Articolo 4 della Legge 8 marzo 1989, n. 95
Articolo 3Articolo 5
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1 aprile 1989
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4 maggio 1999
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31 dicembre 2005
Art. 4. 1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati (( entro il mese di febbraio )) . 2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2005
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