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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/12/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa OR CA, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1404/2023 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Marineo in Via Cav. Patti n. 22
- RICORRENTE –
CONTRO
[...]
Controparte_1
, in persona del
[...]
Direttore pro-tempore- Controparte_2
, in persona del Dirigente Scolastico pro-tempore,
[...]
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici, siti in in CP_1
Via Mariano Stabile n.184, domiciliano ex lege
- RESISTENTI-
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.04.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, docente inserito nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS - Graduatorie Provinciali
Supplenze per la Provincia di , nella classe di concorso DS (docente di CP_1
sostegno scuola media superiore), deduceva di avere conseguito all'estero la specializzazione sul sostegno e di avere presentato tempestivamente domanda di riconoscimento del predetto titolo al , potendosi così Controparte_1
legittimamente iscriversi negli elenchi aggiuntivi GPS per l'anno scolastico
2021/2022.
Affermava poi il ricorrente di essere stato destinatario, da parte dell'Istituto di
Istruzione Superiore G. D'ND di , di un incarico di insegnamento CP_2
quale docente di sostegno;
che, tuttavia, l Controparte_3
, con provvedimento del 9.08.2021, l'aveva escluso
[...]
dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi dalla graduatoria su posti di sostegno, in quanto non si era conclusa la procedura di riconoscimento del titolo estero in Italia, con la conseguenza che l'incarico inizialmente attribuito era stato revocato con provvedimento del 09.09.2021; che l'efficacia del provvedimento era stata sospesa con ordinanza n. 7337 del 16.12.2021 dal TAR Lazio, Sez. III bis, a seguito della quale l'Amministrazione resistente aveva reinserito il ricorrente nella graduatoria spettantegli, con riserva di riconoscimento del titolo estero.
Deduceva parte ricorrente che, tuttavia, l'Amministrazione non aveva proceduto ad attribuirgli il precedente incarico, precludendogli la possibilità di conseguire qualsiasi ulteriore incarico annuale a tempo pieno, di maturare il punteggio assegnato per il servizio annuale di insegnamento, pari a 12 punti, e di ottenere la relativa retribuzione e che detto comportamento doveva ritenersi illegittimo.
Concludeva, pertanto, nei termini seguenti: “In via principale, accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente alla riattribuzione dell'incarico di insegnamento quale insegnante di sostegno nella classe di concorso DS della Provincia di
2 , presso l'Istituto di Istruzione Superiore G. D'ND, con sede in CP_1
, ordinando per l'effetto alla parte resistente di riattribuire l'incarico CP_2
predetto, con conseguente immissione in ruolo ai sensi dell'art. 59 D.L. 73/2021 convertito dalla legge 23 luglio 2021 n. 106. b. In subordine, disporre in ogni caso il riconoscimento del punteggio spettante per un anno di servizio, nella misura di 12 punti, ed il corrispettivo economico conseguente” (cfr. conclusioni del ricorso).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le
Amministrazioni resistenti, contestando la fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, chiedevano il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 05.11.2025 per il deposito di note scritte.
***
Il ricorso è infondato.
Occorre in primo luogo chiarire, in conformità a quanto rilevato da parte resistente, che l'amministrazione resistente non aveva proceduto alla stipula di alcun contratto di supplenza annuale con il ricorrente.
Pertanto, oggetto del presente giudizio deve ritenersi esclusivamente la legittimità o meno della esclusione dalle graduatorie.
Va osservato, al riguardo, come l'O.M. n. 60/2020, all'art. 10, abbia previsto che “1.
Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia […] 4. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'Ufficio competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.
5. Ai fini di cui
3 al comma 4, gli interessati presentano domanda per via telematica all
[...]
, che procede alla variazione a sistema.” CP_1
Proprio in applicazione della detta norma, è stato adottato il decreto ministeriale, richiamato al comma 4, ovvero il D.M. n. 51 del 03.03.2021, che all'art. 2 co. 1 ha previsto che “Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia
e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel
Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”.
Ebbene, le norme del decreto ministeriale succitate prevedono espressamente che l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia è consentito solo a chi sia in possesso di “titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”. Pertanto, a nulla può valere il richiamo all'art. 7 della ordinanza 60/2020, ai sensi del quale “… Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara…e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con
l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono essere altresì CP_1
indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con
4 riserva di riconoscimento del titolo”. Va, infatti, rilevato come sebbene le citate disposizioni richiedano, ai fini dell'iscrizione con riserva, la mera dichiarazione di avvenuto inoltro agli organi competenti della domanda di riconoscimento del titolo, e sebbene le dette diposizioni si riferiscano agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022,
d'altro canto, come sopra visto, all'art. 10 della medesima ordinanza si rinvii all'emanazione, quanto alla “costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1”, di “specifico decreto del Ministro”, che, nella specie, risulta essere proprio il D.M. n.
51 del 3.03.2021, che esige, all'art. 2 sopra esaminato, il previo riconoscimento in Italia del titolo.
Dal tenore testuale delle norme sopra riportate risulta, dunque, chiaro che l'inserimento negli elenchi “aggiuntivi” delle GPS di prima fascia è consentito solo a chi possedeva
“titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”, ragion per cui il ricorrente non poteva essere comunque inserito in tali elenchi proprio perché pacificamente privo del “riconoscimento” in Italia del proprio titolo estero, non risultando sufficiente la sola dichiarazione di invio della medesima domanda, come invece previsto dall'art. 7 lettera e) dell'O.M n. 60/2020 (“i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono essere altresì indicati gli estremi del CP_1
provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in
Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”).
L'esclusione del ricorrente dalle suddette graduatorie risultava, dunque, legittima, alla luce della normativa richiamata.
5 Sebbene il ricorrente sia stato nuovamente reinserito negli elenchi aggiuntivi con l'ordinanza cautelare del TAR Lazio in atti, non può accogliersi la domanda di riattribuzione dell'incarico o di attribuzione del punteggio e ciò in quanto il ricorrente non ha ottenuto il riconoscimento del titolo estero, né ha fornito gli elementi per ritenere che sussistessero i presupposti per tale riconoscimento, e che pertanto vi sia stata una violazione del proprio diritto ad ottenerlo, con onere dell'Amministrazione di confermare l'ammissione negli elenchi aggiuntivi alle prime fasce delle GPS.
Difetta, dunque, il presupposto fondamentale per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi Part delle considerato anche che in ogni caso l'invocato diritto non può sorgere in forza del provvedimento cautelare del giudice amministrativo, privo, tra l'altro, di qualsiasi valore di giudicato.
Il ricorso va, dunque, respinto, mentre la presenza di pronunce di merito difformi giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso, il 04.12.2025
IL GIUDICE
OR CA
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa OR CA, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1404/2023 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Marineo in Via Cav. Patti n. 22
- RICORRENTE –
CONTRO
[...]
Controparte_1
, in persona del
[...]
Direttore pro-tempore- Controparte_2
, in persona del Dirigente Scolastico pro-tempore,
[...]
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici, siti in in CP_1
Via Mariano Stabile n.184, domiciliano ex lege
- RESISTENTI-
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.04.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, docente inserito nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS - Graduatorie Provinciali
Supplenze per la Provincia di , nella classe di concorso DS (docente di CP_1
sostegno scuola media superiore), deduceva di avere conseguito all'estero la specializzazione sul sostegno e di avere presentato tempestivamente domanda di riconoscimento del predetto titolo al , potendosi così Controparte_1
legittimamente iscriversi negli elenchi aggiuntivi GPS per l'anno scolastico
2021/2022.
Affermava poi il ricorrente di essere stato destinatario, da parte dell'Istituto di
Istruzione Superiore G. D'ND di , di un incarico di insegnamento CP_2
quale docente di sostegno;
che, tuttavia, l Controparte_3
, con provvedimento del 9.08.2021, l'aveva escluso
[...]
dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi dalla graduatoria su posti di sostegno, in quanto non si era conclusa la procedura di riconoscimento del titolo estero in Italia, con la conseguenza che l'incarico inizialmente attribuito era stato revocato con provvedimento del 09.09.2021; che l'efficacia del provvedimento era stata sospesa con ordinanza n. 7337 del 16.12.2021 dal TAR Lazio, Sez. III bis, a seguito della quale l'Amministrazione resistente aveva reinserito il ricorrente nella graduatoria spettantegli, con riserva di riconoscimento del titolo estero.
Deduceva parte ricorrente che, tuttavia, l'Amministrazione non aveva proceduto ad attribuirgli il precedente incarico, precludendogli la possibilità di conseguire qualsiasi ulteriore incarico annuale a tempo pieno, di maturare il punteggio assegnato per il servizio annuale di insegnamento, pari a 12 punti, e di ottenere la relativa retribuzione e che detto comportamento doveva ritenersi illegittimo.
Concludeva, pertanto, nei termini seguenti: “In via principale, accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente alla riattribuzione dell'incarico di insegnamento quale insegnante di sostegno nella classe di concorso DS della Provincia di
2 , presso l'Istituto di Istruzione Superiore G. D'ND, con sede in CP_1
, ordinando per l'effetto alla parte resistente di riattribuire l'incarico CP_2
predetto, con conseguente immissione in ruolo ai sensi dell'art. 59 D.L. 73/2021 convertito dalla legge 23 luglio 2021 n. 106. b. In subordine, disporre in ogni caso il riconoscimento del punteggio spettante per un anno di servizio, nella misura di 12 punti, ed il corrispettivo economico conseguente” (cfr. conclusioni del ricorso).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le
Amministrazioni resistenti, contestando la fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, chiedevano il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 05.11.2025 per il deposito di note scritte.
***
Il ricorso è infondato.
Occorre in primo luogo chiarire, in conformità a quanto rilevato da parte resistente, che l'amministrazione resistente non aveva proceduto alla stipula di alcun contratto di supplenza annuale con il ricorrente.
Pertanto, oggetto del presente giudizio deve ritenersi esclusivamente la legittimità o meno della esclusione dalle graduatorie.
Va osservato, al riguardo, come l'O.M. n. 60/2020, all'art. 10, abbia previsto che “1.
Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia […] 4. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'Ufficio competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.
5. Ai fini di cui
3 al comma 4, gli interessati presentano domanda per via telematica all
[...]
, che procede alla variazione a sistema.” CP_1
Proprio in applicazione della detta norma, è stato adottato il decreto ministeriale, richiamato al comma 4, ovvero il D.M. n. 51 del 03.03.2021, che all'art. 2 co. 1 ha previsto che “Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia
e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel
Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”.
Ebbene, le norme del decreto ministeriale succitate prevedono espressamente che l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia è consentito solo a chi sia in possesso di “titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”. Pertanto, a nulla può valere il richiamo all'art. 7 della ordinanza 60/2020, ai sensi del quale “… Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara…e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con
l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono essere altresì CP_1
indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con
4 riserva di riconoscimento del titolo”. Va, infatti, rilevato come sebbene le citate disposizioni richiedano, ai fini dell'iscrizione con riserva, la mera dichiarazione di avvenuto inoltro agli organi competenti della domanda di riconoscimento del titolo, e sebbene le dette diposizioni si riferiscano agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022,
d'altro canto, come sopra visto, all'art. 10 della medesima ordinanza si rinvii all'emanazione, quanto alla “costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1”, di “specifico decreto del Ministro”, che, nella specie, risulta essere proprio il D.M. n.
51 del 3.03.2021, che esige, all'art. 2 sopra esaminato, il previo riconoscimento in Italia del titolo.
Dal tenore testuale delle norme sopra riportate risulta, dunque, chiaro che l'inserimento negli elenchi “aggiuntivi” delle GPS di prima fascia è consentito solo a chi possedeva
“titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”, ragion per cui il ricorrente non poteva essere comunque inserito in tali elenchi proprio perché pacificamente privo del “riconoscimento” in Italia del proprio titolo estero, non risultando sufficiente la sola dichiarazione di invio della medesima domanda, come invece previsto dall'art. 7 lettera e) dell'O.M n. 60/2020 (“i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono essere altresì indicati gli estremi del CP_1
provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in
Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”).
L'esclusione del ricorrente dalle suddette graduatorie risultava, dunque, legittima, alla luce della normativa richiamata.
5 Sebbene il ricorrente sia stato nuovamente reinserito negli elenchi aggiuntivi con l'ordinanza cautelare del TAR Lazio in atti, non può accogliersi la domanda di riattribuzione dell'incarico o di attribuzione del punteggio e ciò in quanto il ricorrente non ha ottenuto il riconoscimento del titolo estero, né ha fornito gli elementi per ritenere che sussistessero i presupposti per tale riconoscimento, e che pertanto vi sia stata una violazione del proprio diritto ad ottenerlo, con onere dell'Amministrazione di confermare l'ammissione negli elenchi aggiuntivi alle prime fasce delle GPS.
Difetta, dunque, il presupposto fondamentale per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi Part delle considerato anche che in ogni caso l'invocato diritto non può sorgere in forza del provvedimento cautelare del giudice amministrativo, privo, tra l'altro, di qualsiasi valore di giudicato.
Il ricorso va, dunque, respinto, mentre la presenza di pronunce di merito difformi giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso, il 04.12.2025
IL GIUDICE
OR CA
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