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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 5121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5121 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 16.09.2025 ha pronunciato, sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 3742/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
(Cod. Fisc. e P.Iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante , elett.te dom.ta in Roma, Viale Anicio Gallo n. 102, presso e Parte_2 nello Studio dell'Avv. Fabrizio Polese che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Duccio Panti del Foro di Siena, per mandato in calce all'atto di citazione in appello.
- APPELLANTE -
CONTRO
codice fiscale, numero di iscrizione del Controparte_1
Registro delle Imprese di Roma e partita IVA , in persona della Sig.ra P.IVA_2 in qualità di Responsabile Litigations & Business Support, nonché Controparte_2 del Sig. in qualità di Responsabile Workout, elett.te dom.ta in Roma, Controparte_3
Piazza di Priscilla n. 4, presso lo studio dell'Avv. Massimo Bevere, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti.
- APPELLATA – NONCHE' CONTRO
(C.F. e P.IVA di gruppo ) in persona del Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, e per essa la (C.F. n. Controparte_5
e P.IVA di gruppo n. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_5 P.IVA_4 tempore, quale mandataria con rappresentanza di
[...]
a socio unico, elett.te dom.ta in Milano, Via Gabrio Controparte_6
Serbelloni n. 4, presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Simone del Foro di Milano che la rappresenta e difende in forza di procura speciale.
- TERZA INTERVENUTA -
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 20140/2021.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
20140/2021 con cui il Tribunale di Roma ha respinto tutte le domande attoree spiegate in relazione ad un contratto di conto corrente di corrispondenza con affidamento.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente decidendo, nella causa civile, iscritta al n. 14542/2015 del ruolo generale per gli affari contenziosi, promossa da con atto di Parte_3 citazione di Banca Nazionale del Lavoro s. p. a., notificato il 2.3.2015, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così pronuncia:
1) respinge le domande dell'attrice;
2) Condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 4.000,00, oltre accessori di legge ed oltre spese di CTU”.
Con due motivi di appello, contesta la decisione del Tribunale nella Parte_1 parte in cui avrebbe errato nella interpretazione e applicazione dell'art. 119 T.U.B., con pag. 2/13 riferimento alla richiesta di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., nonché laddove avrebbe errato nella valutazione delle risultanze peritali e della documentazione depositata dal CTU.
Ha, pertanto, concluso nei seguenti termini:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis così provvedere:
A) Preliminarmente sospendere l'esecutorietà della sentenza impugnata sussistendo sia il fumus che il periculum in mora per i motivi in narrativa dedotti
B) Nel . in riforma dell'impugnata sentenza CP_7
1) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in narrativa, ogni applicazione operata dalla Parte_4
sul conto corrente n. 28269 della di interessi a debito a tassi
[...] Parte_1 ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, della variazione unilaterale dei tassi di interesse, delle commissioni massimo scoperto (c.m.s.), delle commissioni variamente denominate applicate, della capitalizzazione trimestrale della c.m.s., di ogni altra commissione e spesa addebitate sul conto corrente, delle valute dei cc.dd. "giorni banca" (antergazione degli addebiti o postergazione degli accrediti) e dei conseguenti addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dei rapporti oggetto di causa sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, e della capitalizzazione trimestrale di tutti gli addebiti sul conto.
2) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, il sistema di contabilizzazione del conto corrente n. 28269 operato dalla secondo il metodo cd. "in linea banca", con indiscriminata sommatoria nella parte Parte_4 passiva di tutti i prelevamenti unitamente agli addebiti degli interessi, delle spese e delle commissioni, ivi comprese le c.m.s.
pag. 3/13 3) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, l'inclusione da parte della nel conto corrente n. 28269 di ogni Parte_4 addebito proveniente da altri conti e rapporti bancari intrattenuti dalla medesima società attrice, la cui legittimità vorrà l'RN Tribunale verificare.
In gradato subordine, previo in ogni caso il ricalcolo del saldo del c/c n. 28269 al fine di verificare applicazioni anatocistiche, misura degli interessi applicata in misura ultralegale, individuazione di commissioni, spese ed oneri non validamente pattuiti o privi di giustificazione causale, valute applicate, la legittimità di ogni addebito e dei relativi saldi con gli stessi criteri utilizzati per il c/c ordinario, verificando, altresì, nel contempo, il rispetto delle previsioni antiusura;
nell'ipotesi di ritenuta legittimità dell'addebito delle predette competenze sul c/c ordinario, si insiste affinché anche gli oneri, gli interessi e le competenze di cui trattasi, afferenti ad altri rapporti, seguano,
in ordine alla periodicità della capitalizzazione, la sorte degli interessi del conto corrente ordinario, ossia che vengano sottoposti alla capitalizzazione semplice, od in estremo subordine annuale, stante la illegittimità dell'applicazione anatocistica con cadenza trimestrale, operata dalla banca convenuta, per le motivazioni sopra rassegnate.
4) Accertare e dichiarare l'invalidità anche a titolo di nullità parziale del contratto di c/c oggetto di causa particolarmente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, della c.m.s., delle commissioni variamente denominate, e degli altri oneri e competenze, allo ius variandi in peius ai danni del correntista, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto e delle commissioni variamente denominate, all'applicazione degli interessi per cd. giorni valuta, dei costi e delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e non validamente pattuite.
5) Conseguentemente e concorrentemente a quanto forma oggetto delle conclusioni nn.1,
2,3 e 4 che precedono e per i motivi ampiamente esposti in atti, accertare, riconoscere e dichiarare la violazione da parte della dei doveri di correttezza e buona fede Parte_4 precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt.1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti della società nonché degli artt.1283, 1284, 1815 c.c., la Parte_1
pag. 4/13 violazione del disposto del D.Lgs.385/1993 (T.U. Bancario), della legge 154/1992 (Norme sulla trasparenza bancaria), della legge 108/1996 (Legge Antiusura);
6) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, ogni addebito operato dalla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sul conto corrente Parte_4
n. 28269 in forza delle applicazioni bancarie per le quali si è chiesta la declaratoria di nullità
e, comunque, di arbitrarietà, inammissibilità, invalidità e inefficacia nelle conclusioni nn.1,
2, 3, 4 e 5 che precedono;
7) Conseguentemente, accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, invalido e inefficace ogni saldo operato dalla Controparte_1
sul conto corrente n. 28269, nonché il saldo finale espresso dalla
[...] CP_1 medesima relativamente al conto in esame.
8) Accertare e dichiarare il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) convenuto e/o applicato dalla sul c/c n. 28269 nel corso dei relativi rapporti bancari;
accertare e dichiarare Parte_4
l'eventuale natura usuraria di tale T.E.G., ai sensi e secondo i parametri di cui alla Legge
n.108/96; dichiarare, infine, non dovuto dalla società alla alcun Parte_1 Pt_4 interesse a debito in caso di accertata applicazione sul conto in contestazione di interessi usurari ex Lege 108/96 e norme dipendenti;
9) Per l'effetto, dichiarata la nullità o invalidità anche parziale del contratto di conto corrente inter partes, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati del conto corrente n. 28269, accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati;
dichiarare l'effettivo saldo del contratto di conto corrente ordinario n. 28269 oggetto di causa e dichiararlo a credito della società Parte_1 ed a carico della per la somma di €uro 18.989,50 o per la somma maggiore o minore Pt_4 ritenuta di giustizia, anche a seguito della risultanze della C.T.U.
10) Previa la dichiarazione chiusura del rapporto n. 28269, condannare, per l'effetto, la
, alla corresponsione in favore della Controparte_1 [...] delle superiori somme e ciò a titolo di pagamento del saldo effettivo dei Parte_1
pag. 5/13 rapporti oggetto di causa;
ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art.2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta come accertata,
riconosciuta e dichiarata secondo la conclusione n. 3 che precede e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 1-9-1993
n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo;
11) Condannare, altresì ed in ogni caso, la al risarcimento del danno Parte_4 patrimoniale, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, del danno non patrimoniale, anche di natura esistenziale nella misura che verrà provata in corso di causa e/o che il Giudice riterrà equo liquidare ex art.1226 c.c., e dei maggiori danni subiti ex art. 1224, secondo comma, c.c. così come dedotto in narrativa e quantificate, secondo una prudente valutazione, in €uro 100.000,00, ovvero nella diversa maggiore o minore misura che verrà accertata e provata in corso di causa e/o che l'RN GI riterrà equo liquidare in favore della società Parte_1
12) Accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi per sconfinamenti operata dalla banca convenuta nel mese di Agosto 2014, come meglio dedotto in narrativa, e per l'effetto condannare la al risarcimento di tutti i danni, Parte_4 patrimoniali e non, subiti sia come responsabilità extracontrattuale da fatto illecito ex art. 2043 c.c., sia come responsabilità contrattuale per violazione delle norme di comportamento esistenti tra banca e cliente ai sensi degli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c., e quantificati, secondo una prudente valutazione, in €uro 100.000,00, ovvero nella diversa maggiore o minore misura che verrà accertata e provata in corso di causa e/o che l'RN GI riterrà equo liquidare in favore della società
[...]
Parte_1
pag. 6/13 13) Condannare la a rettificare le segnalazioni Parte_4 operate in Centrale Rischi in conformità agli esiti del presente giudizio;
14) Condannare la al pagamento di spese, Controparte_1 competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, comprese I.VA., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, ivi comprese, altresì, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dalla . CP_8
In Via Istruttoria si chiede rinnovazione della CTU Contabile in forza delle considerazioni ed osservazioni mosse dal Rag. come evidenziato in narrativa., nonché si Parte_5 insiste nella richiesta di Ordine di Esibizione ex art. 210 c.p.c., come formulato nella memoria ex art. 183 VI°co n. 2 c.p.c. e reiterata nelle conclusioni del primo grado”.
Si è costituita la la quale, nel chiedere il Controparte_1 rigetto del gravame, ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis:
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
e/o dell'art. 348 bis c.p.c. con ogni conseguenza di legge;
- in via principale primaria, respingere in toto l'appello ex adverso proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi descritti in atti, nonché respingere tutte le richieste istruttorie, con conseguente conferma della sentenza n. 20140/2021 del
23.12.2021 emessa dal Tribunale di Roma;
in via principale secondaria, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza parziale o totale dei motivi d'appello disporre conformemente a quanto richiesto nelle conclusioni precisate in primo grado nella comparsa di costituzione e risposta, che si abbiano qui per riportate e trascritte. Con rigetto di ogni richiesta istruttoria. In tutti i casi, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Nel corso del giudizio di appello, si è costituita ex art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria del credito controverso, la terza intervenuta e per essa la Controparte_4 CP_5 quale mandataria con rappresentanza di
[...] Controparte_6
pag. 7/13 socio unico, la quale, nel chiedere il rigetto del gravame, ha Controparte_6 così concluso:
“dichiara di far proprie tutte le istanze, deduzioni ed eccezioni già svolte dall'allora
[...]
riportandosi alle domande, eccezioni e conclusioni rassegnate nei precedenti scritti Pt_4 difensivi a firma del legale della Cedente e a verbale d'udienza, da intendersi quivi integralmente richiamati e trascritti, e, per l'effetto, si costituisce quale nuova parte nell'intestato giudizio e, nei limiti delle previsioni di legge e di cui all'atto di cessione ut supra descritto.”
Alla prima udienza a trattazione scritta del 08.11.2022, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata in quanto del tutto generica e, dunque, manifestamente infondata, con conseguente condanna al pagamento della pena pecuniaria di €500,00 ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.09.2025, successivamente differita d'ufficio al 16.09.2025.
Con decreto di Questa Corte pubblicato il 27.06.2025, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 16.09.2025, previa concessione dei termini anticipati, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale.
All'odierna udienza la Corte ha deciso con motivazione contestuale.
Preliminarmente, l'appello è da ritenersi ammissibile in quanto proposto nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Nel merito, l'appello non è comunque meritevole di accoglimento.
L'odierna controversia ha ad oggetto il contratto di conto corrente di corrispondenza con affidamento n. 28269 acceso presso la Controparte_9 avente saldo debitore pari a €18.710,77 alla data del 30.06.2014, rispetto al quale l'appellante muove diverse censure in merito all'applicazione di interessi debitori usurari e anatocistici, all'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi, nonché alla violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale, chiedendo conseguentemente la condanna pag. 8/13 alla ripetizione dell'indebito, al risarcimento del danno, nonché alla correzione della segnalazione illegittima.
Con il primo motivo di appello, ha contestato la violazione e la Parte_1 errata interpretazione ed applicazione dell'art. 119 T.U.B, in relazione alla richiesta ex art. 210 c.p.c, con conseguente errata valutazione delle prove, nella parte della sentenza impugnata in cui il Tribunale ha ritenuto generiche e mancanti di prova tutte le domande da essa spiegate, in quanto la richiesta della documentazione tecnico-contabile sarebbe stata proposta tardivamente, e segnatamente in corso di giudizio.
Preliminarmente, occorre prendere le mosse dal focus del giudizio, concernente la questione relativa alla ammissibilità della richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c. della documentazione contrattuale e degli estratti conto avanzata dal correntista con l'atto di citazione in giudizio, in mancanza di una richiesta ex art. 119 comma 4 T.U.B. spiegata prima dell'instaurazione del rito.
A seguito di un copioso dibattito giurisprudenziale sul punto, si è da ultimo pervenuti alla soluzione favorevole al correntista, ritenendo che tale istituto debba rappresentare una forma di garanzia del cliente e non già arrecare uno svantaggio allo stesso.
Difatti, come recentemente ribadito da Cass. Civ. Ord. n. 4064 del 2024, “Il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB (d.lgs. n. 385 del 1993), anche in corso di causa ed attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo (Cass., n.
11554/2017). Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Lo stesso diritto spetta, inoltre, al fideiussore il quale, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale (Cass., n. 24181/2020).”
pag. 9/13 A ben vedere, nel caso di specie, l'odierno appellante, attore in primo grado, a seguito della notifica dell'atto di citazione in giudizio del 27 febbraio 2015, contenente l'istanza istruttoria dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., con lettera del 04 novembre 2015 ha avanzato la richiesta ex art. 119 comma 4 T.U.B. alla Banca convenuta, al fine di ottenere copia dei documenti inerenti ai rapporti bancari da esso intrattenuti presso l'istituto di credito. Tale nota è stata depositata nel corso del giudio di primo grado, e segnatamente in corrispondenza del deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (cfr. allegato
H).
Posto che, in linea generale, questo Collegio considera condivisibile l'impostazione sopra richiamata da ultimo seguita dalla Suprema Corte, nel senso della ammissibilità di tale richiesta istruttoria anche a giudizio instaurato e, comunque, prima del maturare delle preclusioni istruttorie, ad ogni buon conto ritiene che tale richiesta non sia stata formulata conformemente alle prescrizioni normative.
Invero, affinché possa considerarsi ammissibile, e quindi idonea ad assurgere quale presupposto per la successiva richiesta ex art. 210 c.p.c., l'istanza di cui all'art. 119 comma 4
T.U.B. deve essere specifica e puntuale, dovendo contenere l'esatta indicazione dei documenti dei quali si chiede copia, al fine di circoscrivere con esattezza i confini della domanda giudiziale e anche allo scopo di vagliarne l'ampiezza e determinatezza.
Nel caso di specie, con lettera raccomandata del 4.11.2015, l'attore chiedeva alla in CP_1 questione di produrre “copia del contratto di c/c n. 28269 e di tutti gli estratti conto, compresi gli scalari trimestrali, relativi al suddetto conto corrente”, con riguardo al “
1. contratto base del conto ordinario n. 28269 comprensivo delle condizioni economiche e contrattuali e dei relativi contratti di affidamento e di ogni eventuale contratto fatto sottoscrivere in corso di rapporto” e “
2. estratti di conto corrente n. 28269, comprensivi degli scalari trimestrali, dall'accensione del rapporto sino all'ultimo trimestre disponibile ovvero sino alla data di estinzione”.
Ebbene, dall'esame della stessa emerge come tale richiesta non soddisfi i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 119 T.U.B., a mente del quale il cliente ha diritto di ottenere “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, risolvendosi viceversa in una richiesta ampia e generica e non già circoscritta a singole operazioni, come pag. 10/13 anche ritenuto dalla con missiva del 18.11.2015 (cfr. allegato I al deposito della CP_1 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. in primo grado).
Di conseguenza, appare infondata la censura mossa con il primo motivo di appello in quanto, nonostante tale richiesta possa considerarsi astrattamente ammissibile, nel caso di specie risulta ampia e indeterminata, non potendo assurgere a presupposto della richiesta istruttoria formulata in corso di giudizio, con ciò comportando il mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. posto in capo alla parte che vuole far valere un diritto in giudizio.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante sostiene che la sentenza impugnata risulti errata in punto di valutazione delle risultanze peritali e della documentazione depositata dal
CTU, poiché si fonderebbe su documentazione parziale e insufficiente, sia in relazione agli estratti conto che ai prospetti scalari, in tal modo insistendo nella rinnovazione della CTU contabile.
Invero, è condivisibile l'impostazione del Tribunale in punto di mancata condivisione delle risultanze peritali, posto che la CTU espletata in primo grado deve essere disattesa.
Ciò in quanto le ipotesi di calcolo prospettate non risultano condivisibili poiché fondate su documentazione parziale, e anche alla luce del fatto che risulta ormai pacifica la validità dei contratti bancari monofirma, a mente del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.” (Cass. Civ. Sez. Un. n. 898 del 2018).
Ad ogni modo, anche con riguardo alla richiesta di rinnovazione della CTU contabile, la
Corte deve esprimersi in senso negativo, palesandosi un'attività peritale meramente esplorativa, ed in tal senso preclusa, alla luce di quanto già emerso documentalmente pag. 11/13 nell'istruttoria di primo grado e comunque riguardante temi che, come visto, costituiscono oggetto di orientamenti granitici in giurisprudenza.
Alla luce di ciò, Questa Corte ritiene corretto il decisum del Tribunale di Roma che ha rigettato tutte le domande attoree.
Ogni altro motivo, anche inerente la pretesa risarcitoria per la ritenuta illecita segnalazione alla Centrale Rischi resta assorbita.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso la sentenza n. 20140/2021 del Tribunale di Roma, contro Parte_1
e conto la terza intervenuta, cessionaria Controparte_1 del credito, e per essa la quale mandataria con Controparte_4 Controparte_5 rappresentanza di a socio unico, Controparte_6 ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle competenze del presente grado di giudizio che liquida in € 12.156,00 secondo i valori medi vista la non pregnante complessità della materia controversa, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
- condanna l'appellante alla rifusione in favore della terza intervenuta delle competenze del presente grado di giudizio che liquida in € 4.287,00 secondo i valori medi vista la non pregnante complessità della materia controversa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 16.09.2025.
pag. 12/13 pag. 13/13
Il Presidente relatore
Dott. Camillo Romandini
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 16.09.2025 ha pronunciato, sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 3742/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
(Cod. Fisc. e P.Iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante , elett.te dom.ta in Roma, Viale Anicio Gallo n. 102, presso e Parte_2 nello Studio dell'Avv. Fabrizio Polese che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Duccio Panti del Foro di Siena, per mandato in calce all'atto di citazione in appello.
- APPELLANTE -
CONTRO
codice fiscale, numero di iscrizione del Controparte_1
Registro delle Imprese di Roma e partita IVA , in persona della Sig.ra P.IVA_2 in qualità di Responsabile Litigations & Business Support, nonché Controparte_2 del Sig. in qualità di Responsabile Workout, elett.te dom.ta in Roma, Controparte_3
Piazza di Priscilla n. 4, presso lo studio dell'Avv. Massimo Bevere, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti.
- APPELLATA – NONCHE' CONTRO
(C.F. e P.IVA di gruppo ) in persona del Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, e per essa la (C.F. n. Controparte_5
e P.IVA di gruppo n. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_5 P.IVA_4 tempore, quale mandataria con rappresentanza di
[...]
a socio unico, elett.te dom.ta in Milano, Via Gabrio Controparte_6
Serbelloni n. 4, presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Simone del Foro di Milano che la rappresenta e difende in forza di procura speciale.
- TERZA INTERVENUTA -
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 20140/2021.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
20140/2021 con cui il Tribunale di Roma ha respinto tutte le domande attoree spiegate in relazione ad un contratto di conto corrente di corrispondenza con affidamento.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente decidendo, nella causa civile, iscritta al n. 14542/2015 del ruolo generale per gli affari contenziosi, promossa da con atto di Parte_3 citazione di Banca Nazionale del Lavoro s. p. a., notificato il 2.3.2015, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così pronuncia:
1) respinge le domande dell'attrice;
2) Condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 4.000,00, oltre accessori di legge ed oltre spese di CTU”.
Con due motivi di appello, contesta la decisione del Tribunale nella Parte_1 parte in cui avrebbe errato nella interpretazione e applicazione dell'art. 119 T.U.B., con pag. 2/13 riferimento alla richiesta di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., nonché laddove avrebbe errato nella valutazione delle risultanze peritali e della documentazione depositata dal CTU.
Ha, pertanto, concluso nei seguenti termini:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis così provvedere:
A) Preliminarmente sospendere l'esecutorietà della sentenza impugnata sussistendo sia il fumus che il periculum in mora per i motivi in narrativa dedotti
B) Nel . in riforma dell'impugnata sentenza CP_7
1) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in narrativa, ogni applicazione operata dalla Parte_4
sul conto corrente n. 28269 della di interessi a debito a tassi
[...] Parte_1 ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, della variazione unilaterale dei tassi di interesse, delle commissioni massimo scoperto (c.m.s.), delle commissioni variamente denominate applicate, della capitalizzazione trimestrale della c.m.s., di ogni altra commissione e spesa addebitate sul conto corrente, delle valute dei cc.dd. "giorni banca" (antergazione degli addebiti o postergazione degli accrediti) e dei conseguenti addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dei rapporti oggetto di causa sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, e della capitalizzazione trimestrale di tutti gli addebiti sul conto.
2) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, il sistema di contabilizzazione del conto corrente n. 28269 operato dalla secondo il metodo cd. "in linea banca", con indiscriminata sommatoria nella parte Parte_4 passiva di tutti i prelevamenti unitamente agli addebiti degli interessi, delle spese e delle commissioni, ivi comprese le c.m.s.
pag. 3/13 3) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, l'inclusione da parte della nel conto corrente n. 28269 di ogni Parte_4 addebito proveniente da altri conti e rapporti bancari intrattenuti dalla medesima società attrice, la cui legittimità vorrà l'RN Tribunale verificare.
In gradato subordine, previo in ogni caso il ricalcolo del saldo del c/c n. 28269 al fine di verificare applicazioni anatocistiche, misura degli interessi applicata in misura ultralegale, individuazione di commissioni, spese ed oneri non validamente pattuiti o privi di giustificazione causale, valute applicate, la legittimità di ogni addebito e dei relativi saldi con gli stessi criteri utilizzati per il c/c ordinario, verificando, altresì, nel contempo, il rispetto delle previsioni antiusura;
nell'ipotesi di ritenuta legittimità dell'addebito delle predette competenze sul c/c ordinario, si insiste affinché anche gli oneri, gli interessi e le competenze di cui trattasi, afferenti ad altri rapporti, seguano,
in ordine alla periodicità della capitalizzazione, la sorte degli interessi del conto corrente ordinario, ossia che vengano sottoposti alla capitalizzazione semplice, od in estremo subordine annuale, stante la illegittimità dell'applicazione anatocistica con cadenza trimestrale, operata dalla banca convenuta, per le motivazioni sopra rassegnate.
4) Accertare e dichiarare l'invalidità anche a titolo di nullità parziale del contratto di c/c oggetto di causa particolarmente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, della c.m.s., delle commissioni variamente denominate, e degli altri oneri e competenze, allo ius variandi in peius ai danni del correntista, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto e delle commissioni variamente denominate, all'applicazione degli interessi per cd. giorni valuta, dei costi e delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e non validamente pattuite.
5) Conseguentemente e concorrentemente a quanto forma oggetto delle conclusioni nn.1,
2,3 e 4 che precedono e per i motivi ampiamente esposti in atti, accertare, riconoscere e dichiarare la violazione da parte della dei doveri di correttezza e buona fede Parte_4 precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt.1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti della società nonché degli artt.1283, 1284, 1815 c.c., la Parte_1
pag. 4/13 violazione del disposto del D.Lgs.385/1993 (T.U. Bancario), della legge 154/1992 (Norme sulla trasparenza bancaria), della legge 108/1996 (Legge Antiusura);
6) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, ogni addebito operato dalla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sul conto corrente Parte_4
n. 28269 in forza delle applicazioni bancarie per le quali si è chiesta la declaratoria di nullità
e, comunque, di arbitrarietà, inammissibilità, invalidità e inefficacia nelle conclusioni nn.1,
2, 3, 4 e 5 che precedono;
7) Conseguentemente, accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, invalido e inefficace ogni saldo operato dalla Controparte_1
sul conto corrente n. 28269, nonché il saldo finale espresso dalla
[...] CP_1 medesima relativamente al conto in esame.
8) Accertare e dichiarare il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) convenuto e/o applicato dalla sul c/c n. 28269 nel corso dei relativi rapporti bancari;
accertare e dichiarare Parte_4
l'eventuale natura usuraria di tale T.E.G., ai sensi e secondo i parametri di cui alla Legge
n.108/96; dichiarare, infine, non dovuto dalla società alla alcun Parte_1 Pt_4 interesse a debito in caso di accertata applicazione sul conto in contestazione di interessi usurari ex Lege 108/96 e norme dipendenti;
9) Per l'effetto, dichiarata la nullità o invalidità anche parziale del contratto di conto corrente inter partes, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati del conto corrente n. 28269, accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati;
dichiarare l'effettivo saldo del contratto di conto corrente ordinario n. 28269 oggetto di causa e dichiararlo a credito della società Parte_1 ed a carico della per la somma di €uro 18.989,50 o per la somma maggiore o minore Pt_4 ritenuta di giustizia, anche a seguito della risultanze della C.T.U.
10) Previa la dichiarazione chiusura del rapporto n. 28269, condannare, per l'effetto, la
, alla corresponsione in favore della Controparte_1 [...] delle superiori somme e ciò a titolo di pagamento del saldo effettivo dei Parte_1
pag. 5/13 rapporti oggetto di causa;
ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art.2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta come accertata,
riconosciuta e dichiarata secondo la conclusione n. 3 che precede e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 1-9-1993
n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo;
11) Condannare, altresì ed in ogni caso, la al risarcimento del danno Parte_4 patrimoniale, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, del danno non patrimoniale, anche di natura esistenziale nella misura che verrà provata in corso di causa e/o che il Giudice riterrà equo liquidare ex art.1226 c.c., e dei maggiori danni subiti ex art. 1224, secondo comma, c.c. così come dedotto in narrativa e quantificate, secondo una prudente valutazione, in €uro 100.000,00, ovvero nella diversa maggiore o minore misura che verrà accertata e provata in corso di causa e/o che l'RN GI riterrà equo liquidare in favore della società Parte_1
12) Accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi per sconfinamenti operata dalla banca convenuta nel mese di Agosto 2014, come meglio dedotto in narrativa, e per l'effetto condannare la al risarcimento di tutti i danni, Parte_4 patrimoniali e non, subiti sia come responsabilità extracontrattuale da fatto illecito ex art. 2043 c.c., sia come responsabilità contrattuale per violazione delle norme di comportamento esistenti tra banca e cliente ai sensi degli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c., e quantificati, secondo una prudente valutazione, in €uro 100.000,00, ovvero nella diversa maggiore o minore misura che verrà accertata e provata in corso di causa e/o che l'RN GI riterrà equo liquidare in favore della società
[...]
Parte_1
pag. 6/13 13) Condannare la a rettificare le segnalazioni Parte_4 operate in Centrale Rischi in conformità agli esiti del presente giudizio;
14) Condannare la al pagamento di spese, Controparte_1 competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, comprese I.VA., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, ivi comprese, altresì, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dalla . CP_8
In Via Istruttoria si chiede rinnovazione della CTU Contabile in forza delle considerazioni ed osservazioni mosse dal Rag. come evidenziato in narrativa., nonché si Parte_5 insiste nella richiesta di Ordine di Esibizione ex art. 210 c.p.c., come formulato nella memoria ex art. 183 VI°co n. 2 c.p.c. e reiterata nelle conclusioni del primo grado”.
Si è costituita la la quale, nel chiedere il Controparte_1 rigetto del gravame, ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis:
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
e/o dell'art. 348 bis c.p.c. con ogni conseguenza di legge;
- in via principale primaria, respingere in toto l'appello ex adverso proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi descritti in atti, nonché respingere tutte le richieste istruttorie, con conseguente conferma della sentenza n. 20140/2021 del
23.12.2021 emessa dal Tribunale di Roma;
in via principale secondaria, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza parziale o totale dei motivi d'appello disporre conformemente a quanto richiesto nelle conclusioni precisate in primo grado nella comparsa di costituzione e risposta, che si abbiano qui per riportate e trascritte. Con rigetto di ogni richiesta istruttoria. In tutti i casi, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Nel corso del giudizio di appello, si è costituita ex art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria del credito controverso, la terza intervenuta e per essa la Controparte_4 CP_5 quale mandataria con rappresentanza di
[...] Controparte_6
pag. 7/13 socio unico, la quale, nel chiedere il rigetto del gravame, ha Controparte_6 così concluso:
“dichiara di far proprie tutte le istanze, deduzioni ed eccezioni già svolte dall'allora
[...]
riportandosi alle domande, eccezioni e conclusioni rassegnate nei precedenti scritti Pt_4 difensivi a firma del legale della Cedente e a verbale d'udienza, da intendersi quivi integralmente richiamati e trascritti, e, per l'effetto, si costituisce quale nuova parte nell'intestato giudizio e, nei limiti delle previsioni di legge e di cui all'atto di cessione ut supra descritto.”
Alla prima udienza a trattazione scritta del 08.11.2022, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata in quanto del tutto generica e, dunque, manifestamente infondata, con conseguente condanna al pagamento della pena pecuniaria di €500,00 ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.09.2025, successivamente differita d'ufficio al 16.09.2025.
Con decreto di Questa Corte pubblicato il 27.06.2025, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 16.09.2025, previa concessione dei termini anticipati, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale.
All'odierna udienza la Corte ha deciso con motivazione contestuale.
Preliminarmente, l'appello è da ritenersi ammissibile in quanto proposto nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Nel merito, l'appello non è comunque meritevole di accoglimento.
L'odierna controversia ha ad oggetto il contratto di conto corrente di corrispondenza con affidamento n. 28269 acceso presso la Controparte_9 avente saldo debitore pari a €18.710,77 alla data del 30.06.2014, rispetto al quale l'appellante muove diverse censure in merito all'applicazione di interessi debitori usurari e anatocistici, all'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi, nonché alla violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale, chiedendo conseguentemente la condanna pag. 8/13 alla ripetizione dell'indebito, al risarcimento del danno, nonché alla correzione della segnalazione illegittima.
Con il primo motivo di appello, ha contestato la violazione e la Parte_1 errata interpretazione ed applicazione dell'art. 119 T.U.B, in relazione alla richiesta ex art. 210 c.p.c, con conseguente errata valutazione delle prove, nella parte della sentenza impugnata in cui il Tribunale ha ritenuto generiche e mancanti di prova tutte le domande da essa spiegate, in quanto la richiesta della documentazione tecnico-contabile sarebbe stata proposta tardivamente, e segnatamente in corso di giudizio.
Preliminarmente, occorre prendere le mosse dal focus del giudizio, concernente la questione relativa alla ammissibilità della richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c. della documentazione contrattuale e degli estratti conto avanzata dal correntista con l'atto di citazione in giudizio, in mancanza di una richiesta ex art. 119 comma 4 T.U.B. spiegata prima dell'instaurazione del rito.
A seguito di un copioso dibattito giurisprudenziale sul punto, si è da ultimo pervenuti alla soluzione favorevole al correntista, ritenendo che tale istituto debba rappresentare una forma di garanzia del cliente e non già arrecare uno svantaggio allo stesso.
Difatti, come recentemente ribadito da Cass. Civ. Ord. n. 4064 del 2024, “Il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB (d.lgs. n. 385 del 1993), anche in corso di causa ed attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo (Cass., n.
11554/2017). Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Lo stesso diritto spetta, inoltre, al fideiussore il quale, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale (Cass., n. 24181/2020).”
pag. 9/13 A ben vedere, nel caso di specie, l'odierno appellante, attore in primo grado, a seguito della notifica dell'atto di citazione in giudizio del 27 febbraio 2015, contenente l'istanza istruttoria dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., con lettera del 04 novembre 2015 ha avanzato la richiesta ex art. 119 comma 4 T.U.B. alla Banca convenuta, al fine di ottenere copia dei documenti inerenti ai rapporti bancari da esso intrattenuti presso l'istituto di credito. Tale nota è stata depositata nel corso del giudio di primo grado, e segnatamente in corrispondenza del deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (cfr. allegato
H).
Posto che, in linea generale, questo Collegio considera condivisibile l'impostazione sopra richiamata da ultimo seguita dalla Suprema Corte, nel senso della ammissibilità di tale richiesta istruttoria anche a giudizio instaurato e, comunque, prima del maturare delle preclusioni istruttorie, ad ogni buon conto ritiene che tale richiesta non sia stata formulata conformemente alle prescrizioni normative.
Invero, affinché possa considerarsi ammissibile, e quindi idonea ad assurgere quale presupposto per la successiva richiesta ex art. 210 c.p.c., l'istanza di cui all'art. 119 comma 4
T.U.B. deve essere specifica e puntuale, dovendo contenere l'esatta indicazione dei documenti dei quali si chiede copia, al fine di circoscrivere con esattezza i confini della domanda giudiziale e anche allo scopo di vagliarne l'ampiezza e determinatezza.
Nel caso di specie, con lettera raccomandata del 4.11.2015, l'attore chiedeva alla in CP_1 questione di produrre “copia del contratto di c/c n. 28269 e di tutti gli estratti conto, compresi gli scalari trimestrali, relativi al suddetto conto corrente”, con riguardo al “
1. contratto base del conto ordinario n. 28269 comprensivo delle condizioni economiche e contrattuali e dei relativi contratti di affidamento e di ogni eventuale contratto fatto sottoscrivere in corso di rapporto” e “
2. estratti di conto corrente n. 28269, comprensivi degli scalari trimestrali, dall'accensione del rapporto sino all'ultimo trimestre disponibile ovvero sino alla data di estinzione”.
Ebbene, dall'esame della stessa emerge come tale richiesta non soddisfi i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 119 T.U.B., a mente del quale il cliente ha diritto di ottenere “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, risolvendosi viceversa in una richiesta ampia e generica e non già circoscritta a singole operazioni, come pag. 10/13 anche ritenuto dalla con missiva del 18.11.2015 (cfr. allegato I al deposito della CP_1 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. in primo grado).
Di conseguenza, appare infondata la censura mossa con il primo motivo di appello in quanto, nonostante tale richiesta possa considerarsi astrattamente ammissibile, nel caso di specie risulta ampia e indeterminata, non potendo assurgere a presupposto della richiesta istruttoria formulata in corso di giudizio, con ciò comportando il mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. posto in capo alla parte che vuole far valere un diritto in giudizio.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante sostiene che la sentenza impugnata risulti errata in punto di valutazione delle risultanze peritali e della documentazione depositata dal
CTU, poiché si fonderebbe su documentazione parziale e insufficiente, sia in relazione agli estratti conto che ai prospetti scalari, in tal modo insistendo nella rinnovazione della CTU contabile.
Invero, è condivisibile l'impostazione del Tribunale in punto di mancata condivisione delle risultanze peritali, posto che la CTU espletata in primo grado deve essere disattesa.
Ciò in quanto le ipotesi di calcolo prospettate non risultano condivisibili poiché fondate su documentazione parziale, e anche alla luce del fatto che risulta ormai pacifica la validità dei contratti bancari monofirma, a mente del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.” (Cass. Civ. Sez. Un. n. 898 del 2018).
Ad ogni modo, anche con riguardo alla richiesta di rinnovazione della CTU contabile, la
Corte deve esprimersi in senso negativo, palesandosi un'attività peritale meramente esplorativa, ed in tal senso preclusa, alla luce di quanto già emerso documentalmente pag. 11/13 nell'istruttoria di primo grado e comunque riguardante temi che, come visto, costituiscono oggetto di orientamenti granitici in giurisprudenza.
Alla luce di ciò, Questa Corte ritiene corretto il decisum del Tribunale di Roma che ha rigettato tutte le domande attoree.
Ogni altro motivo, anche inerente la pretesa risarcitoria per la ritenuta illecita segnalazione alla Centrale Rischi resta assorbita.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso la sentenza n. 20140/2021 del Tribunale di Roma, contro Parte_1
e conto la terza intervenuta, cessionaria Controparte_1 del credito, e per essa la quale mandataria con Controparte_4 Controparte_5 rappresentanza di a socio unico, Controparte_6 ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle competenze del presente grado di giudizio che liquida in € 12.156,00 secondo i valori medi vista la non pregnante complessità della materia controversa, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
- condanna l'appellante alla rifusione in favore della terza intervenuta delle competenze del presente grado di giudizio che liquida in € 4.287,00 secondo i valori medi vista la non pregnante complessità della materia controversa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 16.09.2025.
pag. 12/13 pag. 13/13
Il Presidente relatore
Dott. Camillo Romandini