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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/11/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott.ssa Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1296/2025 proposta in via congiunta da
(C.F: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Maria Nesi;
e
C.F: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ida Maria Nesi;
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Fiumicino, Via Elmas n. 22 condotta in locazione a nome del Signor unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Signora Pt_2 [...] nell'interesse della figlia minore. Il signor abiterà nel piano terra del predetto Pt_1 Parte_2
diviso dai superiori da una porta fornita d ora abiterà al primo Parte_1 ed al secondo piano dotato di autonomo ingresso. La Signora provvederà al pagamento Parte_1 dei canoni di locazione manlevando il Signor ment estiche (energia elettrica, Pt_2 fornitura gas, servizio di acqua e gestore telefonico) allo stesso intestate, saranno suddivise tra le parti al 50%. La Signora potrà richiedere al signor di rilasciare l'immobile Parte_1 Parte_2 abitato, a mezzo raccomandata a/r, indicando un preavviso per il rilascio non inferiore a mesi 7. Il signor in caso di suddetta richiesta, dal canto proprio, assume l'obbligo al rilascio dell'immobile nei Pt_2 e precedono. Nel caso di rilascio dell'immobile da parte del signor a far data Parte_2 dalla riconsegna, tutte le utenze domestiche dovranno essere volturate a nome della signora
[...] che provvederà al 100% al loro pagamento. Pt_1
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI 3. L'affidamento della piccola Persona_1 nata a [...] il [...] sarà condiviso da entrambi i genitori, onde garantire ad
[...] doverosa partecipazione ai momenti più importanti della figlia. La Figlia quindi, Persona_1 resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntament itoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il collocamento della minore sarà paritario presso entrambi i genitori. Essendo i due genitori entrambi lavoratori autonomi, la figlia è già abituata alla permanenza di un solo genitore, mentre l'altro è impegnato per ragioni lavorative. I due genitori provvederanno, con cadenza mensile, ad organizzare i periodi di permanenza della figlia presso di loro garantendo la pariteticità della frequentazione genitore/figlia. In carenza di accordo tra le parti, la permanenza mensile della figlia presso ciascun genitore sarà disciplinata secondo il seguente schema: Settimana lun mar mer gio ven sab dom 1 Madre Madre Padre Padre Madre Madre Madre 2 Padre Padre Madre Madre Padre Padre Padre 3 Madre Madre Padre Padre Madre Madre Madre 4 Padre Padre Madre Madre Padre Padre Padre Per rispettare tale calendario i genitori andranno a prendere la figlia all'uscita scolastica nel giorno di loro competenza e la riaccompagneranno a scuola il giorno in cui la bambina deve permanere presso l'altro genitore. Nel periodo estivo, al di fuori delle previsioni che seguono, i genitori saranno tenuti a prelevare la figlia presso l'altro genitore nei giorni di propria competenza alle ore 10.00, fatto salvo la stessa non sia impegnata in attività come un centro estivo, nel qual caso il prelevamento avverrà presso il luogo ove si trova la minore in generale all'orario in cui il servizio avrà termine, salvo diverse esigenze.
5. La figlia trascorrerà almeno 15 giorni Per_2 continuativi delle vacanze estive con ciascun genitore, dalla chiusura dell'anno scolastico, ed in ogni caso, da concordare entro il 1 marzo di ogni anno dove la madre dovrà comunicare il calendario dei propri eventi per servizi fotografici al padre, atteso il lavoro della madre che determina un calendario fitto di impegni proprio nella stagione estiva;
saranno salvaguardati i rapporti con i nonni materni e paterni, a tutela della continuità affettiva della minore;
6. La Figlia trascorrerà almeno 7 giorni continuativi durante le vacanze natalizie con un genitore, comprendenti un anno il Natale e l'anno successivo il Capodanno;
7. Durante le festività Pasquali il padre e la madre avranno con se la figlia per 3 giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
8. Laddove uno dei genitori, nel giorno di propria spettanza e dovere non potesse prelevare la figlia, sarà tenuto in via preventiva a richiedere all'altro la sua disponibilità a prendersi cura della propria figlia. Ove il genitore non collocatario non fosse disponibile, il genitore collocatario ed impossibilitato dovrà rivolgersi a terzi, parenti o baby sitter.. I genitori provvederanno in via diretta al mantenimento della figlia nei tempi di permanenza presso gli stessi;
10. L'assegno Unico per la minore ovvero altro strumento di sostegno successivamente realizzato o rinominato verrà equamente diviso tra i genitori nella misura del 50% per ognuno. 11. Con riferimento ed in applicazione del Protocollo d'intesa del 15 gennaio 2015, prot. N. 150/15 sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli Avv.ti di Civitavecchia e dal Tribunale di Civitavecchia le parti dichiarano di averne piena conoscenza e di aderire a tutto quanto nello stesso riportato con riferimento alle spese relative ai minori, protocollo che si intende qui trascritto. Le spese straordinarie verranno divise nella misura del 50% a carico della madre e del 50% a carico del padre. 12. il signor e la Parte_2 signora esplicano ognuno attività lavorativa e sono autonomi econo nto Parte_1 provvederanno al proprio mantenimento in via autonoma;
13. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio. 14. Le parti rinunciano espressamente all'impugnazione della sentenza di separazione personale dei coniugi. 15. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. -. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiusdino (SI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Rimette la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio come da separata ordinanza
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 8.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott.ssa Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1296/2025 proposta in via congiunta da
(C.F: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Maria Nesi;
e
C.F: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ida Maria Nesi;
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Fiumicino, Via Elmas n. 22 condotta in locazione a nome del Signor unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Signora Pt_2 [...] nell'interesse della figlia minore. Il signor abiterà nel piano terra del predetto Pt_1 Parte_2
diviso dai superiori da una porta fornita d ora abiterà al primo Parte_1 ed al secondo piano dotato di autonomo ingresso. La Signora provvederà al pagamento Parte_1 dei canoni di locazione manlevando il Signor ment estiche (energia elettrica, Pt_2 fornitura gas, servizio di acqua e gestore telefonico) allo stesso intestate, saranno suddivise tra le parti al 50%. La Signora potrà richiedere al signor di rilasciare l'immobile Parte_1 Parte_2 abitato, a mezzo raccomandata a/r, indicando un preavviso per il rilascio non inferiore a mesi 7. Il signor in caso di suddetta richiesta, dal canto proprio, assume l'obbligo al rilascio dell'immobile nei Pt_2 e precedono. Nel caso di rilascio dell'immobile da parte del signor a far data Parte_2 dalla riconsegna, tutte le utenze domestiche dovranno essere volturate a nome della signora
[...] che provvederà al 100% al loro pagamento. Pt_1
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI 3. L'affidamento della piccola Persona_1 nata a [...] il [...] sarà condiviso da entrambi i genitori, onde garantire ad
[...] doverosa partecipazione ai momenti più importanti della figlia. La Figlia quindi, Persona_1 resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntament itoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il collocamento della minore sarà paritario presso entrambi i genitori. Essendo i due genitori entrambi lavoratori autonomi, la figlia è già abituata alla permanenza di un solo genitore, mentre l'altro è impegnato per ragioni lavorative. I due genitori provvederanno, con cadenza mensile, ad organizzare i periodi di permanenza della figlia presso di loro garantendo la pariteticità della frequentazione genitore/figlia. In carenza di accordo tra le parti, la permanenza mensile della figlia presso ciascun genitore sarà disciplinata secondo il seguente schema: Settimana lun mar mer gio ven sab dom 1 Madre Madre Padre Padre Madre Madre Madre 2 Padre Padre Madre Madre Padre Padre Padre 3 Madre Madre Padre Padre Madre Madre Madre 4 Padre Padre Madre Madre Padre Padre Padre Per rispettare tale calendario i genitori andranno a prendere la figlia all'uscita scolastica nel giorno di loro competenza e la riaccompagneranno a scuola il giorno in cui la bambina deve permanere presso l'altro genitore. Nel periodo estivo, al di fuori delle previsioni che seguono, i genitori saranno tenuti a prelevare la figlia presso l'altro genitore nei giorni di propria competenza alle ore 10.00, fatto salvo la stessa non sia impegnata in attività come un centro estivo, nel qual caso il prelevamento avverrà presso il luogo ove si trova la minore in generale all'orario in cui il servizio avrà termine, salvo diverse esigenze.
5. La figlia trascorrerà almeno 15 giorni Per_2 continuativi delle vacanze estive con ciascun genitore, dalla chiusura dell'anno scolastico, ed in ogni caso, da concordare entro il 1 marzo di ogni anno dove la madre dovrà comunicare il calendario dei propri eventi per servizi fotografici al padre, atteso il lavoro della madre che determina un calendario fitto di impegni proprio nella stagione estiva;
saranno salvaguardati i rapporti con i nonni materni e paterni, a tutela della continuità affettiva della minore;
6. La Figlia trascorrerà almeno 7 giorni continuativi durante le vacanze natalizie con un genitore, comprendenti un anno il Natale e l'anno successivo il Capodanno;
7. Durante le festività Pasquali il padre e la madre avranno con se la figlia per 3 giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
8. Laddove uno dei genitori, nel giorno di propria spettanza e dovere non potesse prelevare la figlia, sarà tenuto in via preventiva a richiedere all'altro la sua disponibilità a prendersi cura della propria figlia. Ove il genitore non collocatario non fosse disponibile, il genitore collocatario ed impossibilitato dovrà rivolgersi a terzi, parenti o baby sitter.. I genitori provvederanno in via diretta al mantenimento della figlia nei tempi di permanenza presso gli stessi;
10. L'assegno Unico per la minore ovvero altro strumento di sostegno successivamente realizzato o rinominato verrà equamente diviso tra i genitori nella misura del 50% per ognuno. 11. Con riferimento ed in applicazione del Protocollo d'intesa del 15 gennaio 2015, prot. N. 150/15 sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli Avv.ti di Civitavecchia e dal Tribunale di Civitavecchia le parti dichiarano di averne piena conoscenza e di aderire a tutto quanto nello stesso riportato con riferimento alle spese relative ai minori, protocollo che si intende qui trascritto. Le spese straordinarie verranno divise nella misura del 50% a carico della madre e del 50% a carico del padre. 12. il signor e la Parte_2 signora esplicano ognuno attività lavorativa e sono autonomi econo nto Parte_1 provvederanno al proprio mantenimento in via autonoma;
13. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio. 14. Le parti rinunciano espressamente all'impugnazione della sentenza di separazione personale dei coniugi. 15. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. -. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiusdino (SI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Rimette la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio come da separata ordinanza
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 8.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone