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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5788 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 30.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2381/2022 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.4969/2022 pubblicata il
19.5.2022
TRA rappresentato e difeso ex lege Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
E
in persona del Procuratore Speciale Controparte_1 CP_2
, coobbligati in solido, rappresentati Parte_2 Parte_3
e difesi dagli avv.ti Fabio Preziosi e Federica Sandulli
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Napoli la CP_1
, il dott. e la dott.ssa
[...] Parte_2 Parte_3 proponevano opposizione avverso il decreto n. 738637/A/NA, notificato il 23 aprile 2020 dal
[...] con il quale era stata Controparte_3 loro comminata la sanzione amministrativa di € 3.000,00 a causa della violazione dell'art. 51, comma 1, D. Lgs. n.231/2007, per aver omesso di comunicare al l'operazione finanziaria effettuata in Parte_1 contrasto con l'art.49, comma 5, del citato decreto legislativo dal signor ossia per aver girato all'incasso l'assegno Controparte_4
0721716806-05 di € 1.158,92 privo della clausola di non trasferibilità.
I ricorrenti eccepivano a sostegno della opposizione: la nullità del decreto per essere stato emesso oltre il termine biennale di cui all'art.69, comma 2, del D. Lgs. n.231/07 previsto per la conclusione del procedimento amministrativo, la decadenza da parte del Parte_1 per aver provveduto a notificare la contestazione dell'infrazione oltre il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della legge 689/1981, la violazione del contraddittorio per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, il difetto di motivazione, l'applicabilità al caso di specie della esimente prevista al comma 2 dell'art. 51 del D. Lgs.
231/07, la riduzione della sanzione ai sensi del comma 1 bis all'art. 63 del medesimo decreto legislativo.
Si costituiva il insistendo per la conferma del decreto Parte_1 opposto, con vittoria di spese di lite.
Il Tribunale di Napoli, nell'accogliere parzialmente il ricorso, rideterminava in euro 160,00 la sanzione irrogata e compensava le spese di lite.
Proponeva appello principale il esponendo che Parte_1
-in data 2.3.2018 aveva ricevuto da presidio Controparte_5 antiriciclaggio e antiterrorismo, con nota prot. 9/2018, la segnalazione di illecito versamento di assegno bancario n 072171680605 in data 21.11.2017 per l'importo di euro 1.158,91 senza la clausola di intrasferibilità e senza alcuna comunicazione da parte degli intermediari interessati in violazione dell'art.51 co.1 del dlgs
231/2007;
pag. 2/12 -era stata emessa ordinanza ingiunzione di comminazione della sanzione amministrativa n.738637 del 23.4.2020 ritualmente notificata alle controparti per violazione dell'art. 51 co 1 del dlgs 231/2007,
-che la sentenza era errata sulla valutazione della sanzione applicabile disponendone la riduzione secondo la disposizione di cui all'art.63 D. Lgs 231/07 come modificato dall'art.9 bis della L.
136/2018 poiché il richiamato co.5 dell'art 63 fa riferimento, fatto salvo quanto previsto dall'art.49, alla fattispecie illecita prevista dall'art.50 del dlgs n.231/07 (che riguarda conti e libretti di risparmio anonimi), mentre il procedimento sanzionatorio de quo riguardava invece il caso previsto dall'art.51 del D. lgs n.231/2007 come modificato dal decreto legislativo n.90/2017 che stabilisce: “La violazione dell'obbligo di cui all'art. 51, comma 1, ...è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 15.000,00 euro”, chiedendo in totale riforma e annullamento della sentenza del
Tribunale di Napoli, il rigetto della opposizione ai provvedimenti dell'amministrazione, con ogni conseguenziale statuizione e convalida della sanzione perché fondata in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati avversando l'appello e rilevando che il
Giudice di prime cure aveva effettuato una interpretazione analogica della norma di cui all'art.63 comma 1 bis D. Lgs. 231/2007, prevedendo, in favore di essi ricorrenti, la riduzione della sanzione prevista sulla base della sussistenza delle circostanze di minore gravità previste all'art.67 del medesimo decreto, considerata l'assenza di precedenti violazioni della legge in oggetto e ritenendo la condotta meritevole di una pronuncia ispirata al principio del
“favor rei”.
Gli appellanti proponevano altresì appello incidentale eccependo:
pag. 3/12 -la violazione dell'art. 69 comma II del D. Lgs. 231/2007 avendo il GL confuso il termine stabilito per la conclusione del procedimento ex art.69, comma 2, D. Lgs. 231/2007 e quello decadenziale di cui all'art.14 L. 689/1981, rilevando la non correttezza dell'indicazione del dies a quo nel 14 marzo 2018 (data non rinvenibile in alcun atto e/o documento) e precisando che il termine biennale era stato superato sia considerando la data del 7.12.17 in cui la aveva Parte_4 effettuato la segnalazione della infrazione alla RTS, sia la data del
2 marzo 2018 in cui l'amministrazione aveva acquisito la comunicazione della Banca del 16 febbraio 2018 con cui venivano fornite tutte le informazioni richieste, atteso che l'ingiunzione era stata notificata il 23.4.20,
-la decadenza ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 689/1981 avendo la provveduto alla Controparte_3 contestazione solo con nota del 9 maggio 2018, ovvero a distanza di
137 giorni dalla presunta violazione, nonostante la segnalazione effettuata da e la tempestiva comunicazione Parte_5 dell'odierna esponente l'avessero posta nelle condizioni di rispettare il termine in parola,
-la erroneità del rigetto della eccezione relativa alla ratio sottesa all'art. 51 del D. Lgs. 231/2007 e, in particolare, alla esimente prevista al comma 2 del medesimo articolo risultando che vi era già stata tempestiva segnalazione della violazione da parte “di altro
Istituto di credito” (nella specie ), Parte_4
chiedendo, “1) In via principale: riformare la sentenza n. 4969/2022 del Tribunale di Napoli (R.G.N. 10383/2020), Dott. Giovanni Scotto Di
Carlo, emessa il 19 maggio 2022, per i motivi dell'appello incidentale sopra evidenziati e, per l'effetto, annullare il decreto sanzionatorio
n. 738637/A/NA, notificato il 23 aprile 2020 dal
[...] di Controparte_3
pag. 4/12 Napoli; 2) In via subordinata: confermare la sentenza n. 4969/2022 del
Tribunale di Napoli (R.G.N. 10383/2020), Dott. Giovanni Scotto Di
Carlo, emessa il 19 maggio 2022, per il motivo sopra evidenziato al punto I e, per l'effetto, rigettare l'appello principale proposto dal
; 3) In ogni caso: condannare Controparte al pagamento di Parte_1 spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
La causa era stata incardinata, in seguito al deposito dell'appello, presso la sezione Civile di questa Corte.
All'esito della prima udienza del 13.9.22 la Corte sezione Civile rinviava per la discussione all'udienza del 5.11.24, poi rinviata d'ufficio (decreto del Presidente di Sezione del 30.10.24) a quella del 29.4.25; nelle more, per effetto del decreto n. 402/2024 del
Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione.
Fissata l'udienza, la Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note di udienza, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
***********
In ordine all'appello principale si osserva che con il decreto n.738637 del 22.4.2020 si è contestata la violazione di cui all'art.51 comma 1 del decreto legislativo n.231/07 che prevede l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al titolo relativo, in particolare la norma dispone che “
1. I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni
o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri pag. 5/12 adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla
Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza”.
La violazione del predetto obbligo è sanzionata dal successivo articolo 63 comma 5 “
5. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo
51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro”; nel caso di specie il invocando la predetta norma, ha applicato la Parte_1 sanzione minima di euro 3.000.
La riduzione operata dal Tribunale in primo grado non è corretta avendo il Giudice applicato una norma che non si riferisce alla violazione dell'obbligo in esame bensì ad altre violazioni e questo a prescindere dalla retroattività o meno della norma.
Infatti il comma 1 bis dell'art.63 introdotto dal d.l. 119/18 convertito nella legge n.136/18 stabilisce “
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma
5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67”.
La norma si riferisce chiaramente alle sole violazioni di cui all'art.49 comma 5 (norma che riguarda le persone fisiche/giuridiche che trasferiscono somme a partire dai 3.000 euro); peraltro il pag. 6/12 novellato art.63 ripropone al comma 5 la medesima sanzione per la violazione dell'obbligo di comunicazione delle infrazioni qui in esame
“5. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro”.
Pertanto la riduzione della sanzione operata in primo grado non poteva essere operata in difetto di previsione legislativa.
Né, come pretendono gli appellati principali, può darsi valore al richiamo fatto in sentenza alla “minore gravità” prevista dal comma 1 bis (motivata dal Tribunale in considerazione del basso importo dell'assegno negoziato) in quanto la previsione riguarda pur sempre le violazioni di cui all'art.49 e non quella oggetto di causa, per la quale non è prevista (comma 5) alcuna riduzione per minore gravità.
Ne consegue la fondatezza dell'appello principale spiegato dal
. Parte_1
Infondati sono i motivi di appello incidentale (appello tempestivo: deposito 23.8.22 rispetto alla prima udienza del 13.9.22 e regolarmente notificato).
Quanto alla violazione del termine biennale previsto dall'art. 69, co.2, D. lgs n.231/07 (“il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente”) la sentenza non appare corretta nella indicazione della scansione temporale, ma rettificando i dati secondo la produzione documentale in atti,
l'eccezione risulta infondata.
Condivisibilmente (come rilevato anche dalla Corte di Appello di
Napoli nella pronuncia n.297/2025 prodotta in allegato alle note dagli appellanti incidentali) tale limite risulta ovviamente correlato al momento in cui l'Amministrazione sia posta in condizione di esercitare pag. 7/12 il potere sanzionatorio avendo acquisito piena contezza della violazione da parte del responsabile, per cui nell'ipotesi in cui, come nella specie, il potere sanzionatorio spetti alla stessa Autorità amministrativa preposta alla contestazione dell'illecito amministrativo, cumulando in sé anche tale potestà, è evidente che il termine biennale non possa che farsi decorrere dal momento in cui la predetta abbia avuto compiuta conoscenza della violazione.
Nel caso di specie la conoscenza della violazione va fatta coincidere al più con la segnalazione della nota della Controparte_5
Presidio Antiriciclaggio e Antiterrorismo avente pr. n. 9/2018 pervenuta al Ministero in data 2.3.2018 (prot. n. 34930, in atti) con la quale sono stati comunicati i dati anagrafici del soggetto
( che aveva girato per Persona_1 Controparte_6
l'incasso l'assegno bancario del 21.11.2017 di € 1.158,92, sopra soglia e privo della clausola di non trasferibilità, nonché i dati anagrafici dei responsabili dell'omessa segnalazione (gli odierni appellanti incidentali: quale operatore che aveva Parte_3 provveduto al controllo e alla negoziazione del titolo presso la filiale Banca n. 90 Napoli e responsabile della CP_5 Parte_2 filiale al momento della negoziazione); il procedimento è stato concluso in data 22.4.2020 con la emissione del decreto n.738637 irrogando la sanzione.
Nel calcolo del termine biennale occorre tuttavia tener conto del disposto dell'art.103 DL 18/2020 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), secondo cui “
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori
o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso
pag. 8/12 tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”.
Il procedimento era pendente al 23.2.2020 sicchè si applica la sospensione prevista ed aggiungendo i 52 giorni di cui al periodo sospeso si giunge proprio alla data del 23.4.20 in cui il provvedimento opposto (datato 22.4) è stato notificato agli appellati principali.
Il primo motivo del gravame incidentale è dunque infondato.
Parimenti infondata è la censura di violazione dell'art.14 legge n.689/81 atteso che il termine poteva decorrere solo dalla ricezione della nota del 2.03.2018 con la quale l'Amministrazione ha avuto la certezza dell'omessa segnalazione e nel contempo ha acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile, per cui la contestazione avvenuta il successivo 9.5.18 è avvenuta nel rispetto del termine di
90 gg.
L'art. 14 della l. 689/1981 testualmente prevede che gli estremi della violazione amministrativa debbano essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni dall'accertamento. E' consolidato in materia il principio secondo cui, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione stessa, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo pag. 9/12 necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione.
Nel caso in esame è da ritenere che il dies a quo del termine di decadenza non possa che decorrere dalla comunicazione pervenuta il
Part
2.3.18 con la quale la , in risposta alla richiesta della CP_5 dell'1.2.18, ha comunicato i dati anagrafici del soggetto ( CP_4
) che ha girato per l'incasso l'assegno Filiale
[...] Parte_4
1 di Napoli n. 0721716806 di Euro 1.158,92, sopra soglia senza la clausola di non trasferibilità, rappresentando contestualmente che non era stata effettuata alcuna segnalazione in merito e comunicando i dati dell'operatore e del responsabile di filiale. Tempestiva è, pertanto, la contestazione di cui è causa comunicata il 9.5.2018.
Tempestiva è, pertanto, la contestazione di cui è causa comunicata in data 9.5.2018.
Neppure condivisibile è l'invocazione della esimente di cui all'art. 51, comma 2, del D.lgs. 231/2007 che prevede “In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore
o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca
o da che li accetta in versamento e dalla banca Controparte_7
o da che ne effettua l'estinzione, salvo che il Controparte_7 soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.”.
A differenza di altre pronunce di questa Corte intervenute sul punto, poiché nel caso in esame la aveva eseguito una Parte_4 comunicazione del tutto incompleta non risultando i dati del soggetto pag. 10/12 che aveva eseguito la girata per l'incasso dell'assegno né dell'operatore bancario che aveva eseguito l'operazione, gli odierni appellati incidentali non possono invocare tale comunicazione quale adempimento della segnalazione prescritta dall'art.51 citato poiché carente dei dati completi relativi all'incasso, né emerge (anzi dalla nota del 16.2.18 emerge il contrario) che essi avessero la CP_5 certezza della comunicazione da parte dell' traente e pertanto CP_8 sono incorsi nell'illecito contestato;
si aggiunga altresì che al momento della richiesta di informazioni da parte della in CP_3 data 1.2.18 erano già decorsi i 30 giorni previsti dalla norma per effettuare la segnalazione (assegno negoziato a novembre 2017).
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Con riferimento all'appello incidentale è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato, laddove dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede;
-accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione al decreto n.738637 del 22.4.20 impugnato;
-condanna gli appellati principali al pagamento delle spese processuali del doppio grado in favore della controparte, spese liquidate in euro 1.278,00 oltre rimborso delle spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge quanto al primo grado e euro 1.458,00 oltre pag. 11/12 rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge quanto al presente grado.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza, quanto all'appello incidentale, dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 30.10.2025
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa Bernardina Cristofano
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 30.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2381/2022 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.4969/2022 pubblicata il
19.5.2022
TRA rappresentato e difeso ex lege Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
E
in persona del Procuratore Speciale Controparte_1 CP_2
, coobbligati in solido, rappresentati Parte_2 Parte_3
e difesi dagli avv.ti Fabio Preziosi e Federica Sandulli
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Napoli la CP_1
, il dott. e la dott.ssa
[...] Parte_2 Parte_3 proponevano opposizione avverso il decreto n. 738637/A/NA, notificato il 23 aprile 2020 dal
[...] con il quale era stata Controparte_3 loro comminata la sanzione amministrativa di € 3.000,00 a causa della violazione dell'art. 51, comma 1, D. Lgs. n.231/2007, per aver omesso di comunicare al l'operazione finanziaria effettuata in Parte_1 contrasto con l'art.49, comma 5, del citato decreto legislativo dal signor ossia per aver girato all'incasso l'assegno Controparte_4
0721716806-05 di € 1.158,92 privo della clausola di non trasferibilità.
I ricorrenti eccepivano a sostegno della opposizione: la nullità del decreto per essere stato emesso oltre il termine biennale di cui all'art.69, comma 2, del D. Lgs. n.231/07 previsto per la conclusione del procedimento amministrativo, la decadenza da parte del Parte_1 per aver provveduto a notificare la contestazione dell'infrazione oltre il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della legge 689/1981, la violazione del contraddittorio per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, il difetto di motivazione, l'applicabilità al caso di specie della esimente prevista al comma 2 dell'art. 51 del D. Lgs.
231/07, la riduzione della sanzione ai sensi del comma 1 bis all'art. 63 del medesimo decreto legislativo.
Si costituiva il insistendo per la conferma del decreto Parte_1 opposto, con vittoria di spese di lite.
Il Tribunale di Napoli, nell'accogliere parzialmente il ricorso, rideterminava in euro 160,00 la sanzione irrogata e compensava le spese di lite.
Proponeva appello principale il esponendo che Parte_1
-in data 2.3.2018 aveva ricevuto da presidio Controparte_5 antiriciclaggio e antiterrorismo, con nota prot. 9/2018, la segnalazione di illecito versamento di assegno bancario n 072171680605 in data 21.11.2017 per l'importo di euro 1.158,91 senza la clausola di intrasferibilità e senza alcuna comunicazione da parte degli intermediari interessati in violazione dell'art.51 co.1 del dlgs
231/2007;
pag. 2/12 -era stata emessa ordinanza ingiunzione di comminazione della sanzione amministrativa n.738637 del 23.4.2020 ritualmente notificata alle controparti per violazione dell'art. 51 co 1 del dlgs 231/2007,
-che la sentenza era errata sulla valutazione della sanzione applicabile disponendone la riduzione secondo la disposizione di cui all'art.63 D. Lgs 231/07 come modificato dall'art.9 bis della L.
136/2018 poiché il richiamato co.5 dell'art 63 fa riferimento, fatto salvo quanto previsto dall'art.49, alla fattispecie illecita prevista dall'art.50 del dlgs n.231/07 (che riguarda conti e libretti di risparmio anonimi), mentre il procedimento sanzionatorio de quo riguardava invece il caso previsto dall'art.51 del D. lgs n.231/2007 come modificato dal decreto legislativo n.90/2017 che stabilisce: “La violazione dell'obbligo di cui all'art. 51, comma 1, ...è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 15.000,00 euro”, chiedendo in totale riforma e annullamento della sentenza del
Tribunale di Napoli, il rigetto della opposizione ai provvedimenti dell'amministrazione, con ogni conseguenziale statuizione e convalida della sanzione perché fondata in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati avversando l'appello e rilevando che il
Giudice di prime cure aveva effettuato una interpretazione analogica della norma di cui all'art.63 comma 1 bis D. Lgs. 231/2007, prevedendo, in favore di essi ricorrenti, la riduzione della sanzione prevista sulla base della sussistenza delle circostanze di minore gravità previste all'art.67 del medesimo decreto, considerata l'assenza di precedenti violazioni della legge in oggetto e ritenendo la condotta meritevole di una pronuncia ispirata al principio del
“favor rei”.
Gli appellanti proponevano altresì appello incidentale eccependo:
pag. 3/12 -la violazione dell'art. 69 comma II del D. Lgs. 231/2007 avendo il GL confuso il termine stabilito per la conclusione del procedimento ex art.69, comma 2, D. Lgs. 231/2007 e quello decadenziale di cui all'art.14 L. 689/1981, rilevando la non correttezza dell'indicazione del dies a quo nel 14 marzo 2018 (data non rinvenibile in alcun atto e/o documento) e precisando che il termine biennale era stato superato sia considerando la data del 7.12.17 in cui la aveva Parte_4 effettuato la segnalazione della infrazione alla RTS, sia la data del
2 marzo 2018 in cui l'amministrazione aveva acquisito la comunicazione della Banca del 16 febbraio 2018 con cui venivano fornite tutte le informazioni richieste, atteso che l'ingiunzione era stata notificata il 23.4.20,
-la decadenza ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 689/1981 avendo la provveduto alla Controparte_3 contestazione solo con nota del 9 maggio 2018, ovvero a distanza di
137 giorni dalla presunta violazione, nonostante la segnalazione effettuata da e la tempestiva comunicazione Parte_5 dell'odierna esponente l'avessero posta nelle condizioni di rispettare il termine in parola,
-la erroneità del rigetto della eccezione relativa alla ratio sottesa all'art. 51 del D. Lgs. 231/2007 e, in particolare, alla esimente prevista al comma 2 del medesimo articolo risultando che vi era già stata tempestiva segnalazione della violazione da parte “di altro
Istituto di credito” (nella specie ), Parte_4
chiedendo, “1) In via principale: riformare la sentenza n. 4969/2022 del Tribunale di Napoli (R.G.N. 10383/2020), Dott. Giovanni Scotto Di
Carlo, emessa il 19 maggio 2022, per i motivi dell'appello incidentale sopra evidenziati e, per l'effetto, annullare il decreto sanzionatorio
n. 738637/A/NA, notificato il 23 aprile 2020 dal
[...] di Controparte_3
pag. 4/12 Napoli; 2) In via subordinata: confermare la sentenza n. 4969/2022 del
Tribunale di Napoli (R.G.N. 10383/2020), Dott. Giovanni Scotto Di
Carlo, emessa il 19 maggio 2022, per il motivo sopra evidenziato al punto I e, per l'effetto, rigettare l'appello principale proposto dal
; 3) In ogni caso: condannare Controparte al pagamento di Parte_1 spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
La causa era stata incardinata, in seguito al deposito dell'appello, presso la sezione Civile di questa Corte.
All'esito della prima udienza del 13.9.22 la Corte sezione Civile rinviava per la discussione all'udienza del 5.11.24, poi rinviata d'ufficio (decreto del Presidente di Sezione del 30.10.24) a quella del 29.4.25; nelle more, per effetto del decreto n. 402/2024 del
Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione.
Fissata l'udienza, la Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note di udienza, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
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In ordine all'appello principale si osserva che con il decreto n.738637 del 22.4.2020 si è contestata la violazione di cui all'art.51 comma 1 del decreto legislativo n.231/07 che prevede l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al titolo relativo, in particolare la norma dispone che “
1. I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni
o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri pag. 5/12 adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla
Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza”.
La violazione del predetto obbligo è sanzionata dal successivo articolo 63 comma 5 “
5. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo
51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro”; nel caso di specie il invocando la predetta norma, ha applicato la Parte_1 sanzione minima di euro 3.000.
La riduzione operata dal Tribunale in primo grado non è corretta avendo il Giudice applicato una norma che non si riferisce alla violazione dell'obbligo in esame bensì ad altre violazioni e questo a prescindere dalla retroattività o meno della norma.
Infatti il comma 1 bis dell'art.63 introdotto dal d.l. 119/18 convertito nella legge n.136/18 stabilisce “
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma
5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67”.
La norma si riferisce chiaramente alle sole violazioni di cui all'art.49 comma 5 (norma che riguarda le persone fisiche/giuridiche che trasferiscono somme a partire dai 3.000 euro); peraltro il pag. 6/12 novellato art.63 ripropone al comma 5 la medesima sanzione per la violazione dell'obbligo di comunicazione delle infrazioni qui in esame
“5. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro”.
Pertanto la riduzione della sanzione operata in primo grado non poteva essere operata in difetto di previsione legislativa.
Né, come pretendono gli appellati principali, può darsi valore al richiamo fatto in sentenza alla “minore gravità” prevista dal comma 1 bis (motivata dal Tribunale in considerazione del basso importo dell'assegno negoziato) in quanto la previsione riguarda pur sempre le violazioni di cui all'art.49 e non quella oggetto di causa, per la quale non è prevista (comma 5) alcuna riduzione per minore gravità.
Ne consegue la fondatezza dell'appello principale spiegato dal
. Parte_1
Infondati sono i motivi di appello incidentale (appello tempestivo: deposito 23.8.22 rispetto alla prima udienza del 13.9.22 e regolarmente notificato).
Quanto alla violazione del termine biennale previsto dall'art. 69, co.2, D. lgs n.231/07 (“il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente”) la sentenza non appare corretta nella indicazione della scansione temporale, ma rettificando i dati secondo la produzione documentale in atti,
l'eccezione risulta infondata.
Condivisibilmente (come rilevato anche dalla Corte di Appello di
Napoli nella pronuncia n.297/2025 prodotta in allegato alle note dagli appellanti incidentali) tale limite risulta ovviamente correlato al momento in cui l'Amministrazione sia posta in condizione di esercitare pag. 7/12 il potere sanzionatorio avendo acquisito piena contezza della violazione da parte del responsabile, per cui nell'ipotesi in cui, come nella specie, il potere sanzionatorio spetti alla stessa Autorità amministrativa preposta alla contestazione dell'illecito amministrativo, cumulando in sé anche tale potestà, è evidente che il termine biennale non possa che farsi decorrere dal momento in cui la predetta abbia avuto compiuta conoscenza della violazione.
Nel caso di specie la conoscenza della violazione va fatta coincidere al più con la segnalazione della nota della Controparte_5
Presidio Antiriciclaggio e Antiterrorismo avente pr. n. 9/2018 pervenuta al Ministero in data 2.3.2018 (prot. n. 34930, in atti) con la quale sono stati comunicati i dati anagrafici del soggetto
( che aveva girato per Persona_1 Controparte_6
l'incasso l'assegno bancario del 21.11.2017 di € 1.158,92, sopra soglia e privo della clausola di non trasferibilità, nonché i dati anagrafici dei responsabili dell'omessa segnalazione (gli odierni appellanti incidentali: quale operatore che aveva Parte_3 provveduto al controllo e alla negoziazione del titolo presso la filiale Banca n. 90 Napoli e responsabile della CP_5 Parte_2 filiale al momento della negoziazione); il procedimento è stato concluso in data 22.4.2020 con la emissione del decreto n.738637 irrogando la sanzione.
Nel calcolo del termine biennale occorre tuttavia tener conto del disposto dell'art.103 DL 18/2020 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), secondo cui “
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori
o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso
pag. 8/12 tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”.
Il procedimento era pendente al 23.2.2020 sicchè si applica la sospensione prevista ed aggiungendo i 52 giorni di cui al periodo sospeso si giunge proprio alla data del 23.4.20 in cui il provvedimento opposto (datato 22.4) è stato notificato agli appellati principali.
Il primo motivo del gravame incidentale è dunque infondato.
Parimenti infondata è la censura di violazione dell'art.14 legge n.689/81 atteso che il termine poteva decorrere solo dalla ricezione della nota del 2.03.2018 con la quale l'Amministrazione ha avuto la certezza dell'omessa segnalazione e nel contempo ha acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile, per cui la contestazione avvenuta il successivo 9.5.18 è avvenuta nel rispetto del termine di
90 gg.
L'art. 14 della l. 689/1981 testualmente prevede che gli estremi della violazione amministrativa debbano essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni dall'accertamento. E' consolidato in materia il principio secondo cui, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione stessa, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo pag. 9/12 necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione.
Nel caso in esame è da ritenere che il dies a quo del termine di decadenza non possa che decorrere dalla comunicazione pervenuta il
Part
2.3.18 con la quale la , in risposta alla richiesta della CP_5 dell'1.2.18, ha comunicato i dati anagrafici del soggetto ( CP_4
) che ha girato per l'incasso l'assegno Filiale
[...] Parte_4
1 di Napoli n. 0721716806 di Euro 1.158,92, sopra soglia senza la clausola di non trasferibilità, rappresentando contestualmente che non era stata effettuata alcuna segnalazione in merito e comunicando i dati dell'operatore e del responsabile di filiale. Tempestiva è, pertanto, la contestazione di cui è causa comunicata il 9.5.2018.
Tempestiva è, pertanto, la contestazione di cui è causa comunicata in data 9.5.2018.
Neppure condivisibile è l'invocazione della esimente di cui all'art. 51, comma 2, del D.lgs. 231/2007 che prevede “In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore
o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca
o da che li accetta in versamento e dalla banca Controparte_7
o da che ne effettua l'estinzione, salvo che il Controparte_7 soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.”.
A differenza di altre pronunce di questa Corte intervenute sul punto, poiché nel caso in esame la aveva eseguito una Parte_4 comunicazione del tutto incompleta non risultando i dati del soggetto pag. 10/12 che aveva eseguito la girata per l'incasso dell'assegno né dell'operatore bancario che aveva eseguito l'operazione, gli odierni appellati incidentali non possono invocare tale comunicazione quale adempimento della segnalazione prescritta dall'art.51 citato poiché carente dei dati completi relativi all'incasso, né emerge (anzi dalla nota del 16.2.18 emerge il contrario) che essi avessero la CP_5 certezza della comunicazione da parte dell' traente e pertanto CP_8 sono incorsi nell'illecito contestato;
si aggiunga altresì che al momento della richiesta di informazioni da parte della in CP_3 data 1.2.18 erano già decorsi i 30 giorni previsti dalla norma per effettuare la segnalazione (assegno negoziato a novembre 2017).
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Con riferimento all'appello incidentale è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato, laddove dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede;
-accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione al decreto n.738637 del 22.4.20 impugnato;
-condanna gli appellati principali al pagamento delle spese processuali del doppio grado in favore della controparte, spese liquidate in euro 1.278,00 oltre rimborso delle spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge quanto al primo grado e euro 1.458,00 oltre pag. 11/12 rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge quanto al presente grado.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza, quanto all'appello incidentale, dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 30.10.2025
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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