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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. Mario Samperi Presidente
dott. ssa Rossella Busacca Giudice
dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1929/2019 R.G.
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Piero Giordano, giusta procura in atti;
-Ricorrente
E
nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Claudio Conti Gallenti giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale coniugi.
FATTO E DIRITTO
ha adìto il Tribunale di Patti e premettendo che in data 12.06.2004 Parte_1
aveva contratto matrimonio con trascritto all'Ufficio dello Stato CP_1
Civile del Comune di Caprileone, al N.4 P. 2, S. A, anno 2004, che dal matrimonio
1 erano nati due figli, il 29.09.2004 e il 23.02.2007 Persona_1 Persona_2
che nel 2008 la convivenza era divenuta intollerabile per la condotta violenta del marito, ha chiesto la separazione giudiziale con addebito, l'affido esclusivo dei figli minori, la corresponsione dell'assegno di mantenimento per sé e per la prole, la restituzione della autovettura BMW X3, targata DL751RP, e altri beni mobili.
costituitosi in giudizio, ha chiesto l'addebito della separazione a CP_1
carico della controparte per avere violato, in costanza di matrimonio, il dovere di assistenza morale e materiale, l'affidamento congiunto dei figli e la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita.
Il Presidente del Tribunale, esperito invano il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ha affidato i figli minori in via esclusiva alla madre con esclusione del diritto di visita del padre, ha disposto l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma di € 500,00, nonché a corrispondere la quota del 50% per le spese straordinarie;
infine, ha rimesso le parti innanzi al giudice istruttore, previa integrazione degli scritti difensivi.
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali la domanda avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi è meritevole di accoglimento.
Secondo il disposto normativo di cui all'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile per i coniugi la vita comune.
Nel caso di specie, le parti sono comparse all'udienza presidenziale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale;
peraltro, come affermato dai coniugi, le parti vivono da tempo separati, circostanza questa che testimonia che è venuta meno la comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento dell'istituto di matrimonio.
2 È allora evidente che il rapporto tra i coniugi è ormai obiettivamente privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio.
La separazione presuppone solo l'accertamento di un'oggettiva crisi del rapporto matrimoniale, tale da rendere la convivenza intollerabile, come nel caso di specie.
Con riferimento alle altre domande le parti hanno affermato che nelle more del giudizio hanno raggiunto un accordo.
il Collegio ritenuto che le condizioni della separazione concordate tra le parti, per come indicate nella scrittura sottoscritta in data 05.12.2024, depositata il 09.12.2024, non si pongono in contrasto né con gli interessi della prole né con le norme imperative, dispone che le stesse vengano recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste ultime raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1929/2019 R.G. così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
dispone che le condizioni della separazione siano regolamentate secondo quanto concordato dalle parti nella scrittura sottoscritta il 05.12.2024 depositata in data
09.12.2024; compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 12.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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