Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01012/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05110/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5110 del 2025, proposto da
IC LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Nicodemo, con domicilio eletto in Roma, via Dancalia, 21;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di non ammissione a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione della professione di avvocato per gli esami della “sessione 2024”, disposto in data 10.4.2025 dalla ottava sottocommissione istituita presso la Corte di Appello di Milano; nonché del presupposto verbale di correzione delle prove scritte della predetta sottocommissione del 7.2.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. GE AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il dott. IC LL ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento di non ammissione a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione della professione di avvocato per gli esami della “sessione 2024”, disposto in data 10.4.2025 dalla ottava sottocommissione istituita presso la Corte di Appello di Milano; nonché del presupposto verbale di correzione delle prove scritte della predetta sottocommissione del 7.2.2025: il tutto in conseguenza del giudizio di 15/30 punti riportato per lo svolgimento della prova di diritto amministrativo (“ Il Comune di Zeta pubblica un bando di gara per l'affidamento del servizio di refezione nella scuola di infanzia comunale. Alla procedura partecipano 2 TI: TI ME e TI LT. All'esito della gara l'appalto viene aggiudicato al TI ME, costituito dalla società ME quale mandataria e dalle società Alfa, Beta e Gamma quali mandanti. Prima della stipulazione del contratto di appalto, la mandante Alfa del TI ME stipula con la società Iota un contratto di affitto di azienda; il TI ME segnala al Comune che la società subentrante Iota ha i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara d'appalto e chiede al Comune di dare atto che a seguito del subentro il TI aggiudicatario è composto da ME, mandataria, e dalle società Iota, Beta e Gamma, mandanti, invitando lo stesso a stipulare il contratto. Il Comune, deducendo che non è ammissibile l'aggiudicazione in favore di una società che non ha partecipato alla gara, non accoglie l'istanza di subentro, revoca il decreto di aggiudicazione in favore di TI ME ed emette decreto di aggiudicazione nei confronti di TI LT. Il candidato, assunte le vesti del legale di TI ME, rediga l'atto ritenuto opportuno per tutelare il proprio assistito in giudizio ”).
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1°) “ ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE E, IN PATICOLARE, DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 OLTRE CHE DELL’ART. 46, C. 5, DELLA L. N. 247 DEL 2012 (LEGGE DI RIFORMA DELL’ORDINAMENTO FORENSE) E DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CHE SI RICAVA SIA DALL’ART. 1 DELLA L. N. 241 DEL 1990 SIA DALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE ”.
In prima battuta, il ricorrente ha lamentato che “ la procedura di correzione si è sostanziata esclusivamente nell’attribuzione di un mero punteggio numerico ”; e che “ sull’elaborato (…) valutato come non sufficiente vi è una totale assenza di osservazioni (positive o negative), note, segni grafici o sottolineature da parte della Sottocommissione (…). Mancano dunque, appunti, valutazioni (qualsivoglia) note, tali da far ricostruire con certezza il giudizio dato ” (cfr. pag. 10).
Ha soggiunto che “ la valutazione dell’elaborato scritto del ricorrente è illegittima per violazione dell’art. 46, c. 5 della l. n. 247/2012. Il Legislatore, infatti, nel riformare l’ordinamento della professione forense, ha accolto con l’art. 46, comma 5, l. n. 247/2012 una impostazione innovativa imponendo un obbligo motivazionale ulteriore rispetto al solo voto numerico ” (cfr. pag. 12).
2°) “ ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER ECCESSO DI POTERE NELLA FIGURA SINTOMATICA DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NONCHÉ PER ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA ”.
Con tale motivo si è dedotto che il ricorrente avrebbe “ redatto il giusto atto usando la forma grammaticale, sintattica ed ortografica corretta padroneggiando sia il lessico italiano sia quello giuridico ”; che “ ha elaborato l’atto, specificando che si tratta di un ricorso ex art. 120 del c.p.a. (e, quindi, correttamente individuando la materia specifica degli appalti) risolvendo i problemi dettati dalla traccia, ben argomentando la propria tesi, con i giusti riferimenti giurisprudenziali (correttamente indicati) ”; che il proprio elaborato “ presenta tutti i presupposti formali propri dell’atto processuale richiesto dalla traccia d’esame e richiamati nello specifico nei criteri di correzione (come la vocatio in ius, l’indicazione delle parti, l’esposizione in fatto e in diritto, la redazione della procura e della relata di notifica, la data e la firma) ”; che, inoltre, nell’elaborato si è “ espressamente fatto riferimento al CIG della procedura pubblica ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 36/2023 e, inoltre, sia nell’epigrafe che nelle conclusioni, ha fatto espressa richiesta di subentro nell’esecuzione del contratto previa declaratoria di inefficacia dello stesso nelle more eventualmente stipulato con altro concorrente. Ciò dimostra la competenza e conoscenza specialistica della materia trattata ”; che, infine, il ricorrente “ ha curato le rubriche dell’atto in ossequio all’art. 40 del d. lgs. n. 104 del 2010 e, quindi, alla regola della specificità dei motivi di impugnazione ” (cfr. pag. 18).
Ha, inoltre, richiamato profili di disparità di trattamento rispetto ad altri candidati (elaborati nn. 624, 269, 107, 20 e 395).
3°) “ ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA ILLOGICITÀ E DELLA CONTRADDITTORIETÀ. ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE E, IN PATICOLARE, DELL’ART. 1, C. 2-BIS DELLA L. N. 241/1990 ”.
Da ultimo, il ricorrente ha contestato che l’Amministrazione avrebbe “ dapprima fissato dei criteri specifici per la correzione delle prove scritte, ingenerando un legittimo affidamento nei candidati affinché tali criteri fossero rigorosamente applicati (…) per poi, illegittimamente e diversamente da candidato a candidato, non applicarli ” (cfr. pag. 23).
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia (28.4.2025), che, nella memoria depositata il 14.5.2025, si è motivatamente opposto ai motivi di ricorso.
Con ordinanza n. 2798 del 22 maggio 2025 è stata respinta la domanda cautelare.
In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 14 gennaio 2026, il ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni nella memoria depositata l’11.12.2025: a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto, non cogliendo nel segno alcuno dei motivi di ricorso, che per affinità tematica possono essere esaminati in modo congiunto.
L’art. 10 (rubricato “ proroga di termini in materie di competenza del Ministero della Giustizia ”) del DL 202/2024, convertito dalla legge 15/2015, ha previsto che “ all'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: “dodici anni” sono sostituite dalle seguenti: “tredici anni” ” (comma 2 ter); cosicché, la disciplina transitoria di cui al predetto art. 49 prevede che “ per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ”, cioè dal 18.1.2013, “ l’esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti ”.
Pertanto, l’invocata disciplina di cui all’art. 46 non trova applicazione nella sessione oggetto del contendere.
Va, di conseguenza, richiamato l’orientamento affermatosi in tema di procedure comparative, in merito al quale la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato che la graduazione del punteggio numerico, da un lato, consente alla commissione esaminatrice di esprimere, sia pure in modo sintetico, un giudizio complessivo e, dall'altro, risponde ad esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa, che rendono non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni, degli apprezzamenti sui candidati (cfr. Corte Costituzionale, 8 giugno 2011, n. 175).
Il Giudice delle Leggi, in particolare, ha (risalentemente) ribadito che “ è vero che la motivazione è diretta a rendere trasparente e controllabile l’esercizio della discrezionalità amministrativa, garantendo così l’imparzialità della pubblica amministrazione nonché la parità di trattamento dei cittadini di fronte ad essa. Non è esatto, però, che il criterio del punteggio numerico sia inidoneo a costituire motivazione del giudizio valutativo espresso dalla commissione esaminatrice ”; ed ha sottolineato che “ il detto criterio (peraltro diffusamente adottato nelle procedure concorsuali ed abilitative) rivela una valutazione che, attraverso la graduazione del dato numerico, conduce ad un giudizio di sufficienza o di insufficienza della prova espletata e, nell’ambito di tale giudizio, rende palese l’apprezzamento più o meno elevato che la commissione esaminatrice ha attribuito all’elaborato oggetto di esame. Pertanto, non è sostenibile che il punteggio indichi soltanto il risultato della valutazione. Esso, in realtà, si traduce in un giudizio complessivo dell’elaborato, alla luce dei parametri dettati dall’art. 22, nono comma, del citato r.d.l. n. 1578 del 1933, suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale, nei limiti individuati dalla giurisprudenza amministrativa ”.
Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza amministrativa, che da tempo ha ribadito il principio della sufficienza, sotto il profilo della motivazione, dell’attribuzione di un punteggio numerico, chiarendo che “ il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicurando la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 dicembre 2015; id., Adunanza plenaria, 20 settembre 2017, n. 7, la quale ha statuito che “ a) l’art. 49 della legge n. 247 del 2012 esclude l’applicazione dell’art. 46, comma 5, della stessa legge, e la predetta norma transitoria non appare affetta da alcuna forma di manifesta irragionevolezza od irrazionalità; b) nella vigenza dell’art. 49 della legge n. 247 del 2012 i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione ”).
La chiarezza del quadro di diritto positivo esclude di poter ravvisare profili di illegittimità costituzionale e, addirittura, di prendere in esame la disapplicazione della vigente disciplina legislativa in tema di concorsi.
In disparte dalla rilevanza, a fini valutativi, del solo voto numerico, non è, comunque, persuasivo il rilievo sulla pregevolezza dell’elaborato svolto dal ricorrente.
Questi, in primo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 68, comma 11 del d.lgs. 36/2023 (“ I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell’allegato II.12 ”), evidenziando, quale profilo dirimente, che “ il raggruppamento ME abbia mantenuto i requisiti richiesti ai fini della partecipazione quale autonomo operatore economico ”.
Nondimeno, il punto nodale della traccia proposta è stato fissato nella circostanza che “ prima della stipulazione del contratto di appalto, la mandante Alfa del TI ME stipula con la società Iota un contratto di affitto di azienda ”, ponendosi, pertanto, la diversa questione dell’ammissibilità della modifica soggettiva indotta dalla stipulazione del predetto contratto, cioè se sia ammissibile, o meno, il subentro dell’affittuario nella posizione dell’affittante nella partecipazione alla procedura di gara: profilo sul quale il ricorrente non si è affatto soffermato.
La restante censura, trasfusa nello svolgimento della traccia, è stata motivata sulla richiesta di revoca ex art. 21 quinquies della legge 241/1990 dell’aggiudicazione disposta dal Comune di Zeta: soluzione, anche in questo caso, travisata alla luce della dovuta applicazione – se mai – dell’art. 21 nonies della cennata normativa quale indefettibile fondamento della dedotta illegittimità del provvedimento conclusivo della procedura di gara.
Il che, ad avviso del Collegio, depone per la legittimità del giudizio di insufficienza espresso dalla commissione esaminatrice ed articolato da quest’ultima, tra l’altro, sui preventivi criteri elaborati nella riunione del 5.12.2024, tra i quali, per quanto riguarda gli aspetti deficitari sopra indicati, la “ 3) Dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti essenziali alla dottrina e agli orientamenti giurisprudenziali; il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi sintetici riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati e comunque devono esserne indicati gli estremi giurisprudenziali ” e la “ 4) Dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati strettamente pertinenti al quesito da risolvere ”.
L’assenza di elementi che possano confutare in modo attendibile il giudizio di insufficienza attribuito dalla commissione esaminatrice in coerenza con i preventivi parametri di vaglio tecnico-giuridico, nella specie pienamente applicati, rende, da ultimo, infondato il rilievo di disparità di trattamento, posto che - come ha da tempo statuito la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3855; id. 23 maggio 2016, n. 2110) - “ non è condivisibile l’approccio di fondo “atomistico” con il quale la parte appellante ha isolato ciascuna delle carenze e insufficienze evidenziate dalla Commissione, per poi procedere a raffronto di essa con quanto sul punto contenuto nelle prove di altri candidati ed inferirne un giudizio di asserita identità degli elaborati sotto tale profilo: infatti, è evidente che la gravità e l’incidenza di un errore non necessariamente risultano apprezzabili sulla base della lettura della sola parte dell’elaborato in cui è contenuto l’errore medesimo, dovendo tenersi conto di come questa s’inserisce all’interno dello svolgimento della traccia nel suo complesso ”.
Senza contare che parte ricorrente non ha provato alcuna identità tra il proprio elaborato e gli altri indicati, omettendo addirittura di precisare se si trattasse, o meno, di compiti corretti dalla medesima sottocommissione (profilo in merito al quale occorre considerare che, ad avviso della giurisprudenza, “ non è fondata la censura di disparità di trattamento fra le diverse sottocommissioni di esame, che è esposta in termini del tutto generici e comunque non sarebbe giuridicamente apprezzabile dal momento che ciascuna delle commissioni ha operato secondo i criteri che si è legittimamente dato (sentenze n. 11/2017, n. 5726/2017, n. 5742/2017) ”, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 21 dicembre 2017, n. 5996).
In conclusione, il ricorso va respinto.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi espressi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE AN, Presidente FF, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
Alberto Ugo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GE AN |
IL SEGRETARIO