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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/10/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 788/2023
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Oggi 24.10.2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti,
Dott.ssa Concetta Alacqua, assistita nella redazione del presente verbale dal
Funzionario addetto all'UPP, dr. ssa Monica Maccora, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 788/2023 R.G., promossa da:
, c.f. , nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_1
(ME) il 14.12.1956,
, c.f. , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_2
il 02.08.1966;
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Virginia Lenzo,
– OPPONENTI –
CONTRO
Part. , con sede in Conegliano (TV), Controparte_2 CP_3 P.IVA_1
via Vittorio Alfieri 1, in persona del rappresentante legale pro tempore, tramite la sua procuratrice speciale, c.f. e Controparte_4
con sede legale in Verona, via Flavio Gioia 39, in CP_5 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Elena Frascino,
– OPPOSTA–
Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams:
Per la parte opposta, l'Avv. Palazzolo Laura per delega dell'avv. Frascino.
Per la parte opponente, il difensore costituito.
I difensori precisano le conclusioni, riportandosi in atti.
All'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c., Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
e proponevano opposizione avverso il decreto Controparte_1 Parte_1
ingiuntivo n. 148/2023, con il quale il Tribunale di Patti, aveva ingiunto loro di pagare, in favore di la somma di euro 31.113,20, oltre interessi Controparte_2
come da domanda e spese della procedura monitoria.
Chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la declaratoria di nullità delle clausole del contratto di finanziamento posto a sostegno della domanda monitoria per usurarietà dei tassi d'interesse applicati, con vittoria di spese e di compensi di lite.
Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, in Controparte_2
quanto generica e infondata, con vittoria di spese e di compensi di lite e condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 3, cpc..
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e viene decisa ex art. 281- sexies c.p.c. all'odierna udienza, svolta da remoto ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c..
***
La domanda di accertamento dell'usurarietà del tasso d'interesse applicato al contratto di finanziamento oggetto di causa, formulata dagli odierni opponenti,
è carente in punto di allegazione e di prova.
Nonostante la concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della riforma del codice di rito, gli opponenti non hanno provveduto a specificare l'unico motivo di opposizione formulato con l'atto introduttivo. Essi si sono limitati a richiamare genericamente la normativa antiusura di cui alla legge n. 108/1996 e a citare giurisprudenza in tema di usura e di interessi moratori, ma non hanno specificato i trimestri di riferimento rispetto ai quali sarebbe stato superato il tasso soglia antiusura, né hanno prodotto i decreti trimestrali di riferimento e, soprattutto, non hanno indicato la percentuale dell'asserito sconfinamento.
Tali elementi devono essere specificamente allegati e provati da chi allega l'usura (v. ex multis, SS.UU. n. 19597/2020).
Sul punto, infatti, anche la Suprema Corte, da ultimo ha ribadito che: “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato, per mancanza di prova, la domanda di accertamento della nullità di un contratto di leasing per violazione della disciplina antiusura, sul presupposto che il tasso soglia stabilito dai decreti ministeriali, nella specie neppure dedotto dalla società utilizzatrice ricorrente, non poteva considerarsi fatto notorio)”; (Cfr. cass. n. 26525 del 2024).
In assenza di allegazioni specifiche, di prove documentali o di una perizia di parte a sostegno delle deduzioni degli opponenti, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio da essi avanzata non è stata ammessa in quanto esplorativa e volta a supplire alla evidente carenza di allegazione e di prova.
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
Va rigettata la domanda di condanna ex art. 96, comma 3 cpc, proposta dalla parte opposta, in quanto generica e non supportata da elementi probatori. Infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità e condiviso dall'odierno giudice, “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa”; (cfr. cass. n. 15175 del
2023, ed ex multis Cass. n. 21798/2015, conforme a Cass. SS.UU. n. 7583/2004).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal
D.M. n. 147/2022, tenuto conto della semplicità dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 788/2023
R.G., disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
-rigetta la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, cpc;
- condanna le parti opponenti al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso telematicamente il 24.10.2025.
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Oggi 24.10.2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti,
Dott.ssa Concetta Alacqua, assistita nella redazione del presente verbale dal
Funzionario addetto all'UPP, dr. ssa Monica Maccora, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 788/2023 R.G., promossa da:
, c.f. , nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_1
(ME) il 14.12.1956,
, c.f. , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_2
il 02.08.1966;
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Virginia Lenzo,
– OPPONENTI –
CONTRO
Part. , con sede in Conegliano (TV), Controparte_2 CP_3 P.IVA_1
via Vittorio Alfieri 1, in persona del rappresentante legale pro tempore, tramite la sua procuratrice speciale, c.f. e Controparte_4
con sede legale in Verona, via Flavio Gioia 39, in CP_5 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Elena Frascino,
– OPPOSTA–
Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams:
Per la parte opposta, l'Avv. Palazzolo Laura per delega dell'avv. Frascino.
Per la parte opponente, il difensore costituito.
I difensori precisano le conclusioni, riportandosi in atti.
All'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c., Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
e proponevano opposizione avverso il decreto Controparte_1 Parte_1
ingiuntivo n. 148/2023, con il quale il Tribunale di Patti, aveva ingiunto loro di pagare, in favore di la somma di euro 31.113,20, oltre interessi Controparte_2
come da domanda e spese della procedura monitoria.
Chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la declaratoria di nullità delle clausole del contratto di finanziamento posto a sostegno della domanda monitoria per usurarietà dei tassi d'interesse applicati, con vittoria di spese e di compensi di lite.
Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, in Controparte_2
quanto generica e infondata, con vittoria di spese e di compensi di lite e condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 3, cpc..
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e viene decisa ex art. 281- sexies c.p.c. all'odierna udienza, svolta da remoto ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c..
***
La domanda di accertamento dell'usurarietà del tasso d'interesse applicato al contratto di finanziamento oggetto di causa, formulata dagli odierni opponenti,
è carente in punto di allegazione e di prova.
Nonostante la concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della riforma del codice di rito, gli opponenti non hanno provveduto a specificare l'unico motivo di opposizione formulato con l'atto introduttivo. Essi si sono limitati a richiamare genericamente la normativa antiusura di cui alla legge n. 108/1996 e a citare giurisprudenza in tema di usura e di interessi moratori, ma non hanno specificato i trimestri di riferimento rispetto ai quali sarebbe stato superato il tasso soglia antiusura, né hanno prodotto i decreti trimestrali di riferimento e, soprattutto, non hanno indicato la percentuale dell'asserito sconfinamento.
Tali elementi devono essere specificamente allegati e provati da chi allega l'usura (v. ex multis, SS.UU. n. 19597/2020).
Sul punto, infatti, anche la Suprema Corte, da ultimo ha ribadito che: “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato, per mancanza di prova, la domanda di accertamento della nullità di un contratto di leasing per violazione della disciplina antiusura, sul presupposto che il tasso soglia stabilito dai decreti ministeriali, nella specie neppure dedotto dalla società utilizzatrice ricorrente, non poteva considerarsi fatto notorio)”; (Cfr. cass. n. 26525 del 2024).
In assenza di allegazioni specifiche, di prove documentali o di una perizia di parte a sostegno delle deduzioni degli opponenti, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio da essi avanzata non è stata ammessa in quanto esplorativa e volta a supplire alla evidente carenza di allegazione e di prova.
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
Va rigettata la domanda di condanna ex art. 96, comma 3 cpc, proposta dalla parte opposta, in quanto generica e non supportata da elementi probatori. Infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità e condiviso dall'odierno giudice, “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa”; (cfr. cass. n. 15175 del
2023, ed ex multis Cass. n. 21798/2015, conforme a Cass. SS.UU. n. 7583/2004).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal
D.M. n. 147/2022, tenuto conto della semplicità dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 788/2023
R.G., disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
-rigetta la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, cpc;
- condanna le parti opponenti al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso telematicamente il 24.10.2025.
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)