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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/12/2024, n. 3808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3808 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7587/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7587/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e residente in Parte_1 C.F._1
Capraia e Limite (FI), Via Conio n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv.Barbara Pescatori
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 CodiceFiscale_2
Empoli (FI), via P. Veronese n. 22, rappresentata e difesa dall'Avv.Simonetta Vannucci
RESISTENTE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Con l'intervento necessario ex lege del PM (visto del 01/07/2024)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso concordemente all'udienza del 27/11/2024 affinchè, a modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Firenze n. 2681/2018 del 10/10/2018 (emessa nel proc. n. 8748/2015 R.G.), il Tribunale disponga: 1) la revoca del contributo mensile posto a carico di per il Parte_1
mantenimento per la figlia maggiorenne a far data dalla domanda;
2) la rinuncia da parte di Per_1 dell'istanza di restituzione di quanto medio tempore percepito da a titolo di Parte_1 CP_1
concorso per il mantenimento indiretto della figlia maggiorenne 3) l'aumento ad e. 200,00 Per_1 mensili dell'entità del contributo posto a carico di per il mantenimento del figlio minore Parte_1
a far data dal mese di Giugno 2025, da versare nella misura di e. 150,00, oltre rivalutazione Per_2
annuale Istat, alla madre e nella misura di e. 50,00 mensili direttamente al figlio;
4) CP_1
l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 27/06/2024, ha adìto questo Tribunale per ottenere la modifica delle Parte_1
condizioni per la cessazione degli effetti civili del matrimonio statuite con sentenza del Tribunale di
Firenze n. 2681 del 10/10/2018, rappresentando la raggiunta maggiore età ed indipendenza economica della figlia nata il [...]; in particolare, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre la Per_1 revoca dell'obbligo di mantenimento della ragazza, che ha iniziato a svolgere attività lavorativa a partire dal 20/01/2023 e, conseguentemente, la restituzione della somma di e. 2.250,00, indebitamente percepita medio tempore dalla CP_1
2. In data 25/10/2024, con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la CP_1
quale, nulla opponendo alla revoca dell'obbligo di mantenimento della figlia da parte del padre, ha chiesto il rigetto della domanda di restituzione delle somme percepite medio tempore a titolo di mantenimento per la figlia e l'aumento, in via riconvenzionale, ad e. 200,00 del contributo paterno per il mantenimento del figlio minore (nato il [...]), ancora studente e tuttora convivente Per_2
con la madre.
3. In sede udienza di comparizione del 27/11/2024, le parti hanno raggiunto l'accordo in epigrafe riportato, di tal ché il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie.
pagina 2 di 3 4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che le concordate condizioni in epigrafe riportate siano meritevoli di accoglimento in quanto non contrarie all'ordine pubblico e non pregiudizievoli dell'interesse della prole.
5. Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere dichiarate integralmente compensate stante la natura della causa e le concordi richieste dalle parti in ordine alla riduzione del contributo al mantenimento ordinario del figlio minore Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, a modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Firenze n. 2681/2018 del 10/10/2018 nel proc. n.
8748/2015 R.G., così dispone:
1) prende atto dell'accordo delle parti, disponendo in conformità alle conclusioni in epigrafe riportate;
2) dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 29/11/2024 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente rel. dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7587/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e residente in Parte_1 C.F._1
Capraia e Limite (FI), Via Conio n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv.Barbara Pescatori
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 CodiceFiscale_2
Empoli (FI), via P. Veronese n. 22, rappresentata e difesa dall'Avv.Simonetta Vannucci
RESISTENTE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Con l'intervento necessario ex lege del PM (visto del 01/07/2024)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso concordemente all'udienza del 27/11/2024 affinchè, a modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Firenze n. 2681/2018 del 10/10/2018 (emessa nel proc. n. 8748/2015 R.G.), il Tribunale disponga: 1) la revoca del contributo mensile posto a carico di per il Parte_1
mantenimento per la figlia maggiorenne a far data dalla domanda;
2) la rinuncia da parte di Per_1 dell'istanza di restituzione di quanto medio tempore percepito da a titolo di Parte_1 CP_1
concorso per il mantenimento indiretto della figlia maggiorenne 3) l'aumento ad e. 200,00 Per_1 mensili dell'entità del contributo posto a carico di per il mantenimento del figlio minore Parte_1
a far data dal mese di Giugno 2025, da versare nella misura di e. 150,00, oltre rivalutazione Per_2
annuale Istat, alla madre e nella misura di e. 50,00 mensili direttamente al figlio;
4) CP_1
l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 27/06/2024, ha adìto questo Tribunale per ottenere la modifica delle Parte_1
condizioni per la cessazione degli effetti civili del matrimonio statuite con sentenza del Tribunale di
Firenze n. 2681 del 10/10/2018, rappresentando la raggiunta maggiore età ed indipendenza economica della figlia nata il [...]; in particolare, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre la Per_1 revoca dell'obbligo di mantenimento della ragazza, che ha iniziato a svolgere attività lavorativa a partire dal 20/01/2023 e, conseguentemente, la restituzione della somma di e. 2.250,00, indebitamente percepita medio tempore dalla CP_1
2. In data 25/10/2024, con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la CP_1
quale, nulla opponendo alla revoca dell'obbligo di mantenimento della figlia da parte del padre, ha chiesto il rigetto della domanda di restituzione delle somme percepite medio tempore a titolo di mantenimento per la figlia e l'aumento, in via riconvenzionale, ad e. 200,00 del contributo paterno per il mantenimento del figlio minore (nato il [...]), ancora studente e tuttora convivente Per_2
con la madre.
3. In sede udienza di comparizione del 27/11/2024, le parti hanno raggiunto l'accordo in epigrafe riportato, di tal ché il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie.
pagina 2 di 3 4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che le concordate condizioni in epigrafe riportate siano meritevoli di accoglimento in quanto non contrarie all'ordine pubblico e non pregiudizievoli dell'interesse della prole.
5. Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere dichiarate integralmente compensate stante la natura della causa e le concordi richieste dalle parti in ordine alla riduzione del contributo al mantenimento ordinario del figlio minore Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, a modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Firenze n. 2681/2018 del 10/10/2018 nel proc. n.
8748/2015 R.G., così dispone:
1) prende atto dell'accordo delle parti, disponendo in conformità alle conclusioni in epigrafe riportate;
2) dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 29/11/2024 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente rel. dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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