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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 10756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10756 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 27.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°21808\2025 del ruolo generale lav.
TRA
(C.F. ) rapp.ta e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
V. IC in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
S. Bellomarì
Convenuto
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.6.2025 la ricorrente in epigrafe indicato contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente / erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni di salute legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione ovvero assegno di invalidità e all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda, vinte le spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione l' si è costituito CP_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Preliminarmente va rilevata la tempestività del deposito delle contestazioni alla c.t.u. nonché del successivo ricorso.
Nel merito la domanda è infondata.
Parte opponente ha dedotto l'insufficiente nonché la non corretta valutazione delle patologie accertate in sede di a.t.p. Tale prospettazione non può essere condivisa.
Ed invero, devono, anzitutto, ritenersi esaustive le valutazioni rese dall'ausiliario in quanto traggono origine da una meditata osservazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali nonché dall'osservazione della periziata, espressamente richiamati dalla relazione in atti, e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Nella relazione in atti le singole patologie sono specificamente esaminate e discusse all'esito della valutazione di tutta la documentazione sanitaria prodotta, nuovamente richiamata in sede di opposizione, in relazione alle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, l'ausiliario ha concluso con riferimento alle conseguenze delle patologie riscontrate: “ Per la valutazione del complesso patologico riportato in diagnosi, trattandosi di infermità coesistenti, va applicato il calcolo riduzionistico, quindi, la percentuale di invalidità è pari al 49% (quarantanove per cento).
Alla luce di quanto sopra, vista la documentazione sanitaria e stante l'attuale espressività clinica dell'infermità, si deve ritenere che la Sig.ra non si trova, né si trovava all'epoca della Parte_1 domanda amministrativa del 12/01/2024 nelle condizioni di cui agli artt. 2 e 13 della legge 118/71 e art. 9 del D.Lgs 509/88 previste per la concessione dell'assegno di invalidità.
Non sussistono, dall'epoca della domanda amministrativa del
12/01/2024, le condizioni medico legali per il riconoscimento e la concessione del diritto alla pensione di inabilità (artt. 2 e 12
L.118/71).
Non sussistono, dall'epoca della domanda amministrativa del
12/01/2024, le condizioni medico legali per il riconoscimento e la concessione del diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 18/80.”
In mancanza di allegazione e prova di significativo aggravamento delle patologie preesistenti e\o insorgenza di nuove patologie nonché di ulteriore documentazione sanitaria proveniente da struttura sanitaria pubblica idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni di salute che configurano il requisito sanitario in oggetto, deve ritenersi condivisibile la conclusione dell'ausiliario riscontrata sia dal puntuale esame della documentazione in atti sia dall'esame obiettivo della periziata.
L'opposizione e la relativa domanda devono essere respinte.
Parte ricorrente rimane esonerata dal pagamento delle spese di giudizio avendo reso dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda dell'opponente; nulla per le spese.
Roma 27.10.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 27.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°21808\2025 del ruolo generale lav.
TRA
(C.F. ) rapp.ta e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
V. IC in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
S. Bellomarì
Convenuto
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.6.2025 la ricorrente in epigrafe indicato contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente / erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni di salute legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione ovvero assegno di invalidità e all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda, vinte le spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione l' si è costituito CP_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Preliminarmente va rilevata la tempestività del deposito delle contestazioni alla c.t.u. nonché del successivo ricorso.
Nel merito la domanda è infondata.
Parte opponente ha dedotto l'insufficiente nonché la non corretta valutazione delle patologie accertate in sede di a.t.p. Tale prospettazione non può essere condivisa.
Ed invero, devono, anzitutto, ritenersi esaustive le valutazioni rese dall'ausiliario in quanto traggono origine da una meditata osservazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali nonché dall'osservazione della periziata, espressamente richiamati dalla relazione in atti, e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Nella relazione in atti le singole patologie sono specificamente esaminate e discusse all'esito della valutazione di tutta la documentazione sanitaria prodotta, nuovamente richiamata in sede di opposizione, in relazione alle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, l'ausiliario ha concluso con riferimento alle conseguenze delle patologie riscontrate: “ Per la valutazione del complesso patologico riportato in diagnosi, trattandosi di infermità coesistenti, va applicato il calcolo riduzionistico, quindi, la percentuale di invalidità è pari al 49% (quarantanove per cento).
Alla luce di quanto sopra, vista la documentazione sanitaria e stante l'attuale espressività clinica dell'infermità, si deve ritenere che la Sig.ra non si trova, né si trovava all'epoca della Parte_1 domanda amministrativa del 12/01/2024 nelle condizioni di cui agli artt. 2 e 13 della legge 118/71 e art. 9 del D.Lgs 509/88 previste per la concessione dell'assegno di invalidità.
Non sussistono, dall'epoca della domanda amministrativa del
12/01/2024, le condizioni medico legali per il riconoscimento e la concessione del diritto alla pensione di inabilità (artt. 2 e 12
L.118/71).
Non sussistono, dall'epoca della domanda amministrativa del
12/01/2024, le condizioni medico legali per il riconoscimento e la concessione del diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 18/80.”
In mancanza di allegazione e prova di significativo aggravamento delle patologie preesistenti e\o insorgenza di nuove patologie nonché di ulteriore documentazione sanitaria proveniente da struttura sanitaria pubblica idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni di salute che configurano il requisito sanitario in oggetto, deve ritenersi condivisibile la conclusione dell'ausiliario riscontrata sia dal puntuale esame della documentazione in atti sia dall'esame obiettivo della periziata.
L'opposizione e la relativa domanda devono essere respinte.
Parte ricorrente rimane esonerata dal pagamento delle spese di giudizio avendo reso dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda dell'opponente; nulla per le spese.
Roma 27.10.2025 Il Giudice