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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 20/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 701/2022
T R A
in persona del suo legale rappresentante p. t. sig. Parte_1 con sede legale in Benevento alla Contrada Perrottiello nr° 9, rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Tommaso Longobardi e Adriano Longobardi, elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell'avv. Paolo Russo sito alla Piazza San Domenico Maggiore nr° 9; Appellante
E
, nato il [...] a [...], ivi residente a[...], CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Campagnuolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento, al Viale Antonio Mellusi, n. 42; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Benevento, la aveva Parte_1 proposto opposizione per la revoca del decreto ingiuntivo n. 40/2021 del 4.2.2021, contenente l'ingiunzione di pagamento, in favore di , dell'importo di euro 7957,33, di cui euro CP_1
2909,33 a titolo di t.f.r., oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole poste attive del credito al soddisfo, o in subordine l'accertamento che al lavoratore è dovuto, per le voci retributive dallo stesso rivendicate e al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, solo l'importo di euro 3493,74, come riconosciuto e già ammesso nel passivo concordatario della procedura di concordato preventivo cui la società debitrice è stata ammessa.
Il lavoratore con il ricorso monitorio, premesso di aver lavorato alle dipendenze della odierna appellante con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 9.1.2017 al
12.11,2019, con qualifica di elettricista e inquadramento al livello 1° del c.c.n.l. di categoria, aveva esposto che alla cessazione del rapporto di lavoro era rimasto creditore nei confronti della società datrice di lavoro dell'importo di euro 5048,00 a titolo di indennità di malattia relativa al periodo dal 27 giugno al 10 novembre 2019 (euro 5798,00 totali, da cui aveva detratto l'acconto percepito di euro 750,00) ed euro 2909,33 a titolo di t.f.r.. Gli importi richiesti erano stati quantificati sulla base dei dati riportati nella “posizione annuale da lavoro dipendente” estratta dall'area personale del sito web CP_ dell' che riproducono le informazioni relative alle retribuzioni imponibili comunicate dal datore di lavoro tramite le denunce mensili obbligatorie, nonché, per quanto riguarda la quota di t.f.r. maturata e accantonata nell'anno 2017, sulla base della certificazione unica anno 2018.
A sostegno della opposizione, la aveva eccepito l'invalidità del decreto Parte_1 ingiuntivo poiché la procedura monitoria era stata attivata successivamente alla richiesta di ammissione al concordato preventivo e per crediti anteriori, nonché l'inutilità della azione monitoria, non essendo contestato il credito del lavoratore, regolarmente riconosciuto e inserito nel piano concordatario. In secondo luogo, aveva dedotto l'erroneità dell'importo richiesto dal lavoratore, quantificando le somme realmente dovute, così come accertate nell'ambito della procedura concordataria, nell'importo di euro 3493,74.
Il lavoratore si era costituito nel giudizio di opposizione e, nel resistere alla domanda, ne aveva dedotto l'infondatezza e richiesto il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con la sentenza n. 112/2022 pubblicata il 7.2.2022 il Tribunale adito ha rigettato la domanda e condannato la al pagamento delle spese di lite, con distrazione. Parte_1
Il primo giudice ha osservato che il divieto di cui all'art. 168 legge fallimentare, che sorge con il decreto del tribunale che ammette l'istante alla procedura concordataria, riguarda le azioni esecutive, ossia qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare coattivamente e unilateralmente al di fuori della procedura concorsuale il contenuto dell'obbligazione del debitore concordatario, mentre non concerne le procedure di cognizione (anche sommaria, come l'ingiunzione). Sulla quantificazione del credito, ha esposto come l'importo ingiunto, sia per quanto riguarda l'indennità di malattia che per quanto riguarda il t.f.r., è fondato su documentazione di provenienza direttamente (certificazione unica) o indirettamente (risultanze della “posizione annuale da lavoro dipendente”) datoriale. Inoltre dalla relazione allegata alla proposta concordataria, richiamata dalla stessa società opponente, si evince che il vanta nei confronti della un credito di euro CP_1 Parte_1
3.493,74 a titolo di solo TFR (dunque, un credito superiore a quello richiesto ed ingiunto per tale voce), oltre a un ulteriore credito di euro 6.427,56 per retribuzioni.
Avverso la citata statuizione è insorto l'odierno appellante, contestando specificamente le motivazioni espresse in sentenza dal primo giudice.
Con un primo motivo la ha eccepito la errata e inesatta applicazione e Parte_1 interpretazione dell'art. 168 legge fallimentare che, dalla data di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo sino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, vieta ai creditori per titolo o causa anteriore al decreto, sotto pena di nullità, di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del proprio debitore. Ha evidenziato che la data di riferimento assunta ai fini della procedura concordataria è il 31.12.2019, che il decreto del Tribunale di Benevento di ammissione al concordato preventivo è del 22.10.2020, mentre il ricorso monitorio reca la data del 15.12.2020 e il decreto ingiuntivo è stato depositato il 4.2.202; inoltre il credito per il quale il lavoratore agisce riguarda il periodo lavorativo da gennaio 2017 a novembre 2019, per cui è senza dubbio sorto anteriormente alla richiesta di ammissione alla procedura concordataria. Ha ribadito il divieto per i creditori della società che ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 168 comma 1 della legge fallimentare, di intraprendere azioni esecutive nei confronti della stessa, e ciò in linea con il principio in virtù del quale i debiti sorti prima dell'apertura della procedura devono essere estinti nell'ambito dell'esecuzione concorsuale, non potendo esservi pagamenti lesivi della par condicio creditorum. Per la individuazione delle azioni vietate, ha richiamato la giurisprudenza incline ad una interpretazione estensiva della norma secondo cui non sono vietate solo le azioni esecutive propriamente dette, ma anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a soddisfare unilateralmente il contenuto dell'obbligazione.
Con secondo motivo la appellante ha eccepito la omessa considerazione che il credito oggetto di causa non era stato contestato, essendo stato riconosciuto ed inserito tra i crediti da soddisfare nella proposta di concordato e poi ammesso dal Tribunale di Benevento (all. 4 ricorso in opposizione di primo grado). Ha menzionato la relazione del professionista, avv. , alla proposta CP_3 concordataria, ove il è incluso nell'elenco creditori privilegiati per un credito da lavoro CP_1 inserito nel passivo concordatario pari ad euro 3.493,74 a titolo di solo TFR e euro 6.427,56 per retribuzioni, importo addirittura maggiore di quanto chiesto dallo stesso lavoratore con il decreto ingiuntivo. La procedura monitoria intrapresa sarebbe stata quindi inutile e il giudice avrebbe dovuto decidere accertando e dichiarando così l'opposto decreto ingiuntivo inammissibile, improponibile ed infondato, confermando, in subordine, il solo decreto ingiuntivo e comunque non riconoscendo le spese e le competenze professionali con esso liquidate in favore del difensore del lavoratore.
Con terzo motivo ha lamentato la errata applicazione dell'art. 91 del c.p.c. concernente il generale principio di soccombenza. A fronte di un credito non contestato, compreso tra i crediti da pagare nell'ambito della procedura concordataria, e della dedotta inutilità della azione monitoria, il giudice avrebbe dovuto tenere conto della necessità della impresa di intraprendere il giudizio di opposizione e così, al più, confermare il decreto ingiuntivo liquidando però le spese in favore non del lavoratore ma dell'impresa opponente costretta ad un inutile e gravosa attività giudiziale.
La ha quindi concluso chiedendo la riforma della sentenza di primo Parte_1 grado e la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo;
in subordine, sempre in riforma della impugnata sentenza, di confermare il decreto ingiuntivo, revocando la sola statuizione delle spese e competenze in esso liquidate in favore del difensore del lavoratore in quanto non dovute. In ogni caso, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado, con attribuzione.
Instaurato nuovamente il contradditorio, si è costituito , resistendo al gravame di cui CP_1 ha chiesto il rigetto.
L'appellato ha rilevato l'inammissibilità dell'appello per violazione del divieto di proposizione di nuove domande ed eccezioni ex art. 345 c.p., il difetto di specificità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e le deduzioni inconferenti con il decisum e non pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice. Nel merito, ha invocato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui, dopo l'omologazione del concordato, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori e che attengono all'esecuzione del concordato - concernenti la sussistenza,
l'entità ed il rango del credito - mancando nel concordato preventivo la fase di formazione dello stato passivo, danno luogo a controversie sottratte al potere decisionale del Giudice delegato che devono costituire materia di un ordinario giudizio di cognizione (Cass. n. 23721 del 2006; n. 523 del 1999;
n. 8116 del 1998; n. 6859 del 1995; n. 6083 del 1978).
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, a seguito del deposito delle note di trattazione, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisone.
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato. Sul primo motivo di appello, va premesso che l'art. 168 l. fall. dispone che “Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il divieto di cui all'art. 168 l. fall., che sorge con il decreto del tribunale che ammette il ricorrente alla procedura concordataria, riguarda tutte le azioni esecutive, che non coincidono necessariamente con quelle proprie del processo di esecuzione disciplinate dal codice di procedura civile (artt. 474 e segg. cod. proc. civ.), bensì comprendono qualsiasi iniziativa del creditore volta a conseguire il soddisfacimento coattivo ed unilaterale, al di fuori della procedura concorsuale, del credito in coerenza con la ratio dell'art. 168 l. fall., che è quella di assicurare l'integrità del patrimonio del debitore e il rispetto della par condicio creditorum, evitando aggressioni di singoli creditori che, oltre ad alterare l'uguaglianza di trattamento tra i creditori, possano ostacolare il tentativo di composizione della crisi (vedi Cass. n. 3022/2002; in senso conforme v. Cass. n. 615/1998, Cass. n. 6966/1999).
La S.C. a Sezioni Unite ha poi chiarito che le eventuali pretese dei creditori nei riguardi del debitore in concordato, pur potendo riflettersi sull'attuazione del concordato medesimo e sul suo fabbisogno, sono certamente esperibili nelle forme del giudizio ordinario di cognizione, non essendovi un ostacolo corrispondente a quello che gli artt. 51 e seguenti della legge fallimentare (ove è prescritto che tutti i creditori aventi titolo anteriore alla dichiarazione di fallimento facciano necessariamente accertare il proprio credito attraverso il procedimento di verifica dello stato passivo) frappongono all'esercizio di siffatte azioni in caso di fallimento del debitore (v. Cass. Sez. Un. sentenza n. 16504 del
15/07/2009).
Ragioni di ordine testuale e teleologico portano, dunque, a ritenere che il divieto dell'art. 168 l. fall. in esame riguarda le procedure esecutive in senso proprio (dirette alle realizzazione coattiva del credito), mentre restano escluse – ed esperibili - le azioni di cognizione (comprese quelle sommarie, quali l'ingiunzione).
Il ricorso monitorio non può essere annoverato tra i procedimenti cautelari e tanto meno tra quelli esecutivi, sì da poter essere precluso dalla procedura concordataria. Secondo il collegio, il procedimento monitorio dà ingresso ad un'azione di cognizione ordinaria, con forme processuali speciali, ed è caratterizzato da una unità funzionale fra le due fasi (quella monitoria, inaudita altera parte, e quella – a contraddittorio integro – di opposizione), benché la seconda sia solo eventuale. A differenza di quanto accade nella procedura concorsuale, nella procedura concordataria l'azione monitoria, attesa la sua natura cognitiva, risulta esperibile anche dopo la pubblicazione della domanda di concordato. Sia nel caso in cui il credito sia già riconosciuto dal debitore sia nel caso in cui non risulta ancora inserito nell'elenco concordatario, giammai potrà essere precluso al creditore il ricorso alla procedura monitoria, che risulta, dunque, ammissibile, anche dopo la pubblicazione della domanda di concordato preventivo.
Sul secondo motivo, si osserva che nel giudizio di opposizione l'appellante non ha mai trattato del credito per retribuzioni ammontante ad euro 6.427,56, compreso nella proposta concordataria, bensì si è limitato a dedurre e confessare che dalla relazione fatta dal professionista, avv. , CP_3 alla proposta di concordato preventivo: “… si evince che il lavoratore, attuale ricorrente, rientra nell'elenco creditori privilegiati, a titolo di lavoratore per un credito riconosciuto e quindi inserito nel passivo concordatario pari ad Euro 3.493,74” (cfr. pagg. 4 e 5 del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo). Del resto, la nel precedente grado aveva contestato Parte_1
l'ammontare del credito richiesto in pagamento dal lavoratore mediante il notificato decreto ingiuntivo, chiedendo in via subordinata che fosse riconosciuto al il minor importo di euro CP_1
3.493,74, come accertato dagli organi della procedura concordataria.
Per la prima volta, in questa sede, l'appellante eccepisce che il lavoratore risulterebbe ammesso nel passivo concordatario anche “a titolo di retribuzione” per la somma di euro 6.427,56 e che il giudice di prime cure avrebbe dovuto sì confermare il decreto ingiuntivo ma senza addebitare le spese di lite alla opponente, costretta ad azionare l'opposizione per far rilevare l'inutilità della azione monitoria. Ha introdotto così circostanze, eccezioni e domande nuove, mai dedotte nel precedente grado, che costituiscono un novum inamissibile in appello.
Rimane assorbito il terzo motivo di appello inerente la condanna alle spese di lite della società.
L'appello, pertanto, non merita di essere accolto.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e, poste a carico della
[...]
si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato Parte_1 antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012, si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma-1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
-condanna la al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 CP_1 del grado, liquidate in complessivi euro 1984,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
-Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis, art. 13 D.P.R. 115/2022, se dovuto.
Napoli, 20/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 20/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 701/2022
T R A
in persona del suo legale rappresentante p. t. sig. Parte_1 con sede legale in Benevento alla Contrada Perrottiello nr° 9, rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Tommaso Longobardi e Adriano Longobardi, elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell'avv. Paolo Russo sito alla Piazza San Domenico Maggiore nr° 9; Appellante
E
, nato il [...] a [...], ivi residente a[...], CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Campagnuolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento, al Viale Antonio Mellusi, n. 42; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Benevento, la aveva Parte_1 proposto opposizione per la revoca del decreto ingiuntivo n. 40/2021 del 4.2.2021, contenente l'ingiunzione di pagamento, in favore di , dell'importo di euro 7957,33, di cui euro CP_1
2909,33 a titolo di t.f.r., oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole poste attive del credito al soddisfo, o in subordine l'accertamento che al lavoratore è dovuto, per le voci retributive dallo stesso rivendicate e al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, solo l'importo di euro 3493,74, come riconosciuto e già ammesso nel passivo concordatario della procedura di concordato preventivo cui la società debitrice è stata ammessa.
Il lavoratore con il ricorso monitorio, premesso di aver lavorato alle dipendenze della odierna appellante con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 9.1.2017 al
12.11,2019, con qualifica di elettricista e inquadramento al livello 1° del c.c.n.l. di categoria, aveva esposto che alla cessazione del rapporto di lavoro era rimasto creditore nei confronti della società datrice di lavoro dell'importo di euro 5048,00 a titolo di indennità di malattia relativa al periodo dal 27 giugno al 10 novembre 2019 (euro 5798,00 totali, da cui aveva detratto l'acconto percepito di euro 750,00) ed euro 2909,33 a titolo di t.f.r.. Gli importi richiesti erano stati quantificati sulla base dei dati riportati nella “posizione annuale da lavoro dipendente” estratta dall'area personale del sito web CP_ dell' che riproducono le informazioni relative alle retribuzioni imponibili comunicate dal datore di lavoro tramite le denunce mensili obbligatorie, nonché, per quanto riguarda la quota di t.f.r. maturata e accantonata nell'anno 2017, sulla base della certificazione unica anno 2018.
A sostegno della opposizione, la aveva eccepito l'invalidità del decreto Parte_1 ingiuntivo poiché la procedura monitoria era stata attivata successivamente alla richiesta di ammissione al concordato preventivo e per crediti anteriori, nonché l'inutilità della azione monitoria, non essendo contestato il credito del lavoratore, regolarmente riconosciuto e inserito nel piano concordatario. In secondo luogo, aveva dedotto l'erroneità dell'importo richiesto dal lavoratore, quantificando le somme realmente dovute, così come accertate nell'ambito della procedura concordataria, nell'importo di euro 3493,74.
Il lavoratore si era costituito nel giudizio di opposizione e, nel resistere alla domanda, ne aveva dedotto l'infondatezza e richiesto il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con la sentenza n. 112/2022 pubblicata il 7.2.2022 il Tribunale adito ha rigettato la domanda e condannato la al pagamento delle spese di lite, con distrazione. Parte_1
Il primo giudice ha osservato che il divieto di cui all'art. 168 legge fallimentare, che sorge con il decreto del tribunale che ammette l'istante alla procedura concordataria, riguarda le azioni esecutive, ossia qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare coattivamente e unilateralmente al di fuori della procedura concorsuale il contenuto dell'obbligazione del debitore concordatario, mentre non concerne le procedure di cognizione (anche sommaria, come l'ingiunzione). Sulla quantificazione del credito, ha esposto come l'importo ingiunto, sia per quanto riguarda l'indennità di malattia che per quanto riguarda il t.f.r., è fondato su documentazione di provenienza direttamente (certificazione unica) o indirettamente (risultanze della “posizione annuale da lavoro dipendente”) datoriale. Inoltre dalla relazione allegata alla proposta concordataria, richiamata dalla stessa società opponente, si evince che il vanta nei confronti della un credito di euro CP_1 Parte_1
3.493,74 a titolo di solo TFR (dunque, un credito superiore a quello richiesto ed ingiunto per tale voce), oltre a un ulteriore credito di euro 6.427,56 per retribuzioni.
Avverso la citata statuizione è insorto l'odierno appellante, contestando specificamente le motivazioni espresse in sentenza dal primo giudice.
Con un primo motivo la ha eccepito la errata e inesatta applicazione e Parte_1 interpretazione dell'art. 168 legge fallimentare che, dalla data di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo sino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, vieta ai creditori per titolo o causa anteriore al decreto, sotto pena di nullità, di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del proprio debitore. Ha evidenziato che la data di riferimento assunta ai fini della procedura concordataria è il 31.12.2019, che il decreto del Tribunale di Benevento di ammissione al concordato preventivo è del 22.10.2020, mentre il ricorso monitorio reca la data del 15.12.2020 e il decreto ingiuntivo è stato depositato il 4.2.202; inoltre il credito per il quale il lavoratore agisce riguarda il periodo lavorativo da gennaio 2017 a novembre 2019, per cui è senza dubbio sorto anteriormente alla richiesta di ammissione alla procedura concordataria. Ha ribadito il divieto per i creditori della società che ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 168 comma 1 della legge fallimentare, di intraprendere azioni esecutive nei confronti della stessa, e ciò in linea con il principio in virtù del quale i debiti sorti prima dell'apertura della procedura devono essere estinti nell'ambito dell'esecuzione concorsuale, non potendo esservi pagamenti lesivi della par condicio creditorum. Per la individuazione delle azioni vietate, ha richiamato la giurisprudenza incline ad una interpretazione estensiva della norma secondo cui non sono vietate solo le azioni esecutive propriamente dette, ma anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a soddisfare unilateralmente il contenuto dell'obbligazione.
Con secondo motivo la appellante ha eccepito la omessa considerazione che il credito oggetto di causa non era stato contestato, essendo stato riconosciuto ed inserito tra i crediti da soddisfare nella proposta di concordato e poi ammesso dal Tribunale di Benevento (all. 4 ricorso in opposizione di primo grado). Ha menzionato la relazione del professionista, avv. , alla proposta CP_3 concordataria, ove il è incluso nell'elenco creditori privilegiati per un credito da lavoro CP_1 inserito nel passivo concordatario pari ad euro 3.493,74 a titolo di solo TFR e euro 6.427,56 per retribuzioni, importo addirittura maggiore di quanto chiesto dallo stesso lavoratore con il decreto ingiuntivo. La procedura monitoria intrapresa sarebbe stata quindi inutile e il giudice avrebbe dovuto decidere accertando e dichiarando così l'opposto decreto ingiuntivo inammissibile, improponibile ed infondato, confermando, in subordine, il solo decreto ingiuntivo e comunque non riconoscendo le spese e le competenze professionali con esso liquidate in favore del difensore del lavoratore.
Con terzo motivo ha lamentato la errata applicazione dell'art. 91 del c.p.c. concernente il generale principio di soccombenza. A fronte di un credito non contestato, compreso tra i crediti da pagare nell'ambito della procedura concordataria, e della dedotta inutilità della azione monitoria, il giudice avrebbe dovuto tenere conto della necessità della impresa di intraprendere il giudizio di opposizione e così, al più, confermare il decreto ingiuntivo liquidando però le spese in favore non del lavoratore ma dell'impresa opponente costretta ad un inutile e gravosa attività giudiziale.
La ha quindi concluso chiedendo la riforma della sentenza di primo Parte_1 grado e la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo;
in subordine, sempre in riforma della impugnata sentenza, di confermare il decreto ingiuntivo, revocando la sola statuizione delle spese e competenze in esso liquidate in favore del difensore del lavoratore in quanto non dovute. In ogni caso, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado, con attribuzione.
Instaurato nuovamente il contradditorio, si è costituito , resistendo al gravame di cui CP_1 ha chiesto il rigetto.
L'appellato ha rilevato l'inammissibilità dell'appello per violazione del divieto di proposizione di nuove domande ed eccezioni ex art. 345 c.p., il difetto di specificità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e le deduzioni inconferenti con il decisum e non pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice. Nel merito, ha invocato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui, dopo l'omologazione del concordato, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori e che attengono all'esecuzione del concordato - concernenti la sussistenza,
l'entità ed il rango del credito - mancando nel concordato preventivo la fase di formazione dello stato passivo, danno luogo a controversie sottratte al potere decisionale del Giudice delegato che devono costituire materia di un ordinario giudizio di cognizione (Cass. n. 23721 del 2006; n. 523 del 1999;
n. 8116 del 1998; n. 6859 del 1995; n. 6083 del 1978).
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, a seguito del deposito delle note di trattazione, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisone.
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato. Sul primo motivo di appello, va premesso che l'art. 168 l. fall. dispone che “Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il divieto di cui all'art. 168 l. fall., che sorge con il decreto del tribunale che ammette il ricorrente alla procedura concordataria, riguarda tutte le azioni esecutive, che non coincidono necessariamente con quelle proprie del processo di esecuzione disciplinate dal codice di procedura civile (artt. 474 e segg. cod. proc. civ.), bensì comprendono qualsiasi iniziativa del creditore volta a conseguire il soddisfacimento coattivo ed unilaterale, al di fuori della procedura concorsuale, del credito in coerenza con la ratio dell'art. 168 l. fall., che è quella di assicurare l'integrità del patrimonio del debitore e il rispetto della par condicio creditorum, evitando aggressioni di singoli creditori che, oltre ad alterare l'uguaglianza di trattamento tra i creditori, possano ostacolare il tentativo di composizione della crisi (vedi Cass. n. 3022/2002; in senso conforme v. Cass. n. 615/1998, Cass. n. 6966/1999).
La S.C. a Sezioni Unite ha poi chiarito che le eventuali pretese dei creditori nei riguardi del debitore in concordato, pur potendo riflettersi sull'attuazione del concordato medesimo e sul suo fabbisogno, sono certamente esperibili nelle forme del giudizio ordinario di cognizione, non essendovi un ostacolo corrispondente a quello che gli artt. 51 e seguenti della legge fallimentare (ove è prescritto che tutti i creditori aventi titolo anteriore alla dichiarazione di fallimento facciano necessariamente accertare il proprio credito attraverso il procedimento di verifica dello stato passivo) frappongono all'esercizio di siffatte azioni in caso di fallimento del debitore (v. Cass. Sez. Un. sentenza n. 16504 del
15/07/2009).
Ragioni di ordine testuale e teleologico portano, dunque, a ritenere che il divieto dell'art. 168 l. fall. in esame riguarda le procedure esecutive in senso proprio (dirette alle realizzazione coattiva del credito), mentre restano escluse – ed esperibili - le azioni di cognizione (comprese quelle sommarie, quali l'ingiunzione).
Il ricorso monitorio non può essere annoverato tra i procedimenti cautelari e tanto meno tra quelli esecutivi, sì da poter essere precluso dalla procedura concordataria. Secondo il collegio, il procedimento monitorio dà ingresso ad un'azione di cognizione ordinaria, con forme processuali speciali, ed è caratterizzato da una unità funzionale fra le due fasi (quella monitoria, inaudita altera parte, e quella – a contraddittorio integro – di opposizione), benché la seconda sia solo eventuale. A differenza di quanto accade nella procedura concorsuale, nella procedura concordataria l'azione monitoria, attesa la sua natura cognitiva, risulta esperibile anche dopo la pubblicazione della domanda di concordato. Sia nel caso in cui il credito sia già riconosciuto dal debitore sia nel caso in cui non risulta ancora inserito nell'elenco concordatario, giammai potrà essere precluso al creditore il ricorso alla procedura monitoria, che risulta, dunque, ammissibile, anche dopo la pubblicazione della domanda di concordato preventivo.
Sul secondo motivo, si osserva che nel giudizio di opposizione l'appellante non ha mai trattato del credito per retribuzioni ammontante ad euro 6.427,56, compreso nella proposta concordataria, bensì si è limitato a dedurre e confessare che dalla relazione fatta dal professionista, avv. , CP_3 alla proposta di concordato preventivo: “… si evince che il lavoratore, attuale ricorrente, rientra nell'elenco creditori privilegiati, a titolo di lavoratore per un credito riconosciuto e quindi inserito nel passivo concordatario pari ad Euro 3.493,74” (cfr. pagg. 4 e 5 del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo). Del resto, la nel precedente grado aveva contestato Parte_1
l'ammontare del credito richiesto in pagamento dal lavoratore mediante il notificato decreto ingiuntivo, chiedendo in via subordinata che fosse riconosciuto al il minor importo di euro CP_1
3.493,74, come accertato dagli organi della procedura concordataria.
Per la prima volta, in questa sede, l'appellante eccepisce che il lavoratore risulterebbe ammesso nel passivo concordatario anche “a titolo di retribuzione” per la somma di euro 6.427,56 e che il giudice di prime cure avrebbe dovuto sì confermare il decreto ingiuntivo ma senza addebitare le spese di lite alla opponente, costretta ad azionare l'opposizione per far rilevare l'inutilità della azione monitoria. Ha introdotto così circostanze, eccezioni e domande nuove, mai dedotte nel precedente grado, che costituiscono un novum inamissibile in appello.
Rimane assorbito il terzo motivo di appello inerente la condanna alle spese di lite della società.
L'appello, pertanto, non merita di essere accolto.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e, poste a carico della
[...]
si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato Parte_1 antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012, si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma-1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
-condanna la al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 CP_1 del grado, liquidate in complessivi euro 1984,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
-Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis, art. 13 D.P.R. 115/2022, se dovuto.
Napoli, 20/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano