Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/02/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5686/2015 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
II Sezione civile
Verbale della causa n. 5686/2015 R.G. - TRATTAZIONE SCRITTA (127 ter
c.p.c.)
Oggi 18 febbraio 2025, innanzi alla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, si dà atto che sono state depositate note scritte nell'interesse di , Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Michelangelo Mazzeo e nell'interesse di CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmen Trifilò
[...]
Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5686/2015 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina, Via dei Verdi n. 13 presso lo studio dell'Avv.
Michelangelo Mazzeo Rinaldi che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- parte attrice
CONTRO
con sede sociale in Roma, Via Alessandro Specchi n. 16 e Controparte_1
Direzione Generale in Piazza Cordusio 20123 Milano, Partita IVA n.
in persona del legale rappresentante pro tempore , P.IVA_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmen Trifilò, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
-parte convenuta - avente ad oggetto: contratti bancari.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 20 ottobre 2015 , Parte_1 premesso di essere titolare del conto corrente bancario n. 300199380 sottoscritto
1
in data 6 maggio 1980 il cui saldo debitorio, al 21 dicembre 2008, era pari ad euro
357,47, ha contestato: a) l'illegittima applicazione di interessi ultralegali;
b)
l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto;
c) l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
d) l'applicazione di interessi usurari, nonché la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, con vittoria di spese e compensi.
Tanto premesso, parte attrice ha chiesto: a) di dichiarare la nullità delle condizioni applicate dall' per l'illegittima applicazione di tassi Controparte_1 ultralegali, della commissione di massimo scoperto, della capitalizzazione trimestrale, degli interessi usurari e delle valute;
b) di accertare il diritto di parte attrice alla restituzione di tutte le somme illegittimamente incassate dall' CP_1 con la conseguente condanna della convenuta al pagamento di tali somme;
[...]
c) di accertare che l' avesse tenuto una condotta contraria a buona Controparte_1 fede correttezza, con condanna di quest'ultima, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, al risarcimento del danno nella misura accertata in corso di causa o in misura pari al saggio medio di rendimento netto dei titoli di
Stato con scadenza non superiore a dodici mesi.
Con comparsa di costituzione e di risposta del 6 febbraio 2016 si è costituita in giudizio l la quale ha dedotto, preliminarmente, che parte attrice, Controparte_1 in ossequio ai principi che regolano il riparto dell'onere della prova, avrebbe dovuto produrre gli estratti conto a partire dal saldo zero, non essendo sufficienti i soli estratti conto prodotti in quanto relativi agli anni dal 2004 al 2008 e non essendo possibile procedersi con la c.t.u. in quanto meramente esplorativa.
Nel merito contestava la fondatezza delle pretese avversarie, chiedendone l'integrale rigetto.
Esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., veniva ammessa CTU tecnico contabile in ordine ai rapporti contrattuali oggetto del giudizio.
Espletata c.t.u. tecnico contabile, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 18 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., disponendosi contestualmente la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Priva di pregio è la doglianza di parte attrice secondo cui la ricostruzione del rapporto di conto corrente in esame avrebbe dovuto fondarsi sul saldo iniziale pari a zero, anziché sul saldo indicato nel primo estratto conto disponibile. In proposito, non può essere accolta la tesi per la quale, sulla base del cosiddetto principio di vicinanza della prova, deve sempre e comunque farsi ricadere sulla banca l'onere della produzione degli estratti conto, indipendentemente dal fatto che sia presentata dalla banca stessa domanda di pagamento ovvero sia proposta dal correntista domanda di ripetizione. Infatti, il principio di vicinanza della prova
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può e deve guidare l'interprete nei casi in cui la ricostruzione degli oneri probatori
è oggettivamente dubbia ma non può certo essere utilizzato per scardinare le regole generali poste dall'art. 2697 c.c., così come invece accadrebbe nel caso che qui occupa. L'applicazione del c.d. “saldo zero” costituirebbe, inoltre, un artifizio privo di qualsiasi fondamento logico-giuridico oltre ad essere in profondo contrasto con le disposizioni che regolano l'onere della prova.
Analizzando la documentazione agli atti, parte attrice ha infatti prodotto il contratto di conto corrente n. 1804-41-01113-93 (successivamente ricodificato nell'attuale conto corrente n. 300199380) del 6 maggio 1980 dallo stesso sottoscritto, nonché gli estratti conto dal 2004 al 2008.
Il nominato c.t.u., quanto alla ricostruzione del conto corrente, ha rilevato che gli estratti conto ed i conti scalari sono relativi al periodo dall' 1/1/2004 al
31/12/2008, con saldo iniziale passivo pari ad € 4.007,27 e saldo finale passivo pari ad € 357,47, evidenziando in particolare che gli estratti conto sono stati prodotti senza soluzione di continuità ad eccezione del periodo dall'1 al 31 maggio
2008 e che, tuttavia, per tale periodo la continuità è garantita dei conti scalari.
Da un'analisi del contratto sottoscritto dal correntista emerge, peraltro - come si evince altresì dalla stessa consulenza tecnica d'ufficio - la mancata sottoscrizione degli articoli elencati in calce alla prima pagina del contratto di conto corrente e, tra queste, segnatamente quella relativa all'art. 16 volta a disciplinare l'esercizio dello ius variandi da parte della banca.
Difformemente da quanto espressamente disposto dall'art. 1341 c.c., che impone la specifica sottoscrizione di quelle clausole c.d. vessatorie che determinano uno squilibrio contrattuale, il correntista ha apposto la propria sottoscrizione soltanto in calce al contratto, ove tutte le clausole sono state sic et simpliter richiamate in blocco, senza consentire alla parte attrice di distinguerne adeguatamente il contenuto.
In proposito, l'orientamento della Suprema Corte è nel senso di ritenere che la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie deve essere separata ed autonoma rispetto a quella delle altre, perché solo in questo modo viene adeguatamente richiamata l'attenzione del contraente debole. Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate (fattispecie relativa ad una clausola derogatoria della competenza territoriale) (ex plurimis, in senso conforme, Cassazione civile, sez. VI,
13/11/2014, n. 24193; Cassazione civile, sez. VI, 11/06/2012, n. 9492; Cass. n.
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16417 del 2009; Cassazione civile, sez. II, 29/02/2008, n. 5733;; Cass. n. 13890 del 2005).
Ne consegue, in ultima analisi, che non risultando siffatta clausola sottoscritta secondo le modalità di cui all'art. 1341 c.c. (così come interpretato dalla predetta giurisprudenza di legittimità), non è possibile tenere conto della stessa. Il consulente tecnico, in tal senso, dopo avere dato atto a pagina 8 che “lo ius variandi non è stato specificamente pattuito, come previsto dall'art. 118
T.U.B.”, ha ritenuto condivisibilmente che tutte le variazioni delle condizioni contrattuali non pattuite correttamente non possono essere considerate ai fini del ricalcolo del conto.
Passando alla disamina delle doglianze sollevate da parte attrice va disattesa la contestazione in ordine alla presunta e illegittima applicazione di interessi ultralegali, in quanto generica e priva di riscontro sulla base degli atti processuali.
E' sufficiente richiamare, in tal senso, il terzo comma dell'art. 1284 c.c., ai sensi del quale gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.
La Suprema Corte, in punto di diritto, ha altresì evidenziato che affinché una convenzione relativa agli interessi ultralegali sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse, sicché la clausola di mero rinvio agli usi c.d. piazza ai fini della determinazione degli interessi, stante la genericità di quest'ultima, deve ritenersi nulla (cfr. Cass., sez. I, 18.09.2003 n. 13739; Cass., sez. III, 02 febbraio 2007, n. 2317; Cass., sez.
III, 11/01/2006 n. 266).
Nella fattispecie in esame, come si evince dalle condizioni contrattuali di conto corrente applicate, è stato pattuito specificamente e per iscritto, in conformità alla disciplina di cui all'art. 1284, comma 3 c.c., il tasso ultralegale nella misura del
23,50%, sicché deve escludersi l'esistenza di clausole di rinvio ad usi c.d. piazza per la determinazione del tasso di interesse.
Procedendo, poi, alla disamina dell'eccezione relativa all'applicazione di interessi usurari, deve rilevarsi che siffatta eccezione merita parziale accoglimento.
Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito dalla L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n.
108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del
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quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per giurisprudenza consolidata, pronunciatasi anche a Sezioni Unite, inoltre, deve ritenersi che allorquando il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto
(Cass. Civ., 30.01.2018 n. 2311; Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017 n. 24675), escludendosi, pertanto, la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta.
Ciò posto, nel caso di specie, esclusa la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta, deve, in primo luogo, rilevarsi che le doglianze di parte attrice appaiono infondate,
Muovendo dalla considerazione per cui l'unica pattuizione valida sul tasso d'interesse debitore risale al 6 maggio 1980 – in quanto la facoltà di apportare modifiche unilaterali alle condizioni contrattuali riservatasi dalla Banca non
è stata specificamente pattuita come previsto dall'art. 118 T.U.B. – il consulente ha condivisibilmente esaminato il superamento o meno del tasso soglia tenendo conto dei parametri relativi al periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia a seguito della legge n. 2 del
2009 e secondo le modalità indicate dalla sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 16303/2018, avuto riguardo al periodo oggetto di contestazione
(2003-2008).
Quanto alla sussistenza del fido bancario, occorre tenere in considerazione le osservazioni avanzate da parte attrice sulla falsariga degli orientamenti della
Cassazione del 2023 e del 2024 (v. Cass. civ. ordinanza 34887 del 14 dicembre
2023 e Cass. civ. ordinanza 2338 del 24 gennaio 2024). L'orientamento della Corte di Cassazione del 2023 ha posto in evidenza come per i rapporti di conto corrente anteriori al 1992 la stipula del contratto per iscritto non fosse prevista a a pena di nullità: nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 3 l. n. 154 del 1992, il quale ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era infatti consentita la
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conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, alla luce del comportamento rilevante della banca (Cass. 24 giugno 2008, n. 17090).
La Corte di Cassazione ha sottolineato ancora come, se è vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (Cass. 28 luglio 1999, n. 8160) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa, ciò non significa, tuttavia, che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito: significa, piuttosto, che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non possa trarsi dalle descritte situazion (in parte motiva Cass. civ. 34887 del 14 dicembre
2023).
Nella prospettiva sopra indicata (avendo cioè riguardo alla disciplina anteriore alla l. n. 154/1992 e al regime della nullità di protezione) ― la pattuizione di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive può, dunque, emergere – come chiarisce la Cassazione “dallo stesso contegno della stessa nella gestione del conto […] A fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la banca avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario”.
Orbene, nel caso di specie, oltre alla documentazione contabile esaminata dal consulente, da cui quest'ultimo ha ricostruito la concreta esistenza di un rapporto di affidamento tra la Banca e il correntista, deve altresì richiamarsi la clausola n. 6 del contratto del 6 maggio 1980 da cui si evince in modo lapalissiano la sussistenza di detto rapporto.
La clausola n. 6 sopra richiamata, infatti, dispone espressamente che le aperture di credito che il Banco di credito ritenesse eventualmente di concedere al correntista sono soggette alle seguenti statuizioni:
a) il correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
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b) se l'apertura di credito è a tempo determinato il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte e tasse, anche senza un espressa richiesta del Banco;
c) il Banco ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o sospenderla;
per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore ad un giorno.
Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto;
d) in ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo di credito concesso;
e) le eventuali disposizioni allo scoperto che il Banco ritenesse di eseguire o la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite”.
Il consulente tecnico, conseguentemente, ha posto in essere, sulla base della documentazione contabile, una ricostruzione del fido nella misura di euro
10.330,00 fino al terzo trimestre 2024 e di euro 10.000,00 nel periodo successivo.
Trattandosi di conto affidato e avuto riguardo al tasso soglia di confronto, il superamento della soglia usuraria è stato rilevato in tutti i trimestri 2004, sicchè il conto corrente è stato ricostruito applicando nei trimestri in cui è stata rilevata l'usura i tassi convenzionali, mentre nei restanti trimestri gli interessi applicati dalla Banca perché inferiori a quelli ab origine pattuiti.
Va, poi, accolta l'eccezione di illegittima capitalizzazione degli interessi da parte della banca. In tema di anatocismo, infatti, è ormai costante la giurisprudenza di legittimità nel ritenere la sua illiceità per contrarietà al disposto di cui all'art. 1283 c.c., in tutti quei contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore del
Decreto CICR del 7 febbraio 2000.
Basti richiamare il revirement giurisprudenziale avvenuto con la sentenza della Corte di Cassazione, sez. I civile, del 16 marzo 1999, n. 2374, per la quale
“la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”
(conformi Cassazione civile, sez. III, 30 marzo 1999 n. 3096 e Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 199, n. 3845).
Il giudice di legittimità, infatti, ha evidenziato come la pratica bancaria di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi (e annualmente quelli attivi) del correntista non possa qualificarsi uso normativo ai sensi dell'art. 1283 c.c., mancando dell'indefettibile elemento soggettivo dell'opinio juris ac necessitatis.
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A tale conclusione la giurisprudenza è pervenuta, innanzitutto, in base al fatto che prima del 1952 non fosse praticato dalle banche l'anatocismo trimestralmente, ma semestralmente o annualmente, e sul presupposto che tale pratica si sarebbe diffusa solamente a seguito della predisposizione da parte dell'ABI delle norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi (con effetto dall'1 gennaio 1952), che non solo non avrebbero natura normativa, ma sarebbero anche inidonee ad originare una vera e propria consuetudine, atteso che i clienti delle banche avrebbero acconsentito all'inserimento delle clausole di capitalizzazione trimestrale nei contratti, non perché ritenute conformi a norme di diritto oggettivo già esistenti, alle quali doversi conformare (in tal caso non vi sarebbe neanche stata la necessità di prevedere contrattualmente clausole anatocistiche), ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, ed insuscettibili di negoziazione individuale, essendo la loro sottoscrizione presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Tale orientamento è stato, d'altronde, confermato dalle Sezioni Unite del 4 novembre 2004, n. 21095, che hanno ben evidenziato come la reiterazione del comportamento delle banche di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi non sarebbe accompagnata dall'opinio juris ac necessitatis, sia perché le precedenti pronunce giurisprudenziali in tal senso non avrebbero comunque il potere di normativizzare una consuetudine contra legem, sia perché
i clienti avrebbero percepito la necessità di dover sottostare ad una pratica scorretta
(data la differenza tra la capitalizzazione degli interessi passivi e attivi), non perché giuridicamente obbligati, ma perché prevista unilateralmente dalle banche (in questo senso ex pluris: Cassazione civile, sez. III, 13 giugno 2002, n.
8442; Cassazione civile, sez. I, 28 marzo 2002, n. 4490).
Tanto premesso, la nullità della clausola anatocistica, che presenta natura parziale, comporta la necessità di procedere alla rideterminazione del saldo finale del conto senza operare alcuna capitalizzazione, neanche annuale.
A tale conclusione è pervenuta la giurisprudenza maggioritaria, evidenziando sia l'eventuale assenza di previsioni contrattuali in tale senso, sia il difetto di una norma imperativa che ne preveda l'applicabilità ex art. 1419, c. II, c.c. in sostituzione della clausola nulla (cfr. Trib. Roma 17 gennaio 2007; Trib. Monza 4 dicembre 2007; Trib. Brindisi n. 431/07); né può argomentarsi in base al disposto di cui all'art. 1283 c.c., il quale riconosce l'anatocismo con esclusivo riferimento al periodo successivo alla domanda giudiziale. Tale conclusione è stata, d'altronde, da ultimo avallata dall'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418, che hanno definitivamente escluso l'applicazione di qualsivoglia tipo di capitalizzazione, anche annuale (così anche
Cassazione civ., sez. I, 14 marzo 2018, n. 6251).
8 N. 5686/2015 R.G.
Nel caso di specie, oltre a non essere stata contestata ex adverso la capitalizzazione trimestrale degli interessi, devono condividersi le valutazioni operate dal consulente tecnico d'ufficio il quale, rilevata la concreta applicazione del sistema di capitalizzazione trimestrale e, d'altra parte, non rinvenendo – negli atti processuali – pattuizioni sulla capitalizzazione successive al 30 giugno 2000, ha ricostruito il rapporto di conto corrente escludendo la capitalizzazione trimestrale applicata dalla Banca.
Si rammenti, sul punto, che secondo il condivisibile della Corte di Cassazione
“una volta affermato che ai fini della Delib. CICR 9 febbraio 2000, art. 7, assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 2, dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata Delib.” (v. Cassazione civile sez.
I, 19/05/2020, n. 9140; conf. Cassazione civile sez. I, 21/06/2021, n. 17634;
Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, n. 26769; Cassazione civile sez. I,
21/10/2019, n. 26779). Parimenti, è fondata l'eccezione di illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto.
In tema di commissioni di massimo scoperto, con riferimento al periodo antecedente al 2009, (data del primo intervento normativo), deve considerarsi nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. la clausola che prevede l'applicazione della commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, e non anche le concrete modalità operative, ossia su quali importi e per quali periodi la medesima venga applicata (Trib. Busto
Arsizio 9 dicembre 2009; Trib. Padova, 10 giugno 2011; conformi Trib. Padova,
26 luglio 2012; Trib. Bari 24 aprile 2014). Tale clausola, infatti, non consentirebbe al correntista di comprendere la reale entità della commissione e verificare la sua corretta applicazione da parte della banca. Perché la commissione di massimo scoperto risulti sufficientemente determinata dovrà, pertanto, “essere espressamente specificato che si tratta di una commissione applicata sul finanziamento concesso, o su quello utilizzato, e dovrà esserne indicata la misura, la modalità e la periodicità di calcolo” (Tribunale Teramo, 18.01.2010).
Ebbene, nel caso di specie, l'onere non risulta essere adeguatamente determinato nei suoi elementi essenziali: è evidente, infatti, alla luce dei criteri e dei principi sopra delineati, che l'applicazione della c.m.s. è assolutamente nulla per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo possibile in nessun modo cogliere,
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in base alle condizioni contrattuali di cui al contratto del 6 maggio 1980 allegato in atti, i tratti essenziali dell'onere imposto dalla banca (e cioè la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità di addebito).
Conseguentemente, il consulente tecnico d'ufficio ha escluso le commissioni di massimo scoperto applicate, tenuto conto peraltro che la consulenza ha avuto ad oggetto gli estratti conto compresi tra il 2003 e il 2008, relativi cioè al periodo antecedente alla nuova disciplina sulla commissione di massimo scoperto di cui al comma 3 dell'art. 2 bis D.L. n.185/2008 conv. in L.n.2/2009. In merito poi all'accertamento sulle spese pattuite oggetto del mandato assegnato al c.t.u. deve rilevarsi che, dal contratto, non è stato possibile evincere in modo dettagliato il tipo, la misura ed a quale servizio si riferirebbero siffatte spese, sicchè, stante l'assoluta indeterminatezza delle stesse, nella ricostruzione del rapporto sono state altresì escluse eventuali spese addebitate.
Deve essere, infine, esaminata l'eccezione relativa all'illegittima applicazione dei giorni di valuta.
Al riguardo, in mancanza dei singoli titoli contabilizzati che consentissero di accertare la data di valuta, il CTU ha rideterminato la valuta applicata dalla banca sostituendola con quella della data di operazione risultante dagli estratti conto.
In definitiva, alla stregua di tutte le considerazioni sopra esposte, il ricalcolo del conto corrente n.300199380 è stato effettuato a) per data movimento;
b) applicando i tassi d'interesse applicati dalla Banca e rivisti nei trimestri di superamento dei tassi soglia;
c) considerando il conto affidato;
d) escludendo il sistema di capitalizzazione degli interessi applicato, nonché le commissioni di massimo scoperto, le commissioni e spese non pattuite per tutta la durata del rapporto, con un saldo finale attivo, al netto del saldo debitorio di euro 357,47, pari ad euro 18.490,07.
La Banca convenuta va, pertanto, condannata al pagamento in favore di parte attrice alla somma di euro 18.490,07, oltre interessi convenzionali dalla chiusura del conto sino al soddisfo.
Trattandosi di debito di valuta non può riconoscersi la rivalutazione monetaria.
Deve, infine, rigettarsi l'ulteriore domanda risarcitoria spiegata da parte attrice. In tema di risarcimento del danno è costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia
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contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”).
Il sistema di responsabilità civile e contrattuale è, infatti, permeato dal principio della risarcibilità del danno effettivo che possa considerarsi come conseguenza diretta ed immediata dell'altrui comportamento illecito ovvero inadempiente (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 24.03.2006, n. 6572, per la quale “la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento”).
Ebbene, nel caso di specie, non sussistono sufficienti elementi per concludere nel senso della esistenza del danno, non avendo l'attore fornito prova di uno specifico pregiudizio che avrebbe subito dall'illegittima applicazione di clausole nulle, né emerge la sussistenza di una imputazione soggettiva in capo alla banca in ordine all'illecito commesso, essendosi parte attrice genericamente limitata ad allegare il danno subito.
Stante la soccombenza della Banca convenuta, quest'ultima va altresì condannata al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice.
Le spese processuali si liquidano in base D.M. n. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della causa (euro 18.490,07), dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta: ai fini della determinazione delle spese, attesa la non complessità delle questioni trattate, sono stati utilizzati i valori minimi.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta, stante l'integrale soccombenza della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5686/2015 R.G., promossa da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Accerta, per le causali esposte in motivazione, che l' è Controparte_1 debitrice nei confronti di della somma di euro 18.490,07 a titolo Parte_1 di saldo del conto corrente n. 300199380, oltre interessi convenzionali dalla chiusura del conto fino al soddisfo;
2. Condanna, per l'effetto, l' al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di euro 18.490,07, oltre interessi convenzionali dalla
[...] chiusura del conto fino al sodisfo;
3. Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1 nei confronti dell' Controparte_1
11 N. 5686/2015 R.G.
4. Condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute Controparte_1 da parte attrice, che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge ed euro 518,00 per spese vive.
5. Pone le spese ed onorari di c.t.u. a carico di parte convenuta, e ne ordina la rifusione in favore delle altre parti, ove da questi anticipate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 18 febbraio 2025.
Il Giudice Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il magistrato ordinario in tirocinio dott. Umberto Santoro.
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