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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/11/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2008/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2008/2017 R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale dei coniugi, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Noemi Parte_1 C.F._1
Balsamo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Marcellinara, alla via San
ES di LA n. 5
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Federico Sapia, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Catanzaro, in via E. de Riso n. 79
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “voglia l'ecc.mo Tribunale adito dichiarare la separazione personale dei coniugi i quali vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento”; per la resistente: “insiste nell'accoglimento della propria richiesta di separazione personale dei coniugi, i quali vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento”; per il P.M.: “visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso, depositato in data 28 aprile 2017, premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 31 luglio 2004, e che dalla loro unione non erano nati figli, Controparte_1 adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir dichiarare la separazione personale nei confronti del coniuge, con addebito alla resistente. Chiedeva, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva chiedendo di rigettare l'avversa domanda di addebito e, in via Controparte_1 riconvenzionale chiedeva l'addebito della separazione al ricorrente, l'assegnazione della casa coniugale e la statuizione di un assegno di mantenimento in proprio favore.
Con note di trattazione scritta, depositate in data 2 settembre 2024, il procuratore di parte resistente depositava dichiarazione, sottoscritta dalla di rinuncia ad ogni pretesa formulata nel proprio CP_1 atto di costituzione nei confronti del ricorrente.
Con ordinanza del 6 maggio 2025, il giudice, preso atto della rinuncia della resistente ad ogni pretesa formulata nell'atto di costituzione, ritenute non ammissibili le prove testimoniali formulate da parte ricorrente, ritenuto di non dover provvedere in ordine alle domande di assegnazione della casa coniugale in assenza di figli, ritenuta la causa matura per la decisione e viste le conclusioni precisate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione, essendo venuta meno l'unione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, avendovi le parti rinunziato.
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgia (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 12, parte II, Serie A, Uff.
1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 15 ottobre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2008/2017 R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale dei coniugi, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Noemi Parte_1 C.F._1
Balsamo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Marcellinara, alla via San
ES di LA n. 5
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Federico Sapia, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Catanzaro, in via E. de Riso n. 79
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “voglia l'ecc.mo Tribunale adito dichiarare la separazione personale dei coniugi i quali vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento”; per la resistente: “insiste nell'accoglimento della propria richiesta di separazione personale dei coniugi, i quali vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento”; per il P.M.: “visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso, depositato in data 28 aprile 2017, premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 31 luglio 2004, e che dalla loro unione non erano nati figli, Controparte_1 adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir dichiarare la separazione personale nei confronti del coniuge, con addebito alla resistente. Chiedeva, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva chiedendo di rigettare l'avversa domanda di addebito e, in via Controparte_1 riconvenzionale chiedeva l'addebito della separazione al ricorrente, l'assegnazione della casa coniugale e la statuizione di un assegno di mantenimento in proprio favore.
Con note di trattazione scritta, depositate in data 2 settembre 2024, il procuratore di parte resistente depositava dichiarazione, sottoscritta dalla di rinuncia ad ogni pretesa formulata nel proprio CP_1 atto di costituzione nei confronti del ricorrente.
Con ordinanza del 6 maggio 2025, il giudice, preso atto della rinuncia della resistente ad ogni pretesa formulata nell'atto di costituzione, ritenute non ammissibili le prove testimoniali formulate da parte ricorrente, ritenuto di non dover provvedere in ordine alle domande di assegnazione della casa coniugale in assenza di figli, ritenuta la causa matura per la decisione e viste le conclusioni precisate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione, essendo venuta meno l'unione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, avendovi le parti rinunziato.
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgia (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 12, parte II, Serie A, Uff.
1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 15 ottobre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo