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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/03/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6018/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, all'udienza del 6/3/2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6018/2019 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Francesco Nappo, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio sito in Poggiomarino (NA), alla via Don Milani n. 25;
Appellante
E
(P. Iva ), in persona del lega- Controparte_1 P.IVA_1 le rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Genny
Perna, unitamente al quale elettivamente domicilia in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via
Villaggio Vesuvio n. 235- Viale Orazio n. 20;
Appellata
NONCHE'
in persona dei Controparte_2 legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli ed elettivamente domiciliati in alla Via A. Diaz n. 11; CP_2
Appellati
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3747/2019.
1
Conclusioni: come da conclusioni rese dalle parti all'odierna udienza.
Svolgimento del processo.
- Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., conveniva in giu- Parte_1
dizio, innanzi al Giudice di Pace di Nola, gli epigrafati appellati, al fine di vedere annullata la cartella di pagamento n. 07120110105318805.
A supporto delle proprie pretese, l'opponente sosteneva di aver avuto conoscenza della suddet- ta cartella – in mancanza di regolare notifica – mediante consultazione dell'estratto di ruolo eseguito presso gli Uffici dell' . CO
- Non si costituivano in giudizio l' e la CO Controparte_2
pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
- Con sentenza n. 3747/19, il Giudice di Pace di Nola, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava la cartella di pagamento n. 07120110105318805 emessa dall' CO
, compensando le spese di lite.
[...]
- Avverso tali statuizioni proponeva tempestivo appello lamentando Parte_1
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, laddove ha ritenuto insussistente la prova dell'espletamento della procedura di autotutela, nonché in punto di com- pensazione delle spese di lite;
con vittoria di spese e di onorari con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
- Si costituivano in giudizio l'appellato e l' Controparte_2 Controparte_2
con comparsa di costituzione e risposta e contestuale appello incidentale, eccependo il difetto di competenza per territorio dell'adito Tribunale;
censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto ammissibile l'azione di accertamento negativo del credito nonché la nullità della sentenza impugnata per mancata instaurazione del contradditorio con la istando, quindi per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. Controparte_2
- Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, anche RT
, la quale eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso atto di appel-
[...] lo, spiegando anch'essa appello incidentale chiedendo la condanna dell'appellante al risarci- mento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, giungeva alla decisione del Tribunale e viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza odierna.
Motivi della decisione.
- Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate e capace di assorbire ogni altra dibattuta tra le parti.
- In limine litis, va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da
[...]
e l' Controparte_5 Controparte_2
2
- Sul punto, si richiamano le Sez. Unite della Cassazione, n. 23285/2010; la vexata quaestio affrontata dai Supremi Giudici concerne l'individuazione del foro competente nel caso di gravame avverso i provvedimenti del Giudice di Pace, ove sia parte un'amministrazione statale, ovvero se debba essere proposto al Tribunale del circonda- rio, secondo la previsione dell'art. 341 c.p.c., oppure all'eventuale diverso Tribunale del capoluogo del distretto, a norma dell'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.
Quest'ultima tesi è stata contrastata da alcuni giudici del merito (cfr., Tribunale di Pa- lermo), essenzialmente, in base al principio della "ultrattività del rito", dal quale viene fatta discendere l'applicabilità, nei giudizi di appello aventi per oggetto sanzioni ammi- nistrative, delle particolari norme procedurali stabilite per il primo grado.
Le S.U., con la pronuncia in esame, hanno statuito che “nel giudizio d'appello contro le sentenze in materia di sanzioni amministrative vanno osservate, in quanto applicabili, le norme ordinarie che disciplinano lo svolgimento del giudizio di primo grado davanti al tribunale, come dispone l'art. 359 c.p.c.” e che, l'introduzione di una deroga a questo generale principio - mediante l'estensione al procedimento di appello di tutte o alcune delle speciali regole dettate per il primo (e allora unico) grado di merito delle cause di opposizione in materia di sanzioni amministrative - avrebbe potuto essere ravvisata sol- tanto in presenza di un'esplicita disposizione in tal senso.
Invero, richiamando la citata giurisprudenza, si osserva che già “… esplicite disposizio- ni hanno infatti inserito elementi di specialità, per il secondo grado, in procedimenti che già nel primo ne erano dotati, come è avvenuto, ad esempio, con riguardo alle con- troversie di lavoro (artt. 433 c.p.c. e segg.), di previdenza e assistenza obbligatorie (art.
442 c.p.c.), di locazione, comodato e affitto (art. 447-bis c.p.c.), di usucapione speciale
(L. 10 maggio 1976, n. 346, art. 3), di separazione e divorzio (L. 1 dicembre 1970, n.
898, art. 4 come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8), di società (D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 20 e segg.). D'altra parte, le particolari norme procedurali det- tate in materia di sanzioni amministrative, seppure fossero applicabili anche in appello, risulterebbero evidentemente del tutto ininfluenti ai fini dell'individuazione del giudice cui proporre il gravame, tranne semmai quella che consente la difesa personale delle parti: se ne potrebbe in ipotesi desumere che non sussista l'esigenza di accentrare i giudizi di secondo grado presso il tribunale del capoluogo del distretto, per agevolare
l'avvocatura erariale nella difesa delle amministrazioni statali, dato che queste possono avvalersi di propri funzionari. Ma l'argomento già di per sé debole, poiché la difesa personale è puramente facoltativa ed eventuale, è destinato a cedere, a fronte di quanto
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si è prima osservato a proposito della mancanza di una espressa previsione legislativa di "ultrattività del rito", che estenda all'appello l'applicabilità delle norme suddette, e in particolare di quella ora in considerazione: mancanza del resto giustificata dal mag- giore tecnicismo che caratterizza i procedimenti di impugnazione e che comporta la ne- cessità del patrocinio professionale, richiesto peraltro dall'art. 82 c.p.c., per tutti i giu- dizi davanti al tribunale, salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti” (cfr., S.U.
23285/2020).
La ragione per la quale va dichiarata la competenza del presente Tribunale risiede inve- ce nella estraneità dei giudizi in materia di sanzioni amministrative alla regola del "foro erariale", stabilita per la generalità delle cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, dall'art. 25 c.p.c.
Invero, “Investita della questione relativa alla perdurante vigenza di tali disposizioni, la Suprema Corte ha deciso che le controversie che, prima dell'entrata in vigore del
D.lgs. n. 51 del 1988, erano attribuite alla competenza del pretore per limiti di valore e che sono, in base al vigente art. 9 cod. proc. civ. ed al D.lgs. n. 51 del 1998, art. 244 di competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole pro- cessuali del ed. foro erariale di cui all'art. 25 cod. proc. civ. e al R.D. n.1611 del 1933, art. 6 dovendosi ritenere implicitamente abrogato per incompatibilità "in parte qua" il
R.D. n. 1611 del 1933, art. 7 che stabiliva l'inapplicabilità della regola del foro eraria- le nelle cause di competenza del pretore, soggiungendo però che ciò non esclude che la disciplina del foro erariale sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legi- slatore (controversie previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, sulla di- sciplina dell'immigrazione, di convalida di sfratto), ogni volta che sia manifesto
l'intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destina- ti a prevalere su questa” (cfr., S.U. 23285/2020; ex multis: Cass. S.U. n. 18036/2008).
Alla luce di quanto detto, si deve ritenere che l'esenzione dal "foro erariale", per le cau- se qui in considerazione, ab origine derivava non dall'essere stabilita la competenza per materia del pretore, ma quella per territorio del giudice del luogo in cui è stata commes- sa la violazione, per un'esigenza di "prossimità" rimasta attuale anche dopo la soppres- sione delle preture: perciò la Suprema Corte ha ritenuto che l'esenzione suddetta non è venuta meno, per il campo delle sanzioni amministrative (cfr., S.U. 23285/2020); inol- tre, “L'affermazione si riferisce espressamente soltanto al primo grado, ma può senz'altro essere estesa anche all'appello. I due commi dell'art. 7 del testo unico sono
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infatti strettamente collegati, poiché il secondo fa riferimento esclusivamente ai giudizi suddetti, menzionati nell'altro, nel cui ambito non sono comprese le cause di opposizio- ne in materia di sanzioni amministrative, che sono comunque esenti dalla regola del
"foro erariale". Ad esse risultano pertanto inapplicabili le due disposizioni suddette, che a tale regola apportano una deroga e che ne ripristinano l'operatività, rispettiva- mente per il primo e il secondo grado di giudizio. Il principio da enunciare e dunque:
La regola del "foro erariale" non è applicabile ai giudizi di appello in materia di san- zioni amministrative.” (cfr., S.U. 23285/2020).
- Ne consegue, per quanto detto, che va dichiarata la competenza dell'adito Tribunale di
Nola.
- Venendo al merito, parte appellante deduceva, nel giudizio di primo grado, di avere avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento n. 07120110105318805 a seguito di spontanea richiesta del proprio estratto di ruolo all'agente della riscossione, eccependo la omessa notificazione della cartella di pagamento in esso indicata;
ha, per- tanto, agito nel presente giudizio avverso tali estratti di ruolo.
L'opposizione era inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
- Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il Legislatore che, attraverso l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (ru- bricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigo- re dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pre- giudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'e- conomia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, a Se- zioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato – quanto all' ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previ-
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denziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disci- plinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n.
689/81 e 206 del d.Lgs. n. 285/92.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del
D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli im- pugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere
l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notifica- zione delle cartelle di pagamento” (Cass. n. 31240/19)”.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno chiarito, con riferimento alla novella legislativa, che “In tema di ri- scossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di con- versione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 set- tembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Conven- zione”, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del siste- ma di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisio- ne”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non
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già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del
2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l' esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l' ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall' altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l' illegittimi- tà della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, me- diante proposizione di opposizione all' esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l' omes- sa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successi- vo).
A tanto aggiungasi che nelle more è pure intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n.
190/2023 che ha espressamente dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, sollevate dal Giudice di Pace di e dalla Corte di CP_2
Giustizia tributaria di primo grado di Napoli.
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persi- stere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impu- gnato dall'odierno appellato/opponente in primo grado, non costituisce, in concreto, un atto au- tonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alla domanda presentate
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nel giudizio di primo grado.
- Donde, l'appello deve essere rigettato ed in integrale riforma della sentenza di primo grado va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione spiegata da Parte_1
- Infine, ritiene il tribunale che non possa essere accolta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria sollecitata da , non essendo ravvisabile CO mala fede o colpa grave in capo all'appellante. Varrà in proposito richiamare il costante orien- tamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della mede- sima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipote- si di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infonda- tezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal dan- no procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azio- ne per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manife- sta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”
(cfr. da ultimo Cass. 12 luglio 2023, n. 19948/2023, conf. a SS. UU. n. 9912/2018).
- La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del pre- sente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tra tutte le parti, ritenendo assorbito lo spe- cifico motivo di impugnazione sul capo delle spese.
- Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma
1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la competenza del Tribunale di Nola per i motivi suesposti;
2) rigetta l'appello e per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 3747/19, il Giudice di
Pace di Nola, dichiara inammissibile l'opposizione spiegata da Parte_1
3) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
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4) Condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Nola, il
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, all'udienza del 6/3/2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6018/2019 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Francesco Nappo, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio sito in Poggiomarino (NA), alla via Don Milani n. 25;
Appellante
E
(P. Iva ), in persona del lega- Controparte_1 P.IVA_1 le rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Genny
Perna, unitamente al quale elettivamente domicilia in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via
Villaggio Vesuvio n. 235- Viale Orazio n. 20;
Appellata
NONCHE'
in persona dei Controparte_2 legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli ed elettivamente domiciliati in alla Via A. Diaz n. 11; CP_2
Appellati
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3747/2019.
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Conclusioni: come da conclusioni rese dalle parti all'odierna udienza.
Svolgimento del processo.
- Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., conveniva in giu- Parte_1
dizio, innanzi al Giudice di Pace di Nola, gli epigrafati appellati, al fine di vedere annullata la cartella di pagamento n. 07120110105318805.
A supporto delle proprie pretese, l'opponente sosteneva di aver avuto conoscenza della suddet- ta cartella – in mancanza di regolare notifica – mediante consultazione dell'estratto di ruolo eseguito presso gli Uffici dell' . CO
- Non si costituivano in giudizio l' e la CO Controparte_2
pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
- Con sentenza n. 3747/19, il Giudice di Pace di Nola, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava la cartella di pagamento n. 07120110105318805 emessa dall' CO
, compensando le spese di lite.
[...]
- Avverso tali statuizioni proponeva tempestivo appello lamentando Parte_1
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, laddove ha ritenuto insussistente la prova dell'espletamento della procedura di autotutela, nonché in punto di com- pensazione delle spese di lite;
con vittoria di spese e di onorari con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
- Si costituivano in giudizio l'appellato e l' Controparte_2 Controparte_2
con comparsa di costituzione e risposta e contestuale appello incidentale, eccependo il difetto di competenza per territorio dell'adito Tribunale;
censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto ammissibile l'azione di accertamento negativo del credito nonché la nullità della sentenza impugnata per mancata instaurazione del contradditorio con la istando, quindi per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. Controparte_2
- Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, anche RT
, la quale eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso atto di appel-
[...] lo, spiegando anch'essa appello incidentale chiedendo la condanna dell'appellante al risarci- mento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, giungeva alla decisione del Tribunale e viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza odierna.
Motivi della decisione.
- Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate e capace di assorbire ogni altra dibattuta tra le parti.
- In limine litis, va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da
[...]
e l' Controparte_5 Controparte_2
2
- Sul punto, si richiamano le Sez. Unite della Cassazione, n. 23285/2010; la vexata quaestio affrontata dai Supremi Giudici concerne l'individuazione del foro competente nel caso di gravame avverso i provvedimenti del Giudice di Pace, ove sia parte un'amministrazione statale, ovvero se debba essere proposto al Tribunale del circonda- rio, secondo la previsione dell'art. 341 c.p.c., oppure all'eventuale diverso Tribunale del capoluogo del distretto, a norma dell'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.
Quest'ultima tesi è stata contrastata da alcuni giudici del merito (cfr., Tribunale di Pa- lermo), essenzialmente, in base al principio della "ultrattività del rito", dal quale viene fatta discendere l'applicabilità, nei giudizi di appello aventi per oggetto sanzioni ammi- nistrative, delle particolari norme procedurali stabilite per il primo grado.
Le S.U., con la pronuncia in esame, hanno statuito che “nel giudizio d'appello contro le sentenze in materia di sanzioni amministrative vanno osservate, in quanto applicabili, le norme ordinarie che disciplinano lo svolgimento del giudizio di primo grado davanti al tribunale, come dispone l'art. 359 c.p.c.” e che, l'introduzione di una deroga a questo generale principio - mediante l'estensione al procedimento di appello di tutte o alcune delle speciali regole dettate per il primo (e allora unico) grado di merito delle cause di opposizione in materia di sanzioni amministrative - avrebbe potuto essere ravvisata sol- tanto in presenza di un'esplicita disposizione in tal senso.
Invero, richiamando la citata giurisprudenza, si osserva che già “… esplicite disposizio- ni hanno infatti inserito elementi di specialità, per il secondo grado, in procedimenti che già nel primo ne erano dotati, come è avvenuto, ad esempio, con riguardo alle con- troversie di lavoro (artt. 433 c.p.c. e segg.), di previdenza e assistenza obbligatorie (art.
442 c.p.c.), di locazione, comodato e affitto (art. 447-bis c.p.c.), di usucapione speciale
(L. 10 maggio 1976, n. 346, art. 3), di separazione e divorzio (L. 1 dicembre 1970, n.
898, art. 4 come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8), di società (D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 20 e segg.). D'altra parte, le particolari norme procedurali det- tate in materia di sanzioni amministrative, seppure fossero applicabili anche in appello, risulterebbero evidentemente del tutto ininfluenti ai fini dell'individuazione del giudice cui proporre il gravame, tranne semmai quella che consente la difesa personale delle parti: se ne potrebbe in ipotesi desumere che non sussista l'esigenza di accentrare i giudizi di secondo grado presso il tribunale del capoluogo del distretto, per agevolare
l'avvocatura erariale nella difesa delle amministrazioni statali, dato che queste possono avvalersi di propri funzionari. Ma l'argomento già di per sé debole, poiché la difesa personale è puramente facoltativa ed eventuale, è destinato a cedere, a fronte di quanto
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si è prima osservato a proposito della mancanza di una espressa previsione legislativa di "ultrattività del rito", che estenda all'appello l'applicabilità delle norme suddette, e in particolare di quella ora in considerazione: mancanza del resto giustificata dal mag- giore tecnicismo che caratterizza i procedimenti di impugnazione e che comporta la ne- cessità del patrocinio professionale, richiesto peraltro dall'art. 82 c.p.c., per tutti i giu- dizi davanti al tribunale, salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti” (cfr., S.U.
23285/2020).
La ragione per la quale va dichiarata la competenza del presente Tribunale risiede inve- ce nella estraneità dei giudizi in materia di sanzioni amministrative alla regola del "foro erariale", stabilita per la generalità delle cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, dall'art. 25 c.p.c.
Invero, “Investita della questione relativa alla perdurante vigenza di tali disposizioni, la Suprema Corte ha deciso che le controversie che, prima dell'entrata in vigore del
D.lgs. n. 51 del 1988, erano attribuite alla competenza del pretore per limiti di valore e che sono, in base al vigente art. 9 cod. proc. civ. ed al D.lgs. n. 51 del 1998, art. 244 di competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole pro- cessuali del ed. foro erariale di cui all'art. 25 cod. proc. civ. e al R.D. n.1611 del 1933, art. 6 dovendosi ritenere implicitamente abrogato per incompatibilità "in parte qua" il
R.D. n. 1611 del 1933, art. 7 che stabiliva l'inapplicabilità della regola del foro eraria- le nelle cause di competenza del pretore, soggiungendo però che ciò non esclude che la disciplina del foro erariale sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legi- slatore (controversie previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, sulla di- sciplina dell'immigrazione, di convalida di sfratto), ogni volta che sia manifesto
l'intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destina- ti a prevalere su questa” (cfr., S.U. 23285/2020; ex multis: Cass. S.U. n. 18036/2008).
Alla luce di quanto detto, si deve ritenere che l'esenzione dal "foro erariale", per le cau- se qui in considerazione, ab origine derivava non dall'essere stabilita la competenza per materia del pretore, ma quella per territorio del giudice del luogo in cui è stata commes- sa la violazione, per un'esigenza di "prossimità" rimasta attuale anche dopo la soppres- sione delle preture: perciò la Suprema Corte ha ritenuto che l'esenzione suddetta non è venuta meno, per il campo delle sanzioni amministrative (cfr., S.U. 23285/2020); inol- tre, “L'affermazione si riferisce espressamente soltanto al primo grado, ma può senz'altro essere estesa anche all'appello. I due commi dell'art. 7 del testo unico sono
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infatti strettamente collegati, poiché il secondo fa riferimento esclusivamente ai giudizi suddetti, menzionati nell'altro, nel cui ambito non sono comprese le cause di opposizio- ne in materia di sanzioni amministrative, che sono comunque esenti dalla regola del
"foro erariale". Ad esse risultano pertanto inapplicabili le due disposizioni suddette, che a tale regola apportano una deroga e che ne ripristinano l'operatività, rispettiva- mente per il primo e il secondo grado di giudizio. Il principio da enunciare e dunque:
La regola del "foro erariale" non è applicabile ai giudizi di appello in materia di san- zioni amministrative.” (cfr., S.U. 23285/2020).
- Ne consegue, per quanto detto, che va dichiarata la competenza dell'adito Tribunale di
Nola.
- Venendo al merito, parte appellante deduceva, nel giudizio di primo grado, di avere avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento n. 07120110105318805 a seguito di spontanea richiesta del proprio estratto di ruolo all'agente della riscossione, eccependo la omessa notificazione della cartella di pagamento in esso indicata;
ha, per- tanto, agito nel presente giudizio avverso tali estratti di ruolo.
L'opposizione era inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
- Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il Legislatore che, attraverso l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (ru- bricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigo- re dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pre- giudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'e- conomia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, a Se- zioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato – quanto all' ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previ-
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denziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disci- plinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n.
689/81 e 206 del d.Lgs. n. 285/92.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del
D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli im- pugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere
l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notifica- zione delle cartelle di pagamento” (Cass. n. 31240/19)”.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno chiarito, con riferimento alla novella legislativa, che “In tema di ri- scossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di con- versione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 set- tembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Conven- zione”, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del siste- ma di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisio- ne”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non
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già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del
2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l' esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l' ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall' altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l' illegittimi- tà della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, me- diante proposizione di opposizione all' esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l' omes- sa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successi- vo).
A tanto aggiungasi che nelle more è pure intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n.
190/2023 che ha espressamente dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, sollevate dal Giudice di Pace di e dalla Corte di CP_2
Giustizia tributaria di primo grado di Napoli.
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persi- stere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impu- gnato dall'odierno appellato/opponente in primo grado, non costituisce, in concreto, un atto au- tonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alla domanda presentate
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nel giudizio di primo grado.
- Donde, l'appello deve essere rigettato ed in integrale riforma della sentenza di primo grado va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione spiegata da Parte_1
- Infine, ritiene il tribunale che non possa essere accolta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria sollecitata da , non essendo ravvisabile CO mala fede o colpa grave in capo all'appellante. Varrà in proposito richiamare il costante orien- tamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della mede- sima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipote- si di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infonda- tezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal dan- no procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azio- ne per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manife- sta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”
(cfr. da ultimo Cass. 12 luglio 2023, n. 19948/2023, conf. a SS. UU. n. 9912/2018).
- La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del pre- sente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tra tutte le parti, ritenendo assorbito lo spe- cifico motivo di impugnazione sul capo delle spese.
- Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma
1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la competenza del Tribunale di Nola per i motivi suesposti;
2) rigetta l'appello e per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 3747/19, il Giudice di
Pace di Nola, dichiara inammissibile l'opposizione spiegata da Parte_1
3) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
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4) Condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Nola, il
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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