Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/04/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.L. 327/2022
TRIBUNALE DI MANTOVA
-Sezione lavoro-
Nella causa iscritta al n. R.G.L 327/2022 promossa da
, con gli Avv.ti Silvia Guerra e Luca De Compadri Parte_1
-ricorrente
CONTRO
, con l'avv. Paolo Mari Controparte_1
-convenuto resistente-
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VERBALE DI UDIENZA
Oggi 17.4.2025 alle ore 11.30 innanzi al giudice dott. Emanuele Croci sono comparsi in videoconferenza:
- per parte ricorrente, gli avv.ti De Compadri e Guerra
- per parte resistente, l'avvocato Paolo Mari,
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Il Giudice prende atto dell'identità dei soggetti partecipanti, che collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale di udienza.
Su invito del giudice i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza stessa. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
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Il procuratore di parte ricorrente replica osservando che il DVR prodotto mostra come l'attività 6413 non sia prevista in relazione al materiale rotabile.
L'avv. Mari ribadisce che è prevista la mansione di manutentore con riferimento ai dipendenti, richiama per il resto le proprie difese.
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Esaurita la discussione,
Il Giudice,
Su invito del giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
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All'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia il seguente dispositivo di sentenza, pubblicamente letto:
“il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, rigetta integralmente il ricorso presentato da Parte_1 accoglie la domanda proposta in via riconvenzionale da e conseguentemente CP_1
accerta e dichiara la correttezza della classificazione delle lavorazioni svolte dalla ricorrente nonché dei premi accessori richiesti, così come formalizzata dall'istituto resistente nei verbali ispettivi e nei certificati di rettifica del rapporto assicurativo posti ad oggetto del presente giudizio, condanna per le causali addotte dal resistente e di cui in atti, a Parte_1 corrispondere all'istituto resistente l'importo di euro 69.228,28, oltre ad accessori come per legge e somme ulteriori maturande ex lege sino al saldo, condanna alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano a favore Parte_1 dell'istituto resistente in complessivi € 4.600,00, oltre al C.U. per euro 43,00, spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa termine di giorni 60 per il deposito della motivazione”
Mantova 17.4.2025
Il giudice del lavoro
Emanuele Croci
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