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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUZZI CO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 822/2025 depositato il 09/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barrafranca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 25806324 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente. Resistente/Appellato: l'avv. Nominativo_1, per AREA, insiste come in atti per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Barrafranca e la società di riscossione Area s.r.l., avverso il preavviso di fermo amministrativo relativo all'avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2014 n. 2014/00233/A, avente ad oggetto la somma complessiva di € 237,96.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'atto in considerazione della sentenza n. 569/2024 di questa Corte di
Giustizia Tributaria, passata in giudicato, con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento per rettifica dello stesso immobile, peraltro l'unico di cui è proprietario nel Comune di Barrafranca.
Il Comune di Barrafranca, seppur regolarmente intimato, non risulta costituito in giudizio.
Si è invece costituita Area s.r.l. per eccepire, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso stante la mancata opposizione sia all'avviso di accertamento che all'atto di sollecito dello stesso, entrambi regolarmente notificati;
sotto altro profilo, parte resistente evidenzia l'infondatezza del gravame sul rilievo che la sentenza cui l'interessato ha fatto riferimento ha avuto ad oggetto un differente avviso di accertamento.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è privo di fondamento.
In disparte il profilo d'inammissibilità prospettato dalla società di riscossione per via della mancata impugnazione nei termini di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 del sollecito di pagamento relativo all'avviso di accertamento oggetto dell'atto odiernamente impugnato, ciò in considerazione del fatto che la documentazione che ne dovrebbe provare la notificazione, ovvero l'avviso di raccomandata n.
61952053565-7 del 4 settembre 2024 non reca alcun elemento che sia in grado di metterlo in correlazione con detto sollecito, il punto dirimente del giudizio va senz'altro ravvisato nel fatto che non pare essersi formato alcun giudicato di annullamento sull'avviso sotteso al preavviso di fermo.
Dall'esame della sentenza di questa Corte n. 569/2024 rileva infatti che oggetto di quel giudizio era l'avviso di accertamento per rettifica IMU Anno 2014 n. 2014/03845/A, per la somma complessiva di
€ 182,19, mentre l'avviso sotteso all'atto impugnato è il n. 2014/00233/A 2014 notificato al sig. Ricorrente_1 in qualità di erede della sig.ra Nominativo_2 per la complessiva somma di euro 154,34.
Ne consegue che, come fondatamente evidenziato dal Concessionario, l'unico motivo di ricorso, appunto fondato sull'inesistenza del presupposto del preavviso per intervenuto annullamento dello stesso deve ritenersi privo di fondamento. Il ricorso va pertanto respinto, con spese che seguono la soccombenza nei termini di seguito statuiti.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente a rifondere alla società Area s.r.l. le spese di difesa, che liquida in complessivi euro 220,00, oltre accessori e spese se dovute, da distrarsi in favore del difensore costituito.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUZZI CO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 822/2025 depositato il 09/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barrafranca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 25806324 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente. Resistente/Appellato: l'avv. Nominativo_1, per AREA, insiste come in atti per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Barrafranca e la società di riscossione Area s.r.l., avverso il preavviso di fermo amministrativo relativo all'avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2014 n. 2014/00233/A, avente ad oggetto la somma complessiva di € 237,96.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'atto in considerazione della sentenza n. 569/2024 di questa Corte di
Giustizia Tributaria, passata in giudicato, con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento per rettifica dello stesso immobile, peraltro l'unico di cui è proprietario nel Comune di Barrafranca.
Il Comune di Barrafranca, seppur regolarmente intimato, non risulta costituito in giudizio.
Si è invece costituita Area s.r.l. per eccepire, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso stante la mancata opposizione sia all'avviso di accertamento che all'atto di sollecito dello stesso, entrambi regolarmente notificati;
sotto altro profilo, parte resistente evidenzia l'infondatezza del gravame sul rilievo che la sentenza cui l'interessato ha fatto riferimento ha avuto ad oggetto un differente avviso di accertamento.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è privo di fondamento.
In disparte il profilo d'inammissibilità prospettato dalla società di riscossione per via della mancata impugnazione nei termini di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 del sollecito di pagamento relativo all'avviso di accertamento oggetto dell'atto odiernamente impugnato, ciò in considerazione del fatto che la documentazione che ne dovrebbe provare la notificazione, ovvero l'avviso di raccomandata n.
61952053565-7 del 4 settembre 2024 non reca alcun elemento che sia in grado di metterlo in correlazione con detto sollecito, il punto dirimente del giudizio va senz'altro ravvisato nel fatto che non pare essersi formato alcun giudicato di annullamento sull'avviso sotteso al preavviso di fermo.
Dall'esame della sentenza di questa Corte n. 569/2024 rileva infatti che oggetto di quel giudizio era l'avviso di accertamento per rettifica IMU Anno 2014 n. 2014/03845/A, per la somma complessiva di
€ 182,19, mentre l'avviso sotteso all'atto impugnato è il n. 2014/00233/A 2014 notificato al sig. Ricorrente_1 in qualità di erede della sig.ra Nominativo_2 per la complessiva somma di euro 154,34.
Ne consegue che, come fondatamente evidenziato dal Concessionario, l'unico motivo di ricorso, appunto fondato sull'inesistenza del presupposto del preavviso per intervenuto annullamento dello stesso deve ritenersi privo di fondamento. Il ricorso va pertanto respinto, con spese che seguono la soccombenza nei termini di seguito statuiti.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente a rifondere alla società Area s.r.l. le spese di difesa, che liquida in complessivi euro 220,00, oltre accessori e spese se dovute, da distrarsi in favore del difensore costituito.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026