Ordinanza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, ordinanza 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 86 2025 R.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Barbara Gallo Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel giudizio di reclamo ex art. 473 bis .24, c.p.c. iscritto al n. 86 2025 r.g. promossa da:
), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CARRARO RENATA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Padova, Via OV Berchet n. 13
RECLAMANTE
contro
( ), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. FABBRIS GIULIA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Rovigo,
Vicolo Leoncino, n. 3
RECLAMATO
OGGETTO: reclamo avverso l'ordinanza ex art. 473bis.22, c.p.c. emessa dal Tribunale di Padova in data 6.1.2025, nel giudizio di separazione giudiziale n. 2590 2024 r.g.
Il reclamante si duole dell'ordinanza provvisoria sopra indicata con la quale il Tribunale di Padova ha riconosciuto in favore del coniuge un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. per Controparte_1
€3.000,00 mensili, oltre €500,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio
1.Quale primo motivo di doglianza viene censurato il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dalla sig.ra e l'erronea valutazione CP_1
circa la capacità reddituale dei coniugi.
2. Quale secondo motivo di censura il reclamante rileva l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado circa la non indipendenza economica del figlio OV ed il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo al richiedente il contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne.
3. Quale terzo motivo di reclamo viene evidenziata l'erronea valutazione dei presupposti giuridici vigenti in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
4. Si è costituita parte reclamata instando per il rigetto del reclamo avversario.
***
1.Rileva la Corte come il reclamo sia infondato.
1.2. Com'è noto, l'art. 156, comma 1, c.c., dispone che "Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".
1.3.La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati", cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017).
1.4. In tale ottica, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, la percezione di redditi occultati al fisco, che possono essere portati ad emersione attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o l'espletamento di una consulenza tecnica. (v. già Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 9915 del 24/04/2007; da ultimo, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22616 del 19/07/2022; Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 32349 del 13/12/2024).
1.5.Osserva la Corte come tale accertamento sia stato correttamente operato dal Tribunale in concreto sulla base del patrimonio e dell'attività di lavoro prestata dal reclamante nonché delle allegazioni dettagliatamente indicate dalla reclamata nel ricorso per separazione e non contestate – afferenti la circostanza che il negli anni aveva sempre provveduto pressoché integralmente al Pt_1 mantenimento del nucleo familiare, alle ingenti spese dell'immobile adibito ad abitazione familiare, al pagamento delle spese condominiali e di tutte le utenze nonché al mantenimento di un ben più che elevato tenore di vita (cene con cadenza almeno settimanale in ristoranti di lusso, vacanze in barca già di proprietà personale del signor della durata finanche di un mese, lunghi soggiorni in Pt_1
località montane, ecc.) - in parte confermate dalla documentazione agli atti.
1.6.In particolare il Tribunale ha rilevato che: “Il resistente dal 1994 svolge attività libero professionale di commercialista. È inoltre titolare di varie cariche e quote societarie. È inoltre proprietario di un rilevante patrimonio immobiliare. Dalle dichiarazioni dei redditi in atti risultano
i seguenti dati: UNICO 2022 per l'anno 2021 reddito netto ( euro 54.324, UNICO C.F._3 Pt_2 per l'anno 2022 reddito netto ( euro 60.961, UNICO 2024 per l'anno reddito netto C.F._3 Pt_2
( euro 59.277. Egli è unico proprietario dei seguenti beni immobili:
1.casa coniugale sita C.F._3
in Padova via Vesalio n. 6; 2. ufficio sito in Padova via Vesalio n. 6; 3. appartamento in Selva di
Cadore loc. Santa Fosca e relativi posti auto;
3. Negozio sito in Padova via Jappelli n. 9; 4.
Appartamento e garage sito in Padova via Monterotondo n. 38; 5. Appartamento e garage siti in
Padova via Palermo n. 3; 6. Appartamento sito in Caorle via del Leone 56; 7. Posto barca sito in
Caorle. Buona parte di detti immobili sono locati a terzi. Egli inoltre è socio e amministratore unico della soc. Oceano s.r.l., attiva dal 2003, che svolge attività di locazione di immobili ed è proprietaria di 5 capannoni dislocati nella provincia di Padova e parimenti locati a terzi. La redditività di tale società è interamente riferibile alla persona del resistente. E' socio dal 2011 della Italia Yacht s.r.l., società avente ad oggetto la costruzione di imbarcazioni da diporto. E' proprietario dei seguenti beni mobili registrati: Lexus UX 250; Fiat Grande Punto;
Mercedes SL300; Ducati Multistrada;
Bmw
R50/5; Bmw R80G/S; Suzuki DRZ 400; Piaggio Liberti 125. Egli infine è titolare di vari conti presso Credit Agricole, Fideuram e Intesa San Paolo sui quali vi è una disponibilità superiore a €. 1.000.000
(doc. 15-16-17 21-22-23-27)”.
1.7.Parte reclamata non è proprietaria di alcun bene immobile e dall'anno 2015 svolge attività lavorativa quale insegnante precaria con contratti a tempo determinato. Dalle dichiarazioni dei redditi in atti risultano i seguenti dati: mod. 730 2021 per l'anno 2020 reddito netto da lavoro dipendente euro 16.164 (doc. 4A) mod. 730 2022 per l'anno 2021 reddito netto da lavoro dipendente euro 16.128
(doc. 4B) mod. 730 per l'anno 2022 reddito netto da lavoro dipendente euro 18.427 (doc. 4C) Pt_2
Non è proprietaria di alcun bene immobile. Ha una giacenza attuale sul conto pari a euro 42.000 circa
(doc. 17).
2.Anche il secondo e terzo motivo di doglianza non meritano accoglimento.
2.1. (di anni 27), si è iscritto all'Università di Venezia, indirizzo triennale Parte_3
urbanistica e pianificazione del territorio, nel 2018, conseguendo il relativo titolo in data 21/03/2024 ed ha lavorato da giugno 2024 con contratto a tempo determinato (doc. n. 31) alle dipendenze della con retribuzione netta per €1.000,00 con mansioni di addetto alla sala. CP_2
2.2. Il predetto risulta percepire da settembre 2024 altresì un reddito da sub locazione per €1.000,00 mensili di immobile (doc. n. 33), di proprietà della zia ER , sito al piano superiore Parte_4
a quello della casa coniugale e locato con decorrenza dal 1.9.2024 al 31.8.2027 per €500,00 mensili
(doc. n. 32).
2.3. Rileva la Corte come la prova della conversione del contratto di lavoro a tempo indeterminato sia stata offerta solo in sede di reclamo e, quale fatto nuovo, dovrà essere valutata dal giudice del merito ai sensi dell'art. 473 bis. 23. c.p.c.
2.4. Osserva altresì la Corte come il dato del reddito da sub locazione sia temporaneo e quello da lavoro non completo e comunque non in linea con il percorso di studi svolto dal soggetto, dati in ogni caso da valutare compiutamente nella imminente celebrazione della fase di merito, essendo sul punto l'ordinanza provvisoria sufficientemente motivata.
2.5.Ne consegue la conferma provvisoria in ordine alla valutazione di non indipendenza economica di cui deriva l'assegnazione della casa coniugale alla madre ivi convivente. Parte_3
2.6.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in parte dispositiva secondo i parametri del DM n. 55/2014 e succ. mod. per la fase camerale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, visto l'art. 473 bis.24, c.p.c., rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del Tribunale di Padova del 6.1.2025; condanna il reclamante al pagamento delle spese di lite in favore della parte reclamata Parte_1
, spese liquidate in €1.800,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come Controparte_1
per legge;
dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo reclamante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 20.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni