CASS
Sentenza 28 luglio 2021
Sentenza 28 luglio 2021
Massime • 1
L'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiunge l'esecuzione di lavori urgenti su un immobile, stante il suo pericolo di crollo, integra esclusivamente la contravvenzione di cui all'art. 677 cod. pen., e non anche quella prevista dall'art. 650 cod. pen. in ragione del carattere sussidiario di tale ultima ipotesi di reato che è configurabile solo quando non sussista una norma incriminatrice specifica.
Commentario • 1
- 1. Crollo colposo: obblighi di manutenzione dei proprietari e responsabilità per omissioni (Corte appello Napoli - Terza sezione)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/07/2021, n. 29595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29595 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2021 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) EL MA RE, nata a [...] il [...]; 2) NZ NC, nato a [...] il [...]; Avverso la sentenza emessa il 23/05/2019 dal Tribunale di Torre NZ;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro TO;
n e. . i3 S 2e Zo .e .9CcÉe:- Lette le conclusioniìdel Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A;
il respingimento, nel resto, della stessa decisione;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29595 Anno 2021 Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 13/07/2021 CONSIDERATO IN DIRITTO e 1. Il ricorso proposto da MA RE EL e NC NZ nei termini di seguito indicati. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 23/05/2019 il Tribunale di Torre NZ condannava MA RE EL e NC NZ alla pena di 400,00 euro di ammenda, per i reati di cui agli artt. 650 e 677 cod. pen., accertati a Sant'Antonio Abate il 10/03/2017. Secondo il Tribunale di Torre NZ, gli imputati non ottemperavano all'ordinanza n. 116 del 10/11/2016, emessa dal Sindaco di Sant'Antonio Abate, finalizzata alla prevenzione del rischio di crolli dell'edificio denominato "Comparto Primavera", di cui MA RE EL era l'amministratrice e NC NZ il custode. 2. Avverso questa sentenza gli imputati MA RE EL e NC NZ, a mezzo dell'avv. Luigi Danucci, ricorrevano congiuntamente per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere dimostrate le condotte illecite contestate agli imputati, pur essendo incontroverso che non esistevano pericoli di crollo dell'immobile. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il Tribunale di Torre NZ aveva ritenuto MA RE EL e NC NZ colpevoli dei reati ascrittigli ex artt. 650 e 677 cod. pen., senza tenere conto dell'inammissibilità del concorso formale tra le due fattispecie contestate ai capi a) e b). Con il terzo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il Tribunale di Torre NZ aveva omesso di confrontarsi con le doglianze poste a fondamento della memoria difensiva depositata il 23/05/2019. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. 2 +„4.9 2. In via preliminare, occorre inquadrare le condotte illecite ascritte a MA RE EL e NC NZ, che devono essere ricondotte esclusivamente alla fattispecie di cui al capo a), con cui si contestava agli imputati, ai sensi dell'art. 677 cod. pen., di non essersi attivati per prevenire il rischio di crolli dell'edificio denominato "Comparto Primavera", ubicato a Sant'Antonio Abate, in Via Stabia n. 490, di cui MA RE EL era l'amministratrice e NC NZ il custode. L'obbligo di attivazione prefigurato dalla fattispecie dell'art. 677 cod. pen., a sua volta, prescinde dall'esistenza di un provvedimento amministrativo presupposto, radicandosi nella posizione di garanzia del soggetto attivo del reato, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza consolidata di legittimità, secondo cui: «L'obbligo, la cui inosservanza è punita dall'art. 677, comma terzo, cod. pen., di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l'incolumità delle persone costituito dall'esistenza di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, sorge indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della P.A. che, se adottato, assume carattere meramente ricognitivo della già verificatasi inosservanza, sicché la brevità del termine concesso dal provvedimento stesso per l'esecuzione dei lavori e il fatto che questi ultimi non siano specificati non assume rilevanza ai fini dell'esclusione del reato» (Sez. 1, n. 233 del 21/11/2007, Aversano, Rv. 238809-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 17844 del 26/03/2003, Milesi, Rv. 224799-01; Sez. 1, n. 34112 del 13/07/2001, Muscolino, Rv. 219758- 01). Non può, invece, applicarsi, nemmeno in via residuale, la fattispecie dell'art. 650 cod. pen., contestata agli imputati al capo b), tenuto conto della clausola di riserva prevista da questa disposizione - che sanziona l'inosservanza di un provvedimento amministrativo legalmente dato per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico e igiene «se il fatto non costituisce un più grave reato LA» - e dell'impossibilità di configurare il concorso formale tra tale reato e quello di cui all'art. 677 cod. pen., in linea con quanto affermato da questa Corte, secondo cui: «L'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiunge l'esecuzione di lavori urgenti su un immobile, stante il suo pericolo di crollo, integra esclusivamente la contravvenzione di cui all'art. 677 cod. pen., e non anche la contravvenzione prevista dall'art. 650 per l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, atteso che tale ultima ipotesi di reato, avendo carattere sussidiario, è configurabile solo quando non sussista una norma incriminatrice a carattere specifico» (Sez. 1, n. 14357 del 04/12/2000, Fabiani, Rv. 218632-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 3 41027 del 13/11/2002, Mazza, Rv. 222773-01; Sez. 1, n. 10660 dell'01/10/1981, Ventura, Rv. 151146-01). 3. Ricondotte le condotte illecite degli imputati alla sola fattispecie di cui all'art. 677 cod. pen., contestata al capo a), deve rilevarsi che l'assunto fattuale su cui si fonda il giudizio di responsabilità formulato dal Tribunale di Torre NZ, relativo alla sussistenza di un pericolo di crolli dell'edificio denominato "Comparto Primavera", di cui MA RE EL era l'amministratrice e NC NZ il custode, risulta smentito dalle emergenze processuali. Si consideri, in proposito, che l'esistenza di una situazione di pericolo di crolli, derivante dalle condizioni strutturali deteriorate dell'unità immobiliare controversa, deve ritenersi esclusa dalla testimonianza resa all'udienza del 21/12/2018 dal geometra Marzio Abbagnale, che aveva eseguito il sopralluogo sull'edificio. Riferiva, in particolare, il geometra Marzio Abbagnale: «Non c'era un vero e proprio pericolo perché era uno stato di abbandono... l'area all'interno del cantiere era pieno di vegetazione perché essendo abbandonato stava pieno di vegetazione. Qualche struttura della recinzione, pannello della recinzione, era lievemente inclinato, perché logicamente a seguito dei venti.., e il telo vicino al ponteggio qualche punto stava staccato». Il teste Abbagnale, inoltre, escludeva l'esistenza di una situazione di pericolo strutturale, rilevante ex art. 677 cod. pen., affermando perentoriamente: «No, io ho fatto una relazione che ho inviato al Comune». Ne discende che l'assunto accusatorio, così come recepito dal Tribunale di Torre NZ, appare smentito dalle emergenze processuali, che imponevano di escludere il pericolo di crolli dell'edificio gestito da MA RE EL e NC NZ, in assenza del quale non era possibile configurabile la fattispecie prevista dall'art. 677 cod. pen., contestata agli imputati al capo a) della rubrica. Al contempo, l'inesistenza di un pericolo di crolli dell'edificio, ferme restando le considerazioni sull'inammissibilità del concorso formale tra i reati contestati ai capi a) e b) - sulla quale ci si è soffermati nel paragrafo precedente, cui si rinvia -, impedisce di ritenere residualmente configurabile la fattispecie di cui all'art. 650 cod. pen., in riferimento all'ordinanza sindacale n. 116 del 10/11/2016, non ricorrendo, nel caso di specie, le ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico e igiene, indispensabili per la configurazione di tale ipotesi contravvenzionale. 4
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono. Così deciso il 13/07/2021. Il Consigliere estensore Alesmndrp TO Il Presidente MAstefania D omassi / e.".. 4. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'insussistenza delle ipotesi di reato ascritte agli imputati MA RE EL e NC NZ ai capi a) e b).
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro TO;
n e. . i3 S 2e Zo .e .9CcÉe:- Lette le conclusioniìdel Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A;
il respingimento, nel resto, della stessa decisione;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29595 Anno 2021 Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 13/07/2021 CONSIDERATO IN DIRITTO e 1. Il ricorso proposto da MA RE EL e NC NZ nei termini di seguito indicati. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 23/05/2019 il Tribunale di Torre NZ condannava MA RE EL e NC NZ alla pena di 400,00 euro di ammenda, per i reati di cui agli artt. 650 e 677 cod. pen., accertati a Sant'Antonio Abate il 10/03/2017. Secondo il Tribunale di Torre NZ, gli imputati non ottemperavano all'ordinanza n. 116 del 10/11/2016, emessa dal Sindaco di Sant'Antonio Abate, finalizzata alla prevenzione del rischio di crolli dell'edificio denominato "Comparto Primavera", di cui MA RE EL era l'amministratrice e NC NZ il custode. 2. Avverso questa sentenza gli imputati MA RE EL e NC NZ, a mezzo dell'avv. Luigi Danucci, ricorrevano congiuntamente per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere dimostrate le condotte illecite contestate agli imputati, pur essendo incontroverso che non esistevano pericoli di crollo dell'immobile. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il Tribunale di Torre NZ aveva ritenuto MA RE EL e NC NZ colpevoli dei reati ascrittigli ex artt. 650 e 677 cod. pen., senza tenere conto dell'inammissibilità del concorso formale tra le due fattispecie contestate ai capi a) e b). Con il terzo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il Tribunale di Torre NZ aveva omesso di confrontarsi con le doglianze poste a fondamento della memoria difensiva depositata il 23/05/2019. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. 2 +„4.9 2. In via preliminare, occorre inquadrare le condotte illecite ascritte a MA RE EL e NC NZ, che devono essere ricondotte esclusivamente alla fattispecie di cui al capo a), con cui si contestava agli imputati, ai sensi dell'art. 677 cod. pen., di non essersi attivati per prevenire il rischio di crolli dell'edificio denominato "Comparto Primavera", ubicato a Sant'Antonio Abate, in Via Stabia n. 490, di cui MA RE EL era l'amministratrice e NC NZ il custode. L'obbligo di attivazione prefigurato dalla fattispecie dell'art. 677 cod. pen., a sua volta, prescinde dall'esistenza di un provvedimento amministrativo presupposto, radicandosi nella posizione di garanzia del soggetto attivo del reato, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza consolidata di legittimità, secondo cui: «L'obbligo, la cui inosservanza è punita dall'art. 677, comma terzo, cod. pen., di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l'incolumità delle persone costituito dall'esistenza di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, sorge indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della P.A. che, se adottato, assume carattere meramente ricognitivo della già verificatasi inosservanza, sicché la brevità del termine concesso dal provvedimento stesso per l'esecuzione dei lavori e il fatto che questi ultimi non siano specificati non assume rilevanza ai fini dell'esclusione del reato» (Sez. 1, n. 233 del 21/11/2007, Aversano, Rv. 238809-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 17844 del 26/03/2003, Milesi, Rv. 224799-01; Sez. 1, n. 34112 del 13/07/2001, Muscolino, Rv. 219758- 01). Non può, invece, applicarsi, nemmeno in via residuale, la fattispecie dell'art. 650 cod. pen., contestata agli imputati al capo b), tenuto conto della clausola di riserva prevista da questa disposizione - che sanziona l'inosservanza di un provvedimento amministrativo legalmente dato per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico e igiene «se il fatto non costituisce un più grave reato LA» - e dell'impossibilità di configurare il concorso formale tra tale reato e quello di cui all'art. 677 cod. pen., in linea con quanto affermato da questa Corte, secondo cui: «L'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiunge l'esecuzione di lavori urgenti su un immobile, stante il suo pericolo di crollo, integra esclusivamente la contravvenzione di cui all'art. 677 cod. pen., e non anche la contravvenzione prevista dall'art. 650 per l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, atteso che tale ultima ipotesi di reato, avendo carattere sussidiario, è configurabile solo quando non sussista una norma incriminatrice a carattere specifico» (Sez. 1, n. 14357 del 04/12/2000, Fabiani, Rv. 218632-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 3 41027 del 13/11/2002, Mazza, Rv. 222773-01; Sez. 1, n. 10660 dell'01/10/1981, Ventura, Rv. 151146-01). 3. Ricondotte le condotte illecite degli imputati alla sola fattispecie di cui all'art. 677 cod. pen., contestata al capo a), deve rilevarsi che l'assunto fattuale su cui si fonda il giudizio di responsabilità formulato dal Tribunale di Torre NZ, relativo alla sussistenza di un pericolo di crolli dell'edificio denominato "Comparto Primavera", di cui MA RE EL era l'amministratrice e NC NZ il custode, risulta smentito dalle emergenze processuali. Si consideri, in proposito, che l'esistenza di una situazione di pericolo di crolli, derivante dalle condizioni strutturali deteriorate dell'unità immobiliare controversa, deve ritenersi esclusa dalla testimonianza resa all'udienza del 21/12/2018 dal geometra Marzio Abbagnale, che aveva eseguito il sopralluogo sull'edificio. Riferiva, in particolare, il geometra Marzio Abbagnale: «Non c'era un vero e proprio pericolo perché era uno stato di abbandono... l'area all'interno del cantiere era pieno di vegetazione perché essendo abbandonato stava pieno di vegetazione. Qualche struttura della recinzione, pannello della recinzione, era lievemente inclinato, perché logicamente a seguito dei venti.., e il telo vicino al ponteggio qualche punto stava staccato». Il teste Abbagnale, inoltre, escludeva l'esistenza di una situazione di pericolo strutturale, rilevante ex art. 677 cod. pen., affermando perentoriamente: «No, io ho fatto una relazione che ho inviato al Comune». Ne discende che l'assunto accusatorio, così come recepito dal Tribunale di Torre NZ, appare smentito dalle emergenze processuali, che imponevano di escludere il pericolo di crolli dell'edificio gestito da MA RE EL e NC NZ, in assenza del quale non era possibile configurabile la fattispecie prevista dall'art. 677 cod. pen., contestata agli imputati al capo a) della rubrica. Al contempo, l'inesistenza di un pericolo di crolli dell'edificio, ferme restando le considerazioni sull'inammissibilità del concorso formale tra i reati contestati ai capi a) e b) - sulla quale ci si è soffermati nel paragrafo precedente, cui si rinvia -, impedisce di ritenere residualmente configurabile la fattispecie di cui all'art. 650 cod. pen., in riferimento all'ordinanza sindacale n. 116 del 10/11/2016, non ricorrendo, nel caso di specie, le ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico e igiene, indispensabili per la configurazione di tale ipotesi contravvenzionale. 4
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono. Così deciso il 13/07/2021. Il Consigliere estensore Alesmndrp TO Il Presidente MAstefania D omassi / e.".. 4. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'insussistenza delle ipotesi di reato ascritte agli imputati MA RE EL e NC NZ ai capi a) e b).