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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/08/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere nella causa civile recante n. 1019/2022 promossa in grado di appello d a in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabrina Cestari e Alberto Controparte_1
Cappellaro.
APPELLATO
All'udienza del 3 luglio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/02/2020 agiva contro il Controparte_1 Parte_1
e premesso di essere affetto dalla nascita da “focomelia agli arti inferiori e da
[...] deformazione dell'arto inferiore sinistro” e di avere avanzato nel 2017 domanda amministrativa al al fine di ottenere i benefici di cui alla legge n. Parte_1
244/2007 sul presupposto che la malformazione fosse dipesa dall'assunzione da parte della madre durante la gravidanza del farmaco denominato MI , esponeva che, quantunque il procedimento amministrativo avesse avuto, in un primo momento, esito positivo - avendo la C.M.O. di Messina, con verbale n. 223 del 3 settembre 2018, diagnosticato all'esponente una “focomelia bilaterale degli arti inferiori con grave anomalia in riduzione protesizzata (verosimile sindrome da talidomide)” - lo stesso si era poi concluso negativamente, in ragione della limitazione legislativa dell'indennizzo per i danneggiati da talidomide ai nati tra il 1959 ed il 1965 (essendo il nato in data [...]). CP_1
Chiedeva pertanto “A) accertare e dichiarare che il signor ha diritto Controparte_1 all'indennizzo ex art. 2, comma 363, L. 244/2007, come integrato dall'art. 21 ter del D.L. 113/2016, convertito con L. 160/2016, previa ascrizione alla seconda categoria di legge e decorrenza 1 gennaio 2008. B) accertare e dichiarare che il rateo per l'anno 2008 del predetto beneficio è pari a 4.616,50 euro, o al diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia, somma da rivalutare, per gli anni successivi, sulla base degli indici ISTAT ex art. 1, co. 4, L. 229/05. C) conseguentemente condannare il in persona del Ministro pro tempore, a Parte_1 corrispondere al ricorrente l'indennizzo ex art. 2, comma 363, L. 244/2007, come integrato dall'art. 21 ter del D.L. 113/2016, convertito con L. 160/2016, nonché i relativi ratei maturati e maturandi, previa ascrizione alla seconda categoria di legge, con decorrenza 1 gennaio 2008 e oltre interessi di legge”. Nel contraddittorio delle parti, e ritenuta la causa documentale, con sentenza dell'1/4/2022 il Tribunale di Agrigento dichiarava che aveva diritto Controparte_1 all'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007, con decorrenza di legge dal 1 gennaio 2008 e condannava per l'effetto il al Parte_1 pagamento del predetto indennizzo nella misura e con la decorrenza di legge, oltre alla maggior misura tra interessi e rivalutazione da tale data. Tanto statuiva il G.L. sul solo presupposto dell'ampliamento della platea degli aventi titolo al beneficio disposta dall'art. 21 ter comma 1° D.L. 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2016 n. 160, che aveva esteso la spettanza del medesimo indennizzo per avvenuta somministrazione di talidomide ai soggetti nati nel 1958 e nel 1966. La sentenza di primo grado è stata impugnata dal il quale contesta Parte_1 anzitutto l'assunto che la rivisitazione in autotutela del parere medico emesso dalla C.M.O. di Messina in data 3/12/2018 fosse basata sulla mera constatazione dell'anno di nascita del ricorrente, essendo vero piuttosto che il definitivo parere negativo rilasciato dalla C.M.O. (n. 7/2019) era derivato dal riscontro negativo in ordine al prospettabile nesso di causalità, stante che , rispetto alla presumibile epoca di assunzione del farmaco – dal 24° al 31° giorno di gestazione - ricadente entro il mese di aprile del 1957, il talidomide non era stato ancora autorizzato al commercio in Europa. Censura in secondo luogo la valutazione del G.L. per avere egli aprioristicamente assunto il dato normativo (art. 21 ter cit.) come presupposto per il riconoscimento dell'indennizzo, quando, piuttosto, l'intento del legislatore era stato unicamente quello di ampliare il bacino dei possibili beneficiari senza con ciò interferire sul il necessario scrutinio circa il nesso di causalità rappresentato dall'accertamento della riconducibilità delle malformazioni alla sindrome da talidomide. Si è costituito il quale resiste al proposto gravame. Controparte_1
******** Il necessario inquadramento giuridico della fattispecie passa della ricostruzione del quadro normativo che la regola e che trova la fonte primaria nell'art. 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007 il quale riconosce «ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco», nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, l'indennizzo di cui all'art. 1 della legge n. 229 del 2005, previsto per i danneggiati da vaccinazione. L' art. 31 comma 1-bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, limitava il riconoscimento del beneficio in questione ai soli soggetti, affetti dalle patologie indicate, nati negli anni dal 1959 al 1965 ma l'art. 21 ter, 1° comma, d.l. 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2016 n. 160, ha esteso la spettanza dell'indennizzo ai soggetti nati nel 1958 e nel 1966. Recita in particolare il predetto art. 21 ter che L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 4 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della nati negli anni dal 1959 al 1965, è riconosciuto anche ai nati nell'anno Parte_2
1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
“
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, a decorrere dalla “data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. L'opinione del G.L. è che l'estensione ex lege del beneficio anche ai nati negli anni 1958 e 1966 e, di converso, il fatto che l'indennizzo sia suscettibile di attribuzione ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del più ampio arco temporale- dal 1958 al 1966 – presentino malformazioni compatibili e per quali è prevista una specifica procedura preordinata all'accertamento del nesso eziologico, fondino, per i primi, una presunzione iuris et de iure di riconducibilità della malformazione all'assunzione del farmaco. L' argomento prova troppo. La ratio dell'intervento legislativo di ampliare la platea dei possibili destinatari dell'indennizzo, individuando nei malformati nati tra il 1958 ed il 1966 l'accessibilità al beneficio e di ammettere che anche altri , portatori di un quadro clinico compatibile, lo possano ottenere sulla base del positivo riscontro diagnostico, non autorizza a ritenere in base ai parametri intrepretativi applicabili ed in mancanza di una espressa enunciazione a ciò diretta , che la volontà del legislatore sia stata quella di ritenere ultronea per i nati all'interno dell'arco temporale considerato, l'indagine sulla eziopatogenesi della malformazione. Deve pertanto concludersi che , stante la possibile genesi multifattoriale della malformazione , il riconoscimento del beneficio passi pur sempre dal positivo accertamento del nesso eziologico. Sulla scorta di tali valutazioni ed in accordo con la richiesta in tale direzione del Parte_1 questa Corte ha ritenuto dirimente ammettere c.t.u. medico-legale diretta ad accertare se il quadro malformativo presentato da fosse riconducibile all'assunzione di Controparte_1 farmaci a base di talidomide. L'analisi condotta dal c.t.u. sulla scorta della puntuale disamina delle circostanze di fatto allegate e degli aspetti diagnostici e scientifici riguardanti il caso concreto, è giunta alla conclusione fondata sul principio del “più probabile che non” che la affezione
“Focomelia bilaterale degli arti inferiori con grave anomalia in riduzione, protesizzata”, sia ragionevolmente riconducibile alla assunzione da parte della madre, in fase di gestazione, di farmaco contenente MI”. Le valutazioni del c.t.u. , ribadite alla luce delle pur stringenti osservazioni formulate dalla difesa del , resistono alle critiche di parte appellante. Parte_1
Il riferimento corre in particolare ai rilievi in ordine alla contestata assunzione del farmaco del quale fino al mese di ottobre del 1957 non era stata ancora autorizzata l'immissione in commercio in Europa e la localizzazione delle malformazioni ai soli arti inferiori che risulterebbero non tipiche del talidomide. Ha replicato sul punto il c.t.u. con argomenti esaustivi del profili critici rilevati, quanto al primo aspetto, che il farmaco “ poteva anche essere acquistato senza prescrizione medica;
è da ritenere più che plausibile che il farmaco potesse circolare liberamente ed essere dunque facilmente reperibile (non soltanto come prodotto confezionato, ma anche sotto forma di prodotti galenici) , dunque, che potesse anche essere somministrato prima del 2 aprile 1958 (data autorizzazione al commercio in Italia). Illuminante, a tal proposito, una pubblicazione della Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA XVI, n. 3 – 2009) apparsa a pag 114 del Bollettino di Informazioni sui farmaci , dalla quale emerge che farmaci contenenti talidomide circolavano addirittura già prima dell'autunno del 1957. Tanto che, ha soggiunto, Sulla scorta di tali presupposti, pertanto, il ha esteso il Parte_1 beneficio dell'indennizzo a tutti i nati nel 1958 ex lege 160/2016, senza porre alcuna eccezione relativa al periodo di gestazione, evidentemente con la sola – ovvia - limitazione dovuta alla valutazione della tipologia di danno emerso, in questo caso ampiamente correlabile a danno teratogeno da talidomide, vista la univocità dell'esito degli accertamenti agli atti”. Sotto il secondo profilo nel richiamare l'accertamento compiuto presso l'Ospedale Cervello in data 10/3/2018 (D.tt.ssa ) ha confermato , sulla base della vasta Persona_1 letteratura scientifica citata, che le “anomalie a carico degli arti inferiori presentate dal Sig.
, rientrano, secondo quanto riportato in letteratura, tra i criteri di Controparte_1 inclusione per anomalie correlabili alla assunzione di MI durante la gravidanza” e che i difetti da talidomide possono essere presenti indifferentemente agli arti superiori ed inferiori e che proprio in riferimento agli arti inferiori , possono essere presenti difetti gravi, caratterizzati da focomelia o ipoplasia femorale grave”. Il c.t.u. ha peraltro valorizzato il dato proveniente dal parere della stessa C.M.O. di Messina del 3/9/2018 che aveva posto un giudizio diagnostico inequivocabile riconducendo la “Focomelia bilaterale degli arti inferiori con grave anomalia in riduzione, protesizzata” alla probabile assunzione del farmaco (verosimile Sindrome da MI”). Tanto basta per pronunciare la conferma della sentenza impugnata. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in calce. Vanno parimenti poste definitivamente a carico del appellante gli oneri della Parte_1
c.t.u. nel presente grado espletata.
P.Q.M
. La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 340/2022 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 1 aprile 2022. Condanna il alla refusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute .
Pone definitivamente a carico del appellante le spese della c.t.u. nel presente Parte_1 grado espletata. Palermo 3 luglio 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria