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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 03/10/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
n° 701/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di previdenza e assistenza obbligatoria indicata in epigrafe, pendente tra
, con l'avv. Ettorino Di Prinzio, che lo rappresenta e difende in Parte_1 virtù di mandato in atti;
- ricorrente -
e
Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso,
[...] in virtù di procura generali alle liti dall'avv. Raffaele Esposito;
- resistente - avente ad oggetto: malattia professionale indennizzabile.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere già stato riconosciuto affetto da patologie che hanno comportato una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del
6% complessivo;
di aver svolto, sin dal 1987 ad oggi, attività lavorativa quale socio della ditta
“Cereal Semi s.n.c.”, sita in Atessa (CH), località Montecalvo, che si occupa dell'insacchettamento e della commercializzazione di sementi per agricoltura;
di essersi occupato personalmente di tutte le attività aziendali, provvedendo all'insacchettamento dei semi con ausilio di macchina miscelatrice, alla chiusura dei sacchetti, mediante cucitura
1 manuale e/o con utilizzo di macchina cucitrice, allo stoccaggio dei sacchi di semenza nel magazzino aziendale, al carico ed alla consegna delle sementi insacchettate;
di aver operato costantemente con le braccia tese in avanti nelle fasi di riempimento dei sacchi di sementi, sollevamento manualmente pesi, costituiti dai sacchi riempiti da 25 chilogrammi di semenza, per accatastarli sui bancali di stoccaggio, fino ad un'altezza di 180 centimetri da terra (50 sacchi per bancale); di aver assunto posture incongrue e con le braccia tese, anche sopra la linea delle spalle, nelle fasi di stoccaggio e carico manuale dei sacchi di semenza sui mezzi dei clienti dell'esercizio commerciale, ha lamentato di aver contratto, a causa delle suddette lavorazioni, la rachipatia lombare (MP n. 517009422) e la tendinopatia bilaterale delle spalle
(MP n. 517009422), ma che l' ha riconosciuto l'origine tecnopatica della denunciata CP_1 rachipatia, mentre ha rigettato la domanda per tendinopatia. Ha, dunque, adito l'autorità giudiziaria contro il provvedimento amministrativo di rigetto.
Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi addotti dal ricorrente, espletata la CTU di carattere medico legale, è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
L'espletata istruttoria ha dimostrato lo svolgimento ad opera del ricorrente dell'attività lavorativa secondo le modalità indicate in ricorso (cfr. verbali di udienza in atti).
Il CTU nominato da questo Tribunale, dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, con argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo
Giudicante ritiene di non dover censurare, ha accertato che: “Il signor è Parte_1 portatore di tendinopatia delle cuffie dei rotatori di origine professionale - Il danno biologico secondario è stimabile nel 4% (quattro%) - Il ricorrente è già titolare di indennizzo per danno biologico del 6% per rachipatia professionale per cui il pregiudizio complessivo dell'efficienza psico fisica è stimabile nel 9% ( Nove%)”.
Nel dettaglio, il nominato CTU ha precisato che: “Gli esami effettuati a sostegno dell'istanza, sono rappresentati in atti da esame RMN delle spalle del 4.3.2022. Si legge “. . . Diffusi
2 fenomeni tendinosi-ci dei componenti, in particolare si segnala aspetto assottigliato del tendine sovraspinato nel tratto inserzionale e perinserzionale con perdita di fibre di pochi millimetri nel tratto inserzionale;
sul versante articolare aspetto assottigliato e degenerato del tendine dell'infraspinato nel tratto inserzionale.” Il referto è sostanzialmente simile per le due spalle. Dal referto è evidente l'esistenza di tendinopatia di due dei muscoli delle cuffie.
L' però disconosce la causalità lavorativa perchè, in primo luogo, come da collegiale CP_1 discorde fra le parti del 26.9.2023 “.. per la tipologia e modalità di espletamento dell'attività lavorativa non si ravvisa rischio lavorativo” e secondariamente, come da note del sanitario
del 14.1.2025 “. . . Non vi è, nella mansione descritta, rischio da movimento delle CP_1 spalle con postura incongrua delle stesse a elevata ripetitività. Inoltre avrebbe dovuto esibire il documento di valutazione rischi specifico (DVR) ma di tale documento non vi è traccia.
Infine, ma non meno importante, c'è il fatto che il quadrato strumentale non mostra lesioni delle strutture della cuffia dei rotatori, ma soltanto perdita di fibre di pochi millimetri del sovraspinato destro;
riscontro estremamente comune fra la popolazione generale di stessa età ultra cinquantenne, per cui è evidente che il lavoro svolto non gli ha causato alcun danno alle strutture tendine della spalla, oltre ciò che normalmente ci si aspetta come evoluzione degenerativa parafisiologica". In realtà la tipologia lavorativa è tutt'altro che priva di rischi se è verifica-bile che i sacchi di semenze, del peso di 25 Kg., vengono sollevati ripetitivamente e collocati su bancali sino ad un'altezza di 180cm; riferisce il di “ Parte_1
. . . assumere posture incongrue e con le braccia tese, anche sopra la linea delle spalle, nelle fasi di stoccaggio e carico manuale dei sacchi di semenza sui mezzi dei clienti dell'esercizio commerciale e fino a circa 7/8 anni provvedevo a caricare manualmente sul mio automezzo i sacchi di semenza per le diverse consegne a domicilio, considerando poi che almeno sino a circa 20 anni fa sollevavo sacchi aventi un peso di 50 chilogrammi. . . ” Se questa è la tipologia lavorativa si deve di necessità assumere che il rischio di sviluppare lesione delle cuffie dei rotatori era verificabile, anche se non dimostrabile scientificamente, come vorrebbe
l' , tramite DVR aziendale purtroppo inesistente. Per ciò che attiene più propriamente CP_1
l'aspetto anatomopatologico, v'è da dire che le lesioni dei tendini e muscoli della cuffia del ricorrente, sono tutt'altro che lievi e per entità certamente non equiparabili a tutti i soggetti di pari età e sesso. Se pure ci fosse un aspetto genetico e/o statistico epidemiologico che avallasse tale affermazione, per altro ampiamente contestabile per espressione lesiva, pure bisognerebbe ammettere nel caso concausalità, con le caratteristiche proprie delle concause per le quali in loro assenza il fatto non si sarebbe verificato”.
3 Si tratta come detto di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico- legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione sanitaria versata in atti.
Va, dunque, accertato e dichiarato che il ricorrente è affetto da tendinopatia delle cuffie dei rotatori di origine professionale che, unitamente alla pregressa patologia di natura professionale già quantificata nella misura del 6%, configura un danno biologico complessivo pari al 9%.
L' deve, quindi, essere condannata a corrispondere in favore del ricorrente il relativo CP_1 indennizzo, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con quest'ultima disposizione è sancito il divieto di cumulo fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con riferimento alle prestazioni erogate in ritardo dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, essendo stato previsto che la mora debba essere risarcita mediante la corresponsione della maggior somma risultante dal calcolo degli interessi e dal calcolo della rivalutazione monetaria (cfr.
Cass. Sez. Lav.
3.12.2013 n. 27068).
Considerato l'accoglimento del ricorso le spese di lite, liquidate in €. 2.695,50 (in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni), devono essere poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore antistatario. CP_1
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
-accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da tendinopatia delle cuffie dei rotatori di origine professionale che, unitamente alla pregressa patologia di natura professionale già quantificata nella misura del 6%, configura un danno biologico complessivo pari al 9%;
-condanna l' al versamento in favore del ricorrente del relativo indennizzo nella misura CP_1
e con la decorrenza di legge, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991;
-condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad €. 2.695,50 CP_1 per onorario, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4 -pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU come liquidate in corso di CP_1 causa con separato decreto.
Così deciso in Lanciano, 03.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di previdenza e assistenza obbligatoria indicata in epigrafe, pendente tra
, con l'avv. Ettorino Di Prinzio, che lo rappresenta e difende in Parte_1 virtù di mandato in atti;
- ricorrente -
e
Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso,
[...] in virtù di procura generali alle liti dall'avv. Raffaele Esposito;
- resistente - avente ad oggetto: malattia professionale indennizzabile.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere già stato riconosciuto affetto da patologie che hanno comportato una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del
6% complessivo;
di aver svolto, sin dal 1987 ad oggi, attività lavorativa quale socio della ditta
“Cereal Semi s.n.c.”, sita in Atessa (CH), località Montecalvo, che si occupa dell'insacchettamento e della commercializzazione di sementi per agricoltura;
di essersi occupato personalmente di tutte le attività aziendali, provvedendo all'insacchettamento dei semi con ausilio di macchina miscelatrice, alla chiusura dei sacchetti, mediante cucitura
1 manuale e/o con utilizzo di macchina cucitrice, allo stoccaggio dei sacchi di semenza nel magazzino aziendale, al carico ed alla consegna delle sementi insacchettate;
di aver operato costantemente con le braccia tese in avanti nelle fasi di riempimento dei sacchi di sementi, sollevamento manualmente pesi, costituiti dai sacchi riempiti da 25 chilogrammi di semenza, per accatastarli sui bancali di stoccaggio, fino ad un'altezza di 180 centimetri da terra (50 sacchi per bancale); di aver assunto posture incongrue e con le braccia tese, anche sopra la linea delle spalle, nelle fasi di stoccaggio e carico manuale dei sacchi di semenza sui mezzi dei clienti dell'esercizio commerciale, ha lamentato di aver contratto, a causa delle suddette lavorazioni, la rachipatia lombare (MP n. 517009422) e la tendinopatia bilaterale delle spalle
(MP n. 517009422), ma che l' ha riconosciuto l'origine tecnopatica della denunciata CP_1 rachipatia, mentre ha rigettato la domanda per tendinopatia. Ha, dunque, adito l'autorità giudiziaria contro il provvedimento amministrativo di rigetto.
Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi addotti dal ricorrente, espletata la CTU di carattere medico legale, è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
L'espletata istruttoria ha dimostrato lo svolgimento ad opera del ricorrente dell'attività lavorativa secondo le modalità indicate in ricorso (cfr. verbali di udienza in atti).
Il CTU nominato da questo Tribunale, dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, con argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo
Giudicante ritiene di non dover censurare, ha accertato che: “Il signor è Parte_1 portatore di tendinopatia delle cuffie dei rotatori di origine professionale - Il danno biologico secondario è stimabile nel 4% (quattro%) - Il ricorrente è già titolare di indennizzo per danno biologico del 6% per rachipatia professionale per cui il pregiudizio complessivo dell'efficienza psico fisica è stimabile nel 9% ( Nove%)”.
Nel dettaglio, il nominato CTU ha precisato che: “Gli esami effettuati a sostegno dell'istanza, sono rappresentati in atti da esame RMN delle spalle del 4.3.2022. Si legge “. . . Diffusi
2 fenomeni tendinosi-ci dei componenti, in particolare si segnala aspetto assottigliato del tendine sovraspinato nel tratto inserzionale e perinserzionale con perdita di fibre di pochi millimetri nel tratto inserzionale;
sul versante articolare aspetto assottigliato e degenerato del tendine dell'infraspinato nel tratto inserzionale.” Il referto è sostanzialmente simile per le due spalle. Dal referto è evidente l'esistenza di tendinopatia di due dei muscoli delle cuffie.
L' però disconosce la causalità lavorativa perchè, in primo luogo, come da collegiale CP_1 discorde fra le parti del 26.9.2023 “.. per la tipologia e modalità di espletamento dell'attività lavorativa non si ravvisa rischio lavorativo” e secondariamente, come da note del sanitario
del 14.1.2025 “. . . Non vi è, nella mansione descritta, rischio da movimento delle CP_1 spalle con postura incongrua delle stesse a elevata ripetitività. Inoltre avrebbe dovuto esibire il documento di valutazione rischi specifico (DVR) ma di tale documento non vi è traccia.
Infine, ma non meno importante, c'è il fatto che il quadrato strumentale non mostra lesioni delle strutture della cuffia dei rotatori, ma soltanto perdita di fibre di pochi millimetri del sovraspinato destro;
riscontro estremamente comune fra la popolazione generale di stessa età ultra cinquantenne, per cui è evidente che il lavoro svolto non gli ha causato alcun danno alle strutture tendine della spalla, oltre ciò che normalmente ci si aspetta come evoluzione degenerativa parafisiologica". In realtà la tipologia lavorativa è tutt'altro che priva di rischi se è verifica-bile che i sacchi di semenze, del peso di 25 Kg., vengono sollevati ripetitivamente e collocati su bancali sino ad un'altezza di 180cm; riferisce il di “ Parte_1
. . . assumere posture incongrue e con le braccia tese, anche sopra la linea delle spalle, nelle fasi di stoccaggio e carico manuale dei sacchi di semenza sui mezzi dei clienti dell'esercizio commerciale e fino a circa 7/8 anni provvedevo a caricare manualmente sul mio automezzo i sacchi di semenza per le diverse consegne a domicilio, considerando poi che almeno sino a circa 20 anni fa sollevavo sacchi aventi un peso di 50 chilogrammi. . . ” Se questa è la tipologia lavorativa si deve di necessità assumere che il rischio di sviluppare lesione delle cuffie dei rotatori era verificabile, anche se non dimostrabile scientificamente, come vorrebbe
l' , tramite DVR aziendale purtroppo inesistente. Per ciò che attiene più propriamente CP_1
l'aspetto anatomopatologico, v'è da dire che le lesioni dei tendini e muscoli della cuffia del ricorrente, sono tutt'altro che lievi e per entità certamente non equiparabili a tutti i soggetti di pari età e sesso. Se pure ci fosse un aspetto genetico e/o statistico epidemiologico che avallasse tale affermazione, per altro ampiamente contestabile per espressione lesiva, pure bisognerebbe ammettere nel caso concausalità, con le caratteristiche proprie delle concause per le quali in loro assenza il fatto non si sarebbe verificato”.
3 Si tratta come detto di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico- legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione sanitaria versata in atti.
Va, dunque, accertato e dichiarato che il ricorrente è affetto da tendinopatia delle cuffie dei rotatori di origine professionale che, unitamente alla pregressa patologia di natura professionale già quantificata nella misura del 6%, configura un danno biologico complessivo pari al 9%.
L' deve, quindi, essere condannata a corrispondere in favore del ricorrente il relativo CP_1 indennizzo, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con quest'ultima disposizione è sancito il divieto di cumulo fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con riferimento alle prestazioni erogate in ritardo dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, essendo stato previsto che la mora debba essere risarcita mediante la corresponsione della maggior somma risultante dal calcolo degli interessi e dal calcolo della rivalutazione monetaria (cfr.
Cass. Sez. Lav.
3.12.2013 n. 27068).
Considerato l'accoglimento del ricorso le spese di lite, liquidate in €. 2.695,50 (in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni), devono essere poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore antistatario. CP_1
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
-accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da tendinopatia delle cuffie dei rotatori di origine professionale che, unitamente alla pregressa patologia di natura professionale già quantificata nella misura del 6%, configura un danno biologico complessivo pari al 9%;
-condanna l' al versamento in favore del ricorrente del relativo indennizzo nella misura CP_1
e con la decorrenza di legge, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991;
-condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad €. 2.695,50 CP_1 per onorario, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4 -pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU come liquidate in corso di CP_1 causa con separato decreto.
Così deciso in Lanciano, 03.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-
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