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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/12/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 165 /2025
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 165 /2025
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 19/12/2025 ore 9.37, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Filippo Bianchi in sostituzione dell'avv. Pugi;
- per parte convenuta nessuno compare. CP_ L'avv. Bianchi rappresenta di aver depositato le notifiche nei confronti di e chiede procedersi in sua contumacia.
Il giudice, stante la ricevuta di avvenuta consegna del 24.2.2025, dispone in conformità e invita il procuratore a concludere.
L'avv. Bianchi conclude riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 17.30
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 19.12.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 165 / 2025 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Leonardo Pugi;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace; CP_1
Parte resistente
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_ impugna l'ordinanza ingiunzione notificata il 20.1.2025 con cui l' di Firenze ha Parte_1 intimato al ricorrente il pagamento della somma di 11.376,00 euro eccependo l'intervenuta prescrizione ed allegando sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice del dibattimento presso il Tribunale di
Firenze.
Pag. 2 di 4 CP_ L' non si è costituito nel giudizio (cfr. ricevuta di avvenuta consegna del 24.2.2025 prodotta con nota dal ricorrente).
Non si rendono necessari ulteriori approfondimenti, per cui la causa è suscettibile di essere decisa in prima udienza con l'accoglimento dell'opposizione.
L'ordinanza ingiunzione impugnata ha ad oggetto il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463 del 1983 quale legale rappresentante della società Tumco S.r.l.. CP_ Ebbene, l' contumace, non ha tuttavia allegato alcun atto interruttivo della prescrizione, ivi compresa la notifica dell'accertamento del giugno 2019 (che risulta pervenuta nella sfera del destinatario, come emerge in misura indiziaria dall'annotazione sull'accertamento a mano e dalla lettura del ricorso in autotutela), che comprovi l'intervenuta interruzione del termine. Ad ogni modo, la circostanza non risulta suscettibile di ulteriore approfondimento, stante l'assenza di una proroga legislativa dell'art. 103, comma 6 bis D.L. n. 18 del 2020 al periodo di sospensione dal 23.2.2020 al
31.5.2020 che rende, comunque, il termine di prescrizione decorso alla data dell'ordinanza ingiunzione.
Ne deriva che, stante la pacifica natura quinquennale del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, L. n. 689/1981), l'opposizione è fondata e, quindi, l'ordinanza ingiunzione deve essere revocata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, anche alla luce del comportamento delle parti e del tentativo del ricorrente di comporre la lite in via stragiudiziale, al fine di evitare il contenzioso di cui si discute. Le spese vengono liquidate nel parametro minimo, stante la linearità della controversia anche in ragione della contumacia della resistente, senza liquidazione della fase istruttoria, trattandosi di procedimento istruito sulla scorta delle allegazioni dell'unica parte costituita.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in €. 1.865,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 19 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Pag. 3 di 4 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 165 /2025
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 19/12/2025 ore 9.37, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Filippo Bianchi in sostituzione dell'avv. Pugi;
- per parte convenuta nessuno compare. CP_ L'avv. Bianchi rappresenta di aver depositato le notifiche nei confronti di e chiede procedersi in sua contumacia.
Il giudice, stante la ricevuta di avvenuta consegna del 24.2.2025, dispone in conformità e invita il procuratore a concludere.
L'avv. Bianchi conclude riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 17.30
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 19.12.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 165 / 2025 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Leonardo Pugi;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace; CP_1
Parte resistente
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_ impugna l'ordinanza ingiunzione notificata il 20.1.2025 con cui l' di Firenze ha Parte_1 intimato al ricorrente il pagamento della somma di 11.376,00 euro eccependo l'intervenuta prescrizione ed allegando sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice del dibattimento presso il Tribunale di
Firenze.
Pag. 2 di 4 CP_ L' non si è costituito nel giudizio (cfr. ricevuta di avvenuta consegna del 24.2.2025 prodotta con nota dal ricorrente).
Non si rendono necessari ulteriori approfondimenti, per cui la causa è suscettibile di essere decisa in prima udienza con l'accoglimento dell'opposizione.
L'ordinanza ingiunzione impugnata ha ad oggetto il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463 del 1983 quale legale rappresentante della società Tumco S.r.l.. CP_ Ebbene, l' contumace, non ha tuttavia allegato alcun atto interruttivo della prescrizione, ivi compresa la notifica dell'accertamento del giugno 2019 (che risulta pervenuta nella sfera del destinatario, come emerge in misura indiziaria dall'annotazione sull'accertamento a mano e dalla lettura del ricorso in autotutela), che comprovi l'intervenuta interruzione del termine. Ad ogni modo, la circostanza non risulta suscettibile di ulteriore approfondimento, stante l'assenza di una proroga legislativa dell'art. 103, comma 6 bis D.L. n. 18 del 2020 al periodo di sospensione dal 23.2.2020 al
31.5.2020 che rende, comunque, il termine di prescrizione decorso alla data dell'ordinanza ingiunzione.
Ne deriva che, stante la pacifica natura quinquennale del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, L. n. 689/1981), l'opposizione è fondata e, quindi, l'ordinanza ingiunzione deve essere revocata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, anche alla luce del comportamento delle parti e del tentativo del ricorrente di comporre la lite in via stragiudiziale, al fine di evitare il contenzioso di cui si discute. Le spese vengono liquidate nel parametro minimo, stante la linearità della controversia anche in ragione della contumacia della resistente, senza liquidazione della fase istruttoria, trattandosi di procedimento istruito sulla scorta delle allegazioni dell'unica parte costituita.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in €. 1.865,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 19 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Pag. 3 di 4 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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