Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/1999, n. 523
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Sentenza 21 gennaio 1999

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Una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori e che attengono all'esecuzione del concordato danno luogo a controversie che sono del tutto sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materie di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore interessato, dinanzi al giudice competente nei confronti del debitore e di chiunque altro sia tenuto all'adempimento o all'esecuzione delle obbligazioni concordatarie. Ne deriva che, nell'ipotesi in cui una società, prima ammessa alla procedura di amministrazione controllata, veda successivamente omologata la sua proposta di concordato preventivo, il giudice delegato ed il tribunale in sede di reclamo non hanno alcun potere di provvedere riguardo ad eventuali pretese di compensi professionali per attività di consulenza prestate in favore della società durante le procedure di amministrazione controllata e di concordato preventivo. Con l'ulteriore conseguenza che, nel caso in cui i menzionati giudici provvedano in merito a tali domande, il loro provvedimento è emesso in assoluta carenza di potere e, siccome giuridicamente inesistente, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., restando in facoltà degli interessati di farne valere, in ogni tempo e sede, con la "actio nullitatis", l'inidoneità a produrre effetti giuridici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/1999, n. 523
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 523
    Data del deposito : 21 gennaio 1999

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