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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/05/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2441/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore
ha pronunciato all'udienza del 21/05/2025 mediante lettura del dispositivo 437 co. 1^ c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2441/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'Avv. to DUCCIO PANTI;
Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(c.f. , in persona del titolare Controparte_1 P.IVA_1
, con l'Avv. to MARA MORETTI;
Controparte_1
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 854/2023 emessa e pubblicata il 6.10.2023 dal Tribunale di Siena
CONCLUSIONI
In data 21/05/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'adita Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, così provvedere: IN VIA PRELIMINARE 1) sospendere la provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza per i motivi in narrativa espressi;
Sempre in VIA PRELIMINARE 2) sospendere il presente giudizio in attesa dell'esito del procedimento penale pendente
pagina 1 di 8 inannzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena rubricato al n. 2765/2023 R.G.Notizie Reato mod 21 nel quale è indagato per fatti relativi e Controparte_1 connessi alla locazione di cui al presente giudizio, nel quale la è parte offesa Parte_1
3) IN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA A) disporre la rin erizia grafica dei contratti di locazione ordinando ai fini della comparazione delle firme l'acquisizione presso i competenti uffici del dell' ; B) Emettere ex art. 210 cpc ordine di Controparte_2 esibizione nei confronti del rag i entrambi gli originali cartacei dei Parte_2 contratti del 2018 e 2020, incluse planimetrie e mappe catastali, come indicati nell'eccezione preliminare, con espressa formulazione della medesima richiesta ex art. 213 cpc nei confronti dell' Controparte_3
nella persona del suo direttore e responsabile dell'Ufficio, al fine di verificare
[...] to e comunque per poter reiterare tutte le istanze di disconoscimento oggi comunque avanzate, NEL MERITO 4) accertare e dichiarare la nullità della impugnata sentenza n. 854/2023, pubblicata il 6/10/2023 emessa dal Tribunale di Siena in composizione monocratica notificata il 3/10/2023I, in quanto errata;
5) conseguentemente rigettare lo sfratto per morosità richiesto da in quanto infondato in Controparte_1 fatto ed in diritto per i motivi esposti;
6) In ogni caso dichiarare inesistente il contratto di locazione del 3 gennaio 2020 in quanto mai sottoscritto dalla;
7) In Parte_1 subordine dichiarare nullo il detto contratto di locazione del 3 gennaio 2020 in quanto predisposto al fine di aggirare le norme che vietano l'aumento del canone di locazione (23/7/2018) di contratto già in essere tra le parti;
8) Dichiarare che nulla è dovuto dalla
alla a titolo di canoni parzialmente Parte_1 Controparte_1 ulteri o nell'atto di sfratto per morosità per i motivi tutti sopra esposti e per l'effetto rigettare la domanda di emissione di decreto ingiuntivo e/o di condanna al pagamento di dette somme;
In via riconvenzionale: 9) Condannare l'appellata alla restituzione delle somme Controparte_1 indebitamente percepite oltre l'importo del canone convenuto nel contratto di locazione del luglio 2018 (150 mensili) dal luglio 2018 al 31.12.2019 e così complessivamente l'importo di
€uro 2.850,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento sino all'effettivo rimborso. In ogni caso con vittoria di spese e compenso legale per entrambi i giudizi. Con ogni più ampia riserva di legge e di ragione”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via pregiudiziale, dichiarare l'appello inammissibile per mancato rispetto del termine di cui all'art. 434 cpc;
- sempre in via preliminare dichiarare l'appello inammissibile e manifestamente infondato;
- sempre in via preliminare, respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, essendo la stessa priva di ragioni giustificative;
- nel merito comunque respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n. 854/2023, pubblicata Parte_1 il 6/10/2023, emessa dal Tribun composizione monocratica, perché infondato in fatto ed in diritto e confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado, comprese la condanna alle spese e compenso professionale e le spese della CTU a carico di
[...]
; in via istruttoria: respingere la richiesta di nuova CTU in quanto impos Pt_1 inammissibile ed irrilevante ai fini del decidere. Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale, aumentato in applicazione dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 854/2023 del 6.10.2023, in accoglimento della domanda proposta dalla (di seguito, per brevità, “ Controparte_1 CP_4
pagina 2 di 8 ) nei confronti di , nel giudizio instaurato con atto di intimazione di sfratto Pt_3 Parte_1 per morosità e contestuale citazione per la convalida notificato il 23.6.2022 ed a seguito del mutamento del rito, ha così disposto:
“Accoglie la domanda
Convalida lo sfratto e conferma l'ordinanza di rilascio dell'immobile
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione del 3/01/2020 per inadempimento del conduttore, condanna parte convenuta intimata Parte_1
-al rilascio dell'immobile libero da cose e persone, entro il 30.11.23
-al pagamento in favore di parte attrice intimante , in Controparte_1 persona del titolare p.t., dell'importo di € 9.286,00 oltre interessi legali dalla scadenza di ogni singolo canone di locazione fino al giorno del pagamento
-a rifondere le spese processuali di parte attrice intimante, che liquida in euro 5.077,00 per compenso, oltre il CU relativo allo scaglione di riferimento, oltre RF, CPA ed IVA ai sensi di legge pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta ” Parte_1
La incardinava la causa esponendo che tra le parti erano intervenuti due contratti di CP_1 locazione, relativi all'immobile di sua proprietà sito in Torrita di Siena (SI), Via Parma n. 49, il primo in data 23.7.2018 (al canone di € 300,00), che escludeva dalla locazione una stanza, quasi tutta la terrazza ed il posto auto esterno, il secondo, in sostituzione del precedente, in data 3.1.2020, al canone di € 500,00, che aggiungeva la camera inizialmente esclusa, una maggiore porzione di terrazza (ossia la porzione da cui si accedeva alla camera aggiunta) ed il posto auto esterno;
lamentava quindi che la conduttrice, a partire dalla stipula del secondo contratto, aveva corrisposto la minor somma mensile di € 300,00 rispetto al canone di €
500,00 prefissato, omesso del tutto il pagamento del dovuto dal gennaio 2022 in poi ed altresì omesso il versamento del 50% dell'imposta di registrazione annuale del contratto, accumulando così un debito complessivo pari, alla data della citazione, ad € 7.980,00.
si costituiva in giudizio opponendosi alla convalida dello sfratto e alla richiesta Parte_1 di ingiunzione di pagamento per i canoni. Deduceva che all'inizio del rapporto di locazione, nel 2018, le era stata la possibilità di utilizzare una stanza situata all'interno del capannone sottostante l'immobile per il rimessaggio di oggettistica varia ed un posto auto all'interno del cortile;
il canone era stato pattuito nella somma di € 450,00, da corrispondere, quanto ad €
150,00, in contanti e “a nero” (in aggiunta agli € 300,00 risultanti dal contratto); a seguito pagina 3 di 8 dell'insorgenza di forti tensioni e contrasti tra le parti la aveva deciso di attenersi Pt_1 esclusivamente alle condizioni previste nel contratto sottoscritto, anche allorquando il locatore le aveva chiesto, ad inizio del 2020, di sottoscrivere un nuovo contratto, prevendente un aumento del canone ad € 500,00 “giustificato” dall'ampliamento dell'oggetto della locazione, che la conduttrice si era rifiutata di firmare;
pertanto l'unico contratto sottoscritto tra le parti era quello del 2018.
In data 2.9.2022 il giudice emetteva ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile locato e disponeva il mutamento del rito, assegnando i termini per l'instaurazione della procedura di mediazione (poi esperita con esito negativo) e per l'integrazione degli atti introduttivi;
la causa, quindi, veniva istruita con consulenza tecnica d'ufficio grafologica (la quale, in assenza di osservazioni delle parti, confermava l'autografia della firme a nome di Parte_1 presenti sul contratto di locazione del 3.1.2020 ed escludeva che le firme della medesima apposte sul contratto del 23.7.2018 risultassero sovrascritte a quelle presenti sul documento in verifica) e, all'esito, veniva definita con la sentenza sopra richiamata.
2. La sentenza è stata notificata dalla ai fini della decorrenza del termine per CP_1 impugnare, il 3.11.2023 e, con atto di citazione notificato il 4.12.2023, iscritto a ruolo il
13.12.2023, ha proposto appello, affidato ad un solo motivo, relativo a Parte_1
“motivazione apparente e/o contraddittoria. Errata interpretazione delle risultanze istruttorie”. Secondo l'appellante, in particolare, il giudice, senza motivare il proprio ragionamento, avrebbe effettuato un mero rimando per relationem alle risultanze della c.t.u.; queste, però, sarebbero fuorvianti, in quanto la verifica si svolgeva in assenza dell'originale cartaceo del contratto di locazione del 2020, di cui l'appellante, in primo grado, aveva chiesto inutilmente l'esibizione ex art. 210 c.p.c. o l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. presso l'
[...]
onde poter provare la sovrapposizione delle firme. Ha quindi insistito nelle CP_2 istanze istruttorie sopradette e per la rinnovazione della consulenza tecnica, chiedendo nelle conclusioni di dichiarare nulla la sentenza di primo grado.
3. La si è costituita in giudizio ed ha chiesto: a) in via pregiudiziale, di dichiarare CP_1 inammissibile l'appello, siccome proposto oltre il termine di cui all'art. 434, II co., c.p.c., considerata l'erronea scelta del rito da parte dell'appellante e la proposizione del gravame con atto di citazione depositato presso la Corte d'Appello di Firenze oltre i 30 giorni dalla notifica della sentenza;
b) in via gradata di dichiarare comunque l'appello inammissibile, per carenza dei requisiti di cui all'art. 434, I co., c.p.c., o manifestamente infondato, ex artt. 348 bis e 436
pagina 4 di 8 bis c.p.c., ovvero ancora di respingere lo stesso, sottolineando in particolare come, al contrario di quanto sostenuto nell'atto avversario, il CTU nominato in primo grado avesse effettuato la propria analisi sull'originale del contratto di locazione del 3.1.2020 prodotto dall'appellata, dalla stessa messo a disposizione durante le operazioni peritali.
4. Con ordinanza del 22-27.6.2024, sul rilievo dell'oggetto locatizio della causa, è stato disposto il mutamento del rito in appello con fissazione della discussione avanti al collegio per l'udienza del 21.5.2025 e concessione di termine per il deposito di memorie integrative ex art. 426 c.p.c. sino a 20 gg prima. L'appellante ha quindi depositato in data 2.5.2025 memoria integrativa contenente istanza di sospensione del processo ex artt. 295 o 296 c.p.c. sino alla definizione del procedimento penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Siena, n. 2756/2023 RGNR, a seguito di querela sporta dalla , che vede Pt_1
indagato per i reati p. e p. dagli artt. 48 e 479 c.p.c., commessi in danno Controparte_1 dell'appellante, per fatti relativi al contratto oggetto di causa (procedimento nel quale, secondo quanto si legge nella suddetta memoria, il P.M. in data 13.3.2023 avrebbe formulato l'imputazione e la richiesta di rinvio a giudizio a carico dello ). CP_1
5. Orbene, l'appello è tardivo e, come tale, va dichiarato inammissibile, ciò ostando, evidentemente, anche all'esame dell'istanza di sospensione del processo avanzata dall'appellante.
5.1 In effetti, il giudizio di appello è stato erroneamente introdotto con atto di citazione ad udienza fissa, anziché con ricorso, benché la causa abbia ad oggetto la materia locatizia e dovesse quindi essere trattata con il rito speciale del lavoro anche in secondo grado (cfr. Cass.
12990/2010: “In tema di impugnazioni, alla luce del principio di ultrattività del rito, la proposizione dell'appello deve conformarsi alle forme del rito seguito in primo grado”).
L'atto di citazione è stato notificato in data 4.12.2023, ultimo giorno utile rispetto al termine di 30 giorni utile per proporre impugnazione (termine decorrente dalla notifica della sentenza appellata avvenuta in data 3.11.2023).
Il deposito della citazione, con l'iscrizione a ruolo in Corte d'Appello, si è avuto però solo in data 13.12.2023 e dunque oltre il citato termine.
Come precisato dalla S.C., “nelle controversie in materia di locazione, alle quali è applicabile, ai sensi dell'art. 447-bis cod. proc. civ., il rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui pagina 5 di 8 all'art. 327 cod. proc. civ., e ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima” (Cass.
9530/2010; cfr., altresì, Cass. 1396/2021 e 2687/1994).
Il principio è costante nella giurisprudenza di legittimità: “nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'inammissibilità dell'impugnazione, perché depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell'art. 434, comma 2, cod. proc. civ., o, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., non trova deroga nell'ipotesi in cui l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione anziché con ricorso, laddove l'atto, pur suscettibile di convalida ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., non venga depositato entro il termine per proporre impugnazione” (Cass. 14401/2015; cfr., altresì, la già citata Cass. 12990/2010).
Non è quindi il momento della notifica dell'atto di impugnazione ad avere rilievo ma quello del relativo deposito, avvenuto oltre il termine di legge.
5.2 Le difese svolte sul punto dall'appellante sono prive di pregio.
Anzitutto, non risponde al vero che il giudizio di primo grado abbia avuto, da questo punto di vista, natura “mista”, sol perché introdotto con citazione per convalida di sfratto e poi convertito nelle forme del rito locatizio. Il giudizio, infatti, dopo la prima fase relativa all'intimazione, ha correttamente seguito il rito speciale e si è concluso secondo le regole di quest'ultimo.
In secondo luogo, poi, non può valere il principio della conservazione degli atti processuali, nei termini pretesi dall'appellante, che in particolare richiama la disciplina del d.lgs.
150/2011, art. 4, secondo cui “Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza….Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”.
Tale disciplina, infatti, è inapplicabile al caso di specie, sia in ragione della natura impugnatoria del giudizio, sia per la tipologia stessa del processo di cui trattasi.
Ad affermarlo è la stessa Cass. Sez. Un. 927/2022 richiamata dall'appellante, che omette tuttavia di riportare il passaggio finale della massima: “nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di
pagina 6 di 8 cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.”.
Con tale pronuncia si è in particolare rimarcato (con richiamo anche da alcuni precedenti conformi) che l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 disciplina esclusivamente il mutamento del rito in caso di controversia promossa in forme diverse da quelle previste nel medesimo decreto e non costituisce una norma generale abrogativa e sostitutiva delle norme specifiche di cui agli artt. 426 e 427 c.p.c., che rimangono le norme generali di coordinamento tra rito ordinario e rito lavoristico/locatizio. Nel processo locatizio, dunque, viene in rilievo piuttosto la possibilità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., il che comporta che occorre avere riguardo ai requisiti indispensabili che l'atto deve avere per raggiungere il suo scopo. Ciò è alla base dell'orientamento che riconduce al momento del deposito dell'atto, anziché a quello della sua notifica, l'effetto impeditivo della decadenza.
6. L'appello, quindi, va dichiarato inammissibile per tardività, restando assorbite tutte le ulteriori richieste avanzate dall'appellante
7. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, con applicazione dei parametri minimi, la quale si giustifica in questo caso tenuto conto della semplicità del giudizio vertente su mera questione processuale.
Il valore della causa rientra nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00. Pertanto:
€ 567,00 fase 1; € fase 2; 461,00 fase 2; € 922,00 fase 3; € 956,00 fase 4; in tutto € 2.906,00, oltre accessori di legge.
Ricorrono, infine, nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. I quater d.P.R. 115/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa pagina 7 di 8 istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Consigliere est.
Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore
ha pronunciato all'udienza del 21/05/2025 mediante lettura del dispositivo 437 co. 1^ c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2441/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'Avv. to DUCCIO PANTI;
Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(c.f. , in persona del titolare Controparte_1 P.IVA_1
, con l'Avv. to MARA MORETTI;
Controparte_1
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 854/2023 emessa e pubblicata il 6.10.2023 dal Tribunale di Siena
CONCLUSIONI
In data 21/05/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'adita Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, così provvedere: IN VIA PRELIMINARE 1) sospendere la provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza per i motivi in narrativa espressi;
Sempre in VIA PRELIMINARE 2) sospendere il presente giudizio in attesa dell'esito del procedimento penale pendente
pagina 1 di 8 inannzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena rubricato al n. 2765/2023 R.G.Notizie Reato mod 21 nel quale è indagato per fatti relativi e Controparte_1 connessi alla locazione di cui al presente giudizio, nel quale la è parte offesa Parte_1
3) IN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA A) disporre la rin erizia grafica dei contratti di locazione ordinando ai fini della comparazione delle firme l'acquisizione presso i competenti uffici del dell' ; B) Emettere ex art. 210 cpc ordine di Controparte_2 esibizione nei confronti del rag i entrambi gli originali cartacei dei Parte_2 contratti del 2018 e 2020, incluse planimetrie e mappe catastali, come indicati nell'eccezione preliminare, con espressa formulazione della medesima richiesta ex art. 213 cpc nei confronti dell' Controparte_3
nella persona del suo direttore e responsabile dell'Ufficio, al fine di verificare
[...] to e comunque per poter reiterare tutte le istanze di disconoscimento oggi comunque avanzate, NEL MERITO 4) accertare e dichiarare la nullità della impugnata sentenza n. 854/2023, pubblicata il 6/10/2023 emessa dal Tribunale di Siena in composizione monocratica notificata il 3/10/2023I, in quanto errata;
5) conseguentemente rigettare lo sfratto per morosità richiesto da in quanto infondato in Controparte_1 fatto ed in diritto per i motivi esposti;
6) In ogni caso dichiarare inesistente il contratto di locazione del 3 gennaio 2020 in quanto mai sottoscritto dalla;
7) In Parte_1 subordine dichiarare nullo il detto contratto di locazione del 3 gennaio 2020 in quanto predisposto al fine di aggirare le norme che vietano l'aumento del canone di locazione (23/7/2018) di contratto già in essere tra le parti;
8) Dichiarare che nulla è dovuto dalla
alla a titolo di canoni parzialmente Parte_1 Controparte_1 ulteri o nell'atto di sfratto per morosità per i motivi tutti sopra esposti e per l'effetto rigettare la domanda di emissione di decreto ingiuntivo e/o di condanna al pagamento di dette somme;
In via riconvenzionale: 9) Condannare l'appellata alla restituzione delle somme Controparte_1 indebitamente percepite oltre l'importo del canone convenuto nel contratto di locazione del luglio 2018 (150 mensili) dal luglio 2018 al 31.12.2019 e così complessivamente l'importo di
€uro 2.850,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento sino all'effettivo rimborso. In ogni caso con vittoria di spese e compenso legale per entrambi i giudizi. Con ogni più ampia riserva di legge e di ragione”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via pregiudiziale, dichiarare l'appello inammissibile per mancato rispetto del termine di cui all'art. 434 cpc;
- sempre in via preliminare dichiarare l'appello inammissibile e manifestamente infondato;
- sempre in via preliminare, respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, essendo la stessa priva di ragioni giustificative;
- nel merito comunque respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n. 854/2023, pubblicata Parte_1 il 6/10/2023, emessa dal Tribun composizione monocratica, perché infondato in fatto ed in diritto e confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado, comprese la condanna alle spese e compenso professionale e le spese della CTU a carico di
[...]
; in via istruttoria: respingere la richiesta di nuova CTU in quanto impos Pt_1 inammissibile ed irrilevante ai fini del decidere. Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale, aumentato in applicazione dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 854/2023 del 6.10.2023, in accoglimento della domanda proposta dalla (di seguito, per brevità, “ Controparte_1 CP_4
pagina 2 di 8 ) nei confronti di , nel giudizio instaurato con atto di intimazione di sfratto Pt_3 Parte_1 per morosità e contestuale citazione per la convalida notificato il 23.6.2022 ed a seguito del mutamento del rito, ha così disposto:
“Accoglie la domanda
Convalida lo sfratto e conferma l'ordinanza di rilascio dell'immobile
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione del 3/01/2020 per inadempimento del conduttore, condanna parte convenuta intimata Parte_1
-al rilascio dell'immobile libero da cose e persone, entro il 30.11.23
-al pagamento in favore di parte attrice intimante , in Controparte_1 persona del titolare p.t., dell'importo di € 9.286,00 oltre interessi legali dalla scadenza di ogni singolo canone di locazione fino al giorno del pagamento
-a rifondere le spese processuali di parte attrice intimante, che liquida in euro 5.077,00 per compenso, oltre il CU relativo allo scaglione di riferimento, oltre RF, CPA ed IVA ai sensi di legge pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta ” Parte_1
La incardinava la causa esponendo che tra le parti erano intervenuti due contratti di CP_1 locazione, relativi all'immobile di sua proprietà sito in Torrita di Siena (SI), Via Parma n. 49, il primo in data 23.7.2018 (al canone di € 300,00), che escludeva dalla locazione una stanza, quasi tutta la terrazza ed il posto auto esterno, il secondo, in sostituzione del precedente, in data 3.1.2020, al canone di € 500,00, che aggiungeva la camera inizialmente esclusa, una maggiore porzione di terrazza (ossia la porzione da cui si accedeva alla camera aggiunta) ed il posto auto esterno;
lamentava quindi che la conduttrice, a partire dalla stipula del secondo contratto, aveva corrisposto la minor somma mensile di € 300,00 rispetto al canone di €
500,00 prefissato, omesso del tutto il pagamento del dovuto dal gennaio 2022 in poi ed altresì omesso il versamento del 50% dell'imposta di registrazione annuale del contratto, accumulando così un debito complessivo pari, alla data della citazione, ad € 7.980,00.
si costituiva in giudizio opponendosi alla convalida dello sfratto e alla richiesta Parte_1 di ingiunzione di pagamento per i canoni. Deduceva che all'inizio del rapporto di locazione, nel 2018, le era stata la possibilità di utilizzare una stanza situata all'interno del capannone sottostante l'immobile per il rimessaggio di oggettistica varia ed un posto auto all'interno del cortile;
il canone era stato pattuito nella somma di € 450,00, da corrispondere, quanto ad €
150,00, in contanti e “a nero” (in aggiunta agli € 300,00 risultanti dal contratto); a seguito pagina 3 di 8 dell'insorgenza di forti tensioni e contrasti tra le parti la aveva deciso di attenersi Pt_1 esclusivamente alle condizioni previste nel contratto sottoscritto, anche allorquando il locatore le aveva chiesto, ad inizio del 2020, di sottoscrivere un nuovo contratto, prevendente un aumento del canone ad € 500,00 “giustificato” dall'ampliamento dell'oggetto della locazione, che la conduttrice si era rifiutata di firmare;
pertanto l'unico contratto sottoscritto tra le parti era quello del 2018.
In data 2.9.2022 il giudice emetteva ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile locato e disponeva il mutamento del rito, assegnando i termini per l'instaurazione della procedura di mediazione (poi esperita con esito negativo) e per l'integrazione degli atti introduttivi;
la causa, quindi, veniva istruita con consulenza tecnica d'ufficio grafologica (la quale, in assenza di osservazioni delle parti, confermava l'autografia della firme a nome di Parte_1 presenti sul contratto di locazione del 3.1.2020 ed escludeva che le firme della medesima apposte sul contratto del 23.7.2018 risultassero sovrascritte a quelle presenti sul documento in verifica) e, all'esito, veniva definita con la sentenza sopra richiamata.
2. La sentenza è stata notificata dalla ai fini della decorrenza del termine per CP_1 impugnare, il 3.11.2023 e, con atto di citazione notificato il 4.12.2023, iscritto a ruolo il
13.12.2023, ha proposto appello, affidato ad un solo motivo, relativo a Parte_1
“motivazione apparente e/o contraddittoria. Errata interpretazione delle risultanze istruttorie”. Secondo l'appellante, in particolare, il giudice, senza motivare il proprio ragionamento, avrebbe effettuato un mero rimando per relationem alle risultanze della c.t.u.; queste, però, sarebbero fuorvianti, in quanto la verifica si svolgeva in assenza dell'originale cartaceo del contratto di locazione del 2020, di cui l'appellante, in primo grado, aveva chiesto inutilmente l'esibizione ex art. 210 c.p.c. o l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. presso l'
[...]
onde poter provare la sovrapposizione delle firme. Ha quindi insistito nelle CP_2 istanze istruttorie sopradette e per la rinnovazione della consulenza tecnica, chiedendo nelle conclusioni di dichiarare nulla la sentenza di primo grado.
3. La si è costituita in giudizio ed ha chiesto: a) in via pregiudiziale, di dichiarare CP_1 inammissibile l'appello, siccome proposto oltre il termine di cui all'art. 434, II co., c.p.c., considerata l'erronea scelta del rito da parte dell'appellante e la proposizione del gravame con atto di citazione depositato presso la Corte d'Appello di Firenze oltre i 30 giorni dalla notifica della sentenza;
b) in via gradata di dichiarare comunque l'appello inammissibile, per carenza dei requisiti di cui all'art. 434, I co., c.p.c., o manifestamente infondato, ex artt. 348 bis e 436
pagina 4 di 8 bis c.p.c., ovvero ancora di respingere lo stesso, sottolineando in particolare come, al contrario di quanto sostenuto nell'atto avversario, il CTU nominato in primo grado avesse effettuato la propria analisi sull'originale del contratto di locazione del 3.1.2020 prodotto dall'appellata, dalla stessa messo a disposizione durante le operazioni peritali.
4. Con ordinanza del 22-27.6.2024, sul rilievo dell'oggetto locatizio della causa, è stato disposto il mutamento del rito in appello con fissazione della discussione avanti al collegio per l'udienza del 21.5.2025 e concessione di termine per il deposito di memorie integrative ex art. 426 c.p.c. sino a 20 gg prima. L'appellante ha quindi depositato in data 2.5.2025 memoria integrativa contenente istanza di sospensione del processo ex artt. 295 o 296 c.p.c. sino alla definizione del procedimento penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Siena, n. 2756/2023 RGNR, a seguito di querela sporta dalla , che vede Pt_1
indagato per i reati p. e p. dagli artt. 48 e 479 c.p.c., commessi in danno Controparte_1 dell'appellante, per fatti relativi al contratto oggetto di causa (procedimento nel quale, secondo quanto si legge nella suddetta memoria, il P.M. in data 13.3.2023 avrebbe formulato l'imputazione e la richiesta di rinvio a giudizio a carico dello ). CP_1
5. Orbene, l'appello è tardivo e, come tale, va dichiarato inammissibile, ciò ostando, evidentemente, anche all'esame dell'istanza di sospensione del processo avanzata dall'appellante.
5.1 In effetti, il giudizio di appello è stato erroneamente introdotto con atto di citazione ad udienza fissa, anziché con ricorso, benché la causa abbia ad oggetto la materia locatizia e dovesse quindi essere trattata con il rito speciale del lavoro anche in secondo grado (cfr. Cass.
12990/2010: “In tema di impugnazioni, alla luce del principio di ultrattività del rito, la proposizione dell'appello deve conformarsi alle forme del rito seguito in primo grado”).
L'atto di citazione è stato notificato in data 4.12.2023, ultimo giorno utile rispetto al termine di 30 giorni utile per proporre impugnazione (termine decorrente dalla notifica della sentenza appellata avvenuta in data 3.11.2023).
Il deposito della citazione, con l'iscrizione a ruolo in Corte d'Appello, si è avuto però solo in data 13.12.2023 e dunque oltre il citato termine.
Come precisato dalla S.C., “nelle controversie in materia di locazione, alle quali è applicabile, ai sensi dell'art. 447-bis cod. proc. civ., il rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui pagina 5 di 8 all'art. 327 cod. proc. civ., e ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima” (Cass.
9530/2010; cfr., altresì, Cass. 1396/2021 e 2687/1994).
Il principio è costante nella giurisprudenza di legittimità: “nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'inammissibilità dell'impugnazione, perché depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell'art. 434, comma 2, cod. proc. civ., o, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., non trova deroga nell'ipotesi in cui l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione anziché con ricorso, laddove l'atto, pur suscettibile di convalida ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., non venga depositato entro il termine per proporre impugnazione” (Cass. 14401/2015; cfr., altresì, la già citata Cass. 12990/2010).
Non è quindi il momento della notifica dell'atto di impugnazione ad avere rilievo ma quello del relativo deposito, avvenuto oltre il termine di legge.
5.2 Le difese svolte sul punto dall'appellante sono prive di pregio.
Anzitutto, non risponde al vero che il giudizio di primo grado abbia avuto, da questo punto di vista, natura “mista”, sol perché introdotto con citazione per convalida di sfratto e poi convertito nelle forme del rito locatizio. Il giudizio, infatti, dopo la prima fase relativa all'intimazione, ha correttamente seguito il rito speciale e si è concluso secondo le regole di quest'ultimo.
In secondo luogo, poi, non può valere il principio della conservazione degli atti processuali, nei termini pretesi dall'appellante, che in particolare richiama la disciplina del d.lgs.
150/2011, art. 4, secondo cui “Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza….Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”.
Tale disciplina, infatti, è inapplicabile al caso di specie, sia in ragione della natura impugnatoria del giudizio, sia per la tipologia stessa del processo di cui trattasi.
Ad affermarlo è la stessa Cass. Sez. Un. 927/2022 richiamata dall'appellante, che omette tuttavia di riportare il passaggio finale della massima: “nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di
pagina 6 di 8 cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.”.
Con tale pronuncia si è in particolare rimarcato (con richiamo anche da alcuni precedenti conformi) che l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 disciplina esclusivamente il mutamento del rito in caso di controversia promossa in forme diverse da quelle previste nel medesimo decreto e non costituisce una norma generale abrogativa e sostitutiva delle norme specifiche di cui agli artt. 426 e 427 c.p.c., che rimangono le norme generali di coordinamento tra rito ordinario e rito lavoristico/locatizio. Nel processo locatizio, dunque, viene in rilievo piuttosto la possibilità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., il che comporta che occorre avere riguardo ai requisiti indispensabili che l'atto deve avere per raggiungere il suo scopo. Ciò è alla base dell'orientamento che riconduce al momento del deposito dell'atto, anziché a quello della sua notifica, l'effetto impeditivo della decadenza.
6. L'appello, quindi, va dichiarato inammissibile per tardività, restando assorbite tutte le ulteriori richieste avanzate dall'appellante
7. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, con applicazione dei parametri minimi, la quale si giustifica in questo caso tenuto conto della semplicità del giudizio vertente su mera questione processuale.
Il valore della causa rientra nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00. Pertanto:
€ 567,00 fase 1; € fase 2; 461,00 fase 2; € 922,00 fase 3; € 956,00 fase 4; in tutto € 2.906,00, oltre accessori di legge.
Ricorrono, infine, nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. I quater d.P.R. 115/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa pagina 7 di 8 istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Consigliere est.
Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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