TAR Roma, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 1012
TAR
Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione della legge e del principio di trasparenza

    La normativa transitoria (art. 49 L. 247/2012) esclude l'applicazione dell'art. 46, comma 5, nella sessione in esame. L'attribuzione di un punteggio numerico è considerata sufficiente motivazione, in linea con l'orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, in quanto esprime un giudizio tecnico discrezionale e garantisce trasparenza.

  • Rigettato
    Illegittimità per eccesso di potere (disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza)

    La Corte ritiene che la valutazione dell'elaborato del ricorrente sia stata insufficiente, in coerenza con i criteri preventivi di valutazione, in particolare riguardo alla capacità di risolvere problemi giuridici con riferimenti essenziali alla dottrina e alla giurisprudenza, e alla conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti. La censura di disparità di trattamento è respinta in quanto non provata l'identità degli elaborati e la gravità degli errori va valutata nel contesto complessivo dell'elaborato, non in modo 'atomistico'.

  • Rigettato
    Illegittimità per eccesso di potere (illogicità, contraddittorietà) e violazione di legge

    La Corte ritiene che la valutazione di insufficienza sia legittima, in quanto basata sui criteri preventivi di valutazione, che sono stati applicati in modo coerente. La censura viene respinta in quanto non vi sono elementi che confutino il giudizio di insufficienza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 1012
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1012
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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