Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/05/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1516/2018 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della TT.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 19.5.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 1516/2018 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., , c.f. , Parte_2 C.F._1 Pt_1
, c.f. , , c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
, elettivamente domiciliati in Foggia al Viale Degli C.F._3
Artigiani 9, presso lo studio dell'avv. Michele Leccese, che unitamente agli avv.ti Giuseppe Claudio Lasala e Leonardo Lembo, li rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE/ ATTORI IN RICONVENZIONALE –
E
e per essa quale mandataria c.f. Controparte_1 CP_2
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Venosa P.IVA_2 alla via De Luca n. 21, presso lo studio dell'avv. Luigi Sinisi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
- Seconda Sezione civile -
NONCHÉ
c.f. , e per essa quale mandataria Controparte_3 P.IVA_3
c.f. , in persona del Controparte_4 P.IVA_4
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Venosa alla via De Luca n. 21, presso lo studio dell'avv. Luigi Sinisi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- INTERVENTRICE ex art. 111 cod. proc. civ. –
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 24.2.2018, gli opponenti indicati in epigrafe, costituitisi entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c. (cfr.
Cass. civ. n. 849/2000 e Cass. civ. n. 1663/2016), hanno proposto tempestivamente opposizione avverso il d.i. n. 41/2018 emesso il 6.1.2018
e loro notificato dal 16.01.2018 al 28.01.2018, chiedendo di revocare l'ingiunzione ed altresì spiegando domanda riconvenzionale al fine di sentir accertare la nullità di talune clausole contrattuali specificamente indicate in citazione e, previa rettifica del saldo contabile, al fine di sentire condannare l'opposta alla ripetizione, in favore della Parte_1
delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli
[...] interessi legali creditori e rivalutazione monetaria quantificate in €
26.519,99, relativamente al conto corrente bancario affidato nr. 401355701 del 04.05.2010, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre interessi sino al soddisfo;
con ulteriore condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da mancato guadagno derivanti dall'illegittima segnalazione in Centrale di Rischi della NC
d'LI, con ordine alla cancellazione di tutte le segnalazioni illegittimamente eseguite presso la Centrale rischi a carico
[...]
e dei garanti e con ulteriore ordine alla restituzione Parte_1 delle fideiussioni in originale in favore dei garanti con pieno effetto liberatorio;
spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
oltre a chiedere la concessione della provvisoria Controparte_1 esecuzione, ha domandato di rigettare l'avversa opposizione e tutte le
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domande avanzate in via riconvenzionale, con condanna per lite temeraria ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..
In fase decisoria, si è costituita deducendo e provando di aver CP_5 acquistato il credito oggetto di causa, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della legge 130, concluso in data 1 giugno 2022 (e con efficacia giuridica dal 20 giugno 2022), con Controparte_6 la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. (cfr. Ordinanza del
[...]
12.12.2018), istruito il processo con l'espletamento della CT contabile, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per la somma di € 53.693,76, oltre interessi e spese, a titolo di saldo insoluto del conto corrente bancario affidato n. 401355701, aperto in data 4.5.2010 ed assistito da garanzia fideiussoria rilasciata da e fino alla Pt_1 Pt_2 Parte_3 concorrenza della somma di € 130.000,00.
Il rapporto di conto corrente, aperto in data 4.5.2010, è stato estinto in data 4.10.2016 e pertanto la condanna alla ripetizione in danno della banca deve considerarsi ammissibile (cfr. da ultimo, Cass. civ. n.
13586 del 16/05/2024).
§ Sui contratti di fideiussione
La NC ha eccepito l'inammissibilità delle eccezioni di nullità bancarie sollevate dai fideiussori, affermando che il contratto dovrebbe qualificarsi come contratto autonomo di garanzia.
L'eccezione è manifestamente infondata dal momento che anche il garante autonomo può eccepire le nullità bancarie (cfr. Cass. civ.
n. 9071 del 31/03/2023).
Gli opponenti, dal canto loro, hanno eccepito la presunta nullità delle
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fideiussioni in quanto contenenti clausole previste dal modello predisposto dall'ABI, che sarebbero nulle poiché tale schema avrebbe violato la normativa Antitrust.
Anche tale eccezione è infondata perché non vi è corrispondenza tra il contratto in atti e lo schema ABI.
Il Provvedimento della NC d'LI n. 55 del 2 maggio 2005 ha ritenuto le clausole di cui ai nn. 2,6 ed 8 del modello ABI in contrasto con l'articolo
2, comma 2, lettera a) L. n. 287/1990.
Tuttavia, la clausola di riviviscenza (n.2) e la clausola di sopravvivenza (n.
8) non sono contenute nel contratto in atti.
Infine, la clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ. (n. 6) non è conforme a quella censurata dal provvedimento della BI n. 55/2005, perché non esclude l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ. ma prevede esclusivamente che il termine di sei mesi previsto dalla norma sia ampliato a trentasei mesi. Tale deroga temporale del termine previsto dall'art. 1957 cod. civ. non rientra affatto nel menzionato provvedimento della NC d'LI che ha ritenuto lesiva della concorrenza la sola esclusione dell'operatività dell'art. 1957 cod. civ..
Del resto, se anche i contratti in atti fossero stati totalmente conformi allo schema ABI, ciò non sarebbe bastato ad integrare la nullità per collegamento derivativo dall'intesa censurata con il provvedimento n. 55 del
2005.
Difatti, in merito al collegamento funzionale tra contratto a valle e l'intesa a monte, idonea a dar luogo alla citata nullità per collegamento funzionale, la Suprema Corte di Cassazione, con Sent. n. 13846 del 2019, richiamata anche dalla sent. n. 41994/2021 resa a Sezioni Unite, ha riconosciuto che il provvedimento sanzionatorio aTTato da un'autorità pubblica, nel caso di specie la NC d'LI (provvedimento n. 55 del 2005), possiede un'elevata attitudine a provare tanto la conTTa anticoncorrenziale quanto l'astratta idoneità a procurare un danno ai consumatori.
Tuttavia, in seguito alla sentenza resa a Sezioni Unite, le più recenti pronunce dei tribunali di merito, tra cui sentenza n. 294 del Tribunale di
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Milano Sez. Specializzata in materia d'impresa del 19.01.2022, nonché la sentenza del 16.1.2003 del Tribunale di Napoli Sez. Specializzata in materia d'impresa, insistono legittimamente nel circoscrivere la valenza probatoria privilegiata del Prov. n. 55 del 2005 della NC di LI al solo periodo anteriore o immediatamente successivo all'adozione del provvedimento medesimo, senza includere anche periodi successivi, per vero particolarmente dilatati nel tempo.
Tale orientamento giurisprudenziale è assolutamente condivisibile perché parte opponente è coinvolta in un giudizio cd. stand alone, nel quale è chiamata a dare prova dei fatti costitutivi dell'eccezione e non può giovarsi, come nelle forme del c.d. follow on actions,s dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale contenuta nel provvedimento, ed è quindi onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione oggetto di causa;
Oltretutto, l'orientamento dei giudici di merito ha trovato recente conferma anche in Cass. civ. n. 30383 del 2024, secondo cui la rilevazione della nullità del contratto a valle richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della NC d'LI; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della NC d'LI è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione NCria
LIna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della NC d'LI, evidente essendo che detto accertamento,
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operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente,
e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova; iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della NC d'LI nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
Ne deriva quindi che il provvedimento della NC d'LI può intendersi come provvedimento di fede privilegiata certamente per le fideiussioni stipulate nel periodo di accertamento dell'intesa (novembre 2003 - maggio del 2005), mentre per le fideiussioni stipulate nel periodo successivo può aderirsi all'orientamento che nega valore di fede privilegiata al provvedimento n. 55 del 2005.
Quanto sinora affermato si traduce in termini pratici nella circostanza per cui ove la fideiussione oggetto d'esame sia stata stipulata nel periodo di accertamento del provvedimento della NC di LI (dal novembre 2003
e fino al maggio del 2005), l'onere della prova incombente sul fideiussore risulta parzialmente attenuato, in virtù del riconoscimento al Prov. n. 55 del
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2005 del valore di prova privilegiata in merito alla sussistenza dell'intesa, idonea pertanto ex se a far presumere che dalla conTTa anticoncorrenziale sia derivato un danno al fideiussore o comunque che il contratto oggetto di causa, qualora conforme allo schema ABI, sia effetto dell'intesa illecita
(certamente nei termini della limitata possibilità di orientarsi liberamente nel ricercare proTTi competitivi).
Per contro, ove la fideiussione sia successiva al provvedimento sanzionatorio è evidente che il provvedimento della NC D'LI perde la propria valenza di prova privilegiata, conseguendo da ciò la riespansione dell'onere probatorio in capo al fideiussore, il quale è chiamato a dimostrare tutti gli elementi della fattispecie, ivi compresi la conformità del contratto di fideiussione allo schema predisposto dall'ABI, l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale al momento della stipula della fideiussione, nonché specificamente l'uniforme applicazione delle clausole contestate ed il collegamento esistente tra il contratto di fideiussione e l'intesa vietata, con l'opportuna specificazione delle modalità per cui l'intesa abbia concretamente leso la libertà economica.
Nel caso di specie, occorre rilevare che le fideiussioni sono state stipulate post 2005 e, pertanto, non può attribuirsi fede privilegiata al provvedimento n. 55 del 2002, sicché gli opponenti avrebbero dovuto fornire la prova di tutti gli elementi appena delineati ma, invece, non vi è prova di tanto.
Tutto ciò, senza oltretutto voler considerare che gli stessi non hanno nemmeno depositato in atti il provvedimento n. 55 del 2005 della che Pt_4 in quanto atto amministrativo non rientra nello jura novit curia, con ciò non assolvendo al proprio onere della prova (per precisione va, ad ogni modo, affermato che la mancata produzione di tale documento da parte degli opponenti avrebbe dovuto considerarsi superata dalla produzione dello stesso per iniziativa di parte opposta).
Per tali motivi, i contratti di fideiussione non possono considerarsi parzialmente nulli.
§ Sulle eccepite nullità bancarie
a. Sulla nullità della clausola pattizia di interessi usurari
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Come noto, ai sensi dell'art. 1815, comma secondo cod. civ., se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi;
onde, il contratto si trasforma da oneroso a gratuito.
La norma, seppure dettata specificamente in tema di mutuo, è considerata norma di principio generale ed è conseguentemente applicabile, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tutti i contratti, anche diversi dal mutuo, che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione, compresa l'apertura di credito in conto corrente
(Cass. civ. n. 12965/2016).
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 24675 del 19/10/2017, hanno escluso la configurabilità dell'usura sopravvenuta, ritenendo che “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n.
108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
La successiva giurisprudenza di merito, in accordo con la statuizione resa a
Sezioni Unite, ha concluso nel senso che il superamento dell'usura va verificato solo al momento della pattuizione originaria del tasso (dato della stipula del contratto), ovvero al momento in cui nel corso del rapporto risulti pattuito ex novo il tasso di interesse.
Nella prima ipotesi (usura originaria) devono essere eliminate tutte le somme dovute a titolo di interesse, mentre nella seconda ipotesi (usura nel corso del rapporto per tasso di interesse pattuito ex novo) devono essere eliminati gli interessi relativi al periodo a far data dalla nuova pattuizione e fino alla nuova modifica del tasso.
Proc. n. 1516/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 8 a 16 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Ciò premesso, va rilevato che, nel caso in esame, gli opponenti hanno specificamente eccepito la nullità per pattuizione di interessi usurari, avendo indicato il tasso dell'interesse in concreto applicato nei vari periodi del rapporto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, ed il disavanzo tra i due valori (Cass. civ., Sez. Un., n. 19597 del 18/09/2020).
È stata, pertanto, disposta la relazione contabile, a firma del CT TT.
, che si condivide appieno perché conforme a diritto, la quale Persona_1 ha accertato l'usura originaria del rapporto, precisando che al momento della stipula del contratto il TEG è stato pattuito al 17,03%, con disavanzo rispetto alla soglia di usura di riferimento per tipologia di contratto pari al
14.73%.
Alla luce di ciò, il CT, in applicazione dell'art. 1815 cod. civ., ha ricalcolato il saldo del conto corrente epurandolo di tutti gli addebiti eseguiti a titolo di interessi.
Con riferimento al punto in esame, va inoltre rilevato che le osservazioni del CTP della banca convenuta non sono condivisibili.
Diversamente da quanto osservato da quest'ultimo, infatti, il CT ha correttamente confrontato il TEG con la soglia usura senza procedere a rilevazione separata della commissione di massimo scoperto. Le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, infatti, con sentenza n.
16303 del 20/06/2018, hanno stabilito che la comparazione va eseguita per poste separate solo con riferimento ai rapporti i rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ossia in relazione al periodo in cui i decreti Parte ministeriali rilevavano il TEGM della non inserendola però nel TEGM posto alla base del calcolo del tasso soglia;
per il periodo successivo, invece, ai sensi dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, a partire dal 1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) è entrata nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, onde non occorre procedere a
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comparazione separata, dovendosi confrontare direttamente il TEG con il Parte tasso-soglia calcolato sulla base del TEGM già comprensivo della .
Anche l'ulteriore doglianza, relativa all'eliminazione degli interessi, appare manifestamente infondata perché il CT ha correttamente epurato il saldo da tutte le somme addebitate a titolo di interessi ex art. 1815 cod. civ.
b. Sul regime di antergazione e postergazione delle valute, sulle spese non pattuite e sulle modifiche unilaterali del contratto
Come noto, ai sensi dell'art. 120 d.lgs. n. 385/1993, la decorrenza delle valute ed il calcolo degli interessi è determinato ex lege salva diversa pattuizione scritta tra le parti ex art. 117 d.lgs. n. 385/1993.
Nel caso in esame, il regime delle valute risulta precisamente pattuito ed il
CT ha accertato la conformità delle operazioni contabili eseguite dalla banca (cfr. da pag. 13 a 18 della consulenza in atti).
Anche le spese sono state pattuite in modo puntuale e il CT ha accertato la corrispondenza degli addebiti alle spese pattuite (cfr. da pag. 3 a 13 della consulenza in atti).
Infine, va rilevato che all'art. 13 del contratto è stato espressamente pattuito per iscritto, in ossequio con l'art, 118 d.lgs. n. 385/1993, la possibilità di modifiche unilaterali da parte della banca in presenza di giustificati motivi anche in senso sfavorevole al correntista, con comunicazione al correntista previo preavviso di trenta giorni e con diritto di recesso entro i successivi sessanta giorni.
Il CT ha accertato che le variazioni unilaterali sono state comunicate al cliente quando apportate dalla banca, con comunicazioni inserite degli estratti conto.
c. La CSM e la commissione disponibilità fondi
Dal 22.5.2012 è entrato in vigore l'art. 117 bis d.lgs. n. 385/1993, che ha stabilito, al primo comma, che “I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della
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commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente”.
L'art. l'art. 27 del D.l. 24 gennaio 2012 n.1, per i rapporti già in essere ha così stabilito ai commi 2 e 3:
“La delibera del CICR di cui al comma 4 dell'articolo 117 bis del d. lgs.
385/93, è aTTata entro il termine del 31 maggio 2012 e la complessiva disciplina entra in vigore non oltre il 1° luglio successivo.
3. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2, con
l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 118 del medesimo decreto legislativo”.
Il CT ha accertato che il contratto in atti non è mai stato adeguato alla delibera CICR.
Sotto tale profilo, le censure del CTP dell'istituto bancario non possono essere accolte nella parte in cui egli ritiene sufficiente che l'addebito a titolo di CDF sia stato messo a conoscenza del correntista tramite l'invio degli estratti conti, siccome il principio della forma scritta a pena di nullità previsto dall'art. 117 d.lgs. n. 385/1993, unitamente a quanto stabilito dall'art. l'art. 27 del D.l. 24 gennaio 2012 n.1, per i rapporti già in essere, impone la pattuizione di specifica clasuola contrattuale con forma scritta a pena di nullità, non essendo quindi sufficiente la mera indicazione dell'addebito negli estratti del contro corrente.
Il CT ha, quindi, correttamente provveduto ad eliminare gli addebiti a titolo di CDF.
d. La capitalizzazione trimestrale degli interessi
Nella vigenza del contratto (2010-2016) si sono succedute due diverse discipline normative.
L'art. 2 comma 2 , art. 6 e art. 7 delibera CIRC febbraio 2000, in vigore dal
22 aprile 2000 e fino all'1.1.2014, ha decretato la legittimità della
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capitalizzazione degli interessi se eseguita con pari periodicità degli interessi a debito e a credito, stabilendo che, per i contratti già in essere alla sua data di entrata in vigore, come quello in esame, fosse necessario l'adeguamento con comunicazione per iscritto ai correntisti e approvazione dei correntisti in caso di peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.
Il CT, con riferimento a tale periodo ha ritenuto legittima la capitalizzazione applicata dalla banca perché conforme alla delibera CICR.
Dopo l'1.1.2014 e fino al 14.4.16, invece, l'art. 120, comma 2 lett. b) quarto aggiornamento, ha previsto la totale abrogazione dell'anatocismo per cui il
CT ha correttamente decurtato il saldo da quanto addebitato a titolo di capitalizzazione composta, alla luce della nuova formulazione dell'art. 120
TUB come novellato dalla legge di stabilità per il 2014.
Con riferimento a tale periodo, non può condividersi la tesi della banca secondo cui l'operatività del secondo comma dell'art. 120 d.lgs. n. 385/1993 era subordinata all'emanazione di apposita delibera CICR, approvata solo il
03.08.2016.
Il Tribunale, pur consapevole di tale orientamento in seno alla giurisprudenza di merito, intende aderire al diverso orientamento che propugna l'immediata portata abrogativa della norma.
Tale ultimo orientamento è stato avallato, di recente, anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (Cass. civ. n. 21344 del 30/07/2024).
Difatti, nel testo originario il detto comma 2, introTTo dall'art. 25 del d.lgs.
n. 342/1999, prevedeva: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle
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operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori». La disposizione è stata sostituita dall'art. 1, comma 629, della l. n. 147/2013
(legge di stabilità del 2014) ― che interessa nella presente sede ― con la norma che segue: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Con l'art. 31 d.l. n. 91/2014 il legislatore è tornato sul testo della norma, disponendo, tra l'altro, che il CICR stabilisse «modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi» e prevedendo che fino a tale intervento continuasse ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000 (la delibera che aveva dato attuazione all'art. 120, comma 2, per come modificato dal d.lgs. n. 342 del
1999). In sede di conversione, ad opera della l. n. 116/2014, l'art. 31 del d.l. n. 91 del 2014 fu però soppresso, sicché il testo dell'art. 120, comma
2, per come novellato dalla legge di stabilità del 2014, rimase invariato. La delibera del CICR che, in forza del dettato di tale norma, avrebbe dovuto emanarsi per stabilire «modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» non vide mai la luce, anche se la NC d'LI predispose, nell'agosto 2015, una bozza da sottoporre al nominato Comitato interministeriale (in conformità della previsione generale contenuta nell'art. 4 t.u.b.).
La Corte di cassazione ha ritenuto, in maniera condivisibile, che la normativa entrata in vigore nel 2014, rispetto alla formulazione del testo corrispondente alla disposizione anteriore non discorre di «produzione di interessi sugli interessi», ma solo di «produzione di interessi», non contenendo più dunque alcun riferimento agli interessi anatocistici.
Alla luce di tale motivazione e di ulteriori argomentazioni alle quali si rinvia,
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la corte di legittimità ha, quindi, condiviso l'orientamento maggioritario formatosi in seno alla giurisprudenza di merito che ritiene abrogato l'anatocismo a far data dall'1.1.2014.
Alla luce di quanto motivato, quindi, gli approdi cui è giunto il CT appaiono del tutto corretti.
§ Il ricalcolo del saldo del c/c
Tenuto conto delle accertate illegittimità, il CT ha ricalcolato il saldo del conto corrente nella misura di € 27.278,33 a debito del correntista.
§ Sulla richiesta di risarcimento danni
Gli opponenti hanno domandato il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle regole di correttezza e buona fede per avere la banca concesso ulteriori finanziamenti alla società, nonostante fosse consapevole delle sue difficoltà finanziarie.
La domanda è manifestamente infondata per due ordini di ragioni.
Il contratto di fideiussione rilasciato dagli opponenti prevede che “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la NC”.
Inoltre, va assolutamente condiviso l'orientamento secondo cui, salvi casi specifici previsti dalla legge, la banca che concede credito ad un cliente in crisi non commette alcun illecito, né verso il cliente né verso i terzi: non è ravvisabile infatti in capo alla banca mutuante una posizione di garanzia in forza della quale la stessa sia investita di un potere-dovere di salvaguardia degli interessi economici del cliente-mutuatario di fronte al rischio che questi usi male il capitale ricevuto né degli interessi dei terzi che siano entrati o che entrino in rapporto con il cliente e che, quali operatori economici, sono capaci di informarsi e sono tenuti ad informarsi della solvibilità del cliente.
Infine, nemmeno è fondata la domanda di risarcimento danni derivante da segnalazione illegittima alla Centrale Rischi.
Gli opponenti non hanno infatti né provato le segnalazioni presso la Centrale
Rischi né deTTo perché le stesse dovrebbero considerarsi illegittime.
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La carenza assertiva, che connota la doglianza rappresentata nell'atto di citazione, non è stata nemmeno colmata con la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ., perché la stessa non risulta esser stata depositata dagli opponenti.
§ Esito del giudizio e spese di lite e di CT
Ne deriva, quindi, in parziale accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto, ingiuntivo e, per l'effetto, la condanna degli opponenti al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 27.278,33, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, cod. civ., dal giorno della proposizione della domanda e fino al soddisfo.
La spese di lite, ivi comprese le spese relative alla fase monitoria, seguono la soccombenza e si pongono a carico degli opponenti (Cass. civ. Sez. Un.
n. 32061/2022), in favore dell'opposta per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria ed in favore della terza interventrice per la fase decisoria (esclusa la fase di studio poiché il difensore già era eTTo della controversia per avere già difeso l'opposta), con liquidazione, al valore del decisum non superiore ad € 52.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi alla luce della complessità delle questioni giuridiche trattate
(art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte (tutte), anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n.
2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022). Quanto alle spese di CT, le stesse, già liquidate nel decreto pronunciato ex art. ex art. 169
d.p.r. 115/02, si pongono, solo nei rapporti interni tra le parti definitivamente per metà a carico degli opponenti e per l'altra metà a carico dell'opposta, ferma restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti del
CT, con la sola conseguenza che la parte richiesta del pagamento da parte del c.t.u., se diversa da quella onerata, pur dovendo pagare in favore del
CT quanto richiesto, potrà nondimeno agire in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti della parte onerata (Cass. civ. n. 10804/2020).
Va rigettata l'istanza di condanna degli opponenti ex art. 96 cod. proc. civ., siccome la loro opposizione è stata parzialmente accolta, dovendosi quindi
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escludere la mala fede e la colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda riconvenzionale, revoca il decreto ingiuntivo n. n. 41/2018 e condanna gli opponenti al pagamento, in favore dell'opposta, della somma pari ad
€ 27.278,33, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, cod. civ., dal giorno della proposizione della domanda e fino al soddisfo;
b) condanna gli opponenti, in favore dell'opposta, al rimborso delle spese di lite, ivi comprese le spese della fase monitoria, pari alla somma di
€446,25 per esborsi ed € 6.081,00 dovuti a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
c) condanna gli opponenti, in favore della terza interventrice, al rimborso delle spese di lite, pari alla somma di € 2.905,00 a titolo di compensi per la fase decisoria, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
d) pone le spese di CT, già liquidate con decreto pronunciato ex art. 169
d.p.r. 115/02 in data 10.5.2021, definitivamente per metà a carico degli opponenti e per l'altra metà a carico dell'opposta.
Il Giudice TT.ssa Giovanna Cice
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