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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/04/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 626/2021 R.G. promossa da:
c.f. , e Parte_1 P.IVA_1
, rappresentati e difesi dall'avv. AVVOCATURA Parte_2
DELLO STATO CATANIA, c.f. C.F._1
Appellante contro
c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, dall'avv. ANGELICO ANTONIO, c.f. ; C.F._2
Appellato
°°°°°
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
IN FATTO
- 1 - Il ed il proponevano Parte_2 Parte_1
appello avverso la sentenza n. 3865/20 emessa dal Tribunale di Catania. Esponevano che in data 2 giugno 2016 una pattuglia della Guardia di Finanza di Lentini (SR), sottoponeva a controllo un autobus targato BP106ET, intestato alla società CP_1
di Il conducente del veicolo esibiva un certificato di
[...] Controparte_2
assicurazione da cui risultava la copertura assicurativa per il periodo 07.03.2016 –
06.07.2016.
I militari procedevano ad un riscontro delle risultanze del certificato esibito, consultando sia l'archivio nazionale dei veicoli di cui all'art. 226, comma 5 e ss., del
C.d.S., gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sia l'archivio web dell'Ania (Associazione Nazionale per le Imprese Assicuratrici), tramite il portale SDI.
Da tali accertamenti risultava che la copertura assicurativa del mezzo si fosse interrotta alla data del 6.3.2016; contattato il numero verde della compagnia assicurativa (indicata sul certificato di assicurazione) “UnipolSai”, l'operatore confermava che il veicolo risultava assicurato fino alla data del 06.03.2016.
Accertato che il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa, i militari procedevano al sequestro del mezzo ed al ritiro della carta di circolazione;
elevavano inoltre verbale di accertamento della sanzione amministrativa n. 20160407 per violazione dell'art. 193, comma 2, del Codice della Strada.
Il giorno successivo presentava istanza per l'annullamento in Controparte_1
autotutela del verbale alla Guardia di Finanza di Lentini, producendo in allegato la documentazione comprovante il pagamento del premio assicurativo e una dichiarazione del rappresentante legale della locale agenzia assicurativa presso cui era stata CP_3 stipulata la polizza, attestante la regolare copertura assicurativa dell'autobus.
L'istanza di annullamento in autotutela veniva istruita dalla Guardia di Finanza di
Lentini e trasmessa alla di Siracusa, individuata quale amministrazione CP_4
competente ad adottare la decisione.
Nell'inerzia dell'amministrazione, il verbale sanzionatorio veniva impugnato e poi annullato, per insussistenza della violazione contestata, dal Giudice di Pace di Siracusa,
- 2 - con sentenza n. 1226 del 7.10.2016, con la quale veniva disposto il dissequestro dell'autobus (eseguito dalla Guardia di Finanza di Lentini il 19.10.2016).
Con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2017, conveniva in Controparte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, il ed il Parte_2 Parte_1
domandandone la condanna al risarcimento del danno, quantificato in euro
[...]
116.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (€ 61.600,00) e non patrimoniale (€ 50.000,00) subito a causa dell'illegittimo sequestro dell'autobus.
Il Tribunale di Catania, con la sentenza appellata, condannava l'amministrazione al risarcimento del danno.
La sentenza di primo grado viene impugnata in via principale dall'amministrazione affidando il gravame ai motivi di seguito esaminati.
L'appellato domanda il rigetto dell'appello principale e con Controparte_1
appello incidentale domanda la riforma della sentenza nella parte in cui ha accolto solo parzialmente la domanda risarcitoria proposta.
All'udienza del 15.11.2024 la causa è stata posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
IN DIRITTO
Legittimazione passiva del Parte_2
Il tribunale ha omesso la statuizione sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva del . L'eccezione viene reiterata, proponendola come motivo di Parte_2 appello, osservando che l'attività ispettiva, di controllo e di sanzione è stata condotta dai funzionari della Tenenza della Guardia di Finanza di Lentini che fanno capo, sotto il profilo dell'inquadramento giuridico, al . Il Parte_1
, viceversa, non avrebbe alcun titolo per essere parte del presente Parte_2
giudizio, posto che non ha assunto alcuna determinazione in ordine all'atto di accertamento della violazione, al provvedimento di sequestro e al provvedimento di irrogazione della sanzione.
Il motivo è infondato.
- 3 - La condotta del si connota per una assoluta inerzia, consistente Parte_2 nell'omessa comunicazione dell'avvenuto annullamento in autotutela del provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa.
Tale inerzia ha determinato il protrarsi del sequestro (illegittimo) dell'autobus di proprietà di eseguito in data 02.06.2016 cui veniva posto termine Controparte_1
solo in data 07.10.2016 – sebbene l'istanza di annullamento in autotutela fosse stata presentata il 03.06.2016 - con la pronunzia del giudice di pace che, preso atto dell'avvenuto annullamento in autotutela del provvedimento sanzionatorio (con provvedimento prodotto solo il 7.10.2016 dinanzi al giudice di pace) disponeva la restituzione del mezzo in sequestro.
Il provvedimento di annullamento in autotutela del verbale, come detto, non veniva comunicato agli interessati, né vi veniva data spontanea esecuzione dall'amministrazione, determinando la protrazione dell'illegittimo sequestro e la sua restituzione alla solo il 19.10.2016 in esecuzione della sentenza Controparte_1
del Giudice di pace di Siracusa n. 1226 del 7.10.2016.
La condotta appena descritta tenuta dalla fa sì che l'Amministrazione CP_4 dell'interno si inserisca tra i fattori che assumono rilievo nel processo causale generatore del danno (o meglio dell'aggravarsi del danno in ragione della protrazione del sequestro illegittimo).
Legittimità della condotta dell'amministrazione e assenza di colpa.
Il tribunale ha censurato la condotta dell'amministrazione perché – in violazione dell'art. 193 del codice della strada - è stata data prevalenza alle risultanze delle banche dati consultate al momento del controllo rispetto all'attestazione di copertura assicurativa risultante dalla documentazione cartacea esibita dall'autista.
Con il motivo di gravame, l'amministrazione sostiene che l'articolo 31, comma 2-bis, del d.l. n. 1/2012 che, sancisce la prevalenza delle risultanze dell'attestazione cartacea rispetto a quelle, se difformi, di eventuali banche dati, andrebbe interpretato ed integrato con il primo comma della norma citata del seguente tenore «al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la
- 4 - responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, …. definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione […] con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada […]».
Conclude che alla luce di questa ratio “… la mera presentazione, da parte dell'automobilista, di documenti comprovanti la regolare sottoscrizione di una polizza assicurativa non può e non deve esimere i funzionari controllanti dallo svolgere comunque ogni attività materiale necessaria a disvelare eventuali contraffazioni dei documenti presentati”. Una diversa lettura finirebbe per rendere la norma lettera vana: significherebbe legittimare la falsificazione recedendo in nuce dal proposito di contrastarla.
Gli argomenti spesi dall'amministrazione trovano ostacolo insuperabile nel chiaro dettato normativo del comma 2 bis dell'art. 31 D.L.1/2012 ove è previsto testualmente che la semplice esibizione da parte del proprietario del veicolo dell'attestazione di copertura assicurativa rilasciata dalla compagnia di assicurazione “prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi
1, 2 e 3”.
Anche l'ulteriore argomento speso, relativo all'assenza di colpa in ragione delle errate
(non aggiornate) informazioni contenute nelle banche dati, è smentito dall'esistenza di un chiaro dato normativo che stabilisce la regola di condotta da tenere nel caso di discordanza tra attestazione cartacea esibita dal proprietario del veicolo e risultanze delle banche dati consultate.
Avere tenuto una condotta contraria ad un precetto normativo non può che dimostrare l'esistenza della colpa in capo all'agente.
La sentenza impugnata resiste, pertanto, alla critica in esame.
Prova del danno patrimoniale subito
- 5 - Il tribunale ha ritenuto provato dai bonifici prodotti il pagamento delle fatture e fondata la domanda di rimborso, a titolo di risarcimento danni, della somma pagata per noleggiare un autobus con autista presso la società “Euro Tour Group srl”, operante nello stesso settore.
Secondo l'appellante le fatture valorizzate dal tribunale (n. 5-6-7 del 2016 della CP_1
Tour Group S.r.l. relative al servizio di noleggio autobus con autista effettuato in favore della di non sarebbero prova idonea a Controparte_1 Controparte_1 dimostrare l'esborso del denaro in assenza della prova dei pagamenti delle dette fatture
(“A giustificazione dell'esborso, vengono prodotte solo n. 3 fatture che coprono un arco temporale intercorrente tra il 2.6.2016 e il 19.10.2016 e specificamente: fattura n. 5 del
31.08.2016 (periodo 2.6.2016-31.8.2016) per euro 40.040,00; fattura n. 6 del
21.08.2016 (periodo 1.9.2016-30.9.2016) per euro 13.200,00; fattura n. 7 del
20.10.2016 (periodo 1.10.2016-19.10.2016) per euro 8.360,00. L'esistenza di pagamenti in merito alla somma de qua, così come accertati dal Giudice di primo grado, non sono in alcun modo provati da controparte”, così l'atto di appello).
Il tribunale ha, tuttavia, affermato chiaramente che i pagamenti sono provati dai bonifici bancari prodotti con la memoria del 29.10.2028 per complessivi euro 61.600,00 (cfr. p.
5 della sentenza).
Il motivo in esame è, allora, inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
Concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
Altro errore che viene ascritto alla decisione di primo grado riguarda l'omesso accertamento di un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Secondo l'appellante, a fronte della mancata comunicazione di Parte_3
un provvedimento sulla richiesta di revoca della sanzione in autotutela avrebbe ben potuto sollecitarne l'emissione ovvero quantomeno attivarsi per accedere agli atti dell'Amministrazione, così da conoscere le determinazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, comma 9 ter (“decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al
- 6 - responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”).
Tale inerzia, secondo l'appellante, varrebbe ad integrare una condotta colposa rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c. ed operante sul piano della quantificazione del danno.
Il motivo è infondato. ha posto in essere tempestivamente ogni utile condotta volta a Parte_3
tutelare il proprio diritto presentando istanza di annullamento in autotutela il giorno dopo aver subito il sequestro ed in assenza di risposta ha impugnato il verbale di accertamento ed irrogazione della sanzione dinanzi al giudice di pace.
La condotta che l'art. 2 L. 241/90 prevede rappresenta una facoltà per il cittadino e non un onere, ragione per cui il mancato avvalersi di tale facoltà non può rappresentare una inerzia valutabile nei termini di condotta colposa operante sul piano concausale ex art. 1227 c.c.
Appello incidentale
Il tribunale ha accolto solo parzialmente la quantificazione del danno prospettata da ritenendo non dimostrata la necessità di ricorrere – per sostituire Parte_3
l'autobus in sequestro – ad un noleggio di autobus con conducente piuttosto che senza ben potendo avvalersi dell'autista alle proprie dipendenze, rimasto non impiegato a causa del sequestro.
Con il motivo in esame, l'appellante incidentale lamenta che la disciplina normativa di settore, all'epoca vigente, non consentiva, nel caso specifico, il noleggio senza conducente non rientrando l'autobus da 52 posti a sedere nell'elenco dei veicoli indicati al punto 4 dell'art. 84 codice della strada.
La norma citata così dispone “
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga
a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
2. È ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra
Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e
- 7 - semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, ….. 3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente: a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive”.
L'art. 6 della L.218/2003 prevede poi che il conducente dell'autobus adibito al servizio di noleggio debba rientrare in una delle seguenti categorie: un lavoratore dipendente, lavoratore con contratto a termine o altre tipologie di contratti di lavoro temporaneo, titolari, soci e collaboratori familiari dell'impresa titolari delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente
Risulta così escluso che l'autobus noleggiato potesse essere guidato da un dipendente della (dovendo necessariamente essere guidato da un dipendente Controparte_1
della società noleggiatrice del mezzo).
Il motivo di appello incidentale si rivela, quindi, fondato ed il risarcimento del danno va riconosciuto in misura integrale, pari cioè all'importo di euro 61.600,00 portato dalle tre fatture pagate (si tratta delle fatture emesse nell'arco temporale intercorrente tra il
2.6.2016 e il 19.10.2016: fattura n. 5 del 31.08.2016, periodo 2.6.2016-31.8.2016, per euro 40.040,00; fattura n. 6 del 21.08.2016, periodo 1.9.2016-30.9.2016, per euro
13.200,00; fattura n. 7 del 20.10.2016, periodo 1.10.2016-19.10.2016, per euro
8.360,00, il cui pagamento è provato dai bonifici in atti, prodotti nel giudizio di primo grado).
°°°
- 8 - Le spese del doppio grado di giudizio, valutato il complessivo esito, seguono la soccombenza per 2/3 e vanno compensate per la quota residua.
L'esenzione prevista dalla legge delle amministrazioni pubbliche statali dal versamento del contributo unificato comporta che non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma
1-quater ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (cfr. Cass. su 9938/14).
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 626/21
R.G., così statuisce: rigetta l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale e riforma, sul punto della sentenza n. 2865/20 emessa dal Tribunale di Catania, condanna il ed il , in Parte_2 Parte_2 Parte_2 Parte_1
solido, tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2
della somma di euro 61.600,00 oltre interessi al tasso legale dalla data di proposizione della domanda fino al momento del pagamento;
liquida le spese del giudizio in euro
6.600,00 per compensi di avvocato ed euro 759,00 per spese oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge per il primo grado di giudizio e per il presente giudizio in euro
5.100,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge e condanna il ed il , in Parte_2 Parte_1
solido, tra loro, al pagamento dei 2/3 delle spese processuali liquidate compensandole per la quota residua.
Così deciso in Catania il 18.04.2025
Il consigliere estensore Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 9 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 626/2021 R.G. promossa da:
c.f. , e Parte_1 P.IVA_1
, rappresentati e difesi dall'avv. AVVOCATURA Parte_2
DELLO STATO CATANIA, c.f. C.F._1
Appellante contro
c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, dall'avv. ANGELICO ANTONIO, c.f. ; C.F._2
Appellato
°°°°°
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
IN FATTO
- 1 - Il ed il proponevano Parte_2 Parte_1
appello avverso la sentenza n. 3865/20 emessa dal Tribunale di Catania. Esponevano che in data 2 giugno 2016 una pattuglia della Guardia di Finanza di Lentini (SR), sottoponeva a controllo un autobus targato BP106ET, intestato alla società CP_1
di Il conducente del veicolo esibiva un certificato di
[...] Controparte_2
assicurazione da cui risultava la copertura assicurativa per il periodo 07.03.2016 –
06.07.2016.
I militari procedevano ad un riscontro delle risultanze del certificato esibito, consultando sia l'archivio nazionale dei veicoli di cui all'art. 226, comma 5 e ss., del
C.d.S., gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sia l'archivio web dell'Ania (Associazione Nazionale per le Imprese Assicuratrici), tramite il portale SDI.
Da tali accertamenti risultava che la copertura assicurativa del mezzo si fosse interrotta alla data del 6.3.2016; contattato il numero verde della compagnia assicurativa (indicata sul certificato di assicurazione) “UnipolSai”, l'operatore confermava che il veicolo risultava assicurato fino alla data del 06.03.2016.
Accertato che il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa, i militari procedevano al sequestro del mezzo ed al ritiro della carta di circolazione;
elevavano inoltre verbale di accertamento della sanzione amministrativa n. 20160407 per violazione dell'art. 193, comma 2, del Codice della Strada.
Il giorno successivo presentava istanza per l'annullamento in Controparte_1
autotutela del verbale alla Guardia di Finanza di Lentini, producendo in allegato la documentazione comprovante il pagamento del premio assicurativo e una dichiarazione del rappresentante legale della locale agenzia assicurativa presso cui era stata CP_3 stipulata la polizza, attestante la regolare copertura assicurativa dell'autobus.
L'istanza di annullamento in autotutela veniva istruita dalla Guardia di Finanza di
Lentini e trasmessa alla di Siracusa, individuata quale amministrazione CP_4
competente ad adottare la decisione.
Nell'inerzia dell'amministrazione, il verbale sanzionatorio veniva impugnato e poi annullato, per insussistenza della violazione contestata, dal Giudice di Pace di Siracusa,
- 2 - con sentenza n. 1226 del 7.10.2016, con la quale veniva disposto il dissequestro dell'autobus (eseguito dalla Guardia di Finanza di Lentini il 19.10.2016).
Con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2017, conveniva in Controparte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, il ed il Parte_2 Parte_1
domandandone la condanna al risarcimento del danno, quantificato in euro
[...]
116.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (€ 61.600,00) e non patrimoniale (€ 50.000,00) subito a causa dell'illegittimo sequestro dell'autobus.
Il Tribunale di Catania, con la sentenza appellata, condannava l'amministrazione al risarcimento del danno.
La sentenza di primo grado viene impugnata in via principale dall'amministrazione affidando il gravame ai motivi di seguito esaminati.
L'appellato domanda il rigetto dell'appello principale e con Controparte_1
appello incidentale domanda la riforma della sentenza nella parte in cui ha accolto solo parzialmente la domanda risarcitoria proposta.
All'udienza del 15.11.2024 la causa è stata posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
IN DIRITTO
Legittimazione passiva del Parte_2
Il tribunale ha omesso la statuizione sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva del . L'eccezione viene reiterata, proponendola come motivo di Parte_2 appello, osservando che l'attività ispettiva, di controllo e di sanzione è stata condotta dai funzionari della Tenenza della Guardia di Finanza di Lentini che fanno capo, sotto il profilo dell'inquadramento giuridico, al . Il Parte_1
, viceversa, non avrebbe alcun titolo per essere parte del presente Parte_2
giudizio, posto che non ha assunto alcuna determinazione in ordine all'atto di accertamento della violazione, al provvedimento di sequestro e al provvedimento di irrogazione della sanzione.
Il motivo è infondato.
- 3 - La condotta del si connota per una assoluta inerzia, consistente Parte_2 nell'omessa comunicazione dell'avvenuto annullamento in autotutela del provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa.
Tale inerzia ha determinato il protrarsi del sequestro (illegittimo) dell'autobus di proprietà di eseguito in data 02.06.2016 cui veniva posto termine Controparte_1
solo in data 07.10.2016 – sebbene l'istanza di annullamento in autotutela fosse stata presentata il 03.06.2016 - con la pronunzia del giudice di pace che, preso atto dell'avvenuto annullamento in autotutela del provvedimento sanzionatorio (con provvedimento prodotto solo il 7.10.2016 dinanzi al giudice di pace) disponeva la restituzione del mezzo in sequestro.
Il provvedimento di annullamento in autotutela del verbale, come detto, non veniva comunicato agli interessati, né vi veniva data spontanea esecuzione dall'amministrazione, determinando la protrazione dell'illegittimo sequestro e la sua restituzione alla solo il 19.10.2016 in esecuzione della sentenza Controparte_1
del Giudice di pace di Siracusa n. 1226 del 7.10.2016.
La condotta appena descritta tenuta dalla fa sì che l'Amministrazione CP_4 dell'interno si inserisca tra i fattori che assumono rilievo nel processo causale generatore del danno (o meglio dell'aggravarsi del danno in ragione della protrazione del sequestro illegittimo).
Legittimità della condotta dell'amministrazione e assenza di colpa.
Il tribunale ha censurato la condotta dell'amministrazione perché – in violazione dell'art. 193 del codice della strada - è stata data prevalenza alle risultanze delle banche dati consultate al momento del controllo rispetto all'attestazione di copertura assicurativa risultante dalla documentazione cartacea esibita dall'autista.
Con il motivo di gravame, l'amministrazione sostiene che l'articolo 31, comma 2-bis, del d.l. n. 1/2012 che, sancisce la prevalenza delle risultanze dell'attestazione cartacea rispetto a quelle, se difformi, di eventuali banche dati, andrebbe interpretato ed integrato con il primo comma della norma citata del seguente tenore «al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la
- 4 - responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, …. definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione […] con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada […]».
Conclude che alla luce di questa ratio “… la mera presentazione, da parte dell'automobilista, di documenti comprovanti la regolare sottoscrizione di una polizza assicurativa non può e non deve esimere i funzionari controllanti dallo svolgere comunque ogni attività materiale necessaria a disvelare eventuali contraffazioni dei documenti presentati”. Una diversa lettura finirebbe per rendere la norma lettera vana: significherebbe legittimare la falsificazione recedendo in nuce dal proposito di contrastarla.
Gli argomenti spesi dall'amministrazione trovano ostacolo insuperabile nel chiaro dettato normativo del comma 2 bis dell'art. 31 D.L.1/2012 ove è previsto testualmente che la semplice esibizione da parte del proprietario del veicolo dell'attestazione di copertura assicurativa rilasciata dalla compagnia di assicurazione “prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi
1, 2 e 3”.
Anche l'ulteriore argomento speso, relativo all'assenza di colpa in ragione delle errate
(non aggiornate) informazioni contenute nelle banche dati, è smentito dall'esistenza di un chiaro dato normativo che stabilisce la regola di condotta da tenere nel caso di discordanza tra attestazione cartacea esibita dal proprietario del veicolo e risultanze delle banche dati consultate.
Avere tenuto una condotta contraria ad un precetto normativo non può che dimostrare l'esistenza della colpa in capo all'agente.
La sentenza impugnata resiste, pertanto, alla critica in esame.
Prova del danno patrimoniale subito
- 5 - Il tribunale ha ritenuto provato dai bonifici prodotti il pagamento delle fatture e fondata la domanda di rimborso, a titolo di risarcimento danni, della somma pagata per noleggiare un autobus con autista presso la società “Euro Tour Group srl”, operante nello stesso settore.
Secondo l'appellante le fatture valorizzate dal tribunale (n. 5-6-7 del 2016 della CP_1
Tour Group S.r.l. relative al servizio di noleggio autobus con autista effettuato in favore della di non sarebbero prova idonea a Controparte_1 Controparte_1 dimostrare l'esborso del denaro in assenza della prova dei pagamenti delle dette fatture
(“A giustificazione dell'esborso, vengono prodotte solo n. 3 fatture che coprono un arco temporale intercorrente tra il 2.6.2016 e il 19.10.2016 e specificamente: fattura n. 5 del
31.08.2016 (periodo 2.6.2016-31.8.2016) per euro 40.040,00; fattura n. 6 del
21.08.2016 (periodo 1.9.2016-30.9.2016) per euro 13.200,00; fattura n. 7 del
20.10.2016 (periodo 1.10.2016-19.10.2016) per euro 8.360,00. L'esistenza di pagamenti in merito alla somma de qua, così come accertati dal Giudice di primo grado, non sono in alcun modo provati da controparte”, così l'atto di appello).
Il tribunale ha, tuttavia, affermato chiaramente che i pagamenti sono provati dai bonifici bancari prodotti con la memoria del 29.10.2028 per complessivi euro 61.600,00 (cfr. p.
5 della sentenza).
Il motivo in esame è, allora, inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
Concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
Altro errore che viene ascritto alla decisione di primo grado riguarda l'omesso accertamento di un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Secondo l'appellante, a fronte della mancata comunicazione di Parte_3
un provvedimento sulla richiesta di revoca della sanzione in autotutela avrebbe ben potuto sollecitarne l'emissione ovvero quantomeno attivarsi per accedere agli atti dell'Amministrazione, così da conoscere le determinazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, comma 9 ter (“decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al
- 6 - responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”).
Tale inerzia, secondo l'appellante, varrebbe ad integrare una condotta colposa rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c. ed operante sul piano della quantificazione del danno.
Il motivo è infondato. ha posto in essere tempestivamente ogni utile condotta volta a Parte_3
tutelare il proprio diritto presentando istanza di annullamento in autotutela il giorno dopo aver subito il sequestro ed in assenza di risposta ha impugnato il verbale di accertamento ed irrogazione della sanzione dinanzi al giudice di pace.
La condotta che l'art. 2 L. 241/90 prevede rappresenta una facoltà per il cittadino e non un onere, ragione per cui il mancato avvalersi di tale facoltà non può rappresentare una inerzia valutabile nei termini di condotta colposa operante sul piano concausale ex art. 1227 c.c.
Appello incidentale
Il tribunale ha accolto solo parzialmente la quantificazione del danno prospettata da ritenendo non dimostrata la necessità di ricorrere – per sostituire Parte_3
l'autobus in sequestro – ad un noleggio di autobus con conducente piuttosto che senza ben potendo avvalersi dell'autista alle proprie dipendenze, rimasto non impiegato a causa del sequestro.
Con il motivo in esame, l'appellante incidentale lamenta che la disciplina normativa di settore, all'epoca vigente, non consentiva, nel caso specifico, il noleggio senza conducente non rientrando l'autobus da 52 posti a sedere nell'elenco dei veicoli indicati al punto 4 dell'art. 84 codice della strada.
La norma citata così dispone “
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga
a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
2. È ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra
Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e
- 7 - semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, ….. 3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente: a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive”.
L'art. 6 della L.218/2003 prevede poi che il conducente dell'autobus adibito al servizio di noleggio debba rientrare in una delle seguenti categorie: un lavoratore dipendente, lavoratore con contratto a termine o altre tipologie di contratti di lavoro temporaneo, titolari, soci e collaboratori familiari dell'impresa titolari delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente
Risulta così escluso che l'autobus noleggiato potesse essere guidato da un dipendente della (dovendo necessariamente essere guidato da un dipendente Controparte_1
della società noleggiatrice del mezzo).
Il motivo di appello incidentale si rivela, quindi, fondato ed il risarcimento del danno va riconosciuto in misura integrale, pari cioè all'importo di euro 61.600,00 portato dalle tre fatture pagate (si tratta delle fatture emesse nell'arco temporale intercorrente tra il
2.6.2016 e il 19.10.2016: fattura n. 5 del 31.08.2016, periodo 2.6.2016-31.8.2016, per euro 40.040,00; fattura n. 6 del 21.08.2016, periodo 1.9.2016-30.9.2016, per euro
13.200,00; fattura n. 7 del 20.10.2016, periodo 1.10.2016-19.10.2016, per euro
8.360,00, il cui pagamento è provato dai bonifici in atti, prodotti nel giudizio di primo grado).
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- 8 - Le spese del doppio grado di giudizio, valutato il complessivo esito, seguono la soccombenza per 2/3 e vanno compensate per la quota residua.
L'esenzione prevista dalla legge delle amministrazioni pubbliche statali dal versamento del contributo unificato comporta che non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma
1-quater ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (cfr. Cass. su 9938/14).
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 626/21
R.G., così statuisce: rigetta l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale e riforma, sul punto della sentenza n. 2865/20 emessa dal Tribunale di Catania, condanna il ed il , in Parte_2 Parte_2 Parte_2 Parte_1
solido, tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2
della somma di euro 61.600,00 oltre interessi al tasso legale dalla data di proposizione della domanda fino al momento del pagamento;
liquida le spese del giudizio in euro
6.600,00 per compensi di avvocato ed euro 759,00 per spese oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge per il primo grado di giudizio e per il presente giudizio in euro
5.100,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge e condanna il ed il , in Parte_2 Parte_1
solido, tra loro, al pagamento dei 2/3 delle spese processuali liquidate compensandole per la quota residua.
Così deciso in Catania il 18.04.2025
Il consigliere estensore Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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