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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
LANZI PA SA, OR
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 370/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC303T200981/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società ricorrente Ricorrente_1 S.R.L. si è opposta all'Avviso di Accertamento TC303T200981/2024, notificato in data 26/03/2025, riferito all'anno d'imposta 2018, emesso in danno della Ricorrente_1 S.r.l. dall'Agenzia delle Entrate di Potenza, con il quale è chiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 12.813,00 a titolo d'imposte, oltre interessi e sanzioni.
La ricorrente fa presente che al fine di avviare e garantire lo svolgimento del contraddittorio informato ed effettivo previsto dall'art 6 bis comma 1 della L 212/2000, in data 23/12/2024, l'Ufficio ha notificato lo schema d'atto nr TC3Q3T200981/2024 relativo all'anno d'imposta 2018.
Sulla base delle motivazioni dello schema d'atto la ricorrente si oppone al successivo avviso di accertamento emesso per i seguenti motivi:
I. NULLITA' DELL'ATTO OPPOSTO PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA, QUALE CONSEGUENZA
DEL DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 42 D.P.R. 600/73.
II NULLITA' DELL'ATTO OPPOSTO PER MANCATO ESPLETAMENTO DEL CONTRADITTORIO IN
VIOLAZIONE D.LGS 19 GIUGNO 1997, N.218, ART. 5 TER, ALL'ART. 6 BIS DELLA L. 27 LUGLIO 2000,
N. 212 NONCHE' DELL'ART. 24 COSTITUZIONE (diritto di difesa).
III. NULLITA' e/o ANNULLIBALITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO PER INESISTENZA
DELLA RE TA
In data 30/12/2025 è stato depositato l'atto di costituzione in giudizio del nuovo difensore avv. Difensore_1 autorizzato con il provvedimento del 15 dicembre 2025, dal Tribunale di Potenza dal Giudice per le Indagini
Preliminari, dott.ssa nome, autorizzando la revoca del dott. Nominativo_1 e la nomina dell avv. Difensore_1 per la costituzione nel presente giudizio. Il nuovo difensore della ricorrente si è riportato integralmente alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, da intendersi qui per integralmente ritrascritte e riproposte, insistendo per l'integrale accoglimento.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza si è costituita in giudizio ed ha fatto presente che in data 25/09/2024 i militari della Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Economico- Fin/ria Potenza – hanno avviato una verifica fiscale relativa all'anno d'imposta 2018 nei confronti della società ricorrente.
La suddetta verifica si è conclusa con la notifica del Processo Verbale di Constatazione datato 10/12/2024, condiviso dallo scrivente Ufficio e già a conoscenza della parte che lo ha regolarmente sottoscritto.
Con il sopra citato Processo Verbale di Constatazione, i verificatori della GdF hanno constatato che nel periodo in esame la società ha contabilizzato e dichiarato ai fini Ires, Irap e Iva la fattura n.109 del 12/12/2018 per un totale di € 58.000,00, oltre Iva pari a € 12.760,00 (aliq.22%), formalmente emessa dalla
Società_2 S.R.L.S. Tale fattura, in seguito alle indagini svolte dai verificatori della Guardia di Finanza, risulta riferita ad operazioni oggettivamente inesistenti per le motivazioni ampiamente esposte a pag.20 e successive del suddetto PVC.
La contabilizzazione di tale fattura ha dato origine a violazioni di carattere sostanziale relative agli obblighi dichiarativi.
Al fine di avviare e garantire lo svolgimento del contraddittorio preventivo previsto dall'art 6 - bis comma 1 della L n. 212/2000, in data 23/12/2024 l'Ufficio notificava alla parte lo schema d'atto n. TC3Q3T200981/2024, relativo all'anno d'imposta 2018, per mezzo del quale, premessa la descrizione della ragione del recupero d'imposta, determinava costi non deducibili ai fini delle imposte dirette pari a € 5.800,00 relativi alle quote di ammortamento dedotte per l'anno 2018 e riferite alla fattura oggetto di contestazione n. 109 del 12/12/2018, nonché Iva dovuta indebitamente detratta pari a € 12.760,00, derivante dal disconoscimento di operazioni oggettivamente inesistenti per € 58.000,00.
In seguito alla notifica dello schema d'atto sopra specificato, la società oggetto di controllo ha presentato le osservazioni di cui all'art 6 - bis comma 3 della L n. 212/2000.
Con le osservazioni appena menzionate, la parte ha richiesto l'annullamento dello schema d'atto riferito all'anno d'imposta 2018, avversando, attraverso prove documentali (mezzi di pagamento, copia del libretto di circolazione del mezzo oggetto di acquisizione, registrazioni contabili ecc..), le motivazioni alla base delle conclusioni dei verificatori della GdF, che avevano condotto gli stessi a ritenere l'operazione oggettivamente inesistente.
A tal fine, a dimostrazione dell'effettiva sussistenza dell'operazione contestata, la parte, oltre alle scritture contabili e ai mezzi di pagamento, già oggetto di disamina da parte dei militari operanti, aveva prodotto copia del libretto di circolazione del mezzo, immatricolato successivamente all'acquisto, in data 07/01/2019.
L'Ufficio, quindi, ha avviato un controllo incrociato che ha coinvolto sia il produttore che il successivo rivenditore della spazzolatrice.
Dall'istruttoria dell'Ufficio è emerso che:
- in data 11/12/2018, la società Società_3. Società_4 SPA (PI P.IVA_2) ha ceduto alla società Società_5
SRL (P.IVA_3), con fattura n. 9953/2018/B il mezzo “SPAZZATRICE STRADALE S150C/3 SPAZZOLE matricole: 180700454, TELAIO N. 00076”, per un totale compreso Iva di € 56.120,00
(€46.000,00+iva di €10.120,00);
- in data 12/12/2018, la società Società_5 SRL (P.IVA_3) ha ceduto alla SD Società_2 S.R.L.S. il mezzo di cui sopra, con fattura nr.388 per un totale compreso Iva di € 57.340,00 (47.000,00+iva di € 10.340,00);
- in data 13/12/2018 la Società_2 S.R.L.S. (PI P.IVA_4) ha ceduto alla Ricorrente_1 S.R.L. il mezzo di cui sopra per un totale compreso Iva di € 70.760,00 (58.000,00+ iva di € 12.760,00).
Da tali riscontri, quindi, l'Ufficio ha desunto l'effettivo trasferimento fisico dell'automezzo nonché l'esistenza, dal punto di vista oggettivo, della prestazione fatturata.
La prestazione, tuttavia, è stata riqualificata da oggettivamente a soggettivamente inesistente, attesa l'acclarata natura di soggetto-cartiera della società SD Società_2, stante la sussistenza di tutti gli elementi rilevati in sede di verifica.
Per tali ragioni, l'Ufficio accertava che la Ricorrente_1 S.R.L. aveva illegittimamente detratto l'IVA per € 12.760,00 relativamente a tali operazioni. Ai fini reddituali, l'Ufficio ammetteva la deducibilità parziale delle quote di ammortamento, riconoscendo quale costo di acquisto quello applicato dalla Società_5 SRL alla cartiera (pari a € 47.000,00 di cui la quota di ammortamento risulta pari a 4.700,00). L'Ufficio, quindi, recuperava a tassazione la maggiore quota di ammortamento dedotta rispetto a quella riconosciuta pari a € 1.100,00 (5.800,00 -
4.700,00).
Nel merito delle eccezioni formulate dalla parte l'Ufficio in relazione al primo motivo del ricorso osserva che non ricorre alcuna violazione dell'art. 42 del DPR n. 602/1973, diversamente da quanto affermato da controparte. Infatti il suddetto articolo dispone che “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”. Viene, quindi, previsto solo che l'atto sia sottoscritto dal direttore dell'Ufficio o da funzionario dallo stesso delegato, senza richiedere la qualifica dirigenziale del delegante né, ovviamente, del delegato.
Anche il secondo motivo, con cui la ricorrente ha lamentato nullità dell'atto opposto per mancato espletamento del contraddittorio in violazione dell'art. 5 – ter del D.Lgs n. 218/1987, dell'art. 6 – bis della L n. 212/2000,
è infondato. A tal proposito l'Ufficio evidenzia che, a seguito della consegna del PVC della GdF, al fine di avviare e garantire lo svolgimento del contraddittorio preventivo previsto dall'art 6 - bis comma 1 della L n.
212/2000, in data 23/12/2024 notificava lo schema d'atto n. TC3Q3T200981/2024, relativo all'anno d'imposta
2018, per mezzo del quale, premessa la descrizione della ragione del recupero d'imposta, determinava costi non deducibili ai fini delle imposte dirette pari a € 5.800,00 relativi alle quote di ammortamento dedotte per l'anno 2018 e riferite alla fattura oggetto di contestazione n. 109 del 12/12/2018, nonché Iva dovuta indebitamente detratta pari a € 12.760,00, derivante dal disconoscimento di operazioni oggettivamente inesistenti per € 58.000,00.
Con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto la nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento per infondatezza della pretesa tributaria, affermando di aver effettuato in buona fede l'acquisto della spazzatrice stradale, di aver intrattenuto varie operazioni commerciali con la SD Società_2 e di non disporre dei poteri di accertamento dell'Ufficio per effettuare verifiche sulla correttezza degli adempimenti fiscali da parte del fornitore. Opponeva di non essere incorsa in un acquisto incauto e di aver pagato un prezzo non fuori mercato.
A seguito dell'esame delle memorie difensive ex art. 6 – bis della L n. 212/2000, l'Ufficio ha avviato un controllo incrociato che ha coinvolto sia il produttore che il successivo rivenditore della spazzolatrice.
Alla luce di tutti gli elementi elencati, appare poco credibile la tesi dell'incolpevole ignoranza propugnata dalla società ricorrente, posto che quest'ultima avrebbe potuto/dovuto sapere che il soggetto emittente le fatture (la Società_2) fosse, in realtà, una mera cartiera. In sede di osservazioni difensive e di ricorso inoltre, la società null'altro ha eccepito e tanto meno documentato in ordine ai rapporti commerciali con l'asserito fornitore. Essa, infatti, si è limitata esclusivamente a produrre il libretto di circolazione senza, tuttavia, produrre preventivi, scambi di corrispondenza, conferma dell'ordine, documenti di trasporto o altri elementi e/o prove a supporto del fatto che il rapporto fosse effettivamente stato intrattenuto con la Società_2.
I mezzi di pagamento delle fatture, come è noto, nulla prova sull'effettività delle operazioni in quanto, a tal fine, come affermato ripetutamente anche dalla Corte di Cassazione, non è sufficiente la mera dimostrazione del pagamento, dato che è espediente comune utilizzare fittiziamente i mezzi di pagamento tracciabili.
Peraltro, una più attenta analisi dei trasferimenti del bene (che sono avvenuti tutti nell'arco di due giorni, e della relativa catena di fatturazione) pone in estrema evidenza il comportamento antieconomico e contrario a qualsiasi logica imprenditoriale della società, elementi che denotano la consapevolezza o, comunque, una grave e non scusabile negligenza dell'operatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, con riferimento al primo motivo di ricorso, osserva che non ricorre alcuna violazione dell'art. 42 del DPR n. 602/1973, in quanto è richiesto che l'atto sia sottoscritto dal direttore dell'Ufficio o da funzionario dallo stesso delegato, senza richiedere la qualifica dirigenziale del delegante né, ovviamente, del delegato. Pertanto il primo motivo di ricorso è infondato.
Per quanto attiene il secondo motivo di ricorso la Corte osserva che in data 23/12/2024 l'Ufficio ha notificato lo schema d'atto n. TC3Q3T200981/2024, relativo all'anno d'imposta 2018, per mezzo del quale ha determinato costi non deducibili ai fini delle imposte dirette pari a € 5.800,00 relativi alle quote di ammortamento dedotte per l'anno 2018 e riferite alla fattura oggetto di contestazione n. 109 del 12/12/2018, nonché Iva dovuta indebitamente detratta pari a € 12.760,00, derivante dal disconoscimento di operazioni oggettivamente inesistenti per € 58.000,00. Tale atto soddisfa le previsioni del d.lgs 19 giugno 1997, n.218, art. 5 ter, e dell'art. 6 bis della l. 27 luglio 2000, n. 212 e quindi anche il diritto di difesa. Pertanto anche tale eccezione è infondata.
Per quanto attiene il terzo motivo di ricorso con il quale la ricorrente ha dedotto la nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento per infondatezza della pretesa tributaria, la Corte fa presente che l'acquisto di attrezzature da una società ritenuta cartiera, anche se eseguito in maniera inconsapevole, comporta gravi rischi fiscali per "utilizzo di fatture per operazioni inesistenti" (art. 2 D.Lgs. 74/2000), Pertanto è necessario dimostrare la buona fede, la tracciabilità dei pagamenti e l'effettiva esistenza del bene.
Nel caso di cui trattasi dal PVC della GDF risulta che la Società_2 è priva di sede societaria ed è stata constatata l'assenza di una struttura aziendale, nonostante la Partita IVA risulta attiva e nulla è indicato nelle visure presso la CC1AA di Potenza. Nell'anno 2018 non è stata presentata la prevista dichiarazione ai fini delle Imposte Dirette ed I.R.A.P., né sono state versate le imposte. Per quanto evidenziato, attese le significative criticità fiscali e contabili nonché gravi carenze della struttura aziendale riscontrate a carico della Società_2 S.r.l.s., la GDF conclude affermando che la società avrebbe assunto il ruolo di società "cartiera", finalizzata all'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Sul punto la Corte osserva che la circostanza per cui il cedente o prestatore del servizio, che ha emesso la fattura, sia privo di idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), è ragionevole desumere che dalla suddetta mancanza degli elementi essenziali per potere operare quale operatore commerciale, si può far discendere la mancata realizzazione dell'operazione indicata in fattura da parte del soggetto emittente
(cfr., in materia di prova della natura di società cartiera, Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 9851, punto 6.8).
D'altronde l'Ufficio ha dimostrato che lo stesso automezzo sarebbe stato compravenduto tre volte in tre giorni e questo avrebbe dovuto insospettire la ricorrente in quanto lo stesso bene sarebbe stato acquistato in data 12/12/2018 e rivenduto in data 13/12/2018, rilevando tale circostanza dalla carta di circolazione in dotazione all'automezzo.
In definitiva l'Amministrazione, attraverso i propri atti e mediante il PVC della GDF, ha dato dimostrazione della circostanza per cui la Società_2 NOLI S.r.l.s., è una cartiera mentre la ricorrente non ha dimostrato di avere usato la normale diligenza rapportata alla professionalità richiesta per l'attività svolta e al contesto.
Precisa infine la Corte che la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia, non è sufficiente a dimostrare la regolarità della compravendita effettuata. Pertanto anche il terzo motivo di ricorso è infondato per cui il ricorso deve essere rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 2.000,00.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
LANZI PA SA, OR
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 370/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC303T200981/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società ricorrente Ricorrente_1 S.R.L. si è opposta all'Avviso di Accertamento TC303T200981/2024, notificato in data 26/03/2025, riferito all'anno d'imposta 2018, emesso in danno della Ricorrente_1 S.r.l. dall'Agenzia delle Entrate di Potenza, con il quale è chiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 12.813,00 a titolo d'imposte, oltre interessi e sanzioni.
La ricorrente fa presente che al fine di avviare e garantire lo svolgimento del contraddittorio informato ed effettivo previsto dall'art 6 bis comma 1 della L 212/2000, in data 23/12/2024, l'Ufficio ha notificato lo schema d'atto nr TC3Q3T200981/2024 relativo all'anno d'imposta 2018.
Sulla base delle motivazioni dello schema d'atto la ricorrente si oppone al successivo avviso di accertamento emesso per i seguenti motivi:
I. NULLITA' DELL'ATTO OPPOSTO PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA, QUALE CONSEGUENZA
DEL DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 42 D.P.R. 600/73.
II NULLITA' DELL'ATTO OPPOSTO PER MANCATO ESPLETAMENTO DEL CONTRADITTORIO IN
VIOLAZIONE D.LGS 19 GIUGNO 1997, N.218, ART. 5 TER, ALL'ART. 6 BIS DELLA L. 27 LUGLIO 2000,
N. 212 NONCHE' DELL'ART. 24 COSTITUZIONE (diritto di difesa).
III. NULLITA' e/o ANNULLIBALITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO PER INESISTENZA
DELLA RE TA
In data 30/12/2025 è stato depositato l'atto di costituzione in giudizio del nuovo difensore avv. Difensore_1 autorizzato con il provvedimento del 15 dicembre 2025, dal Tribunale di Potenza dal Giudice per le Indagini
Preliminari, dott.ssa nome, autorizzando la revoca del dott. Nominativo_1 e la nomina dell avv. Difensore_1 per la costituzione nel presente giudizio. Il nuovo difensore della ricorrente si è riportato integralmente alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, da intendersi qui per integralmente ritrascritte e riproposte, insistendo per l'integrale accoglimento.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza si è costituita in giudizio ed ha fatto presente che in data 25/09/2024 i militari della Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Economico- Fin/ria Potenza – hanno avviato una verifica fiscale relativa all'anno d'imposta 2018 nei confronti della società ricorrente.
La suddetta verifica si è conclusa con la notifica del Processo Verbale di Constatazione datato 10/12/2024, condiviso dallo scrivente Ufficio e già a conoscenza della parte che lo ha regolarmente sottoscritto.
Con il sopra citato Processo Verbale di Constatazione, i verificatori della GdF hanno constatato che nel periodo in esame la società ha contabilizzato e dichiarato ai fini Ires, Irap e Iva la fattura n.109 del 12/12/2018 per un totale di € 58.000,00, oltre Iva pari a € 12.760,00 (aliq.22%), formalmente emessa dalla
Società_2 S.R.L.S. Tale fattura, in seguito alle indagini svolte dai verificatori della Guardia di Finanza, risulta riferita ad operazioni oggettivamente inesistenti per le motivazioni ampiamente esposte a pag.20 e successive del suddetto PVC.
La contabilizzazione di tale fattura ha dato origine a violazioni di carattere sostanziale relative agli obblighi dichiarativi.
Al fine di avviare e garantire lo svolgimento del contraddittorio preventivo previsto dall'art 6 - bis comma 1 della L n. 212/2000, in data 23/12/2024 l'Ufficio notificava alla parte lo schema d'atto n. TC3Q3T200981/2024, relativo all'anno d'imposta 2018, per mezzo del quale, premessa la descrizione della ragione del recupero d'imposta, determinava costi non deducibili ai fini delle imposte dirette pari a € 5.800,00 relativi alle quote di ammortamento dedotte per l'anno 2018 e riferite alla fattura oggetto di contestazione n. 109 del 12/12/2018, nonché Iva dovuta indebitamente detratta pari a € 12.760,00, derivante dal disconoscimento di operazioni oggettivamente inesistenti per € 58.000,00.
In seguito alla notifica dello schema d'atto sopra specificato, la società oggetto di controllo ha presentato le osservazioni di cui all'art 6 - bis comma 3 della L n. 212/2000.
Con le osservazioni appena menzionate, la parte ha richiesto l'annullamento dello schema d'atto riferito all'anno d'imposta 2018, avversando, attraverso prove documentali (mezzi di pagamento, copia del libretto di circolazione del mezzo oggetto di acquisizione, registrazioni contabili ecc..), le motivazioni alla base delle conclusioni dei verificatori della GdF, che avevano condotto gli stessi a ritenere l'operazione oggettivamente inesistente.
A tal fine, a dimostrazione dell'effettiva sussistenza dell'operazione contestata, la parte, oltre alle scritture contabili e ai mezzi di pagamento, già oggetto di disamina da parte dei militari operanti, aveva prodotto copia del libretto di circolazione del mezzo, immatricolato successivamente all'acquisto, in data 07/01/2019.
L'Ufficio, quindi, ha avviato un controllo incrociato che ha coinvolto sia il produttore che il successivo rivenditore della spazzolatrice.
Dall'istruttoria dell'Ufficio è emerso che:
- in data 11/12/2018, la società Società_3. Società_4 SPA (PI P.IVA_2) ha ceduto alla società Società_5
SRL (P.IVA_3), con fattura n. 9953/2018/B il mezzo “SPAZZATRICE STRADALE S150C/3 SPAZZOLE matricole: 180700454, TELAIO N. 00076”, per un totale compreso Iva di € 56.120,00
(€46.000,00+iva di €10.120,00);
- in data 12/12/2018, la società Società_5 SRL (P.IVA_3) ha ceduto alla SD Società_2 S.R.L.S. il mezzo di cui sopra, con fattura nr.388 per un totale compreso Iva di € 57.340,00 (47.000,00+iva di € 10.340,00);
- in data 13/12/2018 la Società_2 S.R.L.S. (PI P.IVA_4) ha ceduto alla Ricorrente_1 S.R.L. il mezzo di cui sopra per un totale compreso Iva di € 70.760,00 (58.000,00+ iva di € 12.760,00).
Da tali riscontri, quindi, l'Ufficio ha desunto l'effettivo trasferimento fisico dell'automezzo nonché l'esistenza, dal punto di vista oggettivo, della prestazione fatturata.
La prestazione, tuttavia, è stata riqualificata da oggettivamente a soggettivamente inesistente, attesa l'acclarata natura di soggetto-cartiera della società SD Società_2, stante la sussistenza di tutti gli elementi rilevati in sede di verifica.
Per tali ragioni, l'Ufficio accertava che la Ricorrente_1 S.R.L. aveva illegittimamente detratto l'IVA per € 12.760,00 relativamente a tali operazioni. Ai fini reddituali, l'Ufficio ammetteva la deducibilità parziale delle quote di ammortamento, riconoscendo quale costo di acquisto quello applicato dalla Società_5 SRL alla cartiera (pari a € 47.000,00 di cui la quota di ammortamento risulta pari a 4.700,00). L'Ufficio, quindi, recuperava a tassazione la maggiore quota di ammortamento dedotta rispetto a quella riconosciuta pari a € 1.100,00 (5.800,00 -
4.700,00).
Nel merito delle eccezioni formulate dalla parte l'Ufficio in relazione al primo motivo del ricorso osserva che non ricorre alcuna violazione dell'art. 42 del DPR n. 602/1973, diversamente da quanto affermato da controparte. Infatti il suddetto articolo dispone che “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”. Viene, quindi, previsto solo che l'atto sia sottoscritto dal direttore dell'Ufficio o da funzionario dallo stesso delegato, senza richiedere la qualifica dirigenziale del delegante né, ovviamente, del delegato.
Anche il secondo motivo, con cui la ricorrente ha lamentato nullità dell'atto opposto per mancato espletamento del contraddittorio in violazione dell'art. 5 – ter del D.Lgs n. 218/1987, dell'art. 6 – bis della L n. 212/2000,
è infondato. A tal proposito l'Ufficio evidenzia che, a seguito della consegna del PVC della GdF, al fine di avviare e garantire lo svolgimento del contraddittorio preventivo previsto dall'art 6 - bis comma 1 della L n.
212/2000, in data 23/12/2024 notificava lo schema d'atto n. TC3Q3T200981/2024, relativo all'anno d'imposta
2018, per mezzo del quale, premessa la descrizione della ragione del recupero d'imposta, determinava costi non deducibili ai fini delle imposte dirette pari a € 5.800,00 relativi alle quote di ammortamento dedotte per l'anno 2018 e riferite alla fattura oggetto di contestazione n. 109 del 12/12/2018, nonché Iva dovuta indebitamente detratta pari a € 12.760,00, derivante dal disconoscimento di operazioni oggettivamente inesistenti per € 58.000,00.
Con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto la nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento per infondatezza della pretesa tributaria, affermando di aver effettuato in buona fede l'acquisto della spazzatrice stradale, di aver intrattenuto varie operazioni commerciali con la SD Società_2 e di non disporre dei poteri di accertamento dell'Ufficio per effettuare verifiche sulla correttezza degli adempimenti fiscali da parte del fornitore. Opponeva di non essere incorsa in un acquisto incauto e di aver pagato un prezzo non fuori mercato.
A seguito dell'esame delle memorie difensive ex art. 6 – bis della L n. 212/2000, l'Ufficio ha avviato un controllo incrociato che ha coinvolto sia il produttore che il successivo rivenditore della spazzolatrice.
Alla luce di tutti gli elementi elencati, appare poco credibile la tesi dell'incolpevole ignoranza propugnata dalla società ricorrente, posto che quest'ultima avrebbe potuto/dovuto sapere che il soggetto emittente le fatture (la Società_2) fosse, in realtà, una mera cartiera. In sede di osservazioni difensive e di ricorso inoltre, la società null'altro ha eccepito e tanto meno documentato in ordine ai rapporti commerciali con l'asserito fornitore. Essa, infatti, si è limitata esclusivamente a produrre il libretto di circolazione senza, tuttavia, produrre preventivi, scambi di corrispondenza, conferma dell'ordine, documenti di trasporto o altri elementi e/o prove a supporto del fatto che il rapporto fosse effettivamente stato intrattenuto con la Società_2.
I mezzi di pagamento delle fatture, come è noto, nulla prova sull'effettività delle operazioni in quanto, a tal fine, come affermato ripetutamente anche dalla Corte di Cassazione, non è sufficiente la mera dimostrazione del pagamento, dato che è espediente comune utilizzare fittiziamente i mezzi di pagamento tracciabili.
Peraltro, una più attenta analisi dei trasferimenti del bene (che sono avvenuti tutti nell'arco di due giorni, e della relativa catena di fatturazione) pone in estrema evidenza il comportamento antieconomico e contrario a qualsiasi logica imprenditoriale della società, elementi che denotano la consapevolezza o, comunque, una grave e non scusabile negligenza dell'operatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, con riferimento al primo motivo di ricorso, osserva che non ricorre alcuna violazione dell'art. 42 del DPR n. 602/1973, in quanto è richiesto che l'atto sia sottoscritto dal direttore dell'Ufficio o da funzionario dallo stesso delegato, senza richiedere la qualifica dirigenziale del delegante né, ovviamente, del delegato. Pertanto il primo motivo di ricorso è infondato.
Per quanto attiene il secondo motivo di ricorso la Corte osserva che in data 23/12/2024 l'Ufficio ha notificato lo schema d'atto n. TC3Q3T200981/2024, relativo all'anno d'imposta 2018, per mezzo del quale ha determinato costi non deducibili ai fini delle imposte dirette pari a € 5.800,00 relativi alle quote di ammortamento dedotte per l'anno 2018 e riferite alla fattura oggetto di contestazione n. 109 del 12/12/2018, nonché Iva dovuta indebitamente detratta pari a € 12.760,00, derivante dal disconoscimento di operazioni oggettivamente inesistenti per € 58.000,00. Tale atto soddisfa le previsioni del d.lgs 19 giugno 1997, n.218, art. 5 ter, e dell'art. 6 bis della l. 27 luglio 2000, n. 212 e quindi anche il diritto di difesa. Pertanto anche tale eccezione è infondata.
Per quanto attiene il terzo motivo di ricorso con il quale la ricorrente ha dedotto la nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento per infondatezza della pretesa tributaria, la Corte fa presente che l'acquisto di attrezzature da una società ritenuta cartiera, anche se eseguito in maniera inconsapevole, comporta gravi rischi fiscali per "utilizzo di fatture per operazioni inesistenti" (art. 2 D.Lgs. 74/2000), Pertanto è necessario dimostrare la buona fede, la tracciabilità dei pagamenti e l'effettiva esistenza del bene.
Nel caso di cui trattasi dal PVC della GDF risulta che la Società_2 è priva di sede societaria ed è stata constatata l'assenza di una struttura aziendale, nonostante la Partita IVA risulta attiva e nulla è indicato nelle visure presso la CC1AA di Potenza. Nell'anno 2018 non è stata presentata la prevista dichiarazione ai fini delle Imposte Dirette ed I.R.A.P., né sono state versate le imposte. Per quanto evidenziato, attese le significative criticità fiscali e contabili nonché gravi carenze della struttura aziendale riscontrate a carico della Società_2 S.r.l.s., la GDF conclude affermando che la società avrebbe assunto il ruolo di società "cartiera", finalizzata all'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Sul punto la Corte osserva che la circostanza per cui il cedente o prestatore del servizio, che ha emesso la fattura, sia privo di idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), è ragionevole desumere che dalla suddetta mancanza degli elementi essenziali per potere operare quale operatore commerciale, si può far discendere la mancata realizzazione dell'operazione indicata in fattura da parte del soggetto emittente
(cfr., in materia di prova della natura di società cartiera, Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 9851, punto 6.8).
D'altronde l'Ufficio ha dimostrato che lo stesso automezzo sarebbe stato compravenduto tre volte in tre giorni e questo avrebbe dovuto insospettire la ricorrente in quanto lo stesso bene sarebbe stato acquistato in data 12/12/2018 e rivenduto in data 13/12/2018, rilevando tale circostanza dalla carta di circolazione in dotazione all'automezzo.
In definitiva l'Amministrazione, attraverso i propri atti e mediante il PVC della GDF, ha dato dimostrazione della circostanza per cui la Società_2 NOLI S.r.l.s., è una cartiera mentre la ricorrente non ha dimostrato di avere usato la normale diligenza rapportata alla professionalità richiesta per l'attività svolta e al contesto.
Precisa infine la Corte che la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia, non è sufficiente a dimostrare la regolarità della compravendita effettuata. Pertanto anche il terzo motivo di ricorso è infondato per cui il ricorso deve essere rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 2.000,00.