo centrale il numero delle unità tecniche di riferimento, la cui effettiva sussistenza, necessaria per poter erogare gli incentivi, va comunque accertata dal Gestore anche ai sensi dell’art. 6, co. 1, d.m. 28.12.2012; cfr. sent. 2 febbraio 2018, n. 1314).
Non solo, ma il Gse nulla ha dedotto sull’eventuale applicazione della medesima metodologia di computo (basata sulla rilevanza dei risparmi effettivi) anche per gli altri interventi contemplati dalle vigenti schede standardizzate (di cui alle delibb. Aeeg nn. 243/02, EEN 17/09, 111/04, 70/05, EEN 15/10, EEN 4/11 e al d.m. 28.12.2012); il che induce a ritenere che il meccanismo di riconoscimento dei TEE sia modificabile solo con l’intervento sulla singola scheda standardizzata (c.d. “aggiornamento” ex artt. 12 d.m. 28.12.2012 e 4.3 Linee guida Aeeg n. 9/11, fino all’eventuale “ritiro”, come avvenuto col d.m. 22.12.2015).
Da quanto detto discende la fondatezza dei primi due motivi; sicché, assorbite le censure non esaminate, la pretesa caducatoria è meritevole di accoglimento.
Il gravato provvedimento del 15.10.2015 dev’essere pertanto annullato nella parte in cui non ha riconosciuto i titoli chiesti dalla ricorrente in base a quanto previsto dalla scheda 40E, salvi gli ulteriori provvedimenti del Gestore.
3. La novità della questione consente di ravvisare i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III- ter , definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe per quanto di ragione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Giampiero Lo Presti, Presidente
Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Alberto di Nezza | Giampiero Lo Presti |
IL SEGRETARIO