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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/11/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2667/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2667/2023 avente ad oggetto mandato, promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAMPISANO VALENTINA CP_1 P.IVA_1 CONSOLAZIONE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. , con il CP_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. RUSTICO SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 25/11/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti.
pagina 1 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/09/2023 la conveniva in giudizio deducendo che: CP_1 CP_2 in data 1 giugno 2021, conferiva alla mandato irrevocabile, a titolo oneroso, CP_2 CP_1 finalizzato all'espletamento di ogni attività necessaria all'ottenimento in via stragiudiziale di un equo risarcimento o indennizzo in conseguenza del sinistro mortale sul lavoro occorso al di lei marito, sig.
, in data 28 maggio 2021; Controparte_3 il suddetto mandato, conferito anche nell'interesse della mandataria, era concordato come “irrevocabile sino ad ottenimento in via stragiudiziale di congrua offerta risarcitoria, fatta salva la revoca per giusta causa intendendosi per tale un grave inadempimento della mandataria che abbia cagionato pregiudizio alle ragioni dell'Assistito”; la adempiva correttamente il mandato conferitole, svolgendo, in nome e per conto della CP_1 convenuta, molteplici attività volte all'ottenimento di un equo risarcimento in favore della medesima ed ottenendo la formulazione di una congrua offerta risarcitoria;
infatti, provvedeva a richiedere il verbale redatto dalle autorità intervenute sul luogo dell'incidente, inoltrava la rituale richiesta di risarcimento dei danni alla analizzava la Controparte_4 documentazione e intraprendeva le trattative con il liquidatore della predetta compagnia assicuratrice, premurandosi di informare costantemente la convenuta, per il tramite del proprio consulente
[...] ; Per_1 anticipava, come convenuto con la le spese funerarie per un ammontare pari ad € 4.842,00;
CP_2 le trattative con la si concludevano con la formulazione di un'offerta transattiva di € CP_4 175.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla
CP_2 la compagnia assicuratrice, nel formulare la predetta offerta, riteneva opportuno applicare una riduzione in conseguenza del concorso di colpa addebitabile al sig. nella Controparte_3 determinazione dell'evento; infatti, al momento dell'occorso il sig. viaggiava irregolarmente CP_3 seduto sul parafango posteriore destro del trattore agricolo targato RG08572; informava della suddetta proposta transattiva la la quale rispondeva di volere rifletterci sopra;
CP_2 con comunicazione dell'11 novembre 2021 la chiedeva copia del mandato sottoscritto;
CP_2 in data 22 novembre 2021 la comunicava la revoca del mandato conferito alla
CP_2 CP_1 lamentando di non essere soddisfatta dell'attività espletata dalla in quanto quest'ultima CP_1 non le riferiva alcunché in merito allo stato di avanzamento della pratica, in merito all'andamento del procedimento penale e nemmeno in ordine all'attività svolta per il risarcimento del danno da lei patito;
la nella missiva recapitata in data 11 novembre 2021, riferiva che il signor , in
CP_2 Persona_1 qualità di consulente legale della le aveva rappresentato telefonicamente l'offerta CP_1 avanzata dalla compagnia assicuratrice;
la aveva accesso al gestionale della Valore s.p.a. - Studio 3° per monitorare l'evoluzione della
CP_2 pratica che la riguardava;
alla luce del corretto espletamento del mandato e della revoca del medesimo senza giusta causa da parte della convenuta, chiedeva in via bonaria alla il pagamento di € 17.500,00 oltre IVA, nonché le
CP_2 spese per le attività stragiudiziali svolte e le spese funerarie anticipate;
la contestava la richiesta della dichiarandosi disponibile a pagare solamente la cifra
CP_2 CP_1 di € 5.391,00, di cui € 4.842,00 per le spese funerarie;
la convenuta, dunque, procedeva al pagamento di € 5.391,00 e non corrispondeva la restante parte alla
CP_1 la offriva inoltre alla la somma di € 14.000,00 a titolo di rimborso delle CP_4 CP_1 spese di assistenza stragiudiziale. Chiedeva pertanto al Tribunale di condannare la convenuta al pagamento della somma di € 37.881,00 IVA compresa, ovvero di quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 5 Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta esponendo che: CP_2 nel pomeriggio di venerdì 28/05/2021 il proprio marito perdeva la vita in un sinistro Controparte_3 sul lavoro;
il 29.5.2021 si presentava a casa sua che, dopo essersi qualificato come consulente Persona_1 legale della le prometteva di aiutarla e le diceva che doveva immediatamente CP_1 sottoscrivere alcuni documenti per non perdere ogni diritto risarcitorio;
l'1.6.2021 si presentava nuovamente a casa sua per farsi rilasciare mandato a Persona_1 compiere in suo nome e per suo conto ogni attività necessaria all'ottenimento in via stragiudiziale del risarcimento del danno conseguente al sinistro occorso a;
Controparte_3 la non svolgeva correttamente il mandato conferitole, in quanto: CP_1
- non la informava circa lo stato di avanzamento della pratica e circa le azioni che intendeva intraprendere per il risarcimento del danno da lei patito in seguito alla morte del marito;
- non la informava relativamente all'andamento del procedimento penale e non svolgeva alcuna attività necessaria o utile all'ottenimento in via stragiudiziale di un equo indennizzo da parte del datore di lavoro del defunto;
CP_3
- non le rilasciava né consegnava alcuna copia di quanto firmato, se non dopo la formale richiesta del mese di novembre 2021;
- non la informava della volontà di condurre eventuali trattative sulla base di un concorso del defunto marito nella responsabilità del sinistro;
- non le proponeva alcuna offerta prima della formale revoca del mandato;
la contattava telefonicamente e, dopo essersi qualificato come consulente legale della Persona_1
la invitava ad accettare una determinata somma a titolo di risarcimento, decurtata in CP_1 ragione del concorso di nella causazione dell'evento; Controparte_3 non le venivano forniti i dati per accedere al gestionale della al fine di Parte_1 monitorare l'evoluzione della pratica;
rimborsava alla sia le spese sostenute in costanza di mandato sia il compenso per l'attività CP_1 svolta sino alla revoca formale per giusta causa, per un totale di € 5.391,00, Iva inclusa;
la si impegnava a restituire alla le spese funerarie da quest'ultima anticipate;
CP_2 CP_1 tuttavia, le spese funerarie venivano sostenute dalla cui il defunto Controparte_5 marito, , apparteneva. Controparte_3 Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi. La domanda avanzata dalla è fondata e deve pertanto essere accolta. CP_1 Occorre anzitutto procedere alla qualificazione del contratto stipulato dalle odierne parti in causa. L'art. 1, punto 1.1, delle condizioni del contratto per cui è causa prevede: “L'assistito conferisce a
che accetta, mandato di compiere in suo nome e per suo conto ogni attività necessaria e/o CP_1 strumentale e/o utile all'ottenimento in via stragiudiziale di un equo risarcimento o indennizzo in conseguenza del Sinistro, ratificando sin d'ora quanto posto in essere da a tal fine”. CP_1 Ritiene questo Giudice che il contratto sia qualificabile come mandato, secondo il nomen iuris utilizzato dato dalle parti in quanto la si è obbligata a compiere in nome e per conto della CP_1 ogni attività necessaria a farle ottenere in via stragiudiziale il risarcimento del danno patito a CP_2 seguito della morte del marito. Invero, secondo l'art. 1703 c.c., “Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra”. Tanto premesso, l'art. 1, punto 1.2, delle condizioni di contratto prevede: “Il mandato è oneroso e viene conferito anche nell'interesse della mandataria. Le parti concordano trattarsi di mandato irrevocabile sino ad ottenimento in via stragiudiziale di congrua offerta risarcitoria, fatta salva la revoca per giusta causa intendendosi per tale un grave inadempimento della mandataria che abbia cagionato pregiudizio alle ragioni dell'Assistito”.
pagina 3 di 5 Secondo l'art. 1723 c.c., “Il mandante può revocare il mandato;
ma, se era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa”. Le parti hanno dunque concordato l'irrevocabilità del mandato, per cui si rende necessario verificare se alla base della revoca del mandato da parte della vi sia stata, o meno, una giusta causa. CP_2 Orbene, il testimone , dipendente della società ricorrente, ha riferito che lui si occupò Persona_1 di informare la spesso per telefono, degli avanzamenti delle trattative e che, in ogni caso, le CP_2 disse che poteva accedere all'area riservata del gestionale dello al fine di monitorare CP_6 l'evoluzione della pratica. Il testimone ha poi aggiunto che la dott.ssa portò avanti le trattative Per_2 che si conclusero con la formulazione da parte della di un'offerta transattiva pari ad € CP_4 175.000,00, oltre ad € 14.000,00 per onorario della e che lui stesso comunicò per telefono CP_1 tale proposta alla (cfr. verbale d'udienza del 7/5/2024). CP_2 Il testimone , funzionario della ha riferito che seguì, per Testimone_1 Controparte_4 conto dell' , le trattative per il risarcimento del danno da perdita parentale patito dalla sig.ra CP_4 in conseguenza del sinistro mortale occorso al marito in data 28 maggio 2021 e che tali CP_2 trattative si conclusero con la formulazione da parte di di una proposta transattiva pari CP_7 ad € 175.000,00, oltre ad € 14.000,00 per onorario per l'attività svolta dalla (cfr. verbale CP_1 d'udienza del 7/5/2024). La testimone dipendente della dal 2011, ha riferito che si occupò Testimone_2 CP_1 personalmente, fino al momento in cui non intervenne la revoca, della gestione della pratica volta all'ottenimento di un giusto risarcimento del danno conseguente al sinistro mortale sul lavoro occorso al marito della , in data 28 maggio 2021 e che, in particolare, si occupò di CP_2 Controparte_3 richiedere il verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo dell'incidente, di inoltrare la rituale richiesta di risarcimento danni alla di analizzare la documentazione Controparte_4 medica e tecnica e di intraprendere le trattative con il liquidatore della predetta compagnia assicuratrice. La testimone ha poi riferito che la informava la delle trattative in CP_1 CP_2 corso per il tramite del proprio consulente legale e che, ogni caso, la aveva Persona_1 CP_2 accesso al gestionale dello dove poteva inviare comunicazioni, vedere la documentazione e CP_6 allegare documenti. La testimone ha infine riferito che le trattative con la si Controparte_4 conclusero con la formulazione da parte di quest'ultima di un'offerta transattiva di € 175.000,00, oltre ad € 14.000,00 per onorario per l'attività svolta dalla e che di tale proposta la fu CP_1 CP_2 informata per il tramite del consulente (cfr. verbale d'udienza dell'11/6/2024). Persona_1 La società ricorrente ha inoltre allegato la richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa di nulla osta al rilascio del rapporto redatto dalle autorità intervenute sui luoghi dell'incidente, la conseguente richiesta del rapporto alla stazione dei Carabinieri di Marina di Modica, la richiesta di risarcimento danni alla e il riscontro di quest'ultima. Controparte_4 Pertanto, alla luce delle risultanze delle prove testimoniali, della documentazione prodotta dalla ricorrente e del fatto che dopo avere revocato il mandato alla la convenuta ha ottenuto un CP_1 risarcimento di € 200.000,00 (quindi di poco superiore a quello proposto dalla società ricorrente, pari ad € 175.000,00), ritiene questo Giudice che la abbia correttamente e diligentemente CP_1 adempiuto il mandato conferitole e che, pertanto, la lo abbia revocato senza giusta causa. CP_2 Passando alla richiesta risarcitoria, il contratto di mandato prevede all'art. 2, punto 2.1, lettera b: “Il compenso spettante a Valore per l'esecuzione del Mandato è convenuto nella seguente misura: 10% (dieci per cento) oltre iva di legge, calcolato su ogni importo riconosciuto dalla Controparte quale risarcimento o indennizzo, sia a titolo di acconto che a saldo, in relazione agli altri danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti il sinistro”. Inoltre, l'art. 2, al punto 2.3, prevede: “Il compenso in tal modo determinato è ritenuto congruo e non è soggetto a modifiche anche nell'ipotesi in cui Controparte riconosca delle competenze a per CP_1 l'attività da quest'ultima svolta per l'ottenimento del risarcimento a favore dell'Assistito”.
pagina 4 di 5 La società ricorrente ha dunque diritto ad € 21.350,00 (10% di € 175.000,00, Iva al 22% inclusa), quale compenso che la si era obbligata a versare in favore della mandataria per il corretto CP_2 adempimento del mandato. Inoltre, deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno in misura pari ad € 14.000,00. Invero, la ricorrente aveva ottenuto dalla un ulteriore compenso per Controparte_4 onorario (come previsto ed ammesso dal citato art. 2, punto 2.3, delle condizioni del contratto di mandato) pari ad € 14.000,00, che ha poi perso a causa della ingiustificata revoca del mandato da parte della CP_2 Alla luce di ciò, la deve essere condannata a versare in favore della l'ulteriore CP_2 CP_1 importo, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante patito da quest'ultima, di € 14.000,00. Trattandosi di debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
il nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio. L'importo sopra indicato deve dunque essere devalutato fino al momento del fatto (novembre 2021, data della revoca del mandato) e sulla somma ottenuta (€ 12.184,51) rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c., devono essere calcolati gli interessi compensativi fino alla presente sentenza, ottenendo in tal modo € 15.435,42. In conclusione, deve essere condannata a versare in favore della la somma di CP_2 CP_1
€ 36.785,42 (€ 15.435,42 + € 21.350,00), oltre agli interessi dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2667/2023 R.G.: CO a versare in favore della la somma di € 36.785,42, oltre CP_2 CP_1 interessi dalla data della presente sentenza fino al soddisfo. CO a rimborsare alla le spese di lite, che liquida in € 545,00 per CP_2 CP_1 esborsi ed in € 7.616,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 25/11/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2667/2023 avente ad oggetto mandato, promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAMPISANO VALENTINA CP_1 P.IVA_1 CONSOLAZIONE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. , con il CP_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. RUSTICO SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 25/11/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti.
pagina 1 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/09/2023 la conveniva in giudizio deducendo che: CP_1 CP_2 in data 1 giugno 2021, conferiva alla mandato irrevocabile, a titolo oneroso, CP_2 CP_1 finalizzato all'espletamento di ogni attività necessaria all'ottenimento in via stragiudiziale di un equo risarcimento o indennizzo in conseguenza del sinistro mortale sul lavoro occorso al di lei marito, sig.
, in data 28 maggio 2021; Controparte_3 il suddetto mandato, conferito anche nell'interesse della mandataria, era concordato come “irrevocabile sino ad ottenimento in via stragiudiziale di congrua offerta risarcitoria, fatta salva la revoca per giusta causa intendendosi per tale un grave inadempimento della mandataria che abbia cagionato pregiudizio alle ragioni dell'Assistito”; la adempiva correttamente il mandato conferitole, svolgendo, in nome e per conto della CP_1 convenuta, molteplici attività volte all'ottenimento di un equo risarcimento in favore della medesima ed ottenendo la formulazione di una congrua offerta risarcitoria;
infatti, provvedeva a richiedere il verbale redatto dalle autorità intervenute sul luogo dell'incidente, inoltrava la rituale richiesta di risarcimento dei danni alla analizzava la Controparte_4 documentazione e intraprendeva le trattative con il liquidatore della predetta compagnia assicuratrice, premurandosi di informare costantemente la convenuta, per il tramite del proprio consulente
[...] ; Per_1 anticipava, come convenuto con la le spese funerarie per un ammontare pari ad € 4.842,00;
CP_2 le trattative con la si concludevano con la formulazione di un'offerta transattiva di € CP_4 175.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla
CP_2 la compagnia assicuratrice, nel formulare la predetta offerta, riteneva opportuno applicare una riduzione in conseguenza del concorso di colpa addebitabile al sig. nella Controparte_3 determinazione dell'evento; infatti, al momento dell'occorso il sig. viaggiava irregolarmente CP_3 seduto sul parafango posteriore destro del trattore agricolo targato RG08572; informava della suddetta proposta transattiva la la quale rispondeva di volere rifletterci sopra;
CP_2 con comunicazione dell'11 novembre 2021 la chiedeva copia del mandato sottoscritto;
CP_2 in data 22 novembre 2021 la comunicava la revoca del mandato conferito alla
CP_2 CP_1 lamentando di non essere soddisfatta dell'attività espletata dalla in quanto quest'ultima CP_1 non le riferiva alcunché in merito allo stato di avanzamento della pratica, in merito all'andamento del procedimento penale e nemmeno in ordine all'attività svolta per il risarcimento del danno da lei patito;
la nella missiva recapitata in data 11 novembre 2021, riferiva che il signor , in
CP_2 Persona_1 qualità di consulente legale della le aveva rappresentato telefonicamente l'offerta CP_1 avanzata dalla compagnia assicuratrice;
la aveva accesso al gestionale della Valore s.p.a. - Studio 3° per monitorare l'evoluzione della
CP_2 pratica che la riguardava;
alla luce del corretto espletamento del mandato e della revoca del medesimo senza giusta causa da parte della convenuta, chiedeva in via bonaria alla il pagamento di € 17.500,00 oltre IVA, nonché le
CP_2 spese per le attività stragiudiziali svolte e le spese funerarie anticipate;
la contestava la richiesta della dichiarandosi disponibile a pagare solamente la cifra
CP_2 CP_1 di € 5.391,00, di cui € 4.842,00 per le spese funerarie;
la convenuta, dunque, procedeva al pagamento di € 5.391,00 e non corrispondeva la restante parte alla
CP_1 la offriva inoltre alla la somma di € 14.000,00 a titolo di rimborso delle CP_4 CP_1 spese di assistenza stragiudiziale. Chiedeva pertanto al Tribunale di condannare la convenuta al pagamento della somma di € 37.881,00 IVA compresa, ovvero di quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 5 Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta esponendo che: CP_2 nel pomeriggio di venerdì 28/05/2021 il proprio marito perdeva la vita in un sinistro Controparte_3 sul lavoro;
il 29.5.2021 si presentava a casa sua che, dopo essersi qualificato come consulente Persona_1 legale della le prometteva di aiutarla e le diceva che doveva immediatamente CP_1 sottoscrivere alcuni documenti per non perdere ogni diritto risarcitorio;
l'1.6.2021 si presentava nuovamente a casa sua per farsi rilasciare mandato a Persona_1 compiere in suo nome e per suo conto ogni attività necessaria all'ottenimento in via stragiudiziale del risarcimento del danno conseguente al sinistro occorso a;
Controparte_3 la non svolgeva correttamente il mandato conferitole, in quanto: CP_1
- non la informava circa lo stato di avanzamento della pratica e circa le azioni che intendeva intraprendere per il risarcimento del danno da lei patito in seguito alla morte del marito;
- non la informava relativamente all'andamento del procedimento penale e non svolgeva alcuna attività necessaria o utile all'ottenimento in via stragiudiziale di un equo indennizzo da parte del datore di lavoro del defunto;
CP_3
- non le rilasciava né consegnava alcuna copia di quanto firmato, se non dopo la formale richiesta del mese di novembre 2021;
- non la informava della volontà di condurre eventuali trattative sulla base di un concorso del defunto marito nella responsabilità del sinistro;
- non le proponeva alcuna offerta prima della formale revoca del mandato;
la contattava telefonicamente e, dopo essersi qualificato come consulente legale della Persona_1
la invitava ad accettare una determinata somma a titolo di risarcimento, decurtata in CP_1 ragione del concorso di nella causazione dell'evento; Controparte_3 non le venivano forniti i dati per accedere al gestionale della al fine di Parte_1 monitorare l'evoluzione della pratica;
rimborsava alla sia le spese sostenute in costanza di mandato sia il compenso per l'attività CP_1 svolta sino alla revoca formale per giusta causa, per un totale di € 5.391,00, Iva inclusa;
la si impegnava a restituire alla le spese funerarie da quest'ultima anticipate;
CP_2 CP_1 tuttavia, le spese funerarie venivano sostenute dalla cui il defunto Controparte_5 marito, , apparteneva. Controparte_3 Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi. La domanda avanzata dalla è fondata e deve pertanto essere accolta. CP_1 Occorre anzitutto procedere alla qualificazione del contratto stipulato dalle odierne parti in causa. L'art. 1, punto 1.1, delle condizioni del contratto per cui è causa prevede: “L'assistito conferisce a
che accetta, mandato di compiere in suo nome e per suo conto ogni attività necessaria e/o CP_1 strumentale e/o utile all'ottenimento in via stragiudiziale di un equo risarcimento o indennizzo in conseguenza del Sinistro, ratificando sin d'ora quanto posto in essere da a tal fine”. CP_1 Ritiene questo Giudice che il contratto sia qualificabile come mandato, secondo il nomen iuris utilizzato dato dalle parti in quanto la si è obbligata a compiere in nome e per conto della CP_1 ogni attività necessaria a farle ottenere in via stragiudiziale il risarcimento del danno patito a CP_2 seguito della morte del marito. Invero, secondo l'art. 1703 c.c., “Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra”. Tanto premesso, l'art. 1, punto 1.2, delle condizioni di contratto prevede: “Il mandato è oneroso e viene conferito anche nell'interesse della mandataria. Le parti concordano trattarsi di mandato irrevocabile sino ad ottenimento in via stragiudiziale di congrua offerta risarcitoria, fatta salva la revoca per giusta causa intendendosi per tale un grave inadempimento della mandataria che abbia cagionato pregiudizio alle ragioni dell'Assistito”.
pagina 3 di 5 Secondo l'art. 1723 c.c., “Il mandante può revocare il mandato;
ma, se era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa”. Le parti hanno dunque concordato l'irrevocabilità del mandato, per cui si rende necessario verificare se alla base della revoca del mandato da parte della vi sia stata, o meno, una giusta causa. CP_2 Orbene, il testimone , dipendente della società ricorrente, ha riferito che lui si occupò Persona_1 di informare la spesso per telefono, degli avanzamenti delle trattative e che, in ogni caso, le CP_2 disse che poteva accedere all'area riservata del gestionale dello al fine di monitorare CP_6 l'evoluzione della pratica. Il testimone ha poi aggiunto che la dott.ssa portò avanti le trattative Per_2 che si conclusero con la formulazione da parte della di un'offerta transattiva pari ad € CP_4 175.000,00, oltre ad € 14.000,00 per onorario della e che lui stesso comunicò per telefono CP_1 tale proposta alla (cfr. verbale d'udienza del 7/5/2024). CP_2 Il testimone , funzionario della ha riferito che seguì, per Testimone_1 Controparte_4 conto dell' , le trattative per il risarcimento del danno da perdita parentale patito dalla sig.ra CP_4 in conseguenza del sinistro mortale occorso al marito in data 28 maggio 2021 e che tali CP_2 trattative si conclusero con la formulazione da parte di di una proposta transattiva pari CP_7 ad € 175.000,00, oltre ad € 14.000,00 per onorario per l'attività svolta dalla (cfr. verbale CP_1 d'udienza del 7/5/2024). La testimone dipendente della dal 2011, ha riferito che si occupò Testimone_2 CP_1 personalmente, fino al momento in cui non intervenne la revoca, della gestione della pratica volta all'ottenimento di un giusto risarcimento del danno conseguente al sinistro mortale sul lavoro occorso al marito della , in data 28 maggio 2021 e che, in particolare, si occupò di CP_2 Controparte_3 richiedere il verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo dell'incidente, di inoltrare la rituale richiesta di risarcimento danni alla di analizzare la documentazione Controparte_4 medica e tecnica e di intraprendere le trattative con il liquidatore della predetta compagnia assicuratrice. La testimone ha poi riferito che la informava la delle trattative in CP_1 CP_2 corso per il tramite del proprio consulente legale e che, ogni caso, la aveva Persona_1 CP_2 accesso al gestionale dello dove poteva inviare comunicazioni, vedere la documentazione e CP_6 allegare documenti. La testimone ha infine riferito che le trattative con la si Controparte_4 conclusero con la formulazione da parte di quest'ultima di un'offerta transattiva di € 175.000,00, oltre ad € 14.000,00 per onorario per l'attività svolta dalla e che di tale proposta la fu CP_1 CP_2 informata per il tramite del consulente (cfr. verbale d'udienza dell'11/6/2024). Persona_1 La società ricorrente ha inoltre allegato la richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa di nulla osta al rilascio del rapporto redatto dalle autorità intervenute sui luoghi dell'incidente, la conseguente richiesta del rapporto alla stazione dei Carabinieri di Marina di Modica, la richiesta di risarcimento danni alla e il riscontro di quest'ultima. Controparte_4 Pertanto, alla luce delle risultanze delle prove testimoniali, della documentazione prodotta dalla ricorrente e del fatto che dopo avere revocato il mandato alla la convenuta ha ottenuto un CP_1 risarcimento di € 200.000,00 (quindi di poco superiore a quello proposto dalla società ricorrente, pari ad € 175.000,00), ritiene questo Giudice che la abbia correttamente e diligentemente CP_1 adempiuto il mandato conferitole e che, pertanto, la lo abbia revocato senza giusta causa. CP_2 Passando alla richiesta risarcitoria, il contratto di mandato prevede all'art. 2, punto 2.1, lettera b: “Il compenso spettante a Valore per l'esecuzione del Mandato è convenuto nella seguente misura: 10% (dieci per cento) oltre iva di legge, calcolato su ogni importo riconosciuto dalla Controparte quale risarcimento o indennizzo, sia a titolo di acconto che a saldo, in relazione agli altri danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti il sinistro”. Inoltre, l'art. 2, al punto 2.3, prevede: “Il compenso in tal modo determinato è ritenuto congruo e non è soggetto a modifiche anche nell'ipotesi in cui Controparte riconosca delle competenze a per CP_1 l'attività da quest'ultima svolta per l'ottenimento del risarcimento a favore dell'Assistito”.
pagina 4 di 5 La società ricorrente ha dunque diritto ad € 21.350,00 (10% di € 175.000,00, Iva al 22% inclusa), quale compenso che la si era obbligata a versare in favore della mandataria per il corretto CP_2 adempimento del mandato. Inoltre, deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno in misura pari ad € 14.000,00. Invero, la ricorrente aveva ottenuto dalla un ulteriore compenso per Controparte_4 onorario (come previsto ed ammesso dal citato art. 2, punto 2.3, delle condizioni del contratto di mandato) pari ad € 14.000,00, che ha poi perso a causa della ingiustificata revoca del mandato da parte della CP_2 Alla luce di ciò, la deve essere condannata a versare in favore della l'ulteriore CP_2 CP_1 importo, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante patito da quest'ultima, di € 14.000,00. Trattandosi di debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
il nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio. L'importo sopra indicato deve dunque essere devalutato fino al momento del fatto (novembre 2021, data della revoca del mandato) e sulla somma ottenuta (€ 12.184,51) rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c., devono essere calcolati gli interessi compensativi fino alla presente sentenza, ottenendo in tal modo € 15.435,42. In conclusione, deve essere condannata a versare in favore della la somma di CP_2 CP_1
€ 36.785,42 (€ 15.435,42 + € 21.350,00), oltre agli interessi dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2667/2023 R.G.: CO a versare in favore della la somma di € 36.785,42, oltre CP_2 CP_1 interessi dalla data della presente sentenza fino al soddisfo. CO a rimborsare alla le spese di lite, che liquida in € 545,00 per CP_2 CP_1 esborsi ed in € 7.616,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 25/11/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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