Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 25/06/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 02018/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01028/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1028 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Briguglio e Nunziato Antonio Medina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Marina di Salina in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
Ufficio del Genio Civile di Messina, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona dei legali rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in CA, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 4 del 14 marzo 2024, emessa dal IV Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Santa Marina di Salina, concernente opere realizzate nell'immobile censito in catasto, al fg. 7 particelle 54 e 947, notificata alla ricorrente in data 22 marzo 2024;
- ove occorrer possa, e per quanto d'interesse e lesivi, della nota dell'Ufficio del Genio Civile di Messina prot. n. 26014 del 28 febbraio 2024, della nota della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina prot. n. 4270 dell'8 marzo 2024 e del provvedimento del Comune di Santa Marina di Salina prot. n. 7511 del 16.9.2022 con il quale è stata rigettata la domanda di condono edilizio, introitata al prot. n. 2508/1986, avanzata ai sensi della l. n. 47/85;
- nonché di ogni altro atto, provvedimento, parere e verbale, anche non conosciuti, presupposti, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio del Genio Civile di Messina e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente esponeva, a premessa della formulazione dei motivi di ricorso che:
- il proprio padre, in data 27 settembre 1986, aveva presentato istanza di condono edilizio ex l. n. 47/85 per il fabbricato, ad uso magazzino, interrato su due lati, oggi identificato in catasto alla particella 947 (ex 54) del fg.7, oggetto dell’ordinanza di demolizione in esame;
- in data 22 novembre 2006, la stessa ricorrente aveva presentato all’Ufficio del Genio Civile di Messina un progetto, conforme a quello presentato al Comune, per l’adeguamento sismico di detto magazzino; effettuata un’integrazione documentale richiesta dal medesimo Ufficio, tale progetto sarebbe stato munito dell’attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell’art. 4 della l. n. 68/88;
- su tale progetto di adeguamento sismico sarebbe stato acquisito anche il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina n. 182 del 10 gennaio 2007; successivamente, emerse alcune difformità tra le tavole progettuali e lo stato di fatto, tale progettazione era stata adeguata e, con provvedimento prot. n. 7257 del 4 dicembre 2018 la stessa Soprintendenza aveva espresso ulteriore parere favorevole;
- l’immobile, in data 3 maggio 2008 sarebbe stato oggetto di un contratto preliminare di vendita con pagamento anticipato, concluso con il soggetto già locatario del magazzino; la conclusione del contratto definitivo sarebbe rimasta, tuttavia, in sospeso.
1.1. Ciò premesso, riferiva che, con nota comunale del 29 giugno 2022, era stato comunicato il preavviso di diniego di rilascio del provvedimento di sanatoria richiesto, come sopra illustrato, ai sensi della legge n. 47/1985.
Al fine di fornire un adeguato riscontro a tale comunicazione aveva presentato una richiesta di accesso agli atti; tuttavia, nelle more del riscontro a tale richiesta, il Comune, con il citato provvedimento del 16 settembre 2022, aveva adottato il provvedimento di diniego, la cui motivazione si sarebbe incentrata, in particolare, sulla circostanza che i lavori abusivi, in violazione delle prescrizioni contenute nell’art. 31 della l. n. 47/85, sarebbero proseguiti dopo la presentazione dell’istanza e sarebbero stati, comunque realizzati in un’area ricadente all’interno della fascia di inedificabilità cimiteriale stabilita dall’art. 338 del R.D. 1265/1934 che avrebbe escluso ogni possibilità di sanatoria.
1.2. Da ultimo, poi, con ordinanza n. 4/2024, il Comune aveva ingiunto, facendo riferimento alla nota prot. n. 26014 del 28 febbraio 2024 dell’Ufficio del Genio Civile ed alla nota prot. n. 4270 dell’8 marzo 2024 della Soprintendenza (nessuna delle quali, affermava la ricorrente, le sarebbe stata mai notificata) la demolizione sia del magazzino oggetto dell’istanza di condono che di altre opere, realizzate su aree esterne allo stesso magazzino.
2. Formulava, in relazione agli atti impugnati, i seguenti motivi di ricorso.
2.1. In via preliminare affermava che sarebbe stata illegittima la sua individuazione quale destinataria del provvedimento, sia perché, sin dal momento della stipula del predetto preliminare, non sarebbe stata più proprietaria del bene immobile, sia perché non sarebbe stata responsabile di alcun abuso edilizio, non avendo realizzato alcuna delle opere, indicate nell’ordinanza come abusive.
2.1.1. L’ingiunzione, comunque, non sarebbe stata eseguibile, in quanto l’immobile sarebbe stato oggetto di un successivo decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. del 12 ottobre 2023.
Ad opinione della ricorrente, infatti, in costanza di sequestro preventivo, disposto dall’Autorità giudiziaria penale, non sarebbe eseguibile alcuna ingiunzione di demolizione, essendo impedito alle parti di immutare lo stato dei luoghi e distruggere la res oggetto del giudizio penale in corso.
Sarebbero state, pertanto, illegittime anche le ulteriori sanzioni che, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/01, si sarebbero volute far discendere dalla mancata ottemperanza all’ordine demolitorio, giacché l’irrogazione delle sanzioni avrebbe presupposto la possibilità della parte di essere nelle effettive condizioni di poter ottemperare.
2.2. In un secondo motivo di ricorso affermava che il diniego di condono del fabbricato sarebbe stato nullo (e, conseguentemente, non si sarebbe potuta ritenere intervenuta la decadenza dalla facoltà di impugnarlo nei termini brevi di cui all’art. 29 c.p.a., valevoli solo per i vizi di annullabilità) in ragione dell’asserita precedente formazione del silenzio assenso.
In tal senso, i lavori di adeguamento sismico effettuati dopo la presentazione dell’istanza di condono non sarebbero stati una motivazione sufficiente per escludere l’avvenuta formazione, in via tacita, del provvedimento favorevole, per la cui esclusione sarebbe stata necessaria la sussistenza di una situazione di fatto diversa da quella posta a base della domanda di condono, ad esempio il riferimento dell'originaria domanda ad un manufatto modificato con ulteriori lavori abusivi (cfr., per tutte, Cons. St., sez. VI, n. 2772 del 6 aprile 2021).
Nel caso di specie, dunque, il silenzio assenso si sarebbe formato, ai sensi dell’art. 35, comma 13 della l. n. 47/1985, alla scadenza del termine di 24 mesi, da calcolare, a tutto voler concedere – secondo quanto affermato dalla stessa ricorrente - a partire dal provvedimento del 4 dicembre 2018 con cui la Soprintendenza aveva espresso un nuovo parere favorevole sul progetto di adeguamento.
2.2.1. La nullità del provvedimento impugnato, discendente dalla precedente formazione del silenzio assenso, avrebbe reso lo stesso provvedimento impugnabile in ogni tempo e, pertanto, tempestivo anche il ricorso in esame.
2.3. Rilevava, inoltre, che le contestazioni che avrebbero condotto al diniego di sanatoria, si sarebbero basate su un accertamento tecnico comunale - di cui le sarebbe stato ignoto il preciso contenuto, non avendo mai ricevuto copia del relativo verbale - riguardante l’asserita sopraelevazione, di ben un metro, dell’immobile, quando, invece, secondo quanto riportato nella dichiarazione di dimissioni dall’incarico dell'originario direttore dei lavori, alla data del 23 novembre 2007 non sarebbe stato, in realtà, realizzato neanche il solaio di copertura.
2.4. La contestazione riguardante l’ubicazione del manufatto nella fascia di inedificabilità cimiteriale sarebbe stata priva di fondamento, in quanto tale vincolo sarebbe stato imposto per la prima volta con l’approvazione del Programma di Fabbricazione del 1981, mentre l’edificio sarebbe risultato visibile già nelle foto aeree del 1967.
Sottolineava, inoltre, che, originariamente, gli edifici assoggettati al rispetto della linea cimiteriale sarebbero stati quelli rientranti nel centro abitato, non facendosi riferimento, nel testo dell'articolo 338 del R.D. n. 1265 del 1934, ai fabbricati sparsi.
Nel caso in esame, il fabbricato sarebbe stato classificabile quale fabbricato sparso, dal momento che sia all’epoca della sua realizzazione (presumibilmente anni 60-70), sia attualmente, sarebbe ricaduto “fuori dal centro abitato”.
In ogni caso, data la natura non assoluta del vincolo in esame, non vi sarebbe stato alcun ostacolo a che la disposizione dell’art. 338 del T.U.L.S., al pari delle altre concernenti un vincolo di natura non assoluta, avesse trovato applicazione in regime di sanatoria.
2.5. Nel provvedimento impugnato non vi sarebbe stata traccia dell’impatto del regime vincolistico di riferimento sul manufatto oggetto di condono edilizio in esame.
Di qui il palese difetto di motivazione, circa la natura dell’intervento, e di istruttoria, circa l’estensione della fascia cimiteriale, neppure indicata nei provvedimenti impugnati.
3. In un terzo motivo di ricorso evidenziava che la nota dell’Ufficio del Genio civile del 28 febbraio 2024, richiamata nell’ordinanza di demolizione, non sarebbe stata mai notificata nei suoi confronti e sottolineava che, comunque, nel merito, il manufatto contestato sarebbe, in realtà, consistito in “ un normalissimo soppalco interno , su montanti in ferro imbullonati a piastre sul pavimento, con soprastante tavolato, per recuperare spazio di deposito di materiale, affatto suscettibili di ricadere nel novero delle opere costruttive soggette alla disciplina sismica dell’edificio ”.
In ogni caso, lamentava che non sarebbe stato possibile sapere “ se e quando, ed alla presenza di chi, sia stata mai accertata l’esistenza, e se ciò sia avvenuto in contraddittorio, di una tale modesta struttura interna ” quando, invece, l’instaurazione del contraddittorio, ben avrebbe potuto consentire al proprietario “ di valutare se mantenerlo o meno, se eventualmente sanarlo, ove occorrente, ovvero se rimuoverlo ”.
3.1. Quanto all’analogo provvedimento della Soprintendenza dell’8 marzo 2024, che affermava parimenti di non conoscere in quanto non le sarebbe mai stato notificato, rilevava che nell’ordinanza non sarebbe stata indicata quale sarebbe stata la disciplina paesaggistica ed il provvedimento impositivo del vincolo asseritamente violato.
Inoltre, anche con riferimento a tale provvedimento sarebbe mancata una previa contestazione, in contraddittorio, degli asseriti abusi commessi, che avrebbe potuto consentire di dimostrare come, indubbiamente, nessuna delle opere indicate nel provvedimento (una tettoia, un bagnetto esterno, un piccolissimo vano deposito, due modestissime strutture in legno) sarebbe potuta assurgere a vera e propria costruzione.
4. In conclusione, per tali ragioni, chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.
5. Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato, in difesa dell’Ufficio del Genio Civile di Messina e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, la quale si limitava a depositare le relazioni illustrative dei rispettivi uffici.
In particolare, nella nota del Genio civile si sottolineava che per la realizzazione del soppalco con struttura in acciaio e legno, accertato all’interno dell’edificio, sarebbe stato necessario trasmettere all’Ufficio, contrariamente a quanto avvenuto, un progetto corredato dai calcoli di stabilità, sicché il processo verbale redatto dallo stesso Genio civile, contestato nel ricorso e tramesso alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, sarebbe stato esente da qualsivoglia vizio di legittimità.
La Soprintendenza, a sua volta, nella propria relazione, rilevava che, al di là delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate nel 2007 e nel 2018, per le diverse opere descritte nei diversi verbali e ordinanze emesse dal Comune di Santa Marina Salina nel corso degli anni non sarebbero, invece, risultate ulteriori autorizzazioni, con la conseguenza che avrebbero dovuto ritenersi abusive, in quanto realizzate in violazione delle previsioni di cui all’art. 181 del d.lgs. 42/04.
5. Il Comune di Santa Maria Salina, benché destinatario di regolare notificazione del ricorso, non si costituiva in giudizio.
6. La ricorrente depositava una memoria di replica nella quale insisteva, con ulteriori argomentazioni, sui motivi di ricorso formulati nel ricorso introduttivo.
7. All’udienza del 6 maggio 2025, dato avviso della possibile parziale irricevibilità del ricorso e udita la discussione delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Preliminarmente il Collegio deve dichiarare irricevibili i motivi di ricorso e le censure che fanno riferimento all’atto di diniego di rilascio della sanatoria dell’immobile, trattandosi di provvedimento divenuto indiscutibilmente inoppugnabile, essendo stato adottato in data 16 settembre 2022 ed essendo nel frattempo ampiamente trascorso il termine di decadenza di 60 giorni per la sua impugnazione previsto dall’art. 29 c.p.a.
8.1. Non è, d’altra parte, configurabile la dedotta nullità del medesimo provvedimento discendente, secondo la tesi sostenuta dalla ricorrente, dall’asserita precedente formazione del silenzio assenso sull’istanza di sanatoria, poiché - anche a voler accedere alla tesi difensiva di parte ricorrente - l’adozione del provvedimento di diniego successivamente alla formazione del silenzio non integra alcuna ipotesi di nullità prevista dall’art. 21 septies (che, peraltro, non è stata nemmeno specificamente indicata dalla difesa della ricorrente), bensì un eventuale vizio di illegittimità dell’atto da far valere con l’azione impugnatoria.
Solo per completezza espositiva va comunque osservato che, a fronte dei vincoli di inedificabilità assoluta presenti nell’area, tanto di tipo paesaggistico, quanto di tipo cimiteriale, tale ultimo meccanismo tacito di formazione del provvedimento non ha alcun spazio per operare.
In numerosi precedenti, anche di questo Tribunale è stato, infatti affermato che “qualora su un'area sussista un vincolo d'inedificabilità assoluta nessun intervento edilizio può essere realizzato, né può essere chiesta l'autorizzazione alla Soprintendenza e non può formarsi alcun silenzio assenso ” (T.A.R. Sicilia CA, Sez. IV, 23/08/2024, n. 2906. V., pure, T.A.R. Sicilia CA, Sez. I, 03/11/2022, n. 2862.; Cons. giust. amm. Sicilia, 23/06/2022, n. 752).
Non rileva, in proposito, la presunta preesistenza dell’immobile rispetto alla data di asserita vigenza del vincolo (cimiteriale) indicata nel ricorrente, in quanto, con riferimento agli abusi edilizi, qualificabili (fino alla loro eventuale rimozione o regolarizzazione) quali illeciti permanenti, devono essere presi in considerazione anche i vincoli sopravvenuti durante la permanenza dell’illecito.
Non incide, dunque sulla controversia in esame, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte, l’asserita diversa conformazione dei vincoli cimiteriali al tempo dell’asserita fabbricazione dell’originario edificio.
D’altra parte, sempre in relazione alla questione dell’applicabilità di tali vincoli cimiteriali al caso in esame, arbitraria e non dimostrata, in quanto oggetto di mera asserzione da parte della ricorrente, è la riconducibilità degli edifici in esame alla categoria dei “fabbricati sparsi”, sottratti, secondo la prospettazione della ricorrente, alle limitazioni derivanti dai medesimi vincoli.
8.2. Nella fattispecie, dunque, sono risultati decisivi, a giustificare il diniego di sanatoria (atto, si ripete, non tempestivamente impugnato e su cui, pertanto, non vi è, in realtà alcun margine di esame e di cognizione da parte di questo Tribunale) gli ulteriori abusi commessi, in relazione al medesimo immobile, successivamente alla presentazione della stessa istanza di sanatoria.
8.2.1 A proposito di tali ultime circostanze, non può ignorarsi che l’ordinanza di demolizione oggetto di odierna impugnazione era stata preceduta, come riportato in apertura della sua ampia motivazione, da un analogo provvedimento ripristinatorio del 26 giugno 2017, intervenuto, per l’appunto, dopo la presentazione dell’istanza di sanatoria (e, peraltro, non eseguito), in relazione agli ulteriori abusi commessi.
In proposito, infatti, va ricordato come, secondo un ampio filone giurisprudenziale, “ in materia di abusi edilizi, la presentazione di un'istanza di sanatoria, ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, determina un duplice limite operativo. Nei confronti del privato, l'immobile resta in una condizione illecita, come tale inibente qualsivoglia attività eccedente la mera conservazione del bene. Le ulteriori opere eseguite dopo la presentazione dell'istanza di condono, infatti, ancorché riconducibili alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione edilizia o della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche, devono ritenersi abusive ed in prosecuzione dell'indebita attività edilizia pregressa, ripetendo le caratteristiche di illiceità dell'opera principale cui ineriscono strutturalmente, con conseguente obbligo dell'Amministrazione comunale di ordinare la demolizione ” (T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 2/4/2024, n. 759. In termini analoghi T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II, 24/10/2022, n. 2973) .
8.3. In tal senso, non è rilevabile nel provvedimento alcuna carenza di motivazione, sia perché le censure fin qui esaminate, in primo luogo riguardano, più propriamente, il provvedimento di diniego di condono divenuto, come si è detto, inoppugnabile e, pertanto, devono ritenersi parimenti irricevibili sia perché, in ogni caso, anche nel merito, come detto, devono ritenersi infondate, in quanto, lo si ribadisce, a fronte del carattere vincolato dei provvedimenti impugnati rispetto ai predetti vincoli di inedificabilità assoluta, l’onere di motivazione degli stessi si riduce, comunque, ai termini essenziali.
8.4. Né può farsi riferimento, come fa invece la ricorrente, ai due precedenti pareri favorevoli della Soprintendenza del 10 gennaio 2007 e del 4 dicembre 2018, peraltro seguiti dal più recente parere negativo dell’8 marzo 2024, in quanto tali pareri facevano riferimento alle opere e ai manufatti originariamente presenti, mentre quello da ultimo adottato fa riferimento ad ulteriori opere abusive realizzate nello stesso manufatto.
9. Quanto alle censure e ai motivi di ricorso – essi invece tempestivi e, dunque, pienamente sottoponibili alla cognizione di questo Tribunale - riferiti all’ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi n. 4 del 14 marzo 2024 (avente ad oggetto, per quanto riguarda il terreno di cui al fg. 7, part. 54, l’officina con la soprastante tettoia e le opere esterne, oltre al fabbricato ad uso deposito, per come indicati a pag. 3 della stessa ordinanza e, per quanto attiene alle opere presenti al fg. 7, part. 947, il fabbricato ad uso deposito, oltre che i manufatti in legno oggetto di parere negativo della Soprintendenza dell’8 marzo 2024, per come indicati a p. 4 dello stesso provvedimento), il Collegio ne rileva l’infondatezza.
9.1. In primo luogo, deve ritenersi corretta la designazione, quale destinataria, della ricorrente, trattandosi del soggetto qualificabile come attuale formale proprietario dell’immobile.
In tal senso, è ininfluente che la stessa abbia concluso un contratto preliminare di compravendita dell’immobile con un terzo, nella fattispecie coincidente con il conduttore del medesimo edificio.
È noto, infatti, che il contratto preliminare, anche quando ad “effetti anticipati”, è un contratto con effetti obbligatori e non reali, sicché il trasferimento della proprietà si verifica solo con la conclusione del contratto definitivo.
Nel caso di specie, come espressamente dichiarato dalla stessa ricorrente, il contratto definitivo, per l’appunto, non è stato concluso (non muta i termini della questione, in tal senso, il fatto che ciò sarebbe dipeso, come sostenuto dalla stessa ricorrente, dal rifiuto del promittente acquirente) sicché ella deve ritenersi attualmente titolare dell’immobile e, come tale, responsabile degli abusi ed obbligata alla rimessione in pristino.
Deve ritenersi, altresì, ininfluente la circostanza che il promittente acquirente fosse già in precedenza nel possesso dell’immobile quale conduttore, fosse stato a conoscenza della pratica di condono edilizio e si fosse impegnato a portarla avanti, esonerando la ricorrente stessa, secondo quanto riportato da quest’ultima, da qualsiasi responsabilità per le irregolarità urbanistiche ed edilizie, e non meno irrilevante è che tanto il Comune che l’Autorità giudiziaria penale si siano lungamente interfacciate con quest’ultimo, perché, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, deve ribadirsi che l’effetto traslativo della proprietà si realizza solo con il contratto definitivo e, sino a quel momento, il proprietario rimane responsabile degli abusi edilizi presenti nell’immobile.
Al di là dell’eventuale detenzione del possesso da parte di terzi, il proprietario, dunque, è sempre e comunque tenuto a porre in essere ogni iniziativa in suo potere per la rimozione degli abusi presenti nell’immobile. Nel caso in esame, invece, non risulta dagli atti di causa alcuna attività compiuta dalla ricorrente per l’esecuzione dell’ordinanza impugnata.
In definitiva, sotto tale profilo, non emerge alcuno dei profili di illegittimità infondatamente richiamati nel ricorso e nelle ulteriori difese della ricorrente.
9.1.1. Non rileva, pertanto, la circostanza che la stessa ricorrente non avrebbe direttamente realizzato le opere oggetto dell’ordine di demolizione, essendo noto che degli abusi edilizi risponde non solo il soggetto che abbia materialmente realizzato, sine titulo , le opere, ma anche tutti i successivi titolari del bene, che devono dunque ritenersi responsabili oggettivamente dell’abuso e della mancata rimozione dello stesso.
10. Privo di fondamento è l’argomento secondo cui l’ordine di demolizione sarebbe, comunque, ineseguibile in considerazione del sopravvenuto sequestro penale del bene, con la conseguenza che, non sarebbero legittime ed applicabili neanche le sanzioni previste per il caso di inottemperanza dell’ingiunzione demolitoria, prima fra tutte la paventata acquisizione del bene al patrimonio dell’Ente.
10.1. Vero è che in relazione alla ricostruzione delle conseguenze, sull’ordine di demolizione, della sussistenza di un sequestro penale del medesimo immobile, si riscontrano orientamenti contrastanti della giurisprudenza.
Secondo una prima impostazione, infatti, l'ordine di demolizione di un immobile colpito da un sequestro penale dovrebbe essere ritenuto affetto dal vizio di nullità, ai sensi dell'art. 21- septies della l. n. 241 del 1990 (in relazione agli artt. 1346 e 1418 c.c.), e, quindi, radicalmente inefficace, per l'assenza di un elemento essenziale dell'atto, tale dovendo intendersi la possibilità giuridica dell'oggetto del comando (Cons. Stato, Sez. II, 8 febbraio 2024, n. 1299), esclusa dalla sottoposizione a sequestro del bene. In senso conforme si era espresso in precedenza il C.G.A e la prima Sezione di questo T.A.R. (sentenza n. 2320/2019).
Secondo un orientamento intermedio, il sequestro dell'immobile inciderebbe, temporaneamente, sugli effetti dell'ordinanza di demolizione che, tuttavia, diventerebbe eseguibile dal momento del dissequestro del bene immobile (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 ottobre 2019, n. 6592; C.G.A., 20 dicembre 2019, n. 1074; TAR Lazio - Roma, sez. II bis , 4 settembre 2019, n. 10739).
In tal senso, anche da ultimo si è affermato che “ il sequestro penale dell'immobile non influenza la legittimità dell'ordinanza di rimessione in pristino. Il contemperamento con le esigenze della difesa si realizza ritenendo che il termine assegnato dall'ordinanza per la demolizione o la rimessione in pristino non decorre sin quando l'immobile rimane sotto sequestro, restando all'autonoma iniziativa della difesa ovvero della magistratura inquirente attivare gli strumenti che al dissequestro possono condurre ” (così, da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 8 febbraio 2024, n. 1299).
Infine, secondo un ultimo orientamento, di recente espresso anche dal Consiglio di Stato, al quale la Sezione aderisce (ritenendolo coerente con le caratteristiche dell’istituto del sequestro penale, come di qui a poco si dirà) la sottoposizione a sequestro penale preventivo di una costruzione abusiva da parte della competente autorità giudiziaria non esime il destinatario dell'ingiunzione demolitoria dall'ottemperanza alla stessa, ben potendo essere richiesto in sede penale il dissequestro del bene al solo fine di provvedere alla demolizione, così da evitare il provvedimento di acquisizione, non rientrando il sequestro tra gli impedimenti assoluti che non consentono di dare esecuzione all'ingiunzione (Cons. Stato, Sez. VII, 9 febbraio 2024, n. 1310).
Ed invero, deve ritenersi che il sequestro penale del manufatto abusivo oggetto di ingiunzione comunale di demolizione non determina la sospensione del termine di novanta giorni, il cui decorso comporta, in caso di inottemperanza, l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 gennaio 2019).
In base all’art. 85 disp. att. c.p.p. le cose sequestrate possono, mediante domanda alla competente Autorità giudiziaria, essere restituite - previa esecuzione di specifiche prescrizioni della stessa Autorità e salvo il versamento di un'idonea cauzione imposta, ai sensi dell'art. 262 c.p.p., a garanzia dell'esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito.
D’altra parte, in seno a questo orientamento, questo Tribunale ha condivisibilmente messo in rilievo che, con riferimento all'ipotesi del sequestro preventivo (istituto previsto affinché il reato non sia portato a conseguenze ulteriori), la richiesta di autorizzazione al dissequestro ai fini della demolizione da parte dell'interessato fa venir meno la ragione stessa del sequestro, in quanto volta a rimuovere le conseguenze dell'illecito che si sono già determinate; riguardo al sequestro probatorio, a seguito della richiesta di dissequestro possono ben essere svolti, qualora ciò sia necessario, gli accertamenti e i rilievi del caso sul manufatto, anche nella forma dell'incidente probatorio, al fine di assicurare le fonti di prova, sicché anche in questa ipotesi la richiesta dell'interessato all'autorità giudiziaria di disporre il dissequestro ai fini della demolizione potrà trovare accoglimento in misura statisticamente molto significativa.
Deve, pertanto, convenirsi sul fatto che il minimo onere di diligenza e collaborazione, consistente nella richiesta di dissequestro, non rappresenta di certo una prestazione inesigibile, sicché deve ritenersi che il termine per procedere alla demolizione sia semplicemente sospeso nelle more della determinazione dell'autorità giudiziaria sull'istanza di dissequestro che l'interessato è comunque tenuto a presentare. In ogni caso “ la questione può rilevare in sede di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, posto che, riscontrato l'illecito, il Comune è tenuto ad adottare immediatamente il provvedimento repressivo, mentre l'eventuale inesigibilità dell'adempimento potrà semmai determinare la decisione dell'Amministrazione di non riscontrare l'inottemperanza, pur decorso il termine di legge, per causa non imputabile all'interessato ” (T.A.R. Sicilia CA, Sez. II, 10 novembre 2023, n. 3354).
10.2. In conclusione, per quanto appena esposto, deve ritenersi che il provvedimento di sequestro non possa causare l’illegittimità dell’ordine di demolizione impugnato e, pertanto, deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso.
11. Devono, infine, ritenersi ultronee le censure relative alla presunta infondatezza e alle carenze motivazionali e procedimentali dei pareri negativi del Genio civile e della Soprintendenza richiamati nell’ordinanza di demolizione, asseritamente sconosciuti, in quanto non notificati alla stessa ricorrente, in quanto, a prescindere dal lor richiamo nella stessa ordinanza di demolizione, quest’ultima deve ritenersi un provvedimento vincolato a fronte del precedente diniego di sanatoria, come tale non necessitante di una particolare motivazione, sicché anche l’ipotetica erroneità ed illegittimità dei pareri dei predetti Enti tutori, non sarebbe determinante, in quanto non potrebbe, comunque, incidere sulla validità dell’ingiunzione ripristinatoria impugnata.
Pertanto, è ininfluente, prima ancora che infondato, il vizio, dedotto con riferimento ad entrambi i provvedimenti, riguardante il lamentato mancato coinvolgimento dell’interessata nei procedimenti; così come deve ritenersi irrilevante sia la circostanza che i lavori di adeguamento sismico, per le loro peculiari caratteristiche, non avrebbero potuto essere sussunti, secondo la ricorrente, nella fattispecie della prosecuzione dei lavori non autorizzati effettuati oltre il termine di legge (censura, peraltro, da ritenersi infondata, in base all’effettivo svolgimento dei fatti) sia l’asserito errore compiuto dall’Amministrazione nell’attestare l’esistenza di una sopraelevazione non autorizzata (opera che, secondo la ricorrente, contrariamente a quanto indicato nel relativo verbale non sarebbe stata riscontrabile al momento dell’accertamento stesso) sia, ancora, il vizio asseritamente discendente dalla mancata esplicitazione del pregiudizio arrecato al paesaggio (valutazione che, in verità, secondo la giurisprudenza consolidata, non è richiesta nel caso di autorizzazione paesaggistica postuma) in quanto la sussistenza dei predetti vincoli di inedificabilità assoluta (derivanti dall’ubicazione dell’immobile nel territorio, sottoposto a vincolo paesaggistico delle isole Eolie e, come desumibile dagli atti del procedimento, all’interno della fascia di vincolo dei 150 metri dalla battigia, oltre che in quella di vincolo cimiteriale) e, prima ancora, ed in termini più immediati, il diniego di sanatoria ormai consolidatosi, avevano, comunque reso l’ordinanza ripristinatoria qui impugnata un atto vincolato e dovuto.
12. In definitiva, per tutte le predette ragioni il ricorso deve essere rigettato.
13. Le spese del giudizio possono esser compensate, attesa la limitata attività difensiva svolta dalle Amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile, per come precisato in motivazione e, per la rimanente parte lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Salvatore Accolla, Primo Referendario, Estensore
Paola Anna Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Accolla | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.