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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/06/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 268/2025 CC
LA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai magistrati: Dott.ssa Anna Ferrari Presidente Dott.ssa MA IC Consigliere rel. Dott. FE Botta Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in camera di consiglio all'udienza del 03.06.2025, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Malnate (VA), Via Trento n. 37, rappresentata e difesa – giusta delega in atti – dall'Avv. EL Tosto, presso il cui studio, sito in Como, Via XX Settembre n.36, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE contro
(C.F. ), nato a [...] l'[...], residente in Controparte_1 C.F._2
IA FA (VA), Via Cunardo n. 10, rappresentato e difeso – giusta procura agli atti di primo grado – dall'Avv. Andrea Gazzotti, presso il cui studio, sito in Bergamo, Via XX Settembre n. 70, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza di divorzio n. 748/2024 del Tribunale di Varese emessa in data 31.07.2024 e pubblicata l'1.08.2024 nel procedimento N. R.G. 1365/2021.
Con l'intervento del Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa L.Russo che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“ (…) per la riforma PARZIALE della sentenza n. 748/2024 del 31.7.2024 PUBBLICATA l'1.8.2024, emessa dal Tribunale di Varese, RG. N. 1365/2021: nel merito:
1 • aumentare l'assegno di mantenimento dei figli minori FE e EL mediante versamento alla madre, , dagli attuali € 1.300,00 ad € 2.000,00 (ossia € 1.000,00 per ciascun Parte_1 figlio), o altra somma maggiore e comunque non inferiore ad € 1.500,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat entro il 5 di ogni mese, a carico del sig. , Controparte_1
a decorrere dalla data della domanda di 1° grado o almeno dalla data della presente domanda, OLTRE il pagamento delle spese straordinarie in ragione del 75%, o altra percentuale maggiore ravvisata a carico del padre relative al trasporto urbano dei ragazzi, le spese scolastiche effettuate nel corso dell'anno, la mensa scolastica di EL, la babysitter chiamata in caso di malattia dei figli, e le spese mediche e dentistiche, spese da NON considerare comprese nell'assegno di mantenimento;
• condannare il Sig. al versamento di un assegno divorzile in favore della sig.ra CP_1 Parte_1 nella misura di € 700,00, o altra somma ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versare entro il 5 di ogni mese, importo decorrente dalla data della domanda di 1° grado;
in via subordinata:
• nella denegata ipotesi di non accoglimento delle suddette domande, porre a carico del padre l'assegno di mantenimento dei figli minori FE e EL mediante versamento alla madre,
, quantificato in € 1.500,00 (€ 750,00 per ciascun figlio), o altra somma maggiore, Parte_1 importo rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat entro il 5 di ogni mese, a carico del sig.
, a decorrere dalla data della domanda di 1° grado o almeno dalla data della Controparte_1 presente domanda, OLTRE il pagamento delle spese straordinarie in ragione del 100% a carico del padre, relative al trasporto urbano dei ragazzi, le spese scolastiche effettuate nel corso dell'anno, la mensa scolastica di EL, la babysitter chiamata in caso di malattia dei figli, spese mediche e dentistiche, spese da NON considerare comprese nell'assegno di mantenimento.
• condannare il Sig. al versamento di un assegno divorzile in favore della sig.ra CP_1 Parte_1 nella misura di € 700,00, o altra somma ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versare entro il 5 di ogni mese, importo decorrente dalla data della presente domanda In ogni caso CONDANNARE parte avversa alle spese e compensi di causa del presente e del primo grado di giudizio, oltre accessori e maggiorazione degli stessi in ragione della redazione degli atti con collegamenti iperstestuali.
*** IN VIA ISTRUTTORIA, Si chiede che la Corte d'Appello provveda:
1. ALL'ASCOLTO DEI MINORI FE e EL al fine di comprendere il comportamento del padre in merito alle visite e ai periodi di vacanza, oltre il rapporto esistente con quest'ultimo;
2. all'ammissione dei seguenti neo documenti indispensabili ai fini del decidere : n.1 -3-4- 4a -4b-7
- 10-11-12-13 e 14; 3. a rimettere in istruttoria la causa così come richiesto in sede di precisazione e conclusioni in 1° grado e segnatamente: Si vogliano ammettere i seguenti capitoli di prova 1) vero che la sig.ra è stata assunta presso la IN & LI dal mese di settembre 2003 con Parte_1 contratto a tempo indeterminato, full time, percependo fino a settembre 2011 la somma € 1.979,00 per 14 mensilità come da doc. 17 che mi si rammostra;
Pt_2
2 2) vero che ad ottobre 2011 il datore di lavoro, su richiesta della sig.ra trasformava il suddetto Parte_1 contratto di lavoro da full time a part time, con uno stipendio pari a circa € 1.400,00 nette per 14 mensilità, come da doc. 18 e 19 che mi si rammostrano;
3) vero che il cambio di lavoro da full time a part time venne richiesto dalla per esigenze Parte_1 familiari, in particolare per la gestione del figlio FE nato nel 2009; CAPITOLO AMMESSO IN PRIMO GRADO
4) vero che l'attuale orario di lavoro della è di 5 ore oltre la pausa pranzo;
Parte_1
5) vero che a febbraio 2022 .la sig.ra mi chiedeva come responsabile diretto di poter rientrare Parte_1 full time al fine poter avere un maggiore stipendio e una crescita personale professionale;
6) vero che rispondevo circa l'impossibilità di esaudire la predetta richiesta per mancanza di necessità nell'immediato all'interno dell'azienda;
7) vero che durante i vari lockdown causa pandemia, avvenuti negli anni 2020 e 2021, la sig.ra Parte_1
è stata costretta a chiedere permessi, congedi e ferie al fine di seguire i figli minori FE e EL lamentando la mancanza di un aiuto da parte del Sig. ; CP_1
Si indica quale teste il sig. residente in [...], VIA APPIANI, 1 Tes_1
***** 8) vero che mi risulta che il sig. convive more uxorio con la sig.ra (dalla quale CP_1 Parte_3 sono separato dal 2018 ), presso l'abitazione sita in GL (Mi) , via Don Tettamanzi n.22 ( di comproprietaria al 50%) dall'anno 2018 , unitamente con i miei 2 figli minori e Per_1 [...]
Per_2
9) vero che il Sig. convive attualmente con la sig.ra. CP_1 Pt_3
10) vero che il Tribunale di Pavia, attesa l'alta conflittualità tra noi coniugi, ha fatto intervenire gli Assistenti Sociali di GL;
11) vero che la sig.ra percepisce uno stipendio di circa € 1.500,00 nette mensili;
Pt_3
Si indica quale teste il sig. residente in [...], 20090 Buccinasco Testimone_2
(MI)
********* 12) vero che sono a conoscenza del fatto che mia sorella versa in difficoltà economiche, Parte_1 difficoltà che si sono create dopo la sua separazione dal sig. ; CP_1
13) vero che infatti ho provveduto io stesso, in varie occasioni, a versare a mia sorella somme di Pt_1 denaro, a titolo di prestiti, per pagare l'affitto della casa o per il pagamento delle rate di finanziamento della macchina come da bonifici che mi rammostrano (doc.20) ;
14) vero che sono a conoscenza del fatto che la sig.ra chiese nel 2011 al proprio datore di lavoro Parte_1 di lavorare part time per poter seguire il figlio FE;
CAPITOLO AMMESSO IN PRIMO GRADO
15) vero che sono a conoscenza del fatto che la decisione di lavorare part time di mia sorella fu Pt_1 concordata con il sig. , per permettere a quest'ultimo di essere agevolato nell'avanzamento CP_1 della propria carriera lavorativa;
CAPITOLO AMMESSO IN PRIMO GRADO
16) vero che la sig.ra è costretta a ricorrere alla figura della baby sitter allorquando i minori si Parte_1 ammalano o per esigenze lavorative o imprevisti . Si indica quale teste residente in [...] . Testimone_3
4.***** 17) vero che conosco la sig.ra dal 2018 . Parte_1
18) vero che sono a conoscenza del fatto che la sig.ra da quando si è separata dal sig. , Parte_1 CP_1 versa in difficoltà economiche;
19) vero che ho provveduto io stessa ad effettuare dei versamenti, a titolo di prestiti, in favore della sig.ra
al fine di aiutarla a pagare alcune piccole spese, come da bonifici che mi si rammostrano Parte_1
(doc.21) Si indica quale teste , residente in [...] Testimone_4
3 ****** 20) vero che nel 2008 ho dato in locazione alla Sig.ra e al Sig. l'appartamento sito in Parte_1 CP_1
Malnate, Via Trento n.37c come da contratto che mi si rammostra per € 750,00 mensili, oltre spese condominiali che mi si rammostra (doc.22); 21) vero che a seguito della separazione dei coniugi , nel 2018, il suddetto contratto veniva ceduto alla sig.ra con un canone € 700,00 mensili oltre spese condominiali (doc.23) ; Parte_1
22) vero che, attese le difficoltà economiche della sig.ra ho acconsentito a che il canone mensile Parte_1 di € 700,00 venga corrisposto dalla stessa in due tranche, ossia : la prima rata di € 350,00 nel mese di competenza e l'altra di € 350,00 nel mese successivo;
Si indica a teste , residente in [...]”. Testimone_5
Per parte appellata:
“NEL MERITO
➢ Dato atto dell'acquiescenza di controparte con rinuncia alla domanda di affidamento esclusivo dei figli minorenni, Confermare le statuizioni della Sentenza impugnata;
➢ Con rigetto di ogni domanda avversaria e in particolare con rigetto della domanda di assegno divorzile e con rigetto della richiesta di modifica degli assegni di mantenimenti per i figli;
➢ Con rigetto delle domande istruttorie avversarie;
➢ Con vittoria di spese e competenze di entrambi i Gradi di Giudizio, oltre accessori come per legge. Vista la riproposizione delle domande formulate dalla che riteniamo comunque Parte_1 inammissibili, si è costretti a chiedere, in via subordinata, che IN VIA ISTRUTTORIA
➢ Si vogliano ammettere i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale della ricorrente e per testi: 1. “Vero che dopo la separazione da e sino a oggi, ha intrattenuto una Controparte_1 Parte_1 relazione sentimentale con , il quale ha frequentato la casa della e i figli FE Parte_4 Parte_1
e EL ?”;
2. “Vero che dopo la separazione da e sino a oggi la nonna paterna ha Controparte_1 Parte_5 frequentato e frequenta regolarmente i nipoti FE e EL i fine settimana e almeno un pomeriggio alla settimana, tenendoli con sé ?”;
3. “Vero che dopo la separazione da e sino a oggi, contribuisce alle spese Controparte_1 Parte_1 dell'immobile in cui risiede con la propria madre , in IA FA (VA), Via Cunardo n. Parte_5
10 e ai costi di vita, ad esempio facendo la spesa, pagando le utenze, provvedendo a lavori domestici ?”;
4. “Vero che i fine settimana nei quali tiene con sé i figli FE e EL, sono trascorsi Controparte_1 prevalentemente presso la sua residenza in IA FA, anche in compagnia della nonna ?”;
5. “Vero che la sede lavorativa di è a Milano, Via Gallarate, presso il Gruppo Controparte_1
Stellantis/Banca PSA ?”; 6. “Vero che per regioni lavorative si reca a Torino, Via Plava, presso il Gruppo Controparte_1
Stellantis/Banca PSA, almeno due volte alla settimana ?”;
7. “Vero che dalla separazione a oggi, ha sempre pagato con regolarità sia gli assegni di Controparte_1 mantenimento dei figli, sia le loro spese straordinarie, come da previsioni del verbale di separazione omologato prima e come da ordinanza presidenziale divorzile poi ?”;
8. “Vero che i figli FE e EL frequentano la scuola con regolarità e ottimo profitto ?”;
9. “Vero che la Signora e i figli FE e EL sono stati in vacanza alle Isole Canarie Parte_1 dal 4 all'11 maggio 2022 e che i costi di tale soggiorno sono stati pagati dalla ?”; Parte_1
4 10. “Vero che nel mese di febbraio 2022 ha presentato domanda di assegno unico famigliare Parte_1 all'INPS richiedendo l'attribuzione a sé del 100% senza alcun consenso da parte di ?”; Controparte_1
11. “Vero che nei fine settimana in cui EL è con il papà, va a cavallo e frequenta il maneggio Four Season Ranch di Ferrera di Varese e che i relativi costi anche per l'attrezzatura sono sostenuti dal CP_1
?”;
➢ Si indica a testimoni i Signori: , Milano;
, Casciago (Va), Via dei Parte_4 Testimone_6
Castagni n. 15; , Berlino;
Signora , IA FA (VA), Via Cunardo n. Testimone_7 Parte_5
10.
➢ Ci si oppone alle richieste di prova orale avversarie ma, nel caso di totale e/o parziale ammissione, si richiede la prova contraria con i testi indicati a prova diretta, nonché del Signor Testimone_8
Viale delle Vittorie n. 14, Malnate (VA); tutti anche sui seguenti capitoli;
➢ Si richiede l'ammissione dei seguenti capitoli a prova contraria;
A. “Vero che negli anni 2014 – 2017 ha frequentato un corso triennale di Arteterapia presso Parte_1 il Centro la Linea dell'Arco di Lecco?”; B. “Vero che durante la frequentazione del corso di Arteterapia, si assentava dalla casa Parte_1 coniugale per due fine settimana ogni mese per svolgere attività didattiche, mentre il si occupava dei CP_1 figli?”; C. “Vero che negli anni di matrimonio, il si è sempre occupato dei figli, portandoli dai medici, a CP_1 scuola, alle attività extrascolastiche?” D. Vero che dopo la separazione e sino ad oggi, il si è sempre occupato dei figli, portandoli dai CP_1 medici, a scuola, alle attività extrascolastiche?” E. “Vero che il costo per ciascun anno del corso triennale di Arteterapia era di 2.000,00, pagato dalla con l'utilizzo del conto corrente allora comune tra i coniugi?” Parte_1
➢ Con ferma opposizione a una nuova audizione dei figli minorenni FE e EL”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§Il procedimento di primo grado 1. e contraevano matrimonio concordatario in IA FA Controparte_1 Parte_1
(VA) il 24.04.2004 e dalla loro unione nascevano i figli FE, nato in data [...] e EL, nata il [...].
2. Con decreto n. 218/2018 del 4.04.2018, il Tribunale di Varese omologava la separazione consensuale dei coniugi, disponendo: l'affido congiunto dei figli con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata e regolamentazione del diritto di visita paterno;
la previsione a carico del padre di un contributo al mantenimento pari ad € 500,00 mensili per ciascun figlio oltre al 75% delle spese straordinarie, con impegno del padre a mantenere in essere la polizza FASDAC a favore dei figli per la copertura delle spese mediche e odontoiatriche, a sostenere il 100% del costo della retta della Scuola dell'Infanzia di EL e ad accollarsi il 50% del costo dei buoni pasto di FE per tutto l'anno scolastico 2017/2018; l'obbligo in capo al sig. di corrispondere per il primo trimestre del 2018 l'intero affitto della casa coniugale CP_1 alla moglie, con impegno della stessa a provvedervi autonomamente nel periodo successivo.
3. Con ricorso depositato in data 10.05.2021, adiva il Tribunale di Varese per Controparte_1 chiedere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma delle condizioni della separazione, con alcune modifiche in relazione alle modalità di frequentazione
5 con i figli, in particolar modo nei periodi delle vacanze, al fine di garantire una migliore organizzazione. 4. All'udienza del 15.09.2021, parte ricorrente dichiarava: “la signora vive a Malnate in Via Trento 37 con i due bambini io li frequento regolarmente secondo quanto stabilito nelle condizioni di separazione non so dire se la signora è al corrente della presente udienza;
io lavoro in una banca a Milano, percepisco poco più di 3.000 euro al mese;
mia moglie lavora come impiegata presso la IN di Induno e guadagna circa 1.500 euro al mese, si tratta delle medesime condizioni, mie e di mia moglie, di quando ci siamo separati”. Parte resistente non compariva.
5. Con ordinanza depositata il 21.09.2021, il Tribunale, rilevata la mancata costituzione di parte resistente – nonostante la regolarità della notifica – e ritenute accoglibili le richieste del ricorrente, così disponeva: “conferma le condizioni di separazione di cui al verbale del 21 marzo 2018 solo modificando il regime di frequentazioni padre – figli nei seguenti termini: fine settimana alternati da venerdì alle 16 alla domenica alle 21, due giovedì al mese, nelle settimane in cui il week end è di competenza materna, dalla uscita da scuola sino alle 21; periodo natalizio: con un genitore dal 23 al 30 dicembre, con l'altro dal 30 dicembre al 6 gennaio, con alternanza annuale;
periodo pasquale: dal giovedì Santo a domenica di Pasqua con un genitore, lunedì dell'Angelo e martedì con l'altro genitore;
ponti e festività durante l'arco scolastico ad anni alterni;
periodo estivo due settimane consecutive nel mese di agosto e un'altra settimana concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno”. Il Giudice fissava poi udienza di comparizione e trattazione all'11.01.2022, assegnando termine al ricorrente per la notifica del ricorso a controparte e per il deposito di memoria integrativa nonché termini alla convenuta per la costituzione in giudizio.
6. In data 21.12.2021, si costituiva in giudizio , aderendo alla domanda di Parte_1 dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo, a modifica dell'ordinanza depositata il 21.09.2021: l'affidamento esclusivo dei minori;
la previsione che gli incontri durante la settimana e in occasione del periodo natalizio tra i minori e il padre si svolgessero presso la casa della nonna paterna;
l'aumento del contributo paterno al mantenimento della prole in € 1.500 mensili (anziché € 1.000); la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico del padre e 25% a carico della madre, con ricomprensione nelle stesse delle spese relative ai buoni pasto dei minori e delle spese afferenti la baby-sitter; l'istituzione di un fondo mensile di € 300,00 a carico del padre in favore della madre al fine di far fronte al rimborso delle spese straordinarie anticipate dalla sig.ra previsione di un assegno Parte_1 divorzile a carico del di € 700 mensili. CP_1
In via istruttoria, la resistente chiedeva poi disporsi l'audizione dei figli minori, rispettivamente di anni 12 e di anni 8. A sostegno delle proprie doglianze, la esponeva che il nuovo nucleo familiare del sig. Parte_1
– costituito dalla nuova compagna e dai suoi due figli tutti attualmente conviventi con il CP_1 ricorrente – stava causando un forte malessere a FE e EL, avendo essi manifestato la volontà di effettuare gli incontri col padre presso la casa della nonna paterna;
quanto al regime di affidamento, rappresentava che, dopo la separazione, il marito si era disinteressato alla vita familiare dei minori, delegando in tutto la propria madre;
in relazione alle pretese economiche, evidenziava l'aumento dei redditi del padre e l'aumento delle esigenze dei ragazzi, nonché, con
6 riguardo all'assegno di divorzio, il sacrificio delle proprie aspirazioni lavorative da ella patito durante la vita coniugale per dedicarsi alla famiglia. 7. All'udienza dell'11.01.2022, i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente emettersi sentenza parziale in merito allo status e precisavano le conclusioni sul punto come in atti, chiedendo la rimessione della causa sul ruolo e la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. con riferimento alle domande accessorie.
8. In data 4.03.2022, il Tribunale, non definitamente pronunciando sulla controversia, dichiarava con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande.
9. Con memoria ex Art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c., aggiungeva alle proprie domande Parte_1 la richiesta di disporre l'integrale percepimento dell'Assegno Unico da parte della stessa.
10. Con le memorie ex Art. 183, 6° comma n. 2 e 3 c.p.c., le parti formulavano le proprie istanze istruttorie. La insisteva per l'ascolto dei minori e chiedeva altresì disporsi prova per testi;
Parte_1 il chiedeva di disporsi prova per testi e interrogatorio formale della resistente. CP_1
11. In data 23.01.2024, il ricorrente precisava per iscritto le proprie conclusioni, reiterando le domande già formulate nel proprio atto introduttivo e manifestando altresì la sua disponibilità alla percezione dell'Assegno Unico nella misura del 100% da parte della sig.ra Parte_1
12. In pari data, anche la resistente precisava per iscritto le proprie conclusioni: insisteva nelle domande già formulate ma chiedeva di aumentare il contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura di € 2.000 mensili e comunque in misura non inferiore ad € 1.500 mensili;
chiedeva poi di disporre che i tempi di permanenza dei minori con il padre durante le ferie estive si sarebbero dovuti svolgere senza la presenza della compagna del sig. ; in via istruttoria, CP_1 reiterava istanza di prova per testi, chiedeva nuovamente di disporre l'ascolto dei figli minori al fine di avere un quadro complessivo in merito alle modalità di visita e di festività dei figli tenute dal sig. , e domandava al Giudice di ordinare ad entrambe le parti di produrre la rispettiva CP_1 documentazione reddituale ed economica aggiornata, produzione che veniva poi autorizzata con successivo provvedimento del 24.01.2025.
13. Con la sentenza n. 748/2024 emessa il 31.07.2024 e pubblicata l'1.08.2024 in questa sede impugnata, il Tribunale di Varese così disponeva:
“
1. Affida i figli minori (8.04.2009) e (16.02.2013) in via Persona_3 Persona_4 condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
2. dispone che il padre, salvo miglior accordo con la madre, potrà vedere e tenere con sé i minori: - a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dopo la fine delle lezioni sino alla domenica sera alle ore 21.30, allorquando riaccompagnerà i minori presso il domicilio materno;
- infrasettimanalmente, nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materno, il giovedì dalla fine delle lezioni alle ore 21.30, allorquando riaccompagnerà i minori presso il domicilio materno;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni con la madre, dal Giovedì Santo sino alla Domenica di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo sino al Mercoledì successivo;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre di ogni anno ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio di ogni anno;
- durante le vacanze estive, per due
7 settimane consecutive nel mese di agosto e un'altra settimana da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
3. invita il padre a garantire l'effettività delle frequentazioni disposte, Controparte_1 trascorrendo unitamente ai figli i giorni di sua spettanza, nonché pernottando con loro presso l'abitazione della nonna paterna;
4. pone a carico del padre , a decorrere dalla data di pubblicazione della Controparte_1 sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori FE e EL mediante versamento in favore della madre, , entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di Parte_1 euro 1.300,00 (euro 650,00 per figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (Foi), oltre compartecipazione alle spese straordinarie sostenute dal genitore collocatario, da individuarsi secondo le Linee Guida in uso presso l'intestato Tribunale del 1.02.2018, in ragione del 75%;
5. Rigetta l'istanza di assegno divorzile svolta da Parte_1
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite”. Il giudice di primo grado riteneva di non poter accogliere la domanda di affidamento esclusivo dei minori formulata dalla sig.ra rilevando che il sig. , seppur delegando molte Parte_1 CP_1 delle incombenze alla propria madre e frequentando i minori in misura sensibilmente inferiore a quanto statuito giudizialmente, non poteva considerarsi disinteressato nei confronti dei figli, essendosi egli anzi mostrato rispettoso delle esigenze dei minori, che, non trovandosi bene con la sua nuova compagna con egli convivente, avevano manifestato il bisogno di non frequentare più la sua abitazione milanese, preferendo vedere il padre presso la casa della nonna anche se per meno tempo. In ordine alla regolamentazione del diritto di visita paterno, il Tribunale confermava le statuizioni in essere, invitando il padre, finché l'organizzazione delle visite presso la sua attuale abitazione milanese unitamente alla sua compagna non sarebbe stata possibile, a garantire l'effettività delle frequentazioni disposte, trascorrendo unitamente ai figli i giorni di sua spettanza e anche pernottando con loro presso l'abitazione della nonna;
quanto ai periodi di festività e di vacanze estive, il giudice regolamentava le visite come in dispositivo. Con riguardo al contributo paterno al mantenimento dei figli, il Tribunale disponeva un aumento dello stesso ad € 1.300 mensili (650 per ciascun figlio) – e confermava la ripartizione delle spese straordinarie in 75% a carico del padre e 25% a carico della madre – tenuto conto della situazione economico-reddituale delle parti e in particolare del fatto che il ricorrente dal 2017 – CP_1 periodo coevo alla separazione della coppia – al 2022 ha avuto un netto miglioramento della propria situazione reddituale, passando rispettivamente da un reddito netto annuo di € 59.924,00 a uno di € 71.554,00. Il Tribunale rigettava infine la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, ritenendo mancante la prova del fatto che lo squilibrio economico-reddituale esistente tra le parti fosse dovuto alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio dalla coppia. Il giudice rilevava in particolare come dall'escussione testimoniale fossero emerse tesi contrastanti, avendo i testi a prova diretta intimati dalla convenuta (il fratello e Testimone_3 il responsabile lavorativo dichiarato che la scelta di passare dal regime full time al Tes_1 regime part time nel 2011 – allorché il primo figlio FE aveva solo due anni – fosse stata motivata da esigenze familiari, mentre i testi escussi a prova contraria dall'attore riferito che le
8 ragioni di tale cambio di orario fossero da rintracciarsi nella volontà della donna di ritagliarsi maggior tempo libero per coltivare i propri hobby, come l'arteterapia, la cui frequenza al corso risulta peraltro documentalmente dimostrata almeno a far data dal 2014.
§Il procedimento di secondo grado 14. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello depositato il 30.01.2025, , Parte_1 chiedendo, in via principale, di aumentare il contributo paterno al mantenimento dei figli ad euro 2.000,00 mensili (anziché € 1.300) con ripartizione delle spese straordinarie in misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre, e di prevedere un assegno divorzile a favore della di € 700,00 mensili;
in subordine, l'appellante ha chiesto di aumentare il contributo Parte_1 paterno al mantenimento ad almeno € 1.500,00 mensili ponendo il 100% delle spese straordinarie a carico del , oltre a reiterare l'istanza di assegno divorzile in misura di € 700,00 mensili;
CP_1 in via istruttoria, la ha chiesto di disporre l'ascolto dei minori, al fine di comprendere il Parte_1 comportamento del padre in merito alle visite e ai periodi di vacanza, di ammettere i nuovi documenti prodotti nel presente giudizio nonché di ammettere i capitoli di prova testimoniale richiesti in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado. L'appellante si è affidata a due motivi di gravame. Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei figli operata dal giudice di primo grado, lamentando che questi avrebbe omesso di considerare la significativa disparità reddituale esistente tra le parti, le aumentate esigenze dei figli, oggi di 16 e di 12 anni, e la circostanza che essi trascorrano la quasi totalità del loro tempo insieme alla madre. Quanto al primo profilo, l'appellante ha evidenziato che: il sig. percepisce un reddito CP_1 mensile di circa € 5.900, gode di una serie di bonus e benefit aziendali quali macchina, telefono e assicurazioni sanitarie, e attualmente riveste la carica di amministratore delegato della Stellantis Renting Italia Spa (cfr. doc 1 depositato in appello); non sostiene alcuna spesa per mutui o affitti, risiedendo nell'abitazione della sua nuova compagna;
al contrario, l'appellante percepisce un reddito mensile netto di circa € 1.300 mensili e vive da sola con i figli in un'abitazione con canone mensile di € 700 (da gennaio 2025 aumentato ad € 750, come da doc 14 allegato al ricorso in appello) oltre utenze e consumi. In relazione al secondo e al terzo profilo, l'appellante ha lamentato che il primo giudice, nella determinazione del contributo paterno al mantenimento, avrebbe omesso di rilevare i costi che richiedono due figli adolescenti (trasporti, paghetta, indumenti e così via) e la circostanza che, come accertato già in primo grado, i figli passino di fatto tutto il tempo con la madre, sulla quale sola ricade tutta la cura morale e materiale della prole. A tale riguardo, la ha evidenziato Parte_1 come il sig. , nonostante il monito rivoltogli dal giudice di primo grado, continua tuttora CP_1
a non rispettare i tempi di permanenza con i figli stabiliti in sede giudiziale, limitandosi a trascorrere con loro qualche ora e delegando il resto del tempo alla propria madre (doc 7 depositato in appello). Sempre a detta di parte appellante, il sarebbe poco partecipativo CP_1 alla vita dei ragazzi e alle loro esigenze anche extrascolastiche, occupandosi la di ogni Parte_1 aspetto della gestione dei minori. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato il mancato riconoscimento, da parte della sentenza impugnata, dell'assegno divorzile a favore della Parte_1
9 L'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in debito conto il contributo fornito dalla alla conduzione della vita familiare e alla formazione del Parte_1 patrimonio comune, testimoniato anche dalla scelta della stessa di modificare il proprio orario lavorativo da full time a part time nel 2011 nonché dalla circostanza che, mentre il ha CP_1 avuto una brillante carriere dirigenziale, la sig.ra durante i 14 anni di matrimonio è Parte_1 rimasta ferma alla propria posizione lavorativa. In particolare, l'appellante ha contestato le motivazioni addotte dal giudicante di primo grado a sostegno della decisione di non riconoscere l'assegno divorzile alla lamentando che il Parte_1
Tribunale avrebbe dato un peso eccessivo alle testimonianze avversarie e alla documentazione attestante la partecipazione dell'appellante al corso di arteterapia. Quanto al primo profilo, la ha evidenziato la contraddittorietà delle testimonianze rese Parte_1 dai testi di controparte, avendo la madre del riferito di aver saputo “all'improvviso” della CP_1 scelta della di optare per il regime part time, mentre il fratello dello stesso dichiarato che Parte_1 di tale questione se ne era discusso diverse volte davanti a tutta la famiglia. Con riguardo all'attestato di partecipazione al corso di arteterapia, l'appellante ha sottolineato trattarsi di un documento risalente al 2014, quindi ben tre anni dopo il cambio di orario lavorativo da parte della (avvenuto nel 2011), non potendo di conseguenza il suddetto documento Parte_1 fornire la prova che la scelta del part-time fosse stata dettata dall'esigenza di dedicarsi a tale corso di formazione.
15. Con memoria depositata il 30.04.2025, si è costituito in giudizio , chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In relazione al primo motivo di appello, il ha sottolineato la congruità dell'importo di CP_1
€ 1.300 stabilito dal Tribunale a titolo di contributo paterno al mantenimento dei figli, tenuto conto che: il padre sostiene il 75% delle spese straordinarie e mantiene a disposizione dei figli la polizza assicurativa FASDAC relativa alla copertura delle spese mediche e odontoiatriche;
la sig.ra dispone della somma netta di € 3.600,00 mensili, di cui € 1.300,00 corrispostile Parte_1 dal per la prole, € 500,00 di A.U.U, e, come emerge dalla nuova documentazione fiscale CP_1 relativa all'anno 2024, € 1.800,00 di stipendio;
ella è titolare di alcuni libretti di risparmio, nonché di rapporti bancari e di un'autovettura per la quale non paga più alcun finanziamento;
come emerge dalle buste paga del 2024, il ha subìto un decremento dei propri emolumenti CP_1 rispetto agli anni 2022-2023; attualmente l'appellato ha una nuova spesa da sostenere, avendo egli deciso, nelle more del termine per l'appello, di acquistare un piccolo appartamento in montagna (al momento in attesa di poter effettuare il rogito) avendo all'uopo chiesto un anticipo sul TFR per € 65.000,00 e contratto un mutuo di € 70.000,00, con rate mensili di € 660,00. Quanto al secondo motivo di gravame, il ha evidenziato l'assenza dei presupposti per il CP_1 riconoscimento di un assegno divorzile in capo alla posto che la stessa: non ha Parte_1 contribuito alla costituzione del patrimonio e alla crescita professionale del sig. , avendo CP_1 egli accresciuto significativamente la propria posizione lavorativa solo dopo la separazione avvenuta nella primavera 2018; non si è sacrificata nell'interesse del coniuge né ha rinunciato a una propria crescita professionale, essendo stato provato per testi e documenti in primo grado come la scelta di ridurre il proprio orario lavorativo – peraltro di “un paio d'ore” – sia stata dettata dall'esigenza di avere più tempo per sé, e, in particolare, di dedicarsi a un corso di arteterapia che le ha permesso di avere una qualifica per svolgere un secondo lavoro (doc F prodotto nel presente
10 giudizio); ben potrebbe riprendere il lavoro a tempo pieno, essendo i figli cresciuti e divenuti autonomi;
dalla separazione (2018) all'introduzione del giudizio di primo grado (2021) non ha mai avanzato richieste economiche per se stessa, avendo sempre vissuto del proprio lavoro senza problemi;
come dimostrato dalla documentazione reddituale da ultimo depositata, ha un guadagno mensile netto di circa € 1.800,00 – oltre a possedere libretti di risparmio, tre rapporti bancari, autovettura e ad essere priva di debiti – essendo quindi perfettamente in grado di attendere a sé stessa;
come da ella riconosciuto nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. depositata in primo grado, ha una stabile relazione con un nuovo compagno, venendo di conseguenza meno qualsiasi sua pretesa di mantenimento da parte dell'odierno appellato.
16. All'udienza del 3.06.2025, celebrata in modalità cartolare come da decreto presidenziale del 14.02.2025, la Corte, viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate da entrambe le parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§Profili preliminari. Preliminarmente si rileva che benché l'appello sia stato introdotto con ricorso ex art. 473.bis30 cpc, il presente giudizio non debba svolgersi secondo il rito Cartabia ma secondo la normativa previgente. La disposizione transitoria di cui all'art. 35 comma 4 del D. Lgs 149/2022 riguarda infatti i soli appelli nelle cause civili ordinarie mentre per il nuovo procedimento in materia di persone minorenni e famiglie (di cui all'art. 473bis e ss non richiamato dal comma citato) trova applicazione la regola generale di cui al comma 1 dell'art. 35 secondo la quale le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28/02/2023 mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti. E per giurisprudenza pacifica (cha ha avuto modo di esprimersi più volte in occasione della novella del 1990) il procedimento deve essere inteso unitariamente dovendosi fare quindi riferimento alla data della citazione introduttiva in primo grado e non all'instaurazione del giudizio d'appello (Cass. 16347/2004). Il presente giudizio unitariamente inteso, pertanto, è stato introdotto il 10.05.2021, ben prima del 28/02/2023 e deve pertanto svolgersi secondo il vecchio rito. Da ciò discende l'inammissibilità delle memorie ex art. 473 bis.32 c.p.c. depositate da entrambe le parti e della documentazione alle medesime allegata.
*** Sempre in via preliminare va respinta la richiesta formulata dall'appellante di procedere all'ascolto dei minori FE ed EL atteso che i ragazzi sono stati ampiamente sentiti nel giudizio di primo grado e non sussiste alcuna esigenza istruttoria che giustifichi una nuova audizione dei ragazzi, tenuto conto delle copiose risultanze documentali e testimoniali già compendiate in atti.
§Il mantenimento dei figli. Quanto al merito del presente giudizio, il primo motivo di appello concerne la misura dell'assegno di mantenimento per i figli minori FE ed EL. Dagli atti risultano i seguenti dati, con riferimento alla situazione economico-reddituale delle parti.
. Parte_1
L'appellante anni 45. Lavora part-time a tempo indeterminato come dipendente presso la IN & LI. Ha iniziato a lavorare in questa azienda dal 2003 e dal 2011 ha modificato il proprio orario lavorativo da full time a part time (docc. 17 e 18 primo grado . Parte_1
11 Dalle ultime CU depositate (doc d, doc. 16 e doc. 18 appello) risulta quanto segue.
Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto
d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
2024(CU-
2025) € 26.192 € 3.884 € 361 € 112 € 21.835 € 1.819,58
2023 (CU-
2024) € 24.974 € 3.757 € 342 € 128 € 20.747 € 1.728,93
2022 (CU-
€ 23.794 € 3.229 € 323 € 51 € 20.191 € 1.682,56 2023)
In relazione al 2024, la ha prodotto anche buste paga, dalle quali emerge una retribuzione
Parte_1 media di euro 1.796 mensili (gennaio:
1.563 euro;
febbraio:
1.517 euro;
marzo:
2.059 euro;
aprile:
1.763 euro;
maggio:
1.558 euro;
giugno:
3.210 euro;
luglio:
1.357 euro;
agosto:
1.356 euro;
settembre:
1.340 euro;
ottobre:
1.388 euro;
novembre:
2.717 euro;
dicembre:
1.696 euro). L'appellante ha un conto corrente in ING dove vengono accreditati il suo stipendio, l'A.U.U. (di 467 euro mensili) e gli importi corrisposti dal a titolo di mantenimento per i figli e contributo alle CP_1 spese straordinarie. Con tale conto, la paga il canone di locazione della propria abitazione
Parte_1 (euro 700, cfr. estratti conto e doc 22 fascicolo di primo grado), e le utenze della stessa (cfr.
Parte_1 estratto conto e doc 4-b e doc 4-a appello). Dall'estratto conto 2024 (doc 15 e doc 19 appello) risultano in diversi mesi dei bonifici effettuati da un conto intestato a e con causale “per necessità”. CP_2 Parte_6 A parte le utenze e il canone di locazione, la non ha spese fisse, se non la spesa di euro
Parte_1 371,00 ogni 6 mesi per l'assicurazione dell'auto. In primo grado la ha prodotto documentazione del 2019-2020 relativa a un conto corrente
Parte_1 in Banca Mediolanum, che oggi l'appellante riferisce di aver estinto, e a due libretti di risparmio in Poste Italiane con giacenza media al 31.12.2018 di euro 2.584 ed euro 7.772 (cfr. doc 10 fascicolo di primo grado della , che l'odierna appellante riferisce essere intestati ai figli.
Parte_1
. Controparte_1 L'appellato ha 47 anni. Dal 2002 al 2015 è stato dipendente presso Finance Italia spa, divenendo, nell'ultimo periodo, Direttore Vendite Citroën Financial Services;
dal 2017 ha lavorato presso Banca Psa Italia s.p.a. (doc 9 doc 4 del fascicolo di appello della . Parte_1
Attualmente, è amministratore delegato della con capitale Controparte_3 sociale 2.000.000 di euro, società che si occupa di acquisto, cessione e vendita di auto (doc 1 fascicolo di appello della . Parte_1 Agli atti risultano versate, in ordine ai redditi, unicamente le CU: l'ultima CU è quella del 2023, relativa all'anno d'imposta 2022 (doc III allegato alla memoria di costituzione in appello). Dalla comparazione tra i redditi risultanti dalle CU versate in atti (dal 2107 al 2022) si evince effettivamente un progressivo incremento del reddito annuo del che negli anni 2017-2020 era di circa CP_1 90.000 euro, al lordo, poi è aumentato con uno scatto più evidente proprio nell'anno 2022.
Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta Netta Regionale Comunale mensile
12 2022 (CU-
€
€
€
€
€ 1.929,65 € 340,22 2023) 117.130,11 43.165,25 71.694,99 5.974,58 2021 (CU-
€
€
€
€
€ 1.755,65 € 308,52 2022) 106.916,69 38.977,73 65.874,79 5.489,57
Il Contino ha prodotto le buste paga del 2024 (doc D), dalle quali emergono le seguenti retribuzioni su 13 mensilità per una media di circa € 5.310,00 mensili (gennaio:
4.106 euro;
febbraio:
4.104 euro;
marzo:
4.182 euro;
aprile: 11.329 euro;
maggio:
4.203 euro;
giugno:
7.729 euro;
luglio:
5.526 euro;
agosto:
4.258 euro;
settembre 5.819 euro;
ottobre:
4.575 euro;
novembre:
4.383 euro: 3.659; tredicesima:
5.168 euro). Come si evince dalle buste paga, dalla sua retribuzione vengono mensilmente decurtati gli importi per la polizza assicurativa FASDAC relativa alla copertura delle spese mediche e odontoiatriche, che il riferisce essere messa a disposizione dei propri figli. CP_1
L'appellato ha un conto corrente in Medio Banca Premier (Doc E) ove viene accreditato il suo stipendio e con il quale paga il contributo al mantenimento e le spese straordinarie. Nell'ottobre- novembre 2024, ha acquistato un immobile in montagna del valore di 167.000 euro, per il quale ha contratto un mutuo di 70.000 euro con 120 rate da 661 euro (docc a e b appello). Per l'acquisto del suddetto immobile ha poi pagato 10.000 euro direttamente dal proprio conto e 60.000 euro con l'anticipo del TFR che gli è stato accreditato nel settembre 2024 (cfr buste paga e estratti conto).
A fronte di tali risorse economiche dei genitori, è da ritenersi accertato l'incremento delle esigenze dei minori correlate alla loro crescita, considerato che FE ha ormai 16 anni e EL 12, circostanza che determina inevitabilmente maggiori bisogni correlati anche alla vita sociale dei due ragazzi. Ed invero “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”(Cass.Sez. 1 , Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022;Sez. 1, Sentenza n. 17055 del 03/0 8/2007). Da ciò discende la necessità di disporre un aumento del contributo al mantenimento dei minori gravante sul genitore obbligato, odierno appellato, che la Corte ritiene di rideterminare, in parziale modifica della sentenza impugnata, in euro 1.600,00 mensili (in ragione di € 800,00 per ciascun minore), in parziale accoglimento del primo motivo di appello. In contrario non rilevano le circostanze dedotte dal in ordine al recente acquisto di un CP_1 immobile e ai conseguenti oneri economici assunti che non possono di certo incidere sul diritto prioritario dei minori al mantenimento. Non si ritiene invece di dover modificare il criterio di riparto tra i genitori delle spese straordinarie che si reputa adeguato alle risultanze della valutazione comparativa delle posizioni economiche delle parti in precedenza effettuata.
L'assegno divorzile. La richiesta di assegno divorzile formulata dall'appellante va respinta. Giova rammentare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del 2018 ha precisato che: a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione
13 del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto. Altresì è stato precisato che, ai fini della valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi economici e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, occorre tener conto sia dell'impossibilità per il richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere fornito, nel corso della vita coniugale, alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge, mentre è stata esclusa la possibilità di attribuire rilievo, a tal fine, al solo squilibrio economico esistente tra le parti o all'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ormai estraneo alla determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287, cit.; nel medesimo senso, successivamente, Cass., Sez. I, 9/08/2019, n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603). Solo un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari può giustificare il riconoscimento di un assegno perequativo, tendente a colmare tale squilibrio: si deve partire sempre da allegazioni puntuali e specifiche degli indici rivelatori del sacrificio del coniuge più debole a favore della famiglia da parte del coniuge che richiede l'assegno divorzile, onerato della relativa prova. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (Cass.Sez. 1 - , n. 26520 del 11/10/2024 Cass . Sez.I 20/04/2023 n,10614). La funzione perequativo-compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021). Applicando tali principi al caso in esame, la Corte rileva l'insussistenza dei presupposti per l'attribuzione a di un assegno divorzile atteso che, all'esito del pur lungo Parte_1 procedimento in oggetto, non è stato in alcun modo chiarito quale sia stato il contributo dato dalla alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'ex coniuge, né risulta Parte_1 dimostrata la perdita di professionalità subita dalla signora in costanza del matrimonio. Ed invero, a fronte delle contrapposte prospettazioni delle parti e dei relativi testi escussi in primo grado sulle ragioni alla base dell'opzione della per il part-time nell'ambito del suo rapporto Parte_1
14 di lavoro a tempo indeterminato, il dato dirimente per la presente decisione è rappresentato dal fatto, pacificamente emerso dagli atti e dall'istruttoria svolta, che detto part-time è stato instaurato nell'anno 2011. Si tratta, all'evidenza, di epoca antecedente alla separazione dei coniugi che, in via consensuale, si sono accordati nel 2018 per un assetto dei rispettivi rapporti che non prevedeva la corresponsione di alcun assegno di mantenimento per la moglie. A ciò si aggiunga che la Sig.ra è giovane (45 anni) e non presenta problemi di salute, mai Parte_1 in alcun modo dedotti, come tale è sicuramente in grado di consolidare le proprie capacità reddituali, anche incrementando l'orario di lavoro attesa l'età ormai aumentata dei figli, in omaggio al richiamato principio di autoresponsabilità, da ultimo affermato anche in materia di separazione (Cass.n.234/2025 dalla motivazione “l'accertamento del diritto ad esser mantenuti dall'altro coniuge a seguito di separazione non è scisso dalla valutazione che la solidarietà presuppone un rapporto paritario e di reciproca lealtà, incompatibile con comportamenti parassitari diretti a trarre ingiustificati vantaggi dal coniuge separato”). Per queste ragioni il mancato raggiungimento di una autosufficienza economica da parte della Sig.ra non può essere ascritto alla condotta del marito e neppure alla divisione dei compiti fra i Parte_1 coniugi, nella gestione delle incombenze familiari, posto che non è stato dimostrato il sacrificio di concrete aspettative professionali e di carriera da parte dell'appellante, attinendo la documentazione allegata all'appello a profili ulteriori e del tutto irrilevanti per la decisione. Pertanto stante la carenza di allegazioni da parte dell'appellata onerata in tal senso, la richiesta di assegno divorzile di va respinta in accoglimento della domanda di Parte_1 Controparte_1
Le spese processuali. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della parziale soccombenza del sulla CP_1 domanda di modifica del contributo paterno al mantenimento dei figli, l'appellato dovrà essere condannato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio a favore dell'appellante nella misura di 1/2, liquidate come in dispositivo, in difetto di nota spese;
la restante quota di ½ dovrà essere compensata tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , in parziale riforma della sentenza n. 748/2024 del Tribunale di Varese Controparte_1 emessa il 31.07.2024, pubblicata in data 01.08.2024, nel procedimento n. 1365/2021 R.G., assorbita ogni altra questione, così provvede:
1) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Controparte_1
FE e EL mediante il versamento dell'importo mensile di € 1.600,00 (euro 800,00 a figlio).
2) Conferma nel resto.
3) Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio a favore Controparte_1 della nella misura di ½ che si liquidano, per tale frazione, in euro 3.000,00 oltre spese Parte_1 generali forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge.
4) Compensa tra le parti integralmente le spese di lite del doppio grado nella restante frazione di 1/2.
Così deciso in Milano, in data 03.06.2025
Il Consigliere est. 15 MA IC
Il Presidente Anna Ferrari
16
LA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai magistrati: Dott.ssa Anna Ferrari Presidente Dott.ssa MA IC Consigliere rel. Dott. FE Botta Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in camera di consiglio all'udienza del 03.06.2025, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Malnate (VA), Via Trento n. 37, rappresentata e difesa – giusta delega in atti – dall'Avv. EL Tosto, presso il cui studio, sito in Como, Via XX Settembre n.36, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE contro
(C.F. ), nato a [...] l'[...], residente in Controparte_1 C.F._2
IA FA (VA), Via Cunardo n. 10, rappresentato e difeso – giusta procura agli atti di primo grado – dall'Avv. Andrea Gazzotti, presso il cui studio, sito in Bergamo, Via XX Settembre n. 70, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza di divorzio n. 748/2024 del Tribunale di Varese emessa in data 31.07.2024 e pubblicata l'1.08.2024 nel procedimento N. R.G. 1365/2021.
Con l'intervento del Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa L.Russo che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“ (…) per la riforma PARZIALE della sentenza n. 748/2024 del 31.7.2024 PUBBLICATA l'1.8.2024, emessa dal Tribunale di Varese, RG. N. 1365/2021: nel merito:
1 • aumentare l'assegno di mantenimento dei figli minori FE e EL mediante versamento alla madre, , dagli attuali € 1.300,00 ad € 2.000,00 (ossia € 1.000,00 per ciascun Parte_1 figlio), o altra somma maggiore e comunque non inferiore ad € 1.500,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat entro il 5 di ogni mese, a carico del sig. , Controparte_1
a decorrere dalla data della domanda di 1° grado o almeno dalla data della presente domanda, OLTRE il pagamento delle spese straordinarie in ragione del 75%, o altra percentuale maggiore ravvisata a carico del padre relative al trasporto urbano dei ragazzi, le spese scolastiche effettuate nel corso dell'anno, la mensa scolastica di EL, la babysitter chiamata in caso di malattia dei figli, e le spese mediche e dentistiche, spese da NON considerare comprese nell'assegno di mantenimento;
• condannare il Sig. al versamento di un assegno divorzile in favore della sig.ra CP_1 Parte_1 nella misura di € 700,00, o altra somma ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versare entro il 5 di ogni mese, importo decorrente dalla data della domanda di 1° grado;
in via subordinata:
• nella denegata ipotesi di non accoglimento delle suddette domande, porre a carico del padre l'assegno di mantenimento dei figli minori FE e EL mediante versamento alla madre,
, quantificato in € 1.500,00 (€ 750,00 per ciascun figlio), o altra somma maggiore, Parte_1 importo rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat entro il 5 di ogni mese, a carico del sig.
, a decorrere dalla data della domanda di 1° grado o almeno dalla data della Controparte_1 presente domanda, OLTRE il pagamento delle spese straordinarie in ragione del 100% a carico del padre, relative al trasporto urbano dei ragazzi, le spese scolastiche effettuate nel corso dell'anno, la mensa scolastica di EL, la babysitter chiamata in caso di malattia dei figli, spese mediche e dentistiche, spese da NON considerare comprese nell'assegno di mantenimento.
• condannare il Sig. al versamento di un assegno divorzile in favore della sig.ra CP_1 Parte_1 nella misura di € 700,00, o altra somma ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versare entro il 5 di ogni mese, importo decorrente dalla data della presente domanda In ogni caso CONDANNARE parte avversa alle spese e compensi di causa del presente e del primo grado di giudizio, oltre accessori e maggiorazione degli stessi in ragione della redazione degli atti con collegamenti iperstestuali.
*** IN VIA ISTRUTTORIA, Si chiede che la Corte d'Appello provveda:
1. ALL'ASCOLTO DEI MINORI FE e EL al fine di comprendere il comportamento del padre in merito alle visite e ai periodi di vacanza, oltre il rapporto esistente con quest'ultimo;
2. all'ammissione dei seguenti neo documenti indispensabili ai fini del decidere : n.1 -3-4- 4a -4b-7
- 10-11-12-13 e 14; 3. a rimettere in istruttoria la causa così come richiesto in sede di precisazione e conclusioni in 1° grado e segnatamente: Si vogliano ammettere i seguenti capitoli di prova 1) vero che la sig.ra è stata assunta presso la IN & LI dal mese di settembre 2003 con Parte_1 contratto a tempo indeterminato, full time, percependo fino a settembre 2011 la somma € 1.979,00 per 14 mensilità come da doc. 17 che mi si rammostra;
Pt_2
2 2) vero che ad ottobre 2011 il datore di lavoro, su richiesta della sig.ra trasformava il suddetto Parte_1 contratto di lavoro da full time a part time, con uno stipendio pari a circa € 1.400,00 nette per 14 mensilità, come da doc. 18 e 19 che mi si rammostrano;
3) vero che il cambio di lavoro da full time a part time venne richiesto dalla per esigenze Parte_1 familiari, in particolare per la gestione del figlio FE nato nel 2009; CAPITOLO AMMESSO IN PRIMO GRADO
4) vero che l'attuale orario di lavoro della è di 5 ore oltre la pausa pranzo;
Parte_1
5) vero che a febbraio 2022 .la sig.ra mi chiedeva come responsabile diretto di poter rientrare Parte_1 full time al fine poter avere un maggiore stipendio e una crescita personale professionale;
6) vero che rispondevo circa l'impossibilità di esaudire la predetta richiesta per mancanza di necessità nell'immediato all'interno dell'azienda;
7) vero che durante i vari lockdown causa pandemia, avvenuti negli anni 2020 e 2021, la sig.ra Parte_1
è stata costretta a chiedere permessi, congedi e ferie al fine di seguire i figli minori FE e EL lamentando la mancanza di un aiuto da parte del Sig. ; CP_1
Si indica quale teste il sig. residente in [...], VIA APPIANI, 1 Tes_1
***** 8) vero che mi risulta che il sig. convive more uxorio con la sig.ra (dalla quale CP_1 Parte_3 sono separato dal 2018 ), presso l'abitazione sita in GL (Mi) , via Don Tettamanzi n.22 ( di comproprietaria al 50%) dall'anno 2018 , unitamente con i miei 2 figli minori e Per_1 [...]
Per_2
9) vero che il Sig. convive attualmente con la sig.ra. CP_1 Pt_3
10) vero che il Tribunale di Pavia, attesa l'alta conflittualità tra noi coniugi, ha fatto intervenire gli Assistenti Sociali di GL;
11) vero che la sig.ra percepisce uno stipendio di circa € 1.500,00 nette mensili;
Pt_3
Si indica quale teste il sig. residente in [...], 20090 Buccinasco Testimone_2
(MI)
********* 12) vero che sono a conoscenza del fatto che mia sorella versa in difficoltà economiche, Parte_1 difficoltà che si sono create dopo la sua separazione dal sig. ; CP_1
13) vero che infatti ho provveduto io stesso, in varie occasioni, a versare a mia sorella somme di Pt_1 denaro, a titolo di prestiti, per pagare l'affitto della casa o per il pagamento delle rate di finanziamento della macchina come da bonifici che mi rammostrano (doc.20) ;
14) vero che sono a conoscenza del fatto che la sig.ra chiese nel 2011 al proprio datore di lavoro Parte_1 di lavorare part time per poter seguire il figlio FE;
CAPITOLO AMMESSO IN PRIMO GRADO
15) vero che sono a conoscenza del fatto che la decisione di lavorare part time di mia sorella fu Pt_1 concordata con il sig. , per permettere a quest'ultimo di essere agevolato nell'avanzamento CP_1 della propria carriera lavorativa;
CAPITOLO AMMESSO IN PRIMO GRADO
16) vero che la sig.ra è costretta a ricorrere alla figura della baby sitter allorquando i minori si Parte_1 ammalano o per esigenze lavorative o imprevisti . Si indica quale teste residente in [...] . Testimone_3
4.***** 17) vero che conosco la sig.ra dal 2018 . Parte_1
18) vero che sono a conoscenza del fatto che la sig.ra da quando si è separata dal sig. , Parte_1 CP_1 versa in difficoltà economiche;
19) vero che ho provveduto io stessa ad effettuare dei versamenti, a titolo di prestiti, in favore della sig.ra
al fine di aiutarla a pagare alcune piccole spese, come da bonifici che mi si rammostrano Parte_1
(doc.21) Si indica quale teste , residente in [...] Testimone_4
3 ****** 20) vero che nel 2008 ho dato in locazione alla Sig.ra e al Sig. l'appartamento sito in Parte_1 CP_1
Malnate, Via Trento n.37c come da contratto che mi si rammostra per € 750,00 mensili, oltre spese condominiali che mi si rammostra (doc.22); 21) vero che a seguito della separazione dei coniugi , nel 2018, il suddetto contratto veniva ceduto alla sig.ra con un canone € 700,00 mensili oltre spese condominiali (doc.23) ; Parte_1
22) vero che, attese le difficoltà economiche della sig.ra ho acconsentito a che il canone mensile Parte_1 di € 700,00 venga corrisposto dalla stessa in due tranche, ossia : la prima rata di € 350,00 nel mese di competenza e l'altra di € 350,00 nel mese successivo;
Si indica a teste , residente in [...]”. Testimone_5
Per parte appellata:
“NEL MERITO
➢ Dato atto dell'acquiescenza di controparte con rinuncia alla domanda di affidamento esclusivo dei figli minorenni, Confermare le statuizioni della Sentenza impugnata;
➢ Con rigetto di ogni domanda avversaria e in particolare con rigetto della domanda di assegno divorzile e con rigetto della richiesta di modifica degli assegni di mantenimenti per i figli;
➢ Con rigetto delle domande istruttorie avversarie;
➢ Con vittoria di spese e competenze di entrambi i Gradi di Giudizio, oltre accessori come per legge. Vista la riproposizione delle domande formulate dalla che riteniamo comunque Parte_1 inammissibili, si è costretti a chiedere, in via subordinata, che IN VIA ISTRUTTORIA
➢ Si vogliano ammettere i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale della ricorrente e per testi: 1. “Vero che dopo la separazione da e sino a oggi, ha intrattenuto una Controparte_1 Parte_1 relazione sentimentale con , il quale ha frequentato la casa della e i figli FE Parte_4 Parte_1
e EL ?”;
2. “Vero che dopo la separazione da e sino a oggi la nonna paterna ha Controparte_1 Parte_5 frequentato e frequenta regolarmente i nipoti FE e EL i fine settimana e almeno un pomeriggio alla settimana, tenendoli con sé ?”;
3. “Vero che dopo la separazione da e sino a oggi, contribuisce alle spese Controparte_1 Parte_1 dell'immobile in cui risiede con la propria madre , in IA FA (VA), Via Cunardo n. Parte_5
10 e ai costi di vita, ad esempio facendo la spesa, pagando le utenze, provvedendo a lavori domestici ?”;
4. “Vero che i fine settimana nei quali tiene con sé i figli FE e EL, sono trascorsi Controparte_1 prevalentemente presso la sua residenza in IA FA, anche in compagnia della nonna ?”;
5. “Vero che la sede lavorativa di è a Milano, Via Gallarate, presso il Gruppo Controparte_1
Stellantis/Banca PSA ?”; 6. “Vero che per regioni lavorative si reca a Torino, Via Plava, presso il Gruppo Controparte_1
Stellantis/Banca PSA, almeno due volte alla settimana ?”;
7. “Vero che dalla separazione a oggi, ha sempre pagato con regolarità sia gli assegni di Controparte_1 mantenimento dei figli, sia le loro spese straordinarie, come da previsioni del verbale di separazione omologato prima e come da ordinanza presidenziale divorzile poi ?”;
8. “Vero che i figli FE e EL frequentano la scuola con regolarità e ottimo profitto ?”;
9. “Vero che la Signora e i figli FE e EL sono stati in vacanza alle Isole Canarie Parte_1 dal 4 all'11 maggio 2022 e che i costi di tale soggiorno sono stati pagati dalla ?”; Parte_1
4 10. “Vero che nel mese di febbraio 2022 ha presentato domanda di assegno unico famigliare Parte_1 all'INPS richiedendo l'attribuzione a sé del 100% senza alcun consenso da parte di ?”; Controparte_1
11. “Vero che nei fine settimana in cui EL è con il papà, va a cavallo e frequenta il maneggio Four Season Ranch di Ferrera di Varese e che i relativi costi anche per l'attrezzatura sono sostenuti dal CP_1
?”;
➢ Si indica a testimoni i Signori: , Milano;
, Casciago (Va), Via dei Parte_4 Testimone_6
Castagni n. 15; , Berlino;
Signora , IA FA (VA), Via Cunardo n. Testimone_7 Parte_5
10.
➢ Ci si oppone alle richieste di prova orale avversarie ma, nel caso di totale e/o parziale ammissione, si richiede la prova contraria con i testi indicati a prova diretta, nonché del Signor Testimone_8
Viale delle Vittorie n. 14, Malnate (VA); tutti anche sui seguenti capitoli;
➢ Si richiede l'ammissione dei seguenti capitoli a prova contraria;
A. “Vero che negli anni 2014 – 2017 ha frequentato un corso triennale di Arteterapia presso Parte_1 il Centro la Linea dell'Arco di Lecco?”; B. “Vero che durante la frequentazione del corso di Arteterapia, si assentava dalla casa Parte_1 coniugale per due fine settimana ogni mese per svolgere attività didattiche, mentre il si occupava dei CP_1 figli?”; C. “Vero che negli anni di matrimonio, il si è sempre occupato dei figli, portandoli dai medici, a CP_1 scuola, alle attività extrascolastiche?” D. Vero che dopo la separazione e sino ad oggi, il si è sempre occupato dei figli, portandoli dai CP_1 medici, a scuola, alle attività extrascolastiche?” E. “Vero che il costo per ciascun anno del corso triennale di Arteterapia era di 2.000,00, pagato dalla con l'utilizzo del conto corrente allora comune tra i coniugi?” Parte_1
➢ Con ferma opposizione a una nuova audizione dei figli minorenni FE e EL”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§Il procedimento di primo grado 1. e contraevano matrimonio concordatario in IA FA Controparte_1 Parte_1
(VA) il 24.04.2004 e dalla loro unione nascevano i figli FE, nato in data [...] e EL, nata il [...].
2. Con decreto n. 218/2018 del 4.04.2018, il Tribunale di Varese omologava la separazione consensuale dei coniugi, disponendo: l'affido congiunto dei figli con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata e regolamentazione del diritto di visita paterno;
la previsione a carico del padre di un contributo al mantenimento pari ad € 500,00 mensili per ciascun figlio oltre al 75% delle spese straordinarie, con impegno del padre a mantenere in essere la polizza FASDAC a favore dei figli per la copertura delle spese mediche e odontoiatriche, a sostenere il 100% del costo della retta della Scuola dell'Infanzia di EL e ad accollarsi il 50% del costo dei buoni pasto di FE per tutto l'anno scolastico 2017/2018; l'obbligo in capo al sig. di corrispondere per il primo trimestre del 2018 l'intero affitto della casa coniugale CP_1 alla moglie, con impegno della stessa a provvedervi autonomamente nel periodo successivo.
3. Con ricorso depositato in data 10.05.2021, adiva il Tribunale di Varese per Controparte_1 chiedere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma delle condizioni della separazione, con alcune modifiche in relazione alle modalità di frequentazione
5 con i figli, in particolar modo nei periodi delle vacanze, al fine di garantire una migliore organizzazione. 4. All'udienza del 15.09.2021, parte ricorrente dichiarava: “la signora vive a Malnate in Via Trento 37 con i due bambini io li frequento regolarmente secondo quanto stabilito nelle condizioni di separazione non so dire se la signora è al corrente della presente udienza;
io lavoro in una banca a Milano, percepisco poco più di 3.000 euro al mese;
mia moglie lavora come impiegata presso la IN di Induno e guadagna circa 1.500 euro al mese, si tratta delle medesime condizioni, mie e di mia moglie, di quando ci siamo separati”. Parte resistente non compariva.
5. Con ordinanza depositata il 21.09.2021, il Tribunale, rilevata la mancata costituzione di parte resistente – nonostante la regolarità della notifica – e ritenute accoglibili le richieste del ricorrente, così disponeva: “conferma le condizioni di separazione di cui al verbale del 21 marzo 2018 solo modificando il regime di frequentazioni padre – figli nei seguenti termini: fine settimana alternati da venerdì alle 16 alla domenica alle 21, due giovedì al mese, nelle settimane in cui il week end è di competenza materna, dalla uscita da scuola sino alle 21; periodo natalizio: con un genitore dal 23 al 30 dicembre, con l'altro dal 30 dicembre al 6 gennaio, con alternanza annuale;
periodo pasquale: dal giovedì Santo a domenica di Pasqua con un genitore, lunedì dell'Angelo e martedì con l'altro genitore;
ponti e festività durante l'arco scolastico ad anni alterni;
periodo estivo due settimane consecutive nel mese di agosto e un'altra settimana concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno”. Il Giudice fissava poi udienza di comparizione e trattazione all'11.01.2022, assegnando termine al ricorrente per la notifica del ricorso a controparte e per il deposito di memoria integrativa nonché termini alla convenuta per la costituzione in giudizio.
6. In data 21.12.2021, si costituiva in giudizio , aderendo alla domanda di Parte_1 dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo, a modifica dell'ordinanza depositata il 21.09.2021: l'affidamento esclusivo dei minori;
la previsione che gli incontri durante la settimana e in occasione del periodo natalizio tra i minori e il padre si svolgessero presso la casa della nonna paterna;
l'aumento del contributo paterno al mantenimento della prole in € 1.500 mensili (anziché € 1.000); la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico del padre e 25% a carico della madre, con ricomprensione nelle stesse delle spese relative ai buoni pasto dei minori e delle spese afferenti la baby-sitter; l'istituzione di un fondo mensile di € 300,00 a carico del padre in favore della madre al fine di far fronte al rimborso delle spese straordinarie anticipate dalla sig.ra previsione di un assegno Parte_1 divorzile a carico del di € 700 mensili. CP_1
In via istruttoria, la resistente chiedeva poi disporsi l'audizione dei figli minori, rispettivamente di anni 12 e di anni 8. A sostegno delle proprie doglianze, la esponeva che il nuovo nucleo familiare del sig. Parte_1
– costituito dalla nuova compagna e dai suoi due figli tutti attualmente conviventi con il CP_1 ricorrente – stava causando un forte malessere a FE e EL, avendo essi manifestato la volontà di effettuare gli incontri col padre presso la casa della nonna paterna;
quanto al regime di affidamento, rappresentava che, dopo la separazione, il marito si era disinteressato alla vita familiare dei minori, delegando in tutto la propria madre;
in relazione alle pretese economiche, evidenziava l'aumento dei redditi del padre e l'aumento delle esigenze dei ragazzi, nonché, con
6 riguardo all'assegno di divorzio, il sacrificio delle proprie aspirazioni lavorative da ella patito durante la vita coniugale per dedicarsi alla famiglia. 7. All'udienza dell'11.01.2022, i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente emettersi sentenza parziale in merito allo status e precisavano le conclusioni sul punto come in atti, chiedendo la rimessione della causa sul ruolo e la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. con riferimento alle domande accessorie.
8. In data 4.03.2022, il Tribunale, non definitamente pronunciando sulla controversia, dichiarava con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande.
9. Con memoria ex Art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c., aggiungeva alle proprie domande Parte_1 la richiesta di disporre l'integrale percepimento dell'Assegno Unico da parte della stessa.
10. Con le memorie ex Art. 183, 6° comma n. 2 e 3 c.p.c., le parti formulavano le proprie istanze istruttorie. La insisteva per l'ascolto dei minori e chiedeva altresì disporsi prova per testi;
Parte_1 il chiedeva di disporsi prova per testi e interrogatorio formale della resistente. CP_1
11. In data 23.01.2024, il ricorrente precisava per iscritto le proprie conclusioni, reiterando le domande già formulate nel proprio atto introduttivo e manifestando altresì la sua disponibilità alla percezione dell'Assegno Unico nella misura del 100% da parte della sig.ra Parte_1
12. In pari data, anche la resistente precisava per iscritto le proprie conclusioni: insisteva nelle domande già formulate ma chiedeva di aumentare il contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura di € 2.000 mensili e comunque in misura non inferiore ad € 1.500 mensili;
chiedeva poi di disporre che i tempi di permanenza dei minori con il padre durante le ferie estive si sarebbero dovuti svolgere senza la presenza della compagna del sig. ; in via istruttoria, CP_1 reiterava istanza di prova per testi, chiedeva nuovamente di disporre l'ascolto dei figli minori al fine di avere un quadro complessivo in merito alle modalità di visita e di festività dei figli tenute dal sig. , e domandava al Giudice di ordinare ad entrambe le parti di produrre la rispettiva CP_1 documentazione reddituale ed economica aggiornata, produzione che veniva poi autorizzata con successivo provvedimento del 24.01.2025.
13. Con la sentenza n. 748/2024 emessa il 31.07.2024 e pubblicata l'1.08.2024 in questa sede impugnata, il Tribunale di Varese così disponeva:
“
1. Affida i figli minori (8.04.2009) e (16.02.2013) in via Persona_3 Persona_4 condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
2. dispone che il padre, salvo miglior accordo con la madre, potrà vedere e tenere con sé i minori: - a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dopo la fine delle lezioni sino alla domenica sera alle ore 21.30, allorquando riaccompagnerà i minori presso il domicilio materno;
- infrasettimanalmente, nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materno, il giovedì dalla fine delle lezioni alle ore 21.30, allorquando riaccompagnerà i minori presso il domicilio materno;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni con la madre, dal Giovedì Santo sino alla Domenica di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo sino al Mercoledì successivo;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre di ogni anno ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio di ogni anno;
- durante le vacanze estive, per due
7 settimane consecutive nel mese di agosto e un'altra settimana da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
3. invita il padre a garantire l'effettività delle frequentazioni disposte, Controparte_1 trascorrendo unitamente ai figli i giorni di sua spettanza, nonché pernottando con loro presso l'abitazione della nonna paterna;
4. pone a carico del padre , a decorrere dalla data di pubblicazione della Controparte_1 sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori FE e EL mediante versamento in favore della madre, , entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di Parte_1 euro 1.300,00 (euro 650,00 per figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (Foi), oltre compartecipazione alle spese straordinarie sostenute dal genitore collocatario, da individuarsi secondo le Linee Guida in uso presso l'intestato Tribunale del 1.02.2018, in ragione del 75%;
5. Rigetta l'istanza di assegno divorzile svolta da Parte_1
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite”. Il giudice di primo grado riteneva di non poter accogliere la domanda di affidamento esclusivo dei minori formulata dalla sig.ra rilevando che il sig. , seppur delegando molte Parte_1 CP_1 delle incombenze alla propria madre e frequentando i minori in misura sensibilmente inferiore a quanto statuito giudizialmente, non poteva considerarsi disinteressato nei confronti dei figli, essendosi egli anzi mostrato rispettoso delle esigenze dei minori, che, non trovandosi bene con la sua nuova compagna con egli convivente, avevano manifestato il bisogno di non frequentare più la sua abitazione milanese, preferendo vedere il padre presso la casa della nonna anche se per meno tempo. In ordine alla regolamentazione del diritto di visita paterno, il Tribunale confermava le statuizioni in essere, invitando il padre, finché l'organizzazione delle visite presso la sua attuale abitazione milanese unitamente alla sua compagna non sarebbe stata possibile, a garantire l'effettività delle frequentazioni disposte, trascorrendo unitamente ai figli i giorni di sua spettanza e anche pernottando con loro presso l'abitazione della nonna;
quanto ai periodi di festività e di vacanze estive, il giudice regolamentava le visite come in dispositivo. Con riguardo al contributo paterno al mantenimento dei figli, il Tribunale disponeva un aumento dello stesso ad € 1.300 mensili (650 per ciascun figlio) – e confermava la ripartizione delle spese straordinarie in 75% a carico del padre e 25% a carico della madre – tenuto conto della situazione economico-reddituale delle parti e in particolare del fatto che il ricorrente dal 2017 – CP_1 periodo coevo alla separazione della coppia – al 2022 ha avuto un netto miglioramento della propria situazione reddituale, passando rispettivamente da un reddito netto annuo di € 59.924,00 a uno di € 71.554,00. Il Tribunale rigettava infine la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, ritenendo mancante la prova del fatto che lo squilibrio economico-reddituale esistente tra le parti fosse dovuto alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio dalla coppia. Il giudice rilevava in particolare come dall'escussione testimoniale fossero emerse tesi contrastanti, avendo i testi a prova diretta intimati dalla convenuta (il fratello e Testimone_3 il responsabile lavorativo dichiarato che la scelta di passare dal regime full time al Tes_1 regime part time nel 2011 – allorché il primo figlio FE aveva solo due anni – fosse stata motivata da esigenze familiari, mentre i testi escussi a prova contraria dall'attore riferito che le
8 ragioni di tale cambio di orario fossero da rintracciarsi nella volontà della donna di ritagliarsi maggior tempo libero per coltivare i propri hobby, come l'arteterapia, la cui frequenza al corso risulta peraltro documentalmente dimostrata almeno a far data dal 2014.
§Il procedimento di secondo grado 14. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello depositato il 30.01.2025, , Parte_1 chiedendo, in via principale, di aumentare il contributo paterno al mantenimento dei figli ad euro 2.000,00 mensili (anziché € 1.300) con ripartizione delle spese straordinarie in misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre, e di prevedere un assegno divorzile a favore della di € 700,00 mensili;
in subordine, l'appellante ha chiesto di aumentare il contributo Parte_1 paterno al mantenimento ad almeno € 1.500,00 mensili ponendo il 100% delle spese straordinarie a carico del , oltre a reiterare l'istanza di assegno divorzile in misura di € 700,00 mensili;
CP_1 in via istruttoria, la ha chiesto di disporre l'ascolto dei minori, al fine di comprendere il Parte_1 comportamento del padre in merito alle visite e ai periodi di vacanza, di ammettere i nuovi documenti prodotti nel presente giudizio nonché di ammettere i capitoli di prova testimoniale richiesti in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado. L'appellante si è affidata a due motivi di gravame. Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei figli operata dal giudice di primo grado, lamentando che questi avrebbe omesso di considerare la significativa disparità reddituale esistente tra le parti, le aumentate esigenze dei figli, oggi di 16 e di 12 anni, e la circostanza che essi trascorrano la quasi totalità del loro tempo insieme alla madre. Quanto al primo profilo, l'appellante ha evidenziato che: il sig. percepisce un reddito CP_1 mensile di circa € 5.900, gode di una serie di bonus e benefit aziendali quali macchina, telefono e assicurazioni sanitarie, e attualmente riveste la carica di amministratore delegato della Stellantis Renting Italia Spa (cfr. doc 1 depositato in appello); non sostiene alcuna spesa per mutui o affitti, risiedendo nell'abitazione della sua nuova compagna;
al contrario, l'appellante percepisce un reddito mensile netto di circa € 1.300 mensili e vive da sola con i figli in un'abitazione con canone mensile di € 700 (da gennaio 2025 aumentato ad € 750, come da doc 14 allegato al ricorso in appello) oltre utenze e consumi. In relazione al secondo e al terzo profilo, l'appellante ha lamentato che il primo giudice, nella determinazione del contributo paterno al mantenimento, avrebbe omesso di rilevare i costi che richiedono due figli adolescenti (trasporti, paghetta, indumenti e così via) e la circostanza che, come accertato già in primo grado, i figli passino di fatto tutto il tempo con la madre, sulla quale sola ricade tutta la cura morale e materiale della prole. A tale riguardo, la ha evidenziato Parte_1 come il sig. , nonostante il monito rivoltogli dal giudice di primo grado, continua tuttora CP_1
a non rispettare i tempi di permanenza con i figli stabiliti in sede giudiziale, limitandosi a trascorrere con loro qualche ora e delegando il resto del tempo alla propria madre (doc 7 depositato in appello). Sempre a detta di parte appellante, il sarebbe poco partecipativo CP_1 alla vita dei ragazzi e alle loro esigenze anche extrascolastiche, occupandosi la di ogni Parte_1 aspetto della gestione dei minori. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato il mancato riconoscimento, da parte della sentenza impugnata, dell'assegno divorzile a favore della Parte_1
9 L'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in debito conto il contributo fornito dalla alla conduzione della vita familiare e alla formazione del Parte_1 patrimonio comune, testimoniato anche dalla scelta della stessa di modificare il proprio orario lavorativo da full time a part time nel 2011 nonché dalla circostanza che, mentre il ha CP_1 avuto una brillante carriere dirigenziale, la sig.ra durante i 14 anni di matrimonio è Parte_1 rimasta ferma alla propria posizione lavorativa. In particolare, l'appellante ha contestato le motivazioni addotte dal giudicante di primo grado a sostegno della decisione di non riconoscere l'assegno divorzile alla lamentando che il Parte_1
Tribunale avrebbe dato un peso eccessivo alle testimonianze avversarie e alla documentazione attestante la partecipazione dell'appellante al corso di arteterapia. Quanto al primo profilo, la ha evidenziato la contraddittorietà delle testimonianze rese Parte_1 dai testi di controparte, avendo la madre del riferito di aver saputo “all'improvviso” della CP_1 scelta della di optare per il regime part time, mentre il fratello dello stesso dichiarato che Parte_1 di tale questione se ne era discusso diverse volte davanti a tutta la famiglia. Con riguardo all'attestato di partecipazione al corso di arteterapia, l'appellante ha sottolineato trattarsi di un documento risalente al 2014, quindi ben tre anni dopo il cambio di orario lavorativo da parte della (avvenuto nel 2011), non potendo di conseguenza il suddetto documento Parte_1 fornire la prova che la scelta del part-time fosse stata dettata dall'esigenza di dedicarsi a tale corso di formazione.
15. Con memoria depositata il 30.04.2025, si è costituito in giudizio , chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In relazione al primo motivo di appello, il ha sottolineato la congruità dell'importo di CP_1
€ 1.300 stabilito dal Tribunale a titolo di contributo paterno al mantenimento dei figli, tenuto conto che: il padre sostiene il 75% delle spese straordinarie e mantiene a disposizione dei figli la polizza assicurativa FASDAC relativa alla copertura delle spese mediche e odontoiatriche;
la sig.ra dispone della somma netta di € 3.600,00 mensili, di cui € 1.300,00 corrispostile Parte_1 dal per la prole, € 500,00 di A.U.U, e, come emerge dalla nuova documentazione fiscale CP_1 relativa all'anno 2024, € 1.800,00 di stipendio;
ella è titolare di alcuni libretti di risparmio, nonché di rapporti bancari e di un'autovettura per la quale non paga più alcun finanziamento;
come emerge dalle buste paga del 2024, il ha subìto un decremento dei propri emolumenti CP_1 rispetto agli anni 2022-2023; attualmente l'appellato ha una nuova spesa da sostenere, avendo egli deciso, nelle more del termine per l'appello, di acquistare un piccolo appartamento in montagna (al momento in attesa di poter effettuare il rogito) avendo all'uopo chiesto un anticipo sul TFR per € 65.000,00 e contratto un mutuo di € 70.000,00, con rate mensili di € 660,00. Quanto al secondo motivo di gravame, il ha evidenziato l'assenza dei presupposti per il CP_1 riconoscimento di un assegno divorzile in capo alla posto che la stessa: non ha Parte_1 contribuito alla costituzione del patrimonio e alla crescita professionale del sig. , avendo CP_1 egli accresciuto significativamente la propria posizione lavorativa solo dopo la separazione avvenuta nella primavera 2018; non si è sacrificata nell'interesse del coniuge né ha rinunciato a una propria crescita professionale, essendo stato provato per testi e documenti in primo grado come la scelta di ridurre il proprio orario lavorativo – peraltro di “un paio d'ore” – sia stata dettata dall'esigenza di avere più tempo per sé, e, in particolare, di dedicarsi a un corso di arteterapia che le ha permesso di avere una qualifica per svolgere un secondo lavoro (doc F prodotto nel presente
10 giudizio); ben potrebbe riprendere il lavoro a tempo pieno, essendo i figli cresciuti e divenuti autonomi;
dalla separazione (2018) all'introduzione del giudizio di primo grado (2021) non ha mai avanzato richieste economiche per se stessa, avendo sempre vissuto del proprio lavoro senza problemi;
come dimostrato dalla documentazione reddituale da ultimo depositata, ha un guadagno mensile netto di circa € 1.800,00 – oltre a possedere libretti di risparmio, tre rapporti bancari, autovettura e ad essere priva di debiti – essendo quindi perfettamente in grado di attendere a sé stessa;
come da ella riconosciuto nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. depositata in primo grado, ha una stabile relazione con un nuovo compagno, venendo di conseguenza meno qualsiasi sua pretesa di mantenimento da parte dell'odierno appellato.
16. All'udienza del 3.06.2025, celebrata in modalità cartolare come da decreto presidenziale del 14.02.2025, la Corte, viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate da entrambe le parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§Profili preliminari. Preliminarmente si rileva che benché l'appello sia stato introdotto con ricorso ex art. 473.bis30 cpc, il presente giudizio non debba svolgersi secondo il rito Cartabia ma secondo la normativa previgente. La disposizione transitoria di cui all'art. 35 comma 4 del D. Lgs 149/2022 riguarda infatti i soli appelli nelle cause civili ordinarie mentre per il nuovo procedimento in materia di persone minorenni e famiglie (di cui all'art. 473bis e ss non richiamato dal comma citato) trova applicazione la regola generale di cui al comma 1 dell'art. 35 secondo la quale le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28/02/2023 mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti. E per giurisprudenza pacifica (cha ha avuto modo di esprimersi più volte in occasione della novella del 1990) il procedimento deve essere inteso unitariamente dovendosi fare quindi riferimento alla data della citazione introduttiva in primo grado e non all'instaurazione del giudizio d'appello (Cass. 16347/2004). Il presente giudizio unitariamente inteso, pertanto, è stato introdotto il 10.05.2021, ben prima del 28/02/2023 e deve pertanto svolgersi secondo il vecchio rito. Da ciò discende l'inammissibilità delle memorie ex art. 473 bis.32 c.p.c. depositate da entrambe le parti e della documentazione alle medesime allegata.
*** Sempre in via preliminare va respinta la richiesta formulata dall'appellante di procedere all'ascolto dei minori FE ed EL atteso che i ragazzi sono stati ampiamente sentiti nel giudizio di primo grado e non sussiste alcuna esigenza istruttoria che giustifichi una nuova audizione dei ragazzi, tenuto conto delle copiose risultanze documentali e testimoniali già compendiate in atti.
§Il mantenimento dei figli. Quanto al merito del presente giudizio, il primo motivo di appello concerne la misura dell'assegno di mantenimento per i figli minori FE ed EL. Dagli atti risultano i seguenti dati, con riferimento alla situazione economico-reddituale delle parti.
. Parte_1
L'appellante anni 45. Lavora part-time a tempo indeterminato come dipendente presso la IN & LI. Ha iniziato a lavorare in questa azienda dal 2003 e dal 2011 ha modificato il proprio orario lavorativo da full time a part time (docc. 17 e 18 primo grado . Parte_1
11 Dalle ultime CU depositate (doc d, doc. 16 e doc. 18 appello) risulta quanto segue.
Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto
d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
2024(CU-
2025) € 26.192 € 3.884 € 361 € 112 € 21.835 € 1.819,58
2023 (CU-
2024) € 24.974 € 3.757 € 342 € 128 € 20.747 € 1.728,93
2022 (CU-
€ 23.794 € 3.229 € 323 € 51 € 20.191 € 1.682,56 2023)
In relazione al 2024, la ha prodotto anche buste paga, dalle quali emerge una retribuzione
Parte_1 media di euro 1.796 mensili (gennaio:
1.563 euro;
febbraio:
1.517 euro;
marzo:
2.059 euro;
aprile:
1.763 euro;
maggio:
1.558 euro;
giugno:
3.210 euro;
luglio:
1.357 euro;
agosto:
1.356 euro;
settembre:
1.340 euro;
ottobre:
1.388 euro;
novembre:
2.717 euro;
dicembre:
1.696 euro). L'appellante ha un conto corrente in ING dove vengono accreditati il suo stipendio, l'A.U.U. (di 467 euro mensili) e gli importi corrisposti dal a titolo di mantenimento per i figli e contributo alle CP_1 spese straordinarie. Con tale conto, la paga il canone di locazione della propria abitazione
Parte_1 (euro 700, cfr. estratti conto e doc 22 fascicolo di primo grado), e le utenze della stessa (cfr.
Parte_1 estratto conto e doc 4-b e doc 4-a appello). Dall'estratto conto 2024 (doc 15 e doc 19 appello) risultano in diversi mesi dei bonifici effettuati da un conto intestato a e con causale “per necessità”. CP_2 Parte_6 A parte le utenze e il canone di locazione, la non ha spese fisse, se non la spesa di euro
Parte_1 371,00 ogni 6 mesi per l'assicurazione dell'auto. In primo grado la ha prodotto documentazione del 2019-2020 relativa a un conto corrente
Parte_1 in Banca Mediolanum, che oggi l'appellante riferisce di aver estinto, e a due libretti di risparmio in Poste Italiane con giacenza media al 31.12.2018 di euro 2.584 ed euro 7.772 (cfr. doc 10 fascicolo di primo grado della , che l'odierna appellante riferisce essere intestati ai figli.
Parte_1
. Controparte_1 L'appellato ha 47 anni. Dal 2002 al 2015 è stato dipendente presso Finance Italia spa, divenendo, nell'ultimo periodo, Direttore Vendite Citroën Financial Services;
dal 2017 ha lavorato presso Banca Psa Italia s.p.a. (doc 9 doc 4 del fascicolo di appello della . Parte_1
Attualmente, è amministratore delegato della con capitale Controparte_3 sociale 2.000.000 di euro, società che si occupa di acquisto, cessione e vendita di auto (doc 1 fascicolo di appello della . Parte_1 Agli atti risultano versate, in ordine ai redditi, unicamente le CU: l'ultima CU è quella del 2023, relativa all'anno d'imposta 2022 (doc III allegato alla memoria di costituzione in appello). Dalla comparazione tra i redditi risultanti dalle CU versate in atti (dal 2107 al 2022) si evince effettivamente un progressivo incremento del reddito annuo del che negli anni 2017-2020 era di circa CP_1 90.000 euro, al lordo, poi è aumentato con uno scatto più evidente proprio nell'anno 2022.
Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta Netta Regionale Comunale mensile
12 2022 (CU-
€
€
€
€
€ 1.929,65 € 340,22 2023) 117.130,11 43.165,25 71.694,99 5.974,58 2021 (CU-
€
€
€
€
€ 1.755,65 € 308,52 2022) 106.916,69 38.977,73 65.874,79 5.489,57
Il Contino ha prodotto le buste paga del 2024 (doc D), dalle quali emergono le seguenti retribuzioni su 13 mensilità per una media di circa € 5.310,00 mensili (gennaio:
4.106 euro;
febbraio:
4.104 euro;
marzo:
4.182 euro;
aprile: 11.329 euro;
maggio:
4.203 euro;
giugno:
7.729 euro;
luglio:
5.526 euro;
agosto:
4.258 euro;
settembre 5.819 euro;
ottobre:
4.575 euro;
novembre:
4.383 euro: 3.659; tredicesima:
5.168 euro). Come si evince dalle buste paga, dalla sua retribuzione vengono mensilmente decurtati gli importi per la polizza assicurativa FASDAC relativa alla copertura delle spese mediche e odontoiatriche, che il riferisce essere messa a disposizione dei propri figli. CP_1
L'appellato ha un conto corrente in Medio Banca Premier (Doc E) ove viene accreditato il suo stipendio e con il quale paga il contributo al mantenimento e le spese straordinarie. Nell'ottobre- novembre 2024, ha acquistato un immobile in montagna del valore di 167.000 euro, per il quale ha contratto un mutuo di 70.000 euro con 120 rate da 661 euro (docc a e b appello). Per l'acquisto del suddetto immobile ha poi pagato 10.000 euro direttamente dal proprio conto e 60.000 euro con l'anticipo del TFR che gli è stato accreditato nel settembre 2024 (cfr buste paga e estratti conto).
A fronte di tali risorse economiche dei genitori, è da ritenersi accertato l'incremento delle esigenze dei minori correlate alla loro crescita, considerato che FE ha ormai 16 anni e EL 12, circostanza che determina inevitabilmente maggiori bisogni correlati anche alla vita sociale dei due ragazzi. Ed invero “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”(Cass.Sez. 1 , Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022;Sez. 1, Sentenza n. 17055 del 03/0 8/2007). Da ciò discende la necessità di disporre un aumento del contributo al mantenimento dei minori gravante sul genitore obbligato, odierno appellato, che la Corte ritiene di rideterminare, in parziale modifica della sentenza impugnata, in euro 1.600,00 mensili (in ragione di € 800,00 per ciascun minore), in parziale accoglimento del primo motivo di appello. In contrario non rilevano le circostanze dedotte dal in ordine al recente acquisto di un CP_1 immobile e ai conseguenti oneri economici assunti che non possono di certo incidere sul diritto prioritario dei minori al mantenimento. Non si ritiene invece di dover modificare il criterio di riparto tra i genitori delle spese straordinarie che si reputa adeguato alle risultanze della valutazione comparativa delle posizioni economiche delle parti in precedenza effettuata.
L'assegno divorzile. La richiesta di assegno divorzile formulata dall'appellante va respinta. Giova rammentare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del 2018 ha precisato che: a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione
13 del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto. Altresì è stato precisato che, ai fini della valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi economici e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, occorre tener conto sia dell'impossibilità per il richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere fornito, nel corso della vita coniugale, alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge, mentre è stata esclusa la possibilità di attribuire rilievo, a tal fine, al solo squilibrio economico esistente tra le parti o all'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ormai estraneo alla determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287, cit.; nel medesimo senso, successivamente, Cass., Sez. I, 9/08/2019, n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603). Solo un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari può giustificare il riconoscimento di un assegno perequativo, tendente a colmare tale squilibrio: si deve partire sempre da allegazioni puntuali e specifiche degli indici rivelatori del sacrificio del coniuge più debole a favore della famiglia da parte del coniuge che richiede l'assegno divorzile, onerato della relativa prova. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (Cass.Sez. 1 - , n. 26520 del 11/10/2024 Cass . Sez.I 20/04/2023 n,10614). La funzione perequativo-compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021). Applicando tali principi al caso in esame, la Corte rileva l'insussistenza dei presupposti per l'attribuzione a di un assegno divorzile atteso che, all'esito del pur lungo Parte_1 procedimento in oggetto, non è stato in alcun modo chiarito quale sia stato il contributo dato dalla alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'ex coniuge, né risulta Parte_1 dimostrata la perdita di professionalità subita dalla signora in costanza del matrimonio. Ed invero, a fronte delle contrapposte prospettazioni delle parti e dei relativi testi escussi in primo grado sulle ragioni alla base dell'opzione della per il part-time nell'ambito del suo rapporto Parte_1
14 di lavoro a tempo indeterminato, il dato dirimente per la presente decisione è rappresentato dal fatto, pacificamente emerso dagli atti e dall'istruttoria svolta, che detto part-time è stato instaurato nell'anno 2011. Si tratta, all'evidenza, di epoca antecedente alla separazione dei coniugi che, in via consensuale, si sono accordati nel 2018 per un assetto dei rispettivi rapporti che non prevedeva la corresponsione di alcun assegno di mantenimento per la moglie. A ciò si aggiunga che la Sig.ra è giovane (45 anni) e non presenta problemi di salute, mai Parte_1 in alcun modo dedotti, come tale è sicuramente in grado di consolidare le proprie capacità reddituali, anche incrementando l'orario di lavoro attesa l'età ormai aumentata dei figli, in omaggio al richiamato principio di autoresponsabilità, da ultimo affermato anche in materia di separazione (Cass.n.234/2025 dalla motivazione “l'accertamento del diritto ad esser mantenuti dall'altro coniuge a seguito di separazione non è scisso dalla valutazione che la solidarietà presuppone un rapporto paritario e di reciproca lealtà, incompatibile con comportamenti parassitari diretti a trarre ingiustificati vantaggi dal coniuge separato”). Per queste ragioni il mancato raggiungimento di una autosufficienza economica da parte della Sig.ra non può essere ascritto alla condotta del marito e neppure alla divisione dei compiti fra i Parte_1 coniugi, nella gestione delle incombenze familiari, posto che non è stato dimostrato il sacrificio di concrete aspettative professionali e di carriera da parte dell'appellante, attinendo la documentazione allegata all'appello a profili ulteriori e del tutto irrilevanti per la decisione. Pertanto stante la carenza di allegazioni da parte dell'appellata onerata in tal senso, la richiesta di assegno divorzile di va respinta in accoglimento della domanda di Parte_1 Controparte_1
Le spese processuali. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della parziale soccombenza del sulla CP_1 domanda di modifica del contributo paterno al mantenimento dei figli, l'appellato dovrà essere condannato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio a favore dell'appellante nella misura di 1/2, liquidate come in dispositivo, in difetto di nota spese;
la restante quota di ½ dovrà essere compensata tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , in parziale riforma della sentenza n. 748/2024 del Tribunale di Varese Controparte_1 emessa il 31.07.2024, pubblicata in data 01.08.2024, nel procedimento n. 1365/2021 R.G., assorbita ogni altra questione, così provvede:
1) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Controparte_1
FE e EL mediante il versamento dell'importo mensile di € 1.600,00 (euro 800,00 a figlio).
2) Conferma nel resto.
3) Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio a favore Controparte_1 della nella misura di ½ che si liquidano, per tale frazione, in euro 3.000,00 oltre spese Parte_1 generali forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge.
4) Compensa tra le parti integralmente le spese di lite del doppio grado nella restante frazione di 1/2.
Così deciso in Milano, in data 03.06.2025
Il Consigliere est. 15 MA IC
Il Presidente Anna Ferrari
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