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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6736/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 04/11/2024, da:
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/10/1981 - parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n.467 del 24/09/2024, con il proc. dom. avv. MORONI PIERA, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
15/11/1983, con il proc. dom. avv. GRILLI VITTORIO del Foro di Napoli Nord, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 08/05/2010 a Spirano (BG), in regime di separazione dei beni, dalla
1 cui unione sono nate le figlie (n. Bergamo il 28/09/2011), (n. Per_1 Per_2
Per_ Bergamo il 03/12/2013), (n. Bergamo 20/11/2020) e (n. Bergamo il Per_3
19/12/2003), quest'ultima maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
05/03/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 26/02/2025 e del 27/02/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistono i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale delle figlie minori.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Pt_1
e alle condizioni enunciate in ricorso, e ciò a
[...] CP_1
tutti gli effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Spirano (BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2010, atto n.3, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 04/11/2024, da:
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/10/1981 - parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n.467 del 24/09/2024, con il proc. dom. avv. MORONI PIERA, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
15/11/1983, con il proc. dom. avv. GRILLI VITTORIO del Foro di Napoli Nord, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 08/05/2010 a Spirano (BG), in regime di separazione dei beni, dalla
1 cui unione sono nate le figlie (n. Bergamo il 28/09/2011), (n. Per_1 Per_2
Per_ Bergamo il 03/12/2013), (n. Bergamo 20/11/2020) e (n. Bergamo il Per_3
19/12/2003), quest'ultima maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
05/03/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 26/02/2025 e del 27/02/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistono i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale delle figlie minori.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Pt_1
e alle condizioni enunciate in ricorso, e ciò a
[...] CP_1
tutti gli effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Spirano (BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2010, atto n.3, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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