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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/08/2025, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Quarta Civile
La Corte di appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati dott.ssa Elena Rossi Presidente dott. Gianluca Bordon Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2185 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Brusaferro ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in corso del Popolo 268, 45100, Rovigo (RO) appellante contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Mariarosa Balladore ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in via Verdi 14, 45100, Rovigo (RO) appellato oggetto: appello avverso la sentenza n. 893/2023 del Tribunale di Rovigo, depositata il
18.10.2023
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante
“In riforma della impugnata sentenza di 1° grado n°893/2023 R. Sent. del Tribunale di Rovigo, pubblicata il 18.10.2023, notificata il 2.11.2023:
Nel merito, per i motivi tutti esposti in atto di appello, ogni contraria deduzione, eccezione e domanda disattesa,
A) IN VIA RICONVENZIONALE PRINCIPALE accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della quota parte di CP_1
(12/54 della piena proprietà) in capo a degli immobili così
[...] Parte_1
identificati: 1) immobile sito in Villadose, via Umberto I, 7, identificato al N.C.E.U di Rovigo al F
17 mn 55 sub 2 P.T., cat. C/1, cl. 4, mq 30, R.C. euro 557,77; 2) immobile sito in Villadose, via
Umberto I, 10, identificato al N.C.E.U di Rovigo al F 17 mn 55 sub 3, P.T., cat. C/1, cl. 4, mq 53,
R.C. euro 985,40; ordinando conseguentemente la registrazione e trascrizione dell'emananda sentenza alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari/Ufficio del Territorio di Rovigo, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità a riguardo, e la volturazione al Catasto della quota parte degli immobili intestata a a nome di e, per l'effetto, Controparte_1 Parte_1
respingere le domande svolte in giudizio da , con vittoria di competenze e Controparte_1
spese di lite;
B) IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA accertare che , in proprio, vanta nei confronti di , per i Parte_1 Controparte_1
motivi di cui agli atti del giudizio, un credito di € 28.232,38, o quel diverso credito, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia al termine dell'istruttoria, oltre agli interessi legali dai singoli esborsi al saldo, e, per l'effetto condannare a restituire a Controparte_1 Parte_1
, per i titoli di cui sopra, la somma di € 28.232,38, o quella diversa somma, maggiore
[...]
2 o minore, che dovesse risultare di giustizia al termine dell'istruttoria, oltre agli interessi legali dai singoli esborsi al saldo, ponendo tale somma in compensazione con l'eventuale presunto credito azionato da , se e nella eventuale misura riconosciuta, con vittoria di Controparte_1
competenze e spese di lite.
C) condannare alla restituzione a della somma di € Controparte_1 Parte_1
1.281,00, quale compenso liquidato e corrisposto al CTU, oltre interessi di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Nel riportarsi alle proprie memorie ex art.183 cpc nn.2 e 3, insiste sulle richieste istruttorie ivi svolte.
Insiste, altresì, sull'istanza di verificazione del doc.24 e sull'istanza di deposito dell'originale, siccome richiesto sia nelle note 3.3.2022, che nell'apposita istanza depositata sempre il
3.3.2022.
Insiste perché il CTU sia chiamato a chiarimenti sulle note critiche articolate dal difensore, cui il
CTU non ha dato risposta”.
Per l'appellato
“I - In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del proposto appello siccome dedotto in violazione dell'art. 342 c.p.c..
II - In via subordinata di merito dichiarare la manifesta infondatezza del proposto appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c..
III - In via ulteriormente subordinata di merito, previa dichiarazione di inammissibilità della produzione avversaria dei documenti D ed E e previo rigetto delle istanze istruttorie avversarie
(di ammissione di prova per testi, di ammissione di CTU e di chiamata a chiarimenti del CTU) siccome inammissibili ed irrilevanti, rigettare il proposto gravame siccome infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente l'impugnata sentenza.
3 IV – In ogni caso con condanna di alla refusione dei compensi di lite del Parte_1
presente grado del giudizio.
In via istruttoria:
- Dichiarare l'inammissibilità della produzione dei docc. D ed E dell'appellante siccome avvenuta tardivamente in grado di appello ed in violazione dell'art. 345 c.p.c.;
- Rigettare la richiesta dell'appellante di ammissione di prova testimoniale sulle circostanze dal
n. 19) al n. 36) essendo le medesime inammissibili (siccome generiche, valutative e provate e/o da provarsi per iscritto) ed irrilevanti ed altresì la richiesta di autorizzazione della testimonianza scritta dei testi e non avendo Testimone_1 Testimone_2
l'appellato prestato il proprio consenso all'espletamento di tale prova e, dunque, non sussistendo i presupposti dell'art. 257 bis c.p.c.;
- Rigettare la richiesta di prova testimoniale sui capp. 19) e 20) formulati a prova contraria trattandosi di circostanze generiche, valutative e da provarsi documentalmente;
- Rigettare la richiesta di CTU ex adverso richiesta e volta a stabilire il maggior valore assunto dagli immobili oggetto di contenzioso in forza dei lavori di ristrutturazione eseguiti da
, prima e da , poi, non avendo l'appellante svolto alcuna CP_2 Parte_1
domanda sul punto;
- Rigettare la richiesta di chiamata a chiarimenti del CTU ex adverso avanzata perché
l'appellante non ha specificato le circostanze/profili sulle quali il CTU dovrebbe rispondere, richiamando genericamente le proprie note critiche alla relazione peritale e, comunque, perché si tratterebbe del compimento da parte del CTU di acquisizione di documenti e/o accertamenti e/o ricalcoli diretti a sopperire la carenza di onere probatorio dell'appellante.
- Accogliersi, all'occorrenza, l'istanza di verificazione della sottoscrizione autografa di
apposta nel contratto di comodato in data 30.12.2003, avanzata in memoria CP_2
4 - Nella denegata ipotesi di ammissione della prova orale ex adverso dedotta ammettersi
l'appellato a
a) riprova sulle medesime circostanze con i testi da Rovigo, via E. Duse, 11, Testimone_3
da Rovigo, c.so del Popolo, 286, e da Rovigo, v.le Dei Mille, 87; Testimone_4 Testimone_5
b) prova contraria sulle circostanze da 1) a 7) dedotte in memoria 183 VI c. n. 2 c.p.c
c) prova contraria sulle circostanze dal 8 al n. 14) della memoria 183 VI c. n. 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 893 del 18.10.2023 il Tribunale di Rovigo ha accolto la domanda proposta da , titolare di una quota pari a 12/54 del diritto di proprietà su due immobili Controparte_1
in Villadose (RO), Via Umberto I nn. 7 e 10, al fine di ottenere il versamento di quanto in tale veste dovutogli relativamente ai canoni di locazione percepiti da , Parte_1
anch'esso proprietario di una quota di 12/54 dei beni, in forza due contratti stipulati con terzi,
a far data dal novembre 2012 fino al mese di ottobre 2023, respingendo la domanda riconvenzionale del convenuto volta a sentire dichiarare il proprio acquisto per usucapione della quota dei beni di e riconoscendo a questo, per il titolo suddetto, Controparte_1
l'importo di € 33.278,95, nonchè accertando il diritto di ad essere Parte_1
rimborsato della somma di € 2.690,54, oltre accessori, per spese di manutenzione sostenute nell'interesse di tutti i comproprietari.
2. Avverso la sentenza ha interposto appello , articolando i seguenti Parte_1
quattro motivi: 1) erroneità del rigetto della domanda di usucapione, fondato su un non corretto uso degli obblighi motivazionali e delle prove acquisite e sulla mancata ammissione di istanze istruttorie che, viceversa, avrebbero dovuto essere accolte;
2) erroneità dell'accoglimento solo parziale della sua domanda subordinata di rimborso delle spese relative agli immobili;
3) erroneità dell'accoglimento della domanda di e Controparte_1
della quantificazione della somma dovuta;
4) ingiustizia della condanna alle spese di lite.
5 2. Si è costituito l'appellato , eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., contrastando nel merito le argomentazioni difensive dell'appellante ed insistendo per il rigetto del gravame.
3. La causa, dopo la sostituzione del consigliere relatore come da provvedimenti organizzativi del 09.05.2025 e del 13.05.2025 e la fissazione di udienza anticipata ex art. 281 sexies c.p.c., è stata trattenuta in decisione dal Collegio all'udienza del 09.07.2025.
4. Preliminarmente osserva il Collegio che l'atto di appello contiene un'adeguata illustrazione dei motivi d'impugnazione, individuando i capi e i punti della sentenza attinti da censura ed enunciando, per ciascuno di essi, le ragioni del dissenso espresso rispetto al percorso logico- argomentativo del giudice di prime cure, e che, pertanto, non ricorrono le condizioni per dichiarare l'inammissibilità del gravame.
In particolare le doglianze dell'appellante attingono i seguenti punti della sentenza:
- il punto in cui il giudice ha motivato il rigetto della domanda di usucapione, osservando che il convenuto non aveva fornito la prova del possesso uti dominus esercitato per oltre vent'anni unitamente alla sua dante causa e che “per contro ed in ogni caso, sono stati CP_2
forniti dall'attore plurimi elementi di prova che dimostrano come non possa dirsi esclusa una situazione di compossesso altrui, essendosi invece verificata, tuttalpiù, una mera esclusione dei residui comproprietari (tra cui l'attore) dall'utilizzo e dal godimento della cosa comune” ;
- il punto in cui il Tribunale ha disatteso le contestazioni e le istanze svolte dal convenuto rispetto alla CTU esperita in corso di causa, rilevando che “Per quanto riguarda, invece, le osservazioni e le richieste di approfondimento compiute dal convenuto, le stesse non meritano accoglimento, e non sono state accolte neppure in sede di CTU. Difatti, il convenuto, in sede di osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale, aveva chiesto che il CTU procedesse d'ufficio all'acquisizione di documentazione presso l'Agenzia delle entrate, per completare la
6 ricostruzione delle tasse, imposte, e delle altre voci di spesa richieste a titolo di rimborso, dal convenuto”;
- il punto in cui il giudice, recependo le conclusioni di cui alla CTU disposta in corso di causa, ha accolto “in minima parte” la domanda riconvenzionale del convenuto, condannando l'attore a versargli la sua quota parte di spese pari a complessivi euro 2.690,54, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
- il punto in cui si trovano espressi i motivi della decisione sulla sorte delle spese di lite e delle spese di CTU, che dovrebbe essere riformata in caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello.
5. Con il primo motivo l'appellante si duole del rigetto della domanda di usucapione della quota degli immobili pervenuta all'appellato in via successoria, alla morte del padre R_
, intervenuta il 05.10.1980.
[...]
Secondo la tesi ribadita nell'atto di citazione d'appello, , seppur avente diritto CP_2
su una quota limitata di 3/9 dei cespiti ricompresi nel compendio ereditario, sin dall'apertura della successione del coniuge , aveva esteso il proprio possesso in termini di Persona_1
esclusività, con modalità tali da denotare la volontà di comportarsi quale unica proprietaria, provvedendo al pagamento delle imposte e delle utenze, addivenendo a contratti di locazione con terzi e trattenendo per sè i relativi canoni, nonché eseguendo lavori di ristrutturazione e manutenzione a sue cure e spese senza chiedere l'autorizzazione e/o il rimborso agli altri comproprietari, ed analogamente si era comportato, alla morte della sig.ra , il suo CP_2
avente causa, , erede testamentario, unendo il proprio possesso a quello Parte_1
dell'ascendente.
La disamina dei documenti versati in atti a riscontro delle circostanze sopra enumerate, a parere dell'appellante, avrebbe dovuto condurre all'accertamento dell'usucapione il
Tribunale, il quale sarebbe incorso, in sostanza, nei seguenti errori: a) non avrebbe attribuito
7 alcuna valenza al mancato pagamento da parte di della tassa di successione Controparte_1
relativa all'eredità di , corrisposta integralmente da e da Persona_1 CP_2
per conto della prima;
b) avrebbe utilizzato per la decisione il Testimone_2
contratto di comodato prodotto dall'attore, seppur disconosciuto dal convenuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. e non sottoposto a verificazione;
c) avrebbe utilizzato i documenti 18, 19,
21 e 29 attorei che si riferivano a pagamenti delle imposte sui fabbricati, dell'ICI e dell'IMU eseguiti, in realtà, da e , le cui ricevute erano state CP_2 Parte_1
consegnate a mani di , come da dichiarazione confessoria di cui al Controparte_1
documento 24 del convenuto, disconosciuta dall'attore, e come da capitoli di prova orale formulati dallo stesso convenuto e non ammessi dal giudice;
d) avrebbe considerato il documento 22 attoreo, riferibile, tuttavia, a lavori di manutenzione di un diverso immobile, e così pure altri documenti contestati dal convenuto oppure dotati di valenza neutra, in quanto relativi a corrispondenza intercorsa tra i legali delle parti al solo fine di pervenire ad una soluzione transattiva, dopo che aveva promosso il procedimento di Controparte_1
mediazione in vista dello scioglimento della comunione.
Il motivo va disatteso.
Secondo principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, in tema di comunione, il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso, ma, a tal fine, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. Tuttavia, “non è, al riguardo, univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività,
8 sussistendo la presunzione iuris tantum che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri” (così, per tutte, Cass. Sez. 2, n. 10734 del 04/05/2018), né “la richiamata volontà non è desumibile dal fatto che il comproprietario abbia abitato ivi, utilizzando ed amministrando il bene, pagando le relative imposte e tasse e svolgendo opere di manutenzione, poiché opera al riguardo la presunzione “iuris tantum” che il medesimo abbia agito nella qualità di comunista, anticipando anche le quote degli altri” (Cass., Sez. 2,
29/11/2022, n. 35067, Cass.n.9359 del 08/04/2021).
Nel caso, il giudice di primo grado ha correttamente applicato tali principi, evidenziando plurimi elementi a conferma dell'insussistenza dei presupposti dell'usucapione, valorizzando innanzitutto l'istanza sottoscritta in data 22.11.1982 da unitamente ai figli, CP_2
compreso , per chiedere all'Agenzia delle Entrate la corretta determinazione Controparte_1
dei valori dell'imposta relativa alla successione di (doc. 17 attoreo). Persona_1
Sul punto va confermato l'apprezzamento del Tribunale, che ha osservato come l'apposizione della firma, nella mera veste di comproprietaria, da parte di denotasse la CP_3
volontà della medesima di riconoscere il diritto dei figli sui beni, non rilevando in altro senso la ricevuta del pagamento della tassa di successione depositata dal convenuto (doc. 23 convenuto), non solo perché tale documento reca data anteriore all'istanza predetta e, di per sè, nulla dimostra in ordine alla provenienza dei denari impiegati allo scopo, ma anche perché, in base alla giurisprudenza sopra citata, il pagamento delle tasse non implica la prova dell'usucapione.
Peraltro, proprio con riguardo al tema del pagamento delle imposte si deve ribadire la valenza dell'ampia documentazione prodotta da onde contrastare l'assunto che a Controparte_1
provvedere a tutti gli adempimenti fiscali fossero stati e CP_2 Parte_1
(docc. 18, 19, 21, 29 attorei), dal momento che le relative risultanze non sarebbero comunque inficiate dalla dichiarazione confessoria prodotta dal convenuto, quand'anche proveniente
9 dall'attore, priva di data nonché riferita a pagamenti eseguiti “negli anni” da comproprietari diversi da (doc. 24 convenuto). CP_2
Quanto alla doglianza relativa alla mancata ammissione delle prove orali capitolate dalla difesa del convenuto, ritiene il collegio di condividere le valutazioni espresse in proposito dal primo giudice, attesa la genericità dei capitoli, mancanti di qualsiasi riferimento alle date e alle modalità dei versamenti e, come tali, inidonei a dimostrare che si fosse CP_2
fatta carico, fino alla sua dipartita, degli esborsi riguardanti gli immobili, gravandosi anche delle quote dovute dai comproprietari.
Ed ancora, va confermato il rilievo del Tribunale secondo cui il contratto di comodato gratuito intercorso in data 30.12.2003 tra e relativamente alla quota Controparte_1 CP_2
di comproprietà del primo non era stato disconosciuto dal convenuto.
Questi, invero, ha disconosciuto la copia fotostatica (doc. 20 attoreo), ma non ha specificamente disconosciuto l'originale del contratto prodotto dall'attore con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., limitandosi ad una contestazione generica e vaga nella terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., osservando: “Sempre a prova contraria sulle circostanze di cui ai capp. 4 e 5 avversari, fermo il disconoscimento del contratto di comodato ex adverso prodotto sub doc. 20, va sottolineato come, negli anni 2002, 2003 e 2004, risultasse comunque fortemente compromessa la capacità di intendere e di volere di CP_2
…”.
[...]
Al riguardo, occorre richiamare l'orientamento della Suprema Corte, con cui l'appellante non si è alcun modo confrontato, secondo cui “il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza e non può costituire una mera espressione di stile" e “La parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha l'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della
10 scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa” (v. Cass., Sez. 3, Ord. n. 7340 del 07/03/2022; Sez.
1, n. 16551 del 6/8/2015; Sez. 2, 27/12/2004, n. 24022, ed altre citate a pag. 19 della comparsa di costituzione dall'appellato).
Consegue che correttamente il Tribunale ha apprezzato il contratto in questione, senza dar corso al procedimento di verificazione.
In ogni caso, per escludere il dominio esclusivo vantato da è dirimente il Parte_1
richiamo operato dal Tribunale al contenuto delle raccomandate prodotte dall'attore (doc. 22
e 34 attorei), inerenti a comunicazioni inviate dallo stesso e da altri Parte_1
comproprietari, a più riprese, nel 2008, nel 2009 e nel 2013, per sollecitarne la compartecipazione alle spese di manutenzione ordinaria degli immobili in comproprietà, chiedere l'autorizzazione all'esecuzione di interventi di straordinaria manutenzione o dichiarare la disponibilità ad incontrarsi con per cercare una soluzione Controparte_1
condivisa per lo scioglimento della comunione.
Contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, invero, tali comunicazioni non paiono esclusivamente riferibili all'abitazione posta al civico 8 dello stesso fabbricato ove si trovano, al piano terra, le due unità di cui è causa, dato che le opere ivi menzionate riguardano anche parti comuni della palazzina, come il manto di copertura, ed interventi relativi ai negozi (es. muro divisorio, impianto elettrico), come si evince dalla disamina dell'allegato A alle raccomandate (doc. 22 attoreo) e dalle conclusioni della CTU esperita in primo grado;
inoltre, la missiva del 04.02.2013, sottoscritta anche dall'appellante, imputa a di Controparte_1
essersi ritirato a più riprese, sin dal 2003, dalle trattative per lo scioglimento della comunione relative alle sue “quote di proprietà” e non reca alcuna menzione del civico predetto.
11 Rimane con ciò confermato che lo stesso ha tenuto un contegno Parte_1
incompatibile con le tesi sostenute nel giudizio, riconoscendo l'esistenza della comunione in ordine ai beni contesi.
6. Il secondo ed il terzo motivo, in quanto strettamente connessi, vengono esaminati congiuntamente.
L'appellante, in sostanza, censura la decisione assunta relativamente alla domanda attorea di corresponsione della quota parte dei canoni di locazione ed alla sua domanda di rimborso spese, per aver acriticamente recepito le conclusioni sul punto del CTU, senza considerare le sue contestazioni e, precisamente, senza considerare che lo stesso perito non aveva dato corso alla sua richiesta di acquisire presso l'Agenzia delle Entrate i contratti di locazione rinnovati nel 2014, dalla cui consultazione avrebbe potuto evincere l'ammontare delle spese per utenze e imposte sostenute a partire da quell'anno e fino al 2022, da scorporare dall'ammontare dei canoni dovuti a . Controparte_1
A sostegno delle doglianze l'appellante ha prodotto i contratti di locazione registrati a partire dal 2014 e fino al 2022 (v. docc. D e E allegati all'atto di citazione d'appello).
I motivi sono infondati.
Va accolta l'eccezione sollevata dall'appellante rispetto alla nuova produzione documentale, che si palesa inammissibile, in quanto operata dall'appellante in violazione dell'art. 345, ultimo comma, c.p.c. il quale vieta la produzione di nuovi documenti “salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”, ipotesi, quest'ultima, che nel caso non ricorre.
Il giudice di prime cure, poi, ha condivisibilmente respinto le richieste di approfondimento dell'indagine del CTU, evidenziando che la CTU non è un mezzo destinato a sopperire al mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulle parti e richiamando, al riguardo, il principio affermato in materia dalle Sezioni Unite, secondo cui “in materia di
12 consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” (Cass. S.U. 3086/2022).
È evidente che il convenuto, come ben espresso nella sentenza impugnata, nel chiedere il rimborso di tasse, imposte e spese relative alla gestione e manutenzione degli immobili in comproprietà avrebbe dovuto egli stesso fornire la prova dei fatti principali posti alla base della domanda.
Né l'appellante può dolersi in sede di appello, per la prima volta, del mancato scomputo dall'ammontare dei canoni pro quota riconosciuti all'attore delle spese per il gas e per imposte relative alle locazioni, poiché nel primo grado è mancata ogni prova, e prima ancora ogni tempestiva attività assertiva, in ordine a tali spese, la cui entità, anche in mancanza dei contratti di locazione che ponevano le prime, in ipotesi, in importo forfettario a carico dei conduttori, è rimasta comunque indimostrata.
7. Il quarto motivo d'appello, relativo alle spese di lite, resta assorbito dall'accertata infondatezza dei precedenti motivi.
8. In conclusione, l'appello proposto da dev'essere rigettato. Parte_1
9. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, sicché l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
13 10. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono dunque poste a carico dell'appellante, liquidate come in dispositivo, vista la notula depositata dall'appellato, secondo i parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile, considerati il mancato espletamento di attività istruttoria e la modalità di trattazione della fase decisionale.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa di appello avverso la sentenza n. 893/2023 del Tribunale di Treviso, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere le spese del secondo grado di giudizio a favore dell'appellato, liquidate in € 5.211,00 per compensi, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali ed oltre IVA e CPA;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002;
6) dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 09.07.2025
Il Cons. estensore La Presidente
dott.ssa Stefania Abbate dott.ssa Elena Rossi
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
183 VI c. n. 2 c.p.c.;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Quarta Civile
La Corte di appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati dott.ssa Elena Rossi Presidente dott. Gianluca Bordon Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2185 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Brusaferro ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in corso del Popolo 268, 45100, Rovigo (RO) appellante contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Mariarosa Balladore ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in via Verdi 14, 45100, Rovigo (RO) appellato oggetto: appello avverso la sentenza n. 893/2023 del Tribunale di Rovigo, depositata il
18.10.2023
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante
“In riforma della impugnata sentenza di 1° grado n°893/2023 R. Sent. del Tribunale di Rovigo, pubblicata il 18.10.2023, notificata il 2.11.2023:
Nel merito, per i motivi tutti esposti in atto di appello, ogni contraria deduzione, eccezione e domanda disattesa,
A) IN VIA RICONVENZIONALE PRINCIPALE accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della quota parte di CP_1
(12/54 della piena proprietà) in capo a degli immobili così
[...] Parte_1
identificati: 1) immobile sito in Villadose, via Umberto I, 7, identificato al N.C.E.U di Rovigo al F
17 mn 55 sub 2 P.T., cat. C/1, cl. 4, mq 30, R.C. euro 557,77; 2) immobile sito in Villadose, via
Umberto I, 10, identificato al N.C.E.U di Rovigo al F 17 mn 55 sub 3, P.T., cat. C/1, cl. 4, mq 53,
R.C. euro 985,40; ordinando conseguentemente la registrazione e trascrizione dell'emananda sentenza alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari/Ufficio del Territorio di Rovigo, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità a riguardo, e la volturazione al Catasto della quota parte degli immobili intestata a a nome di e, per l'effetto, Controparte_1 Parte_1
respingere le domande svolte in giudizio da , con vittoria di competenze e Controparte_1
spese di lite;
B) IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA accertare che , in proprio, vanta nei confronti di , per i Parte_1 Controparte_1
motivi di cui agli atti del giudizio, un credito di € 28.232,38, o quel diverso credito, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia al termine dell'istruttoria, oltre agli interessi legali dai singoli esborsi al saldo, e, per l'effetto condannare a restituire a Controparte_1 Parte_1
, per i titoli di cui sopra, la somma di € 28.232,38, o quella diversa somma, maggiore
[...]
2 o minore, che dovesse risultare di giustizia al termine dell'istruttoria, oltre agli interessi legali dai singoli esborsi al saldo, ponendo tale somma in compensazione con l'eventuale presunto credito azionato da , se e nella eventuale misura riconosciuta, con vittoria di Controparte_1
competenze e spese di lite.
C) condannare alla restituzione a della somma di € Controparte_1 Parte_1
1.281,00, quale compenso liquidato e corrisposto al CTU, oltre interessi di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Nel riportarsi alle proprie memorie ex art.183 cpc nn.2 e 3, insiste sulle richieste istruttorie ivi svolte.
Insiste, altresì, sull'istanza di verificazione del doc.24 e sull'istanza di deposito dell'originale, siccome richiesto sia nelle note 3.3.2022, che nell'apposita istanza depositata sempre il
3.3.2022.
Insiste perché il CTU sia chiamato a chiarimenti sulle note critiche articolate dal difensore, cui il
CTU non ha dato risposta”.
Per l'appellato
“I - In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del proposto appello siccome dedotto in violazione dell'art. 342 c.p.c..
II - In via subordinata di merito dichiarare la manifesta infondatezza del proposto appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c..
III - In via ulteriormente subordinata di merito, previa dichiarazione di inammissibilità della produzione avversaria dei documenti D ed E e previo rigetto delle istanze istruttorie avversarie
(di ammissione di prova per testi, di ammissione di CTU e di chiamata a chiarimenti del CTU) siccome inammissibili ed irrilevanti, rigettare il proposto gravame siccome infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente l'impugnata sentenza.
3 IV – In ogni caso con condanna di alla refusione dei compensi di lite del Parte_1
presente grado del giudizio.
In via istruttoria:
- Dichiarare l'inammissibilità della produzione dei docc. D ed E dell'appellante siccome avvenuta tardivamente in grado di appello ed in violazione dell'art. 345 c.p.c.;
- Rigettare la richiesta dell'appellante di ammissione di prova testimoniale sulle circostanze dal
n. 19) al n. 36) essendo le medesime inammissibili (siccome generiche, valutative e provate e/o da provarsi per iscritto) ed irrilevanti ed altresì la richiesta di autorizzazione della testimonianza scritta dei testi e non avendo Testimone_1 Testimone_2
l'appellato prestato il proprio consenso all'espletamento di tale prova e, dunque, non sussistendo i presupposti dell'art. 257 bis c.p.c.;
- Rigettare la richiesta di prova testimoniale sui capp. 19) e 20) formulati a prova contraria trattandosi di circostanze generiche, valutative e da provarsi documentalmente;
- Rigettare la richiesta di CTU ex adverso richiesta e volta a stabilire il maggior valore assunto dagli immobili oggetto di contenzioso in forza dei lavori di ristrutturazione eseguiti da
, prima e da , poi, non avendo l'appellante svolto alcuna CP_2 Parte_1
domanda sul punto;
- Rigettare la richiesta di chiamata a chiarimenti del CTU ex adverso avanzata perché
l'appellante non ha specificato le circostanze/profili sulle quali il CTU dovrebbe rispondere, richiamando genericamente le proprie note critiche alla relazione peritale e, comunque, perché si tratterebbe del compimento da parte del CTU di acquisizione di documenti e/o accertamenti e/o ricalcoli diretti a sopperire la carenza di onere probatorio dell'appellante.
- Accogliersi, all'occorrenza, l'istanza di verificazione della sottoscrizione autografa di
apposta nel contratto di comodato in data 30.12.2003, avanzata in memoria CP_2
4 - Nella denegata ipotesi di ammissione della prova orale ex adverso dedotta ammettersi
l'appellato a
a) riprova sulle medesime circostanze con i testi da Rovigo, via E. Duse, 11, Testimone_3
da Rovigo, c.so del Popolo, 286, e da Rovigo, v.le Dei Mille, 87; Testimone_4 Testimone_5
b) prova contraria sulle circostanze da 1) a 7) dedotte in memoria 183 VI c. n. 2 c.p.c
c) prova contraria sulle circostanze dal 8 al n. 14) della memoria 183 VI c. n. 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 893 del 18.10.2023 il Tribunale di Rovigo ha accolto la domanda proposta da , titolare di una quota pari a 12/54 del diritto di proprietà su due immobili Controparte_1
in Villadose (RO), Via Umberto I nn. 7 e 10, al fine di ottenere il versamento di quanto in tale veste dovutogli relativamente ai canoni di locazione percepiti da , Parte_1
anch'esso proprietario di una quota di 12/54 dei beni, in forza due contratti stipulati con terzi,
a far data dal novembre 2012 fino al mese di ottobre 2023, respingendo la domanda riconvenzionale del convenuto volta a sentire dichiarare il proprio acquisto per usucapione della quota dei beni di e riconoscendo a questo, per il titolo suddetto, Controparte_1
l'importo di € 33.278,95, nonchè accertando il diritto di ad essere Parte_1
rimborsato della somma di € 2.690,54, oltre accessori, per spese di manutenzione sostenute nell'interesse di tutti i comproprietari.
2. Avverso la sentenza ha interposto appello , articolando i seguenti Parte_1
quattro motivi: 1) erroneità del rigetto della domanda di usucapione, fondato su un non corretto uso degli obblighi motivazionali e delle prove acquisite e sulla mancata ammissione di istanze istruttorie che, viceversa, avrebbero dovuto essere accolte;
2) erroneità dell'accoglimento solo parziale della sua domanda subordinata di rimborso delle spese relative agli immobili;
3) erroneità dell'accoglimento della domanda di e Controparte_1
della quantificazione della somma dovuta;
4) ingiustizia della condanna alle spese di lite.
5 2. Si è costituito l'appellato , eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., contrastando nel merito le argomentazioni difensive dell'appellante ed insistendo per il rigetto del gravame.
3. La causa, dopo la sostituzione del consigliere relatore come da provvedimenti organizzativi del 09.05.2025 e del 13.05.2025 e la fissazione di udienza anticipata ex art. 281 sexies c.p.c., è stata trattenuta in decisione dal Collegio all'udienza del 09.07.2025.
4. Preliminarmente osserva il Collegio che l'atto di appello contiene un'adeguata illustrazione dei motivi d'impugnazione, individuando i capi e i punti della sentenza attinti da censura ed enunciando, per ciascuno di essi, le ragioni del dissenso espresso rispetto al percorso logico- argomentativo del giudice di prime cure, e che, pertanto, non ricorrono le condizioni per dichiarare l'inammissibilità del gravame.
In particolare le doglianze dell'appellante attingono i seguenti punti della sentenza:
- il punto in cui il giudice ha motivato il rigetto della domanda di usucapione, osservando che il convenuto non aveva fornito la prova del possesso uti dominus esercitato per oltre vent'anni unitamente alla sua dante causa e che “per contro ed in ogni caso, sono stati CP_2
forniti dall'attore plurimi elementi di prova che dimostrano come non possa dirsi esclusa una situazione di compossesso altrui, essendosi invece verificata, tuttalpiù, una mera esclusione dei residui comproprietari (tra cui l'attore) dall'utilizzo e dal godimento della cosa comune” ;
- il punto in cui il Tribunale ha disatteso le contestazioni e le istanze svolte dal convenuto rispetto alla CTU esperita in corso di causa, rilevando che “Per quanto riguarda, invece, le osservazioni e le richieste di approfondimento compiute dal convenuto, le stesse non meritano accoglimento, e non sono state accolte neppure in sede di CTU. Difatti, il convenuto, in sede di osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale, aveva chiesto che il CTU procedesse d'ufficio all'acquisizione di documentazione presso l'Agenzia delle entrate, per completare la
6 ricostruzione delle tasse, imposte, e delle altre voci di spesa richieste a titolo di rimborso, dal convenuto”;
- il punto in cui il giudice, recependo le conclusioni di cui alla CTU disposta in corso di causa, ha accolto “in minima parte” la domanda riconvenzionale del convenuto, condannando l'attore a versargli la sua quota parte di spese pari a complessivi euro 2.690,54, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
- il punto in cui si trovano espressi i motivi della decisione sulla sorte delle spese di lite e delle spese di CTU, che dovrebbe essere riformata in caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello.
5. Con il primo motivo l'appellante si duole del rigetto della domanda di usucapione della quota degli immobili pervenuta all'appellato in via successoria, alla morte del padre R_
, intervenuta il 05.10.1980.
[...]
Secondo la tesi ribadita nell'atto di citazione d'appello, , seppur avente diritto CP_2
su una quota limitata di 3/9 dei cespiti ricompresi nel compendio ereditario, sin dall'apertura della successione del coniuge , aveva esteso il proprio possesso in termini di Persona_1
esclusività, con modalità tali da denotare la volontà di comportarsi quale unica proprietaria, provvedendo al pagamento delle imposte e delle utenze, addivenendo a contratti di locazione con terzi e trattenendo per sè i relativi canoni, nonché eseguendo lavori di ristrutturazione e manutenzione a sue cure e spese senza chiedere l'autorizzazione e/o il rimborso agli altri comproprietari, ed analogamente si era comportato, alla morte della sig.ra , il suo CP_2
avente causa, , erede testamentario, unendo il proprio possesso a quello Parte_1
dell'ascendente.
La disamina dei documenti versati in atti a riscontro delle circostanze sopra enumerate, a parere dell'appellante, avrebbe dovuto condurre all'accertamento dell'usucapione il
Tribunale, il quale sarebbe incorso, in sostanza, nei seguenti errori: a) non avrebbe attribuito
7 alcuna valenza al mancato pagamento da parte di della tassa di successione Controparte_1
relativa all'eredità di , corrisposta integralmente da e da Persona_1 CP_2
per conto della prima;
b) avrebbe utilizzato per la decisione il Testimone_2
contratto di comodato prodotto dall'attore, seppur disconosciuto dal convenuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. e non sottoposto a verificazione;
c) avrebbe utilizzato i documenti 18, 19,
21 e 29 attorei che si riferivano a pagamenti delle imposte sui fabbricati, dell'ICI e dell'IMU eseguiti, in realtà, da e , le cui ricevute erano state CP_2 Parte_1
consegnate a mani di , come da dichiarazione confessoria di cui al Controparte_1
documento 24 del convenuto, disconosciuta dall'attore, e come da capitoli di prova orale formulati dallo stesso convenuto e non ammessi dal giudice;
d) avrebbe considerato il documento 22 attoreo, riferibile, tuttavia, a lavori di manutenzione di un diverso immobile, e così pure altri documenti contestati dal convenuto oppure dotati di valenza neutra, in quanto relativi a corrispondenza intercorsa tra i legali delle parti al solo fine di pervenire ad una soluzione transattiva, dopo che aveva promosso il procedimento di Controparte_1
mediazione in vista dello scioglimento della comunione.
Il motivo va disatteso.
Secondo principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, in tema di comunione, il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso, ma, a tal fine, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. Tuttavia, “non è, al riguardo, univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività,
8 sussistendo la presunzione iuris tantum che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri” (così, per tutte, Cass. Sez. 2, n. 10734 del 04/05/2018), né “la richiamata volontà non è desumibile dal fatto che il comproprietario abbia abitato ivi, utilizzando ed amministrando il bene, pagando le relative imposte e tasse e svolgendo opere di manutenzione, poiché opera al riguardo la presunzione “iuris tantum” che il medesimo abbia agito nella qualità di comunista, anticipando anche le quote degli altri” (Cass., Sez. 2,
29/11/2022, n. 35067, Cass.n.9359 del 08/04/2021).
Nel caso, il giudice di primo grado ha correttamente applicato tali principi, evidenziando plurimi elementi a conferma dell'insussistenza dei presupposti dell'usucapione, valorizzando innanzitutto l'istanza sottoscritta in data 22.11.1982 da unitamente ai figli, CP_2
compreso , per chiedere all'Agenzia delle Entrate la corretta determinazione Controparte_1
dei valori dell'imposta relativa alla successione di (doc. 17 attoreo). Persona_1
Sul punto va confermato l'apprezzamento del Tribunale, che ha osservato come l'apposizione della firma, nella mera veste di comproprietaria, da parte di denotasse la CP_3
volontà della medesima di riconoscere il diritto dei figli sui beni, non rilevando in altro senso la ricevuta del pagamento della tassa di successione depositata dal convenuto (doc. 23 convenuto), non solo perché tale documento reca data anteriore all'istanza predetta e, di per sè, nulla dimostra in ordine alla provenienza dei denari impiegati allo scopo, ma anche perché, in base alla giurisprudenza sopra citata, il pagamento delle tasse non implica la prova dell'usucapione.
Peraltro, proprio con riguardo al tema del pagamento delle imposte si deve ribadire la valenza dell'ampia documentazione prodotta da onde contrastare l'assunto che a Controparte_1
provvedere a tutti gli adempimenti fiscali fossero stati e CP_2 Parte_1
(docc. 18, 19, 21, 29 attorei), dal momento che le relative risultanze non sarebbero comunque inficiate dalla dichiarazione confessoria prodotta dal convenuto, quand'anche proveniente
9 dall'attore, priva di data nonché riferita a pagamenti eseguiti “negli anni” da comproprietari diversi da (doc. 24 convenuto). CP_2
Quanto alla doglianza relativa alla mancata ammissione delle prove orali capitolate dalla difesa del convenuto, ritiene il collegio di condividere le valutazioni espresse in proposito dal primo giudice, attesa la genericità dei capitoli, mancanti di qualsiasi riferimento alle date e alle modalità dei versamenti e, come tali, inidonei a dimostrare che si fosse CP_2
fatta carico, fino alla sua dipartita, degli esborsi riguardanti gli immobili, gravandosi anche delle quote dovute dai comproprietari.
Ed ancora, va confermato il rilievo del Tribunale secondo cui il contratto di comodato gratuito intercorso in data 30.12.2003 tra e relativamente alla quota Controparte_1 CP_2
di comproprietà del primo non era stato disconosciuto dal convenuto.
Questi, invero, ha disconosciuto la copia fotostatica (doc. 20 attoreo), ma non ha specificamente disconosciuto l'originale del contratto prodotto dall'attore con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., limitandosi ad una contestazione generica e vaga nella terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., osservando: “Sempre a prova contraria sulle circostanze di cui ai capp. 4 e 5 avversari, fermo il disconoscimento del contratto di comodato ex adverso prodotto sub doc. 20, va sottolineato come, negli anni 2002, 2003 e 2004, risultasse comunque fortemente compromessa la capacità di intendere e di volere di CP_2
…”.
[...]
Al riguardo, occorre richiamare l'orientamento della Suprema Corte, con cui l'appellante non si è alcun modo confrontato, secondo cui “il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza e non può costituire una mera espressione di stile" e “La parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha l'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della
10 scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa” (v. Cass., Sez. 3, Ord. n. 7340 del 07/03/2022; Sez.
1, n. 16551 del 6/8/2015; Sez. 2, 27/12/2004, n. 24022, ed altre citate a pag. 19 della comparsa di costituzione dall'appellato).
Consegue che correttamente il Tribunale ha apprezzato il contratto in questione, senza dar corso al procedimento di verificazione.
In ogni caso, per escludere il dominio esclusivo vantato da è dirimente il Parte_1
richiamo operato dal Tribunale al contenuto delle raccomandate prodotte dall'attore (doc. 22
e 34 attorei), inerenti a comunicazioni inviate dallo stesso e da altri Parte_1
comproprietari, a più riprese, nel 2008, nel 2009 e nel 2013, per sollecitarne la compartecipazione alle spese di manutenzione ordinaria degli immobili in comproprietà, chiedere l'autorizzazione all'esecuzione di interventi di straordinaria manutenzione o dichiarare la disponibilità ad incontrarsi con per cercare una soluzione Controparte_1
condivisa per lo scioglimento della comunione.
Contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, invero, tali comunicazioni non paiono esclusivamente riferibili all'abitazione posta al civico 8 dello stesso fabbricato ove si trovano, al piano terra, le due unità di cui è causa, dato che le opere ivi menzionate riguardano anche parti comuni della palazzina, come il manto di copertura, ed interventi relativi ai negozi (es. muro divisorio, impianto elettrico), come si evince dalla disamina dell'allegato A alle raccomandate (doc. 22 attoreo) e dalle conclusioni della CTU esperita in primo grado;
inoltre, la missiva del 04.02.2013, sottoscritta anche dall'appellante, imputa a di Controparte_1
essersi ritirato a più riprese, sin dal 2003, dalle trattative per lo scioglimento della comunione relative alle sue “quote di proprietà” e non reca alcuna menzione del civico predetto.
11 Rimane con ciò confermato che lo stesso ha tenuto un contegno Parte_1
incompatibile con le tesi sostenute nel giudizio, riconoscendo l'esistenza della comunione in ordine ai beni contesi.
6. Il secondo ed il terzo motivo, in quanto strettamente connessi, vengono esaminati congiuntamente.
L'appellante, in sostanza, censura la decisione assunta relativamente alla domanda attorea di corresponsione della quota parte dei canoni di locazione ed alla sua domanda di rimborso spese, per aver acriticamente recepito le conclusioni sul punto del CTU, senza considerare le sue contestazioni e, precisamente, senza considerare che lo stesso perito non aveva dato corso alla sua richiesta di acquisire presso l'Agenzia delle Entrate i contratti di locazione rinnovati nel 2014, dalla cui consultazione avrebbe potuto evincere l'ammontare delle spese per utenze e imposte sostenute a partire da quell'anno e fino al 2022, da scorporare dall'ammontare dei canoni dovuti a . Controparte_1
A sostegno delle doglianze l'appellante ha prodotto i contratti di locazione registrati a partire dal 2014 e fino al 2022 (v. docc. D e E allegati all'atto di citazione d'appello).
I motivi sono infondati.
Va accolta l'eccezione sollevata dall'appellante rispetto alla nuova produzione documentale, che si palesa inammissibile, in quanto operata dall'appellante in violazione dell'art. 345, ultimo comma, c.p.c. il quale vieta la produzione di nuovi documenti “salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”, ipotesi, quest'ultima, che nel caso non ricorre.
Il giudice di prime cure, poi, ha condivisibilmente respinto le richieste di approfondimento dell'indagine del CTU, evidenziando che la CTU non è un mezzo destinato a sopperire al mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulle parti e richiamando, al riguardo, il principio affermato in materia dalle Sezioni Unite, secondo cui “in materia di
12 consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” (Cass. S.U. 3086/2022).
È evidente che il convenuto, come ben espresso nella sentenza impugnata, nel chiedere il rimborso di tasse, imposte e spese relative alla gestione e manutenzione degli immobili in comproprietà avrebbe dovuto egli stesso fornire la prova dei fatti principali posti alla base della domanda.
Né l'appellante può dolersi in sede di appello, per la prima volta, del mancato scomputo dall'ammontare dei canoni pro quota riconosciuti all'attore delle spese per il gas e per imposte relative alle locazioni, poiché nel primo grado è mancata ogni prova, e prima ancora ogni tempestiva attività assertiva, in ordine a tali spese, la cui entità, anche in mancanza dei contratti di locazione che ponevano le prime, in ipotesi, in importo forfettario a carico dei conduttori, è rimasta comunque indimostrata.
7. Il quarto motivo d'appello, relativo alle spese di lite, resta assorbito dall'accertata infondatezza dei precedenti motivi.
8. In conclusione, l'appello proposto da dev'essere rigettato. Parte_1
9. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, sicché l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
13 10. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono dunque poste a carico dell'appellante, liquidate come in dispositivo, vista la notula depositata dall'appellato, secondo i parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile, considerati il mancato espletamento di attività istruttoria e la modalità di trattazione della fase decisionale.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa di appello avverso la sentenza n. 893/2023 del Tribunale di Treviso, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere le spese del secondo grado di giudizio a favore dell'appellato, liquidate in € 5.211,00 per compensi, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali ed oltre IVA e CPA;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002;
6) dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 09.07.2025
Il Cons. estensore La Presidente
dott.ssa Stefania Abbate dott.ssa Elena Rossi
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
183 VI c. n. 2 c.p.c.;