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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2802/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2802/2022 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Stefano Collarile (C.F.: ) per procura alle liti allegata alla C.F._2
comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 30.12.2024
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: , in proprio e quale erede del coniuge CP_1 C.F._3 Per_1
(C.F.: ), (C.F.: ) E
[...] C.F._4 Parte_2 C.F._5
(C.F.: ), nella qualità di eredi del padre Parte_3 C.F._6
, rappresentati e difesi dall'Avv. Davide Amadei (C.F.: ) e Persona_1 C.F._7
dall'Avv. Maria Eugenia Caffarra (C.F.: ) per procura alle liti allegata alla C.F._8 comparsa di costituzione e risposta in appello
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Controparte_2 C.F._9
Rauso (C.F.: ) per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e C.F._10
risposta in appello
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. depositata il 28.05.22, rep. n.
1495/2022 del Tribunale di Benevento
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 25.7.2018 adiva il Parte_1
Tribunale di Benevento, esponendo che con atto per Notar del 20.11.2000, rep. n. 12662 e Per_2
racc. n. 2796, trascritto il 21.11.2000, aveva costituito, unitamente al coniuge , un Controparte_2
fondo patrimoniale in cui era stato conferito anche l'immobile sito in Benevento alla Via Schipa n.
2, piano 5°, distinto nel N.C.U. al foglio 84, particella 224, sub 35, che in data 18.3.2002 il marito,
per il tramite della procuratrice speciale , aveva alienato ai coniugi e Parte_4 Persona_1
senza il consenso di essa istante. CP_1
Pertanto, assumendo che l'atto era “abusivo” ai sensi dell'art. 169 c.c., siccome compiuto senza il necessario consenso di essa ricorrente e, tra l'altro, in presenza di figli minori, chiedeva di accertare e dichiarare l'inefficacia e/o inopponibilità nei suoi confronti del suddetto atto di compravendita,
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza a e Persona_1 CP_1 CP_2
, si costituivano , in proprio e quale erede di e
[...] CP_1 Persona_1 Parte_2
nella sola qualità di eredi di eccependo, in via preliminare, la Parte_3 Persona_1
prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 184 comma 2 c.c. - applicabile in virtù del rinvio contenuto nell'art. 168 comma 3 c.c., essendo decorso il termine annuale dalla trascrizione dell'atto,
che era annullabile e non inefficace - nonché la prescrizione ordinaria decennale e quella di cui all'art. 1442 c.c.
Nel merito, dopo aver premesso che la ricorrente non poteva non essere a conoscenza della vendita dell'appartamento, locato a terzi sin dall'acquisto, abitando nel medesimo fabbricato, e che il medesimo immobile era stato alienato a e con atto in data Controparte_3 CP_4
3.3.2018, deducevano che l'atto di compravendita era valido in quanto all'art. 2 dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale era previsto che “La proprietà dei beni oggetto del presente
fondo patrimoniale resta a ciascuno dei coniugi, così come ad essi spettante prima di quest'atto,
mentre l'amministrazione dei medesimi è affidata al solo signor . In Controparte_2
conformità a quanto consentito dall'art. 169 c.c., in deroga al principio generale nello stesso
articolo contenuto, le parti convengono che gli atti di disposizione dei beni oggetto del presente
fondo patrimoniale potranno essere effettuati, senza la previa autorizzazione giudiziale, anche in
presenza di figli minori”; peraltro, controparte non aveva provato l'esistenza di questi ultimi all'epoca dell'atto ed essi convenuti non conoscevano l'esistenza del fondo, atteso che CP_2
lo aveva taciuto nell'atto di compravendita, in cui aveva dichiarato di essere coniugato in
[...]
regime di separazione dei beni e di disporre di beni personali.
Concludevano, pertanto, chiedendo: in via preliminare, la declaratoria di prescrizione dell'azione di annullamento ex artt. 169 – 184 c.c. e dell'azione di annullamento ex art. 1442 c.c., nonché di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c., con conseguente rigetto della domanda;
nel merito, il rigetto del ricorso e, in subordine, la condanna di al pagamento della somma di € Controparte_2
36.650,00, o di quella diversa, maggiore o minore, risultante dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 18.3.2002 sino al soddisfo. Vinte le spese.
Ritenuta superflua la prova testimoniale richiesta da parte resistente e fissata l'udienza di discussione, dopo vari rinvii per avvicendamento di giudicanti, con ordinanza depositata il
19.5.2021 veniva disposta la notifica a , contumace, della domanda nuova proposta Controparte_2
dai resistenti nei suoi confronti. Espletato l'incombente, in data 7.1.2022 si costituiva eccependo la prescrizione Controparte_2
della pretesa azionata nei suoi confronti, sia che fosse stata intesa come azione di risarcimento che come azione restitutoria, e deducendo che era giuridicamente irrilevante l'asserita ignoranza della costituzione del fondo patrimoniale, stante la pubblicità del vincolo, e che l'atto dispositivo era, in sostanza, una donazione fatta nei confronti della sorella - che era a conoscenza dei diritti della CP_1
di lui moglie e dei contrasti esistenti con quest'ultima (circostanza, questa, che avrebbe poi portato alla separazione di fatto) - non avendo i coniugi versato alcuna somma di denaro per Per_1
l'acquisto dell'immobile.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda di condanna formulata nei suoi confronti,
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Con ordinanza rep. n. 1495/2022, depositata in data 28.5.2022, il Tribunale rigettava il ricorso condannando parte attrice al pagamento, in favore di , e CP_1 Parte_2 Parte_3
delle spese di lite, liquidate in euro 5.077,80 per onorari, oltre rimborso forfettario delle
[...]
spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A, da distrarsi, e compensando le spese di lite tra
[...]
e . Parte_1 Controparte_2
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che era valida la clausola contenuta nell'atto costituivo del fondo patrimoniale che consentiva, anche in presenza di figli minori, il compimento di atti di disposizione senza l'autorizzazione del giudice, per cui occorreva soltanto quella del coniuge, e che non aveva fornito la prova di quest'ultima, anzi, aveva posto in Controparte_2
essere un comportamento processuale sostanzialmente accondiscendente alle richieste formulate dal coniuge. Nondimeno, l'azione era prescritta ai sensi dell'art. 184 comma 2 c.c., che prevede la prescrizione annuale dell'azione di annullamento degli atti di disposizione di beni immobili o mobili registrati compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro, con le conseguenti determinazioni in ordine alle spese di lite.
§ 2. Il giudizio d'appello. Con citazione notificata in data 16.6.2022 ed iscritta a ruolo in data 23.6.2022 Parte_1
proponeva gravame avverso la suddetta ordinanza chiedendo, in sua totale riforma,
[...]
l'accoglimento della domanda volta a far dichiarare nullo e/o inefficace e/o inopponibile ad essa appellante l'atto di compravendita descritto nel ricorso, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
, in proprio e quale erede di e nella CP_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3
sola qualità di eredi di costituendosi, chiedevano il rigetto del gravame e, in Persona_1
subordine, reiteravano le conclusioni di cui al giudizio di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado.
In via istruttoria, reiteravano le istanze istruttorie già formulate nella comparsa di costituzione e risposta e nel verbale d'udienza del 5.7.2019.
, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti dagli Controparte_2
eredi di e da in proprio, con vittoria delle spese del doppio grado di Persona_1 CP_1
giudizio, da distrarsi.
All'udienza del 15.1.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione assegnando i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Analisi dei motivi di appello.
Il primo motivo, rubricato “violazione degli articoli: 168, 169, 180, 184 comma 2, 1418, 1421, 1442
e 2934”, comprende diverse doglianze.
In primis, l'appellante ha dedotto che il Tribunale aveva errato nel ritenere applicabile al fondo patrimoniale l'art. 184 c.c. dettato in materia di comunione legale, senza considerare la diversità
degli interessi coinvolti e degli effetti scaturenti dalla loro lesione.
Ha spiegato, al riguardo, che, nell'ipotesi di costituzione di fondo patrimoniale l'atto dispositivo compiuto da uno solo dei coniugi viola una norma imperativa, posta a tutela di interessi indisponibili ed a valenza pubblicistica, e cioè i bisogni della famiglia, con conseguente nullità
dell'atto, che rende l'azione imprescrittibile;
per converso, l'art. 184 c.c. si applica ai casi in cui un coniuge, senza il consenso dell'altro, pone in essere un atto dispositivo che lede gli interessi disponibili di quest'ultimo, per cui l'ordinamento prevede che l'atto è annullabile con azione da esperirsi nel termine di un anno dalla sua conoscenza o dalla sua trascrizione.
L'appellante ha, poi, dedotto che non era condivisibile la tesi del Tribunale secondo cui era valida la clausola dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale che consentiva il compimento di atti di disposizione senza l'autorizzazione del giudice anche in presenza di figli minori, essendo abusivo non solo l'atto compiuto senza il consenso dell'altro coniuge, ma anche quello che, seppure compiuto congiuntamente, persegue finalità diverse dal soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Inoltre, assumeva che, essendo l'atto nullo, era del tutto irrilevante che l'immobile fosse stato alienato a terzi, i quali non potevano far salvo il loro acquisto invocando la buona fede ex art. 2652
n. 6 c.c., stante la presenza del fondo patrimoniale.
Infine, lamentava che, sebbene fosse stata prodotta l'ordinanza con cui, all'esito di altro giudizio ex
art. 702-bis c.p.c. (n. 3629/2014 r.g.), il medesimo tribunale aveva dichiarato l'inopponibilità ad essa appellante del contratto preliminare di vendita sottostante ad una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., trattandosi di un bene destinato ai bisogni della famiglia, il primo giudice non ne aveva tenuto conto, mentre detto provvedimento “avrebbe dovuto costituire quanto meno elemento di
riflessione”.
La prima censura è infondata.
Il fondo patrimoniale non costituisce un regime patrimoniale alternativo a quello di comunione legale e di separazione dei beni, bensì soltanto un vincolo su determinati beni che si innesta su un regime base.
L'art. 168 c.c., pur stabilendo in linea di principio che la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, fa salva la diversa volontà manifestata nell'atto costitutivo, con l'effetto che il soggetto che costituisce il fondo patrimoniale, sia esso un terzo, uno o entrambi i coniugi, può riservarsi la proprietà dei beni, restando, in tal caso, l'unico legittimato a disporne.
Tanto è avvenuto nel caso di specie, in cui nell'atto per Notar del 20.11.2000 Per_2 CP_2
e coniugi in regime di separazione dei beni, hanno costituito in
[...] Parte_1
fondo patrimoniale i beni ivi indicati, tutti appartenenti in piena proprietà al primo, tranne l'immobile sito in Benevento al Viale Mellusi n. 39, appartenente in piena proprietà alla moglie,
stabilendo all'art. 2 che “La proprietà dei beni oggetto del presente fondo patrimoniale resta a
ciascuno dei coniugi, così come ad essi spettante prima di quest'atto, mentre l'amministrazione dei
medesimi è affidata al solo signor . In conformità a quanto consentito dall'art. Controparte_2
169 c.c., in deroga al principio generale nello stesso articolo contenuto, le parti convengono che gli
atti di disposizione dei beni oggetto del presente fondo patrimoniale potranno essere effettuati,
senza la previa autorizzazione giudiziale, anche in presenza di figli minori”.
Ebbene, prevedendo l'atto costitutivo del fondo patrimoniale la riserva di proprietà dei beni ivi conferiti in capo a ciascun conferente, e quindi la deroga al consenso congiunto per gli atti di alienazione dei beni stessi, ha legittimamente disposto dell'immobile per cui è Controparte_2
causa senza il consenso della ricorrente, odierna appellante, per cui, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, non rileva l'applicazione dell'art. 184 c.c. ed il termine di prescrizione ivi previsto.
La seconda doglianza è parimenti priva di fondamento, in quanto l'atto costitutivo può anche escludere la necessità dell'autorizzazione giudiziale, pur in presenza di figli minori, in virtù della cd. clausola di riserva contenuta nell'incipit dell'art. 169 c.c.
Invero, la suddetta norma, pur stabilendo che “non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente" (e tanto al fine di assicurare che gli stessi restino a garanzia del soddisfacimento delle esigenze familiari, senza peraltro stabilire un vincolo di indisponibilità assoluta che potrebbe essere controproducente per gli interessi della famiglia ove questa si trovasse nella necessità di liquidare alcuni beni del fondo per le proprie esigenze ovvero, la liquidazione si rivelasse particolarmente proficua e vantaggiosa, v. Cass civ.,
sez. I, 4.6.2010, n. 13622), fa salva la diversa volontà espressa nell'atto di costituzione.
La terza censura resta assorbita da quanto osservato nello scrutinio delle precedenti.
Infine, l'ultima è inammissibile ex art. 342 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, atteso che l'appellante non ha indicato la rilevanza del provvedimento conclusivo del giudizio indicato,
instaurato davanti al medesimo tribunale, e di cui, peraltro, non ha nemmeno allegato il passaggio in giudicato, ai fini della diversa statuizione richiesta nel giudizio per cui è causa, essendosi limitata a lamentare che per il primo giudice avrebbe dovuto costituire quanto meno un elemento di riflessione.
Con il secondo motivo l'appellante si è doluta della condanna al pagamento delle spese di lite,
ritenuta illegittima ed ingiusta in quanto fondata sull'erronea prescrizione della domanda, ed ha dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare in modo attento gli istituti e disporre almeno l'integrale compensazione delle spese.
Il motivo, prima ancora che infondato, è inammissibile.
Il primo giudice ha operato un distinguo dei rapporti processuali ed ha condannato la al Pt_1
pagamento delle spese processuali soltanto nei confronti di in proprio e quale erede di CP_1
e quali eredi di mentre le ha Persona_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
compensate tra l'istante e . Controparte_2
Ciò posto, il decidente si è attenuto al principio della soccombenza di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c.
e l'appellante non ha motivato le ragioni per cui avrebbe dovuto decidere diversamente, mentre avrebbe dovuto specificamente indicare gli argomenti a sostegno della diversa decisione auspicata, con riferimento a ciascuna delle ipotesi in cui l'art. 92 comma 2 c.p.c. consente di disporre la compensazione, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018.
§ 4. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza. La relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M.
147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, tranne per la fase trattazione/istruttoria per la quale si ritengono congrui quelli minimi, atteso che l'udienza ex art. 350
c.p.c. si è esaurita nel rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Va disposta la distrazione dei compensi spettanti a a favore del suo difensore, che Controparte_2
ne ha fatto richiesta.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate a favore di ciascuna difesa nella somma di € 8.469,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%,
c.p.a. ed i.v.a., con distrazione di quelle spettanti a a favore dell'Avv. Raffaele Controparte_2
Rauso;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 16.4.2025 Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2802/2022 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Stefano Collarile (C.F.: ) per procura alle liti allegata alla C.F._2
comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 30.12.2024
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: , in proprio e quale erede del coniuge CP_1 C.F._3 Per_1
(C.F.: ), (C.F.: ) E
[...] C.F._4 Parte_2 C.F._5
(C.F.: ), nella qualità di eredi del padre Parte_3 C.F._6
, rappresentati e difesi dall'Avv. Davide Amadei (C.F.: ) e Persona_1 C.F._7
dall'Avv. Maria Eugenia Caffarra (C.F.: ) per procura alle liti allegata alla C.F._8 comparsa di costituzione e risposta in appello
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Controparte_2 C.F._9
Rauso (C.F.: ) per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e C.F._10
risposta in appello
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. depositata il 28.05.22, rep. n.
1495/2022 del Tribunale di Benevento
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 25.7.2018 adiva il Parte_1
Tribunale di Benevento, esponendo che con atto per Notar del 20.11.2000, rep. n. 12662 e Per_2
racc. n. 2796, trascritto il 21.11.2000, aveva costituito, unitamente al coniuge , un Controparte_2
fondo patrimoniale in cui era stato conferito anche l'immobile sito in Benevento alla Via Schipa n.
2, piano 5°, distinto nel N.C.U. al foglio 84, particella 224, sub 35, che in data 18.3.2002 il marito,
per il tramite della procuratrice speciale , aveva alienato ai coniugi e Parte_4 Persona_1
senza il consenso di essa istante. CP_1
Pertanto, assumendo che l'atto era “abusivo” ai sensi dell'art. 169 c.c., siccome compiuto senza il necessario consenso di essa ricorrente e, tra l'altro, in presenza di figli minori, chiedeva di accertare e dichiarare l'inefficacia e/o inopponibilità nei suoi confronti del suddetto atto di compravendita,
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza a e Persona_1 CP_1 CP_2
, si costituivano , in proprio e quale erede di e
[...] CP_1 Persona_1 Parte_2
nella sola qualità di eredi di eccependo, in via preliminare, la Parte_3 Persona_1
prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 184 comma 2 c.c. - applicabile in virtù del rinvio contenuto nell'art. 168 comma 3 c.c., essendo decorso il termine annuale dalla trascrizione dell'atto,
che era annullabile e non inefficace - nonché la prescrizione ordinaria decennale e quella di cui all'art. 1442 c.c.
Nel merito, dopo aver premesso che la ricorrente non poteva non essere a conoscenza della vendita dell'appartamento, locato a terzi sin dall'acquisto, abitando nel medesimo fabbricato, e che il medesimo immobile era stato alienato a e con atto in data Controparte_3 CP_4
3.3.2018, deducevano che l'atto di compravendita era valido in quanto all'art. 2 dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale era previsto che “La proprietà dei beni oggetto del presente
fondo patrimoniale resta a ciascuno dei coniugi, così come ad essi spettante prima di quest'atto,
mentre l'amministrazione dei medesimi è affidata al solo signor . In Controparte_2
conformità a quanto consentito dall'art. 169 c.c., in deroga al principio generale nello stesso
articolo contenuto, le parti convengono che gli atti di disposizione dei beni oggetto del presente
fondo patrimoniale potranno essere effettuati, senza la previa autorizzazione giudiziale, anche in
presenza di figli minori”; peraltro, controparte non aveva provato l'esistenza di questi ultimi all'epoca dell'atto ed essi convenuti non conoscevano l'esistenza del fondo, atteso che CP_2
lo aveva taciuto nell'atto di compravendita, in cui aveva dichiarato di essere coniugato in
[...]
regime di separazione dei beni e di disporre di beni personali.
Concludevano, pertanto, chiedendo: in via preliminare, la declaratoria di prescrizione dell'azione di annullamento ex artt. 169 – 184 c.c. e dell'azione di annullamento ex art. 1442 c.c., nonché di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c., con conseguente rigetto della domanda;
nel merito, il rigetto del ricorso e, in subordine, la condanna di al pagamento della somma di € Controparte_2
36.650,00, o di quella diversa, maggiore o minore, risultante dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 18.3.2002 sino al soddisfo. Vinte le spese.
Ritenuta superflua la prova testimoniale richiesta da parte resistente e fissata l'udienza di discussione, dopo vari rinvii per avvicendamento di giudicanti, con ordinanza depositata il
19.5.2021 veniva disposta la notifica a , contumace, della domanda nuova proposta Controparte_2
dai resistenti nei suoi confronti. Espletato l'incombente, in data 7.1.2022 si costituiva eccependo la prescrizione Controparte_2
della pretesa azionata nei suoi confronti, sia che fosse stata intesa come azione di risarcimento che come azione restitutoria, e deducendo che era giuridicamente irrilevante l'asserita ignoranza della costituzione del fondo patrimoniale, stante la pubblicità del vincolo, e che l'atto dispositivo era, in sostanza, una donazione fatta nei confronti della sorella - che era a conoscenza dei diritti della CP_1
di lui moglie e dei contrasti esistenti con quest'ultima (circostanza, questa, che avrebbe poi portato alla separazione di fatto) - non avendo i coniugi versato alcuna somma di denaro per Per_1
l'acquisto dell'immobile.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda di condanna formulata nei suoi confronti,
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Con ordinanza rep. n. 1495/2022, depositata in data 28.5.2022, il Tribunale rigettava il ricorso condannando parte attrice al pagamento, in favore di , e CP_1 Parte_2 Parte_3
delle spese di lite, liquidate in euro 5.077,80 per onorari, oltre rimborso forfettario delle
[...]
spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A, da distrarsi, e compensando le spese di lite tra
[...]
e . Parte_1 Controparte_2
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che era valida la clausola contenuta nell'atto costituivo del fondo patrimoniale che consentiva, anche in presenza di figli minori, il compimento di atti di disposizione senza l'autorizzazione del giudice, per cui occorreva soltanto quella del coniuge, e che non aveva fornito la prova di quest'ultima, anzi, aveva posto in Controparte_2
essere un comportamento processuale sostanzialmente accondiscendente alle richieste formulate dal coniuge. Nondimeno, l'azione era prescritta ai sensi dell'art. 184 comma 2 c.c., che prevede la prescrizione annuale dell'azione di annullamento degli atti di disposizione di beni immobili o mobili registrati compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro, con le conseguenti determinazioni in ordine alle spese di lite.
§ 2. Il giudizio d'appello. Con citazione notificata in data 16.6.2022 ed iscritta a ruolo in data 23.6.2022 Parte_1
proponeva gravame avverso la suddetta ordinanza chiedendo, in sua totale riforma,
[...]
l'accoglimento della domanda volta a far dichiarare nullo e/o inefficace e/o inopponibile ad essa appellante l'atto di compravendita descritto nel ricorso, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
, in proprio e quale erede di e nella CP_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3
sola qualità di eredi di costituendosi, chiedevano il rigetto del gravame e, in Persona_1
subordine, reiteravano le conclusioni di cui al giudizio di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado.
In via istruttoria, reiteravano le istanze istruttorie già formulate nella comparsa di costituzione e risposta e nel verbale d'udienza del 5.7.2019.
, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti dagli Controparte_2
eredi di e da in proprio, con vittoria delle spese del doppio grado di Persona_1 CP_1
giudizio, da distrarsi.
All'udienza del 15.1.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione assegnando i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Analisi dei motivi di appello.
Il primo motivo, rubricato “violazione degli articoli: 168, 169, 180, 184 comma 2, 1418, 1421, 1442
e 2934”, comprende diverse doglianze.
In primis, l'appellante ha dedotto che il Tribunale aveva errato nel ritenere applicabile al fondo patrimoniale l'art. 184 c.c. dettato in materia di comunione legale, senza considerare la diversità
degli interessi coinvolti e degli effetti scaturenti dalla loro lesione.
Ha spiegato, al riguardo, che, nell'ipotesi di costituzione di fondo patrimoniale l'atto dispositivo compiuto da uno solo dei coniugi viola una norma imperativa, posta a tutela di interessi indisponibili ed a valenza pubblicistica, e cioè i bisogni della famiglia, con conseguente nullità
dell'atto, che rende l'azione imprescrittibile;
per converso, l'art. 184 c.c. si applica ai casi in cui un coniuge, senza il consenso dell'altro, pone in essere un atto dispositivo che lede gli interessi disponibili di quest'ultimo, per cui l'ordinamento prevede che l'atto è annullabile con azione da esperirsi nel termine di un anno dalla sua conoscenza o dalla sua trascrizione.
L'appellante ha, poi, dedotto che non era condivisibile la tesi del Tribunale secondo cui era valida la clausola dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale che consentiva il compimento di atti di disposizione senza l'autorizzazione del giudice anche in presenza di figli minori, essendo abusivo non solo l'atto compiuto senza il consenso dell'altro coniuge, ma anche quello che, seppure compiuto congiuntamente, persegue finalità diverse dal soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Inoltre, assumeva che, essendo l'atto nullo, era del tutto irrilevante che l'immobile fosse stato alienato a terzi, i quali non potevano far salvo il loro acquisto invocando la buona fede ex art. 2652
n. 6 c.c., stante la presenza del fondo patrimoniale.
Infine, lamentava che, sebbene fosse stata prodotta l'ordinanza con cui, all'esito di altro giudizio ex
art. 702-bis c.p.c. (n. 3629/2014 r.g.), il medesimo tribunale aveva dichiarato l'inopponibilità ad essa appellante del contratto preliminare di vendita sottostante ad una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., trattandosi di un bene destinato ai bisogni della famiglia, il primo giudice non ne aveva tenuto conto, mentre detto provvedimento “avrebbe dovuto costituire quanto meno elemento di
riflessione”.
La prima censura è infondata.
Il fondo patrimoniale non costituisce un regime patrimoniale alternativo a quello di comunione legale e di separazione dei beni, bensì soltanto un vincolo su determinati beni che si innesta su un regime base.
L'art. 168 c.c., pur stabilendo in linea di principio che la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, fa salva la diversa volontà manifestata nell'atto costitutivo, con l'effetto che il soggetto che costituisce il fondo patrimoniale, sia esso un terzo, uno o entrambi i coniugi, può riservarsi la proprietà dei beni, restando, in tal caso, l'unico legittimato a disporne.
Tanto è avvenuto nel caso di specie, in cui nell'atto per Notar del 20.11.2000 Per_2 CP_2
e coniugi in regime di separazione dei beni, hanno costituito in
[...] Parte_1
fondo patrimoniale i beni ivi indicati, tutti appartenenti in piena proprietà al primo, tranne l'immobile sito in Benevento al Viale Mellusi n. 39, appartenente in piena proprietà alla moglie,
stabilendo all'art. 2 che “La proprietà dei beni oggetto del presente fondo patrimoniale resta a
ciascuno dei coniugi, così come ad essi spettante prima di quest'atto, mentre l'amministrazione dei
medesimi è affidata al solo signor . In conformità a quanto consentito dall'art. Controparte_2
169 c.c., in deroga al principio generale nello stesso articolo contenuto, le parti convengono che gli
atti di disposizione dei beni oggetto del presente fondo patrimoniale potranno essere effettuati,
senza la previa autorizzazione giudiziale, anche in presenza di figli minori”.
Ebbene, prevedendo l'atto costitutivo del fondo patrimoniale la riserva di proprietà dei beni ivi conferiti in capo a ciascun conferente, e quindi la deroga al consenso congiunto per gli atti di alienazione dei beni stessi, ha legittimamente disposto dell'immobile per cui è Controparte_2
causa senza il consenso della ricorrente, odierna appellante, per cui, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, non rileva l'applicazione dell'art. 184 c.c. ed il termine di prescrizione ivi previsto.
La seconda doglianza è parimenti priva di fondamento, in quanto l'atto costitutivo può anche escludere la necessità dell'autorizzazione giudiziale, pur in presenza di figli minori, in virtù della cd. clausola di riserva contenuta nell'incipit dell'art. 169 c.c.
Invero, la suddetta norma, pur stabilendo che “non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente" (e tanto al fine di assicurare che gli stessi restino a garanzia del soddisfacimento delle esigenze familiari, senza peraltro stabilire un vincolo di indisponibilità assoluta che potrebbe essere controproducente per gli interessi della famiglia ove questa si trovasse nella necessità di liquidare alcuni beni del fondo per le proprie esigenze ovvero, la liquidazione si rivelasse particolarmente proficua e vantaggiosa, v. Cass civ.,
sez. I, 4.6.2010, n. 13622), fa salva la diversa volontà espressa nell'atto di costituzione.
La terza censura resta assorbita da quanto osservato nello scrutinio delle precedenti.
Infine, l'ultima è inammissibile ex art. 342 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, atteso che l'appellante non ha indicato la rilevanza del provvedimento conclusivo del giudizio indicato,
instaurato davanti al medesimo tribunale, e di cui, peraltro, non ha nemmeno allegato il passaggio in giudicato, ai fini della diversa statuizione richiesta nel giudizio per cui è causa, essendosi limitata a lamentare che per il primo giudice avrebbe dovuto costituire quanto meno un elemento di riflessione.
Con il secondo motivo l'appellante si è doluta della condanna al pagamento delle spese di lite,
ritenuta illegittima ed ingiusta in quanto fondata sull'erronea prescrizione della domanda, ed ha dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare in modo attento gli istituti e disporre almeno l'integrale compensazione delle spese.
Il motivo, prima ancora che infondato, è inammissibile.
Il primo giudice ha operato un distinguo dei rapporti processuali ed ha condannato la al Pt_1
pagamento delle spese processuali soltanto nei confronti di in proprio e quale erede di CP_1
e quali eredi di mentre le ha Persona_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
compensate tra l'istante e . Controparte_2
Ciò posto, il decidente si è attenuto al principio della soccombenza di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c.
e l'appellante non ha motivato le ragioni per cui avrebbe dovuto decidere diversamente, mentre avrebbe dovuto specificamente indicare gli argomenti a sostegno della diversa decisione auspicata, con riferimento a ciascuna delle ipotesi in cui l'art. 92 comma 2 c.p.c. consente di disporre la compensazione, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018.
§ 4. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza. La relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M.
147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, tranne per la fase trattazione/istruttoria per la quale si ritengono congrui quelli minimi, atteso che l'udienza ex art. 350
c.p.c. si è esaurita nel rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Va disposta la distrazione dei compensi spettanti a a favore del suo difensore, che Controparte_2
ne ha fatto richiesta.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate a favore di ciascuna difesa nella somma di € 8.469,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%,
c.p.a. ed i.v.a., con distrazione di quelle spettanti a a favore dell'Avv. Raffaele Controparte_2
Rauso;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 16.4.2025 Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi