Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n° 8593/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________ D A
Parte_1
[...]
[...] Parte_2
[...]
[...] [...]
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
ed elettivamente domiciliati presso gli uffici della stessa, siti in
Pt_1 Il Cancelliere
Palermo, Via A. De Gasperi n. 81.
- ricorrenti -
C O N T R O
Controparte_1
- convenuta contumace-
All'esito dell'udienza del 17/03/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 5.07.2023 le ricorrenti indicate in epigrafe proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1307/2021, emesso in data 1 dicembre 2021 dal
Tribunale di Palermo, nel giudizio iscritto al R.G. n. 9906/2021 con cui era stato condannato il al pagamento di euro 31.744,00 a titolo di TFS in Controparte_2 favore dell'odierna opposta, nella qualità di genitore dei minori e Persona_1 Per_2
eredi del sig. , ex dipendente dello stesso , deceduto in data
[...] Persona_3 CP_2
1.09.2015.
Successivamente con provvedimento del 22 maggio 2023 a seguito di istanza di parte, il decreto ingiuntivo era stato corretto estendendo l'intimazione del pagamento anche
1
dipendenti pubblici.
Le parti opponenti, lamentando l'illegittimità del decreto ingiuntivo come rettificato, chiesero preliminarmente di sospenderne l'efficacia esecutiva ex art 649 c.p.c e nel merito dichiararlo “nullo e/o inefficace …perché infondato, ingiusto ed illegittimo, alla stregua delle motivazioni esplicitate in parte motiva.”
All'udienza del 19.09.2023 questo giudice ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del , Controparte_4
ritenendo dubbia la sua legittimazione passiva.
La Sig. seppur ritualmente citata non si costituì in giudizio. Controparte_1
La causa senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. è stata decisa all'esito della suddetta udienza.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Sig. che seppur Controparte_1
ritualmente citata non si è costituita in giudizio.
Il ricorso va accolto.
A sostegno della propria opposizione, la ragioneria territoriale dello stato di Palermo
ha dedotto che, poiché la direzione dei servizi informatici del Mef provvede in via automatica al versamento al Bilancio dello Stato o agli Enti Previdenziali o agli
Enti/Organizzazioni/Società aventi titolo, va esclusa la competenza della
[...]
in materia di liquidazione ed erogazione dell'indennità di fine Parte_1 rapporto, individuando quale unico soggetto titolare dei doveri di liquidazione l'Ente previdenziale, al quale – nella specie- la ragioneria ha già versato gli accantonamenti.
Inoltre, anche qualora si volesse individuare quale soggetto legittimato passivo il
Contr
la ha precisato che - stante il servizio Parte_1
prestato dal lavoratore presso l' Persona_3 Controparte_5
sito in Nicosia (EN)- sarebbe stato territorialmente competente la
[...] [...]
di . Parte_1 Parte_2
Tali deduzioni vanno condivise.
Orbene, considerato che l'INPS è successore ex lege dell' il quale era CP_6
competente alla liquidazione del tfs nei confronti dei dipendenti pubblici, deve ritenersi – quale unico soggetto titolare dei doveri di liquidazione - l'ente Previdenziale convenuto in via monitoria, pertanto l'opposizione va accolta e va revocato il decreto ingiuntivo emesso
2 nei confronti della e della Parte_1 [...]
. Parte_2
Sussistono giusti motivi, connessi alla peculiarità della fattispecie, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di . Controparte_1
In accoglimento del ricorso, revoca il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della e della Parte_1 Parte_2
e dichiara compensate le spese di lite fra le parti.
[...]
Così deciso in Palermo il 25/03/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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