Sentenza 21 gennaio 1999
Massime • 1
Una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori e che attengono all'esecuzione del concordato danno luogo a controversie che sono del tutto sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materie di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore interessato, dinanzi al giudice competente nei confronti del debitore e di chiunque altro sia tenuto all'adempimento o all'esecuzione delle obbligazioni concordatarie. Ne deriva che, nell'ipotesi in cui una società, prima ammessa alla procedura di amministrazione controllata, veda successivamente omologata la sua proposta di concordato preventivo, il giudice delegato ed il tribunale in sede di reclamo non hanno alcun potere di provvedere riguardo ad eventuali pretese di compensi professionali per attività di consulenza prestate in favore della società durante le procedure di amministrazione controllata e di concordato preventivo. Con l'ulteriore conseguenza che, nel caso in cui i menzionati giudici provvedano in merito a tali domande, il loro provvedimento è emesso in assoluta carenza di potere e, siccome giuridicamente inesistente, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., restando in facoltà degli interessati di farne valere, in ogni tempo e sede, con la "actio nullitatis", l'inidoneità a produrre effetti giuridici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/1999, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CH CANTILLO - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL SE, NO NI, OF ES, AR PI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 6, presso l'avvocato SE AL, che li rappresenta e difende, giuste procure speciali per Notaio Francesco Notaro di Lamezia Terme rep. n. 88900 del 23/6/1997, Notaio Vittorio Pasquale di Polistena rep. n. 8878 del 24/6/1997, Notaio Riccardo Scornajenghi di San Giovanni in Fiore rep. n. 30666 del 24/6/1997.
- ricorrenti -
contro
IGIEMME SpA in CONCORDATO PREVENTIVO;
CONCORDATO PREVENTIVO IGIEMME SPA;
- intimati -
avverso il decreto del Tribunale di LAMEZIA TERME, Sezione fallimentare, depositato il 5/5/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/98 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato Alessi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 7 giugno 1993, la CH GR ST s.n.c. di Francesco GR e C. chiedeva al Tribunale di Lamezia Terme l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata;
il decreto di cui all'art. 188 l.f. veniva emesso il 24 giugno 1993. Con ricorso del 1 dicembre 1994, la IE s.p.a., derivante dalla trasformazione della società in nome collettivo, chiedeva di essere ammessa al concordato preventivo con cessione dei beni "pro-soluto" ed offerta in garanzia dei beni dei soci e di un terzo;
con decreto del 20 gennaio 1995, veniva revocata l'amministrazione controllata e dichiarata aperto il concordato;
con sentenza del 1 agosto 1995, il tribunale omologava la proposta di concordato preventivo.
Gli avvocati Giuseppe Alessi, Francesco Sofia, Antonio Romano e Pietro Funari chiedevano il pagamento della complessiva somma di lire 2.800.000.000, oltre al rimborso delle spese, quale compenso loro dovuto per la continuativa attività di consulenza ed assistenza svolta in favore della società anche durante le procedure di amministrazione controllata e di concordato preventivo, ma per effetto di rapporto sorto e parzialmente svolto in epoca precedente. Il giudice delegato li escludeva, tuttavia, dai partecipanti alla ripartizione dell'attivo, affermando che il conferimento di un incarico professionale da parte di un debitore ammesso a concordato preventivo costituisce atto eccedente l'ordinaria amministrazione e, quindi, inefficace rispetto ai creditori anteriori qualora non sia stato autorizzato dal giudice delegato, ai sensi dell'art. 127, 2 comma, l.f..
I predetti professionisti proponevano reclamo avverso tale provvedimento, che il Tribunale, con decreto depositato il 5 maggio 1997, accoglieva parzialmente, determinando in lire 340.300.000 il compenso per l'attività svolta in epoca anteriore al decreto di ammissione della soc. IE (già Giardinetti s.n.c.) ad amministrazione controllata e dichiarando inefficace il contratto di prestazione d'opera rispetto ai creditori anteriori al concordato preventivo.
In sintesi, il Tribunale osservava che la prosecuzione dell'incarico nel periodo successivo al decreto di ammissione all'amministrazione controllata doveva ritenersi atto di straordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 167, 2 comma, l.f., richiamato dall'art. 188 dalla stessa legge: occorreva, quindi, l'autorizzazione del giudice delegato, quale irrinunciabile garanzia per il ceto creditorio. Il tribunale, inoltre, precisava che il difetto di autorizzazione comporta l'inefficacia dell'atto, pur permanendo la validità del vincolo contrattuale, che il professionista può far valere nei confronti del debitore tornato "in bonis": detta inefficacia, pertanto, eliminava radicalmente ogni questione di prededucibilità del credito in ambito concorsuale.
Per la cassazione di tale provvedimento gli avv.ti Alessi, Romano, Sofia e Funari hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi ed illustrato con memoria. Gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente, il Collegio osserva che l'esame dei motivi è precluso dall'inammissibilità del ricorso.
Dal decreto impugnato ai sensi dell'art. 111 Cost., infatti, risulta che la proposta di concordato preventivo è stata omologata dal tribunale con sentenza del 1 agosto 1995 e che il provvedimento, reclamato dagli odierni ricorrenti, è stato emesso dal giudice delegato il 27 marzo 1996.
Alla stregua dei principi già affermati da questa Corte, una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, la funzione del giudice delegato rimane circoscritta all'eventuale determinazione delle modalità per il versamento delle somme dovute alle singole scadenze (art. 181 l.f., con riferimento all'art. 130), alla determinazione dei modi per il deposito delle somme dovute ad alcune categorie di creditori (art. 185, in relazione all'art. 136) ed alla relazione al tribunale circa i fatti, comunicatigli dal commissario giudiziale, idonei a provocare l'annullamento o la risoluzione del concordato: ma tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori e che attengono all'esecuzione del concordato - che possono sorgere in ordine alla sussistenza, all'entità ed al rango del credito, dal momento che nel concordato preventivo manca la promozione di uno stato passivo - danno luogo a controversie che sono del tutto sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore interessato, dinanzi al giudice competente nei confronti del debitore e di chiunque altro sia tenuto all'adempimento o all'esecuzione delle obbligazioni concordatarie (in termini, Cass. 6083/78). Si è precisato, inoltre, che le attribuzioni del giudice delegato sono ben definitive, dovendosi escludere che permanga una sorta di competenza funzionale del giudice delegato (e del tribunale) a provvedere in via generale sulle controversie che possono risorgere nella fase esecutiva tra il debitore ed i creditori, competenza che non potrebbe essere desunta neppure dall'art. 23 l.f., norma attinente alla procedura fallimentare: se è vero che la sentenza di omologazione non comporta la promozione di un giudicato sostanziale nell'ambito del processo, pur facendo nascere un vincolo definitivo circa la riduzione quantitativa dei crediti, è anche vero che da ciò discende "che ogni contestazione sui diritti implicati nella procedura rimane impregiudicata, non già che su tali contestazioni permanga una competenza del tribunale che ha messo la sentenza di omologazione, nemmeno nella forma dell'interpretazione della sentenza medesima" (così, Cass. 6859/95). Ne deriva che, nel caso di specie, il giudice delegato - e, poi, il tribunale in sede di reclamo - non avevano alcun potere di decidere sul credito vantato dai legali, con riferimento al contratto di prestazione professionale, quand'anche tale contratto fosse stato indicato nella domanda di concordato preventivo e richiamato dal tribunale nella sentenza di omologazione, con la relativa pronunzia:
se, poi, quest'ultima non avesse contenuto una specifica statuizione in ordine all'esistenza, entità e rango del credito, sarebbe stato onere degli interessati di proporre opposizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 l.f., con la conseguenza che, in difetto di impugnazione, veniva comunque meno il presupposto di ogni pronuncia sulla domanda, che i creditori avrebbero dovuto far valere in un normale giudizio di cognizione.
Il decreto emesso dal giudice delegato in carenza assoluta del relativo potere deve ritenersi, al pari del decreto reso dal tribunale in esito al reclamo, abnorme, ossia giuridicamente inesistente: avverso il decreto del tribunale, insuscettibile di acquistare autorità di giudicato, non è esperibile, quindi, il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., restando in facoltà degli interessati di farne valere in ogni tempo e sede, con l'"actio nullitatis", l'inidoneità a produrre effetti giuridici ("ex plurimis", da ultimo, Cass. 5597/97). Il ricorso va, conseguentemente, dichiarato inammissibile. Non v'è luogo a provvedere sulle spese, in mancanza di attività difensiva svolta dagli intimati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 1998.
Depositata in Cancelleria il 21/1/1999.