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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/05/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6787/2023
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE II CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 28/05/2025 ad ore 9,00 avanti al Giudice Onorario Alessandra Focaccia sono comparsi l'avv. Co L. Zaccarelli per i ricorrenti e l'avv. A. Riefolo per parte resistente .
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e insistono per l'accoglimento delle rispettive conclusioni già precisate agli atti.
Il Giudice dato atto di quanto sopra, dopo discussione orale, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice Onorario
Alessandra Focaccia
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Alessandra Focaccia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6787/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), con il patrocinio dell'avv. Enrico Gragnoli e dell'avv. Luca Zaccarelli P.IVA_1
RICORRENTI contro
), con i funzionari dott. TRoparte_2 P.IVA_2
, dott.ssa , dott.ssa TRoparte_3 TRoparte_4 CP_5
RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D. Lgs.
150/2011.
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA
- Con ricorso tempestivamente depositato in data 27/11/2023, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.
[...]
Co 2023/CONT/145/20 emessa dall' di con la quale era stato loro ingiunto – al primo CP_2
quale trasgressore e alla seconda quale obbligata in solido – il pagamento della sanzione amministrativa di € 50.000,00, oltre a € 38,30 per spese di notifica, per avere posto in essere con la un appalto illecito di manodopera, privo dei requisiti di legge, in TRoparte_6
violazione dell'art. 29 D. Lgs. n. 276/2003, nel periodo giugno 2016- giugno 2017 (per n. 1768 giornate complessive di n. 18 lavoratori).
pagina 2 di 7 - L'ordinanza-ingiunzione in questa sede opposta trae origine da una procedura ispettiva avviata dall' , dall'INPS e dall'INAIL di con primo accesso del 14/03/2019 TRoparte_2 CP_2 presso la sede della a Polinago (MO), all'esito della quale veniva contestata – Parte_2
per la parte che qui interessa – la liceità del contratto di appalto di servizi intercorso tra Parte_2
quale committente, e la quale appaltatrice.
[...] TRoparte_6
Co In particolare, l' ha ritenuto che detto appalto – avente ad oggetto attività di assistenza agli anziani svolta nell'ambito della struttura organizzativa della società committente – non fosse un regolare appalto di servizi, ma dissimulasse una somministrazione illecita di manodopera;
era stato quindi elevato verbale unico di accertamento n. MO00000/2019-430-01 del 4/07/2019.
- Gli opponenti deducevano l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e ne chiedevano l'annullamento, contestando le circostanze di fatto poste a base dell'accertamento ispettivo;
adducevano che l'appalto intercorso tra e era Parte_2 TRoparte_6
un appalto di servizi lecito, conforme al modello normativo;
più precisamente era un regolare contratto di appalto "chiavi in mano", cosicché nessun amministratore/ collaboratore/ dipendente della avrebbe operato presso la casa-famiglia nel periodo in cui vi aveva Parte_2 operato la CP_6 TRoparte_6
Co
- Si costituiva in giudizio l di depositando gli atti del procedimento sanzionatorio e CP_2
contestando tutti i motivi di opposizione;
chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
- Sospesa l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata, la causa era istruita con l'escussione di testi di parte ricorrente e di parte resistente;
nel corso dell'istruttoria, all'udienza del
20/11/2024, questo giudice invitava le parti ad una soluzione conciliativa e formulava una Co proposta transattiva di definizione della lite, non accettata dalla resistente .
- In sede di note conclusive, la difesa opponente ha integrato le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, chiedendo, in via subordinata, la riduzione della sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata.
- La causa è discussa e decisa all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che l'illecito contestato a in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante di per avere stipulato con la un Parte_2 TRoparte_6 fittizio contratto di appalto, dissimulante una somministrazione irregolare di manodopera, abbia pagina 3 di 7 trovato fondamento nella documentazione prodotta in atti e nelle dichiarazioni rese in corso di causa.
Al fine di meglio inquadrare gli elementi di fatto che rilevano affinché un appalto avente ad oggetto prestazioni lavorative possa essere considerato genuino e lecito ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d. lgs. n. 276 del 2003, si richiama il condivisibile principio di diritto costantemente ribadito sul punto dalla giurisprudenza di legittimità: "In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente" (Cass., Sez. VI, ord. 12551/2020).
Nelle ipotesi in cui manchino i requisiti sopra descritti, si avrà una fornitura di prestazioni lavorative illecita perché non svolta alle condizioni stabilite dalla normativa (si rileva, peraltro,
Co TR come evidenziato dalla difesa dell' , che nel periodo oggetto di accertamento la pur in possesso della specifica autorizzazione, non ha agito come agenzia per il lavoro, non risultando regolarmente effettuati gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa).
Orbene, dalle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva e dalle testimonianze rese nel presente giudizio, è emerso che presso non erano presenti referenti della cooperativa Parte_2 appaltatrice e i lavoratori impiegati nell'appalto, solo formalmente assunti dalla TRoparte_6
erano gestiti e organizzati da e – in alcun modo legate
[...] Persona_1 Parte_3
TR alla in base alle risultanze istruttorie – che stabilivano i turni e gli orari di lavoro, in funzione delle esigenze della casa-famiglia.
I lavoratori interrogati in sede ispettiva ed escussi in corso di causa hanno riferito che le indicazioni e le direttive sul lavoro da svolgere erano loro impartite da o da Per_1 Per_1 Parte_3
uniche loro referenti organizzative, con le quali avevano avuto il colloquio di lavoro
[...] presso prima di essere impiegati nell'appalto e sempre presso Parte_2 Parte_2
TR
avevano poi sottoscritto il contratto di lavoro con senza avere mai conosciuto alcun
[...]
referente o titolare della cooperativa, avente sede a Roma (v. le dichiarazioni ispettive e pagina 4 di 7 [... testimoniali rese dalle lavoratrici, tutte assolutamente concordanti ed univoche sul punto:
TR
, all'epoca dipendente di impiegata presso come operaria addetta CP_7 Parte_2
Co TR alle pulizie [doc. 7 e 8 ; ud. del 2/10/2024]; A. , all'epoca dipendente di impiegata Tes_1
Co presso come infermiera [doc. 13 e 14 ; ud. del 2/10/2024]; [doc. 11 Parte_2 CP_8
Co Co Co ; ud. del 20/11/2024]; [doc. 16 ; ud. del 24/02/2025]; [doc. 9 ; ud. del CP_9 CP_10
Co 24/02/2025]; [doc. 12 ; ud. del 24/02/2025]). CP_11
I lavoratori hanno altresì riferito di non sapere per chi effettivamente lavorassero e Per_1
, anche se i più hanno parlato di ( ) come dipendente- impiegata di Parte_3 Parte_3 Pt_3
(la lavoratrice , interrogata al momento dell'accesso ispettivo in data Parte_2 CP_7
Co 14/03/2019 [doc. 7 ], ha dichiarato: "Tutti i colloqui di lavoro preventivi all'assunzione li avevo fatti con la sig.ra che mi risulta all'epoca fosse una dipendente diretta, con qualifica di Parte_3
impiegata, di "; interrogata in sede ispettiva in data 3/06/2019 [doc. Parte_2 CP_11
Co 12 ]: "Ho fatto il colloquio con una certa che era impiegata a ") e, Parte_3 Parte_2
con riferimento a la lavoratrice , escussa all'ud. del 24/02/2025, ha Persona_1 CP_10 dichiarato: "Il nostro referente era;
credo che lavorasse per la sig.ra , moglie del Per_1 Per_2 titolare e escussa all'ud. del 24/02/2025: " era responsabile di Parte_1 CP_9 Per_1 Parte_2
; era lei che organizzava il nostro lavoro e i nostri turni;
non so che rapporto avesse con
[...] [...]
cioè se fosse dipendente o collaboratrice", con ciò escludendo – non già in base ad Parte_2
un'astratta presunzione, bensì sulla base di concrete circostanze – un loro legame con la TR cooperativa
È altresì emerso che era titolare della Progetto 900 – esercente attività di assistenza Persona_1 agli anziani – e era sua impiegata/segretaria (v. in particolare quanto riferito da Parte_3
in sede di escussione testimoniale, ud. del 2/10/2024). Tes_2
Dalla documentazione prodotta non sono emersi elementi idonei a fare ritenere che tra Per_1
TR e da un lato e dall'altro, intercorressero rapporti commerciali e/o di
[...] Parte_3
lavoro e quanto alle dichiarazioni delle testi ("Eravamo organizzati da , penso CP_7 Parte_4
fosse dipendente anche lei della Cooperativa", ud. del 2/10/2024) e moglie del ricorrente Tes_3
("Ho sentito parlare di me ne parlò mio marito… da quanto capii aveva rapporti con Persona_1 TR la cooperativa ma non so che tipo di rapporto", ud. del 2/10/2024), non può che segnalarsi il carattere ipotetico della prima e "de relato actoris" della seconda (peraltro, trattasi di dichiarazione testimoniale resa dalla moglie dell'opponente, il che, in mancanza di riscontri, ne pagina 5 di 7 affievolisce senz'altro l'attendibilità), pertanto inidonee a supportare la fondatezza dell'assunto di parte opponente. Irrilevante oltre che tardiva è poi la documentazione prodotta dalla difesa di parte opponente con le note conclusive (docc. 42-49).
Al contrario, gli elementi acquisiti portano univocamente a ritenere che la società ricorrente si sia avvalsa di per gestire e organizzare i lavoratori impiegati in appalto. Persona_1
D'altra parte, alla medesima conclusione è giunto il Giudice del Lavoro nel giudizio n. 9/2020 R.G.L. promosso avanti a questo stesso Tribunale, Sezione Lavoro, dalla società contro Parte_2
l'INPS (giudizio richiamato dalla stessa difesa di parte ricorrente nel ricorso introduttivo, p. 11 e pp. 22-23), originato dallo stesso accertamento ispettivo da cui è scaturita l'ordinanza ingiunzione qui opposta (sentenza n. 676/2024).
Alla luce di quanto sopra, dunque, si ritiene provata la sussistenza di una somministrazione illecita di manodopera: in sostanza, la si è limitata a fornire a TRoparte_6 Parte_2
una mera forza lavoro e non un servizio "autonomamente organizzato", come risulta
[...]
dalle dichiarazioni rese da tutti i lavoratori in sede ispettiva, assolutamente concordanti ed univoche sul punto.
Con riguardo al valore da attribuire alle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, si richiama il condivisibile principio di diritto costantemente ribadito sul punto dalla giurisprudenza di legittimità: "i verbali redatti da pubblico ufficiale... fanno prova, fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti"
(cfr. Cass. civ. sez. lav., 10/12/2002, n.17555; conformi Cass. civ. sez. III, 25/06/2003, n.10128 e
Cass. civ. sez. lav., 19/04/2010, n.9251) e "per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria" (cfr. Cass. civ. sez. III,
09/09/2008, n.22662).
La S.C. ha altresì precisato che le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati in sede ispettiva possono bastare da sole a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge: infatti, sebbene i verbali redatti dagli ispettori facciano piena prova, fino a querela di falso, solo dei fatti che i funzionari attestano avvenuti in loro presenza, tuttavia, il materiale raccolto dal verbalizzante è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze che il pubblico ufficiale segnali di avere accertato pagina 6 di 7 nel corso dell'indagine, qualora il contenuto delle dichiarazioni rese dai lavoratori in concorso con altri elementi e in mancanza di adeguata prova contraria – di cui parte ricorrente era onerata – consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione (v. per tutte Cassazione civile sez. lav.,
10/12/2002, n.17555; Cassazione civile sez. lav., 19/04/2010, n. 9251).
In sede di note conclusive, la difesa opponente ha integrato le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, chiedendo, in via subordinata, la riduzione della sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata.
Orbene, deve ritenersi che tale integrazione rientri nella facoltà riconosciuta alle parti dall'art. 420, comma 1, cpc (applicabile ai giudizi di opposizione a ordinanza-ing., regolati dal rito del lavoro) e, all'esito di una valutazione complessiva dei fatti di causa e tenuto conto dei criteri di cui all'art. 11
L. n. 689/81, si ritiene che possa essere accolta la domanda così formulata di rideterminazione e riduzione della sanzione pecuniaria.
Per i motivi esposti, la sanzione comminata con l'ordinanza-ingiunzione opposta è rideterminata nella misura ridotta di € 16.666,67 oltre a € 38,30 per spese di notifica.
Le spese di lite, in considerazione della ritenuta necessità di rideterminare la sanzione amministrativa, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, visti gli artt. 22 L. 689/1981, 6 D. Lgs. 150/2011 e 429 c.p.c., definitivamente decidendo nella causa in oggetto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta e, per l'effetto, riduce la sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata a € 16.666,67 oltre a € 38,30 per spese di notifica;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza allegata a verbale d'udienza.
Modena, 28 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Alessandra Focaccia
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE II CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 28/05/2025 ad ore 9,00 avanti al Giudice Onorario Alessandra Focaccia sono comparsi l'avv. Co L. Zaccarelli per i ricorrenti e l'avv. A. Riefolo per parte resistente .
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e insistono per l'accoglimento delle rispettive conclusioni già precisate agli atti.
Il Giudice dato atto di quanto sopra, dopo discussione orale, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice Onorario
Alessandra Focaccia
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Alessandra Focaccia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6787/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), con il patrocinio dell'avv. Enrico Gragnoli e dell'avv. Luca Zaccarelli P.IVA_1
RICORRENTI contro
), con i funzionari dott. TRoparte_2 P.IVA_2
, dott.ssa , dott.ssa TRoparte_3 TRoparte_4 CP_5
RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D. Lgs.
150/2011.
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA
- Con ricorso tempestivamente depositato in data 27/11/2023, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.
[...]
Co 2023/CONT/145/20 emessa dall' di con la quale era stato loro ingiunto – al primo CP_2
quale trasgressore e alla seconda quale obbligata in solido – il pagamento della sanzione amministrativa di € 50.000,00, oltre a € 38,30 per spese di notifica, per avere posto in essere con la un appalto illecito di manodopera, privo dei requisiti di legge, in TRoparte_6
violazione dell'art. 29 D. Lgs. n. 276/2003, nel periodo giugno 2016- giugno 2017 (per n. 1768 giornate complessive di n. 18 lavoratori).
pagina 2 di 7 - L'ordinanza-ingiunzione in questa sede opposta trae origine da una procedura ispettiva avviata dall' , dall'INPS e dall'INAIL di con primo accesso del 14/03/2019 TRoparte_2 CP_2 presso la sede della a Polinago (MO), all'esito della quale veniva contestata – Parte_2
per la parte che qui interessa – la liceità del contratto di appalto di servizi intercorso tra Parte_2
quale committente, e la quale appaltatrice.
[...] TRoparte_6
Co In particolare, l' ha ritenuto che detto appalto – avente ad oggetto attività di assistenza agli anziani svolta nell'ambito della struttura organizzativa della società committente – non fosse un regolare appalto di servizi, ma dissimulasse una somministrazione illecita di manodopera;
era stato quindi elevato verbale unico di accertamento n. MO00000/2019-430-01 del 4/07/2019.
- Gli opponenti deducevano l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e ne chiedevano l'annullamento, contestando le circostanze di fatto poste a base dell'accertamento ispettivo;
adducevano che l'appalto intercorso tra e era Parte_2 TRoparte_6
un appalto di servizi lecito, conforme al modello normativo;
più precisamente era un regolare contratto di appalto "chiavi in mano", cosicché nessun amministratore/ collaboratore/ dipendente della avrebbe operato presso la casa-famiglia nel periodo in cui vi aveva Parte_2 operato la CP_6 TRoparte_6
Co
- Si costituiva in giudizio l di depositando gli atti del procedimento sanzionatorio e CP_2
contestando tutti i motivi di opposizione;
chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
- Sospesa l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata, la causa era istruita con l'escussione di testi di parte ricorrente e di parte resistente;
nel corso dell'istruttoria, all'udienza del
20/11/2024, questo giudice invitava le parti ad una soluzione conciliativa e formulava una Co proposta transattiva di definizione della lite, non accettata dalla resistente .
- In sede di note conclusive, la difesa opponente ha integrato le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, chiedendo, in via subordinata, la riduzione della sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata.
- La causa è discussa e decisa all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che l'illecito contestato a in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante di per avere stipulato con la un Parte_2 TRoparte_6 fittizio contratto di appalto, dissimulante una somministrazione irregolare di manodopera, abbia pagina 3 di 7 trovato fondamento nella documentazione prodotta in atti e nelle dichiarazioni rese in corso di causa.
Al fine di meglio inquadrare gli elementi di fatto che rilevano affinché un appalto avente ad oggetto prestazioni lavorative possa essere considerato genuino e lecito ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d. lgs. n. 276 del 2003, si richiama il condivisibile principio di diritto costantemente ribadito sul punto dalla giurisprudenza di legittimità: "In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente" (Cass., Sez. VI, ord. 12551/2020).
Nelle ipotesi in cui manchino i requisiti sopra descritti, si avrà una fornitura di prestazioni lavorative illecita perché non svolta alle condizioni stabilite dalla normativa (si rileva, peraltro,
Co TR come evidenziato dalla difesa dell' , che nel periodo oggetto di accertamento la pur in possesso della specifica autorizzazione, non ha agito come agenzia per il lavoro, non risultando regolarmente effettuati gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa).
Orbene, dalle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva e dalle testimonianze rese nel presente giudizio, è emerso che presso non erano presenti referenti della cooperativa Parte_2 appaltatrice e i lavoratori impiegati nell'appalto, solo formalmente assunti dalla TRoparte_6
erano gestiti e organizzati da e – in alcun modo legate
[...] Persona_1 Parte_3
TR alla in base alle risultanze istruttorie – che stabilivano i turni e gli orari di lavoro, in funzione delle esigenze della casa-famiglia.
I lavoratori interrogati in sede ispettiva ed escussi in corso di causa hanno riferito che le indicazioni e le direttive sul lavoro da svolgere erano loro impartite da o da Per_1 Per_1 Parte_3
uniche loro referenti organizzative, con le quali avevano avuto il colloquio di lavoro
[...] presso prima di essere impiegati nell'appalto e sempre presso Parte_2 Parte_2
TR
avevano poi sottoscritto il contratto di lavoro con senza avere mai conosciuto alcun
[...]
referente o titolare della cooperativa, avente sede a Roma (v. le dichiarazioni ispettive e pagina 4 di 7 [... testimoniali rese dalle lavoratrici, tutte assolutamente concordanti ed univoche sul punto:
TR
, all'epoca dipendente di impiegata presso come operaria addetta CP_7 Parte_2
Co TR alle pulizie [doc. 7 e 8 ; ud. del 2/10/2024]; A. , all'epoca dipendente di impiegata Tes_1
Co presso come infermiera [doc. 13 e 14 ; ud. del 2/10/2024]; [doc. 11 Parte_2 CP_8
Co Co Co ; ud. del 20/11/2024]; [doc. 16 ; ud. del 24/02/2025]; [doc. 9 ; ud. del CP_9 CP_10
Co 24/02/2025]; [doc. 12 ; ud. del 24/02/2025]). CP_11
I lavoratori hanno altresì riferito di non sapere per chi effettivamente lavorassero e Per_1
, anche se i più hanno parlato di ( ) come dipendente- impiegata di Parte_3 Parte_3 Pt_3
(la lavoratrice , interrogata al momento dell'accesso ispettivo in data Parte_2 CP_7
Co 14/03/2019 [doc. 7 ], ha dichiarato: "Tutti i colloqui di lavoro preventivi all'assunzione li avevo fatti con la sig.ra che mi risulta all'epoca fosse una dipendente diretta, con qualifica di Parte_3
impiegata, di "; interrogata in sede ispettiva in data 3/06/2019 [doc. Parte_2 CP_11
Co 12 ]: "Ho fatto il colloquio con una certa che era impiegata a ") e, Parte_3 Parte_2
con riferimento a la lavoratrice , escussa all'ud. del 24/02/2025, ha Persona_1 CP_10 dichiarato: "Il nostro referente era;
credo che lavorasse per la sig.ra , moglie del Per_1 Per_2 titolare e escussa all'ud. del 24/02/2025: " era responsabile di Parte_1 CP_9 Per_1 Parte_2
; era lei che organizzava il nostro lavoro e i nostri turni;
non so che rapporto avesse con
[...] [...]
cioè se fosse dipendente o collaboratrice", con ciò escludendo – non già in base ad Parte_2
un'astratta presunzione, bensì sulla base di concrete circostanze – un loro legame con la TR cooperativa
È altresì emerso che era titolare della Progetto 900 – esercente attività di assistenza Persona_1 agli anziani – e era sua impiegata/segretaria (v. in particolare quanto riferito da Parte_3
in sede di escussione testimoniale, ud. del 2/10/2024). Tes_2
Dalla documentazione prodotta non sono emersi elementi idonei a fare ritenere che tra Per_1
TR e da un lato e dall'altro, intercorressero rapporti commerciali e/o di
[...] Parte_3
lavoro e quanto alle dichiarazioni delle testi ("Eravamo organizzati da , penso CP_7 Parte_4
fosse dipendente anche lei della Cooperativa", ud. del 2/10/2024) e moglie del ricorrente Tes_3
("Ho sentito parlare di me ne parlò mio marito… da quanto capii aveva rapporti con Persona_1 TR la cooperativa ma non so che tipo di rapporto", ud. del 2/10/2024), non può che segnalarsi il carattere ipotetico della prima e "de relato actoris" della seconda (peraltro, trattasi di dichiarazione testimoniale resa dalla moglie dell'opponente, il che, in mancanza di riscontri, ne pagina 5 di 7 affievolisce senz'altro l'attendibilità), pertanto inidonee a supportare la fondatezza dell'assunto di parte opponente. Irrilevante oltre che tardiva è poi la documentazione prodotta dalla difesa di parte opponente con le note conclusive (docc. 42-49).
Al contrario, gli elementi acquisiti portano univocamente a ritenere che la società ricorrente si sia avvalsa di per gestire e organizzare i lavoratori impiegati in appalto. Persona_1
D'altra parte, alla medesima conclusione è giunto il Giudice del Lavoro nel giudizio n. 9/2020 R.G.L. promosso avanti a questo stesso Tribunale, Sezione Lavoro, dalla società contro Parte_2
l'INPS (giudizio richiamato dalla stessa difesa di parte ricorrente nel ricorso introduttivo, p. 11 e pp. 22-23), originato dallo stesso accertamento ispettivo da cui è scaturita l'ordinanza ingiunzione qui opposta (sentenza n. 676/2024).
Alla luce di quanto sopra, dunque, si ritiene provata la sussistenza di una somministrazione illecita di manodopera: in sostanza, la si è limitata a fornire a TRoparte_6 Parte_2
una mera forza lavoro e non un servizio "autonomamente organizzato", come risulta
[...]
dalle dichiarazioni rese da tutti i lavoratori in sede ispettiva, assolutamente concordanti ed univoche sul punto.
Con riguardo al valore da attribuire alle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, si richiama il condivisibile principio di diritto costantemente ribadito sul punto dalla giurisprudenza di legittimità: "i verbali redatti da pubblico ufficiale... fanno prova, fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti"
(cfr. Cass. civ. sez. lav., 10/12/2002, n.17555; conformi Cass. civ. sez. III, 25/06/2003, n.10128 e
Cass. civ. sez. lav., 19/04/2010, n.9251) e "per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria" (cfr. Cass. civ. sez. III,
09/09/2008, n.22662).
La S.C. ha altresì precisato che le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati in sede ispettiva possono bastare da sole a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge: infatti, sebbene i verbali redatti dagli ispettori facciano piena prova, fino a querela di falso, solo dei fatti che i funzionari attestano avvenuti in loro presenza, tuttavia, il materiale raccolto dal verbalizzante è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze che il pubblico ufficiale segnali di avere accertato pagina 6 di 7 nel corso dell'indagine, qualora il contenuto delle dichiarazioni rese dai lavoratori in concorso con altri elementi e in mancanza di adeguata prova contraria – di cui parte ricorrente era onerata – consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione (v. per tutte Cassazione civile sez. lav.,
10/12/2002, n.17555; Cassazione civile sez. lav., 19/04/2010, n. 9251).
In sede di note conclusive, la difesa opponente ha integrato le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, chiedendo, in via subordinata, la riduzione della sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata.
Orbene, deve ritenersi che tale integrazione rientri nella facoltà riconosciuta alle parti dall'art. 420, comma 1, cpc (applicabile ai giudizi di opposizione a ordinanza-ing., regolati dal rito del lavoro) e, all'esito di una valutazione complessiva dei fatti di causa e tenuto conto dei criteri di cui all'art. 11
L. n. 689/81, si ritiene che possa essere accolta la domanda così formulata di rideterminazione e riduzione della sanzione pecuniaria.
Per i motivi esposti, la sanzione comminata con l'ordinanza-ingiunzione opposta è rideterminata nella misura ridotta di € 16.666,67 oltre a € 38,30 per spese di notifica.
Le spese di lite, in considerazione della ritenuta necessità di rideterminare la sanzione amministrativa, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, visti gli artt. 22 L. 689/1981, 6 D. Lgs. 150/2011 e 429 c.p.c., definitivamente decidendo nella causa in oggetto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta e, per l'effetto, riduce la sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata a € 16.666,67 oltre a € 38,30 per spese di notifica;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza allegata a verbale d'udienza.
Modena, 28 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Alessandra Focaccia
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