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Ordinanza 10 marzo 2025
Ordinanza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Quarta sezione civile
R.G. 5660 / 2024
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Rana Presidente
dott.ssa Raffaella Simone Giudice est.
dott. Michele De Palma Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5660/2024 promossa da:
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Graziano Saudella, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec
OPPONENTE
contro
(P.IVA ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Annalisa Ladisa, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
indirizzo pec
OPPOSTA Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 6.6.2024 proponeva opposizione avverso il provvedimento reso Parte_2
all'udienza di verifica del 05.12.2023 e comunicatole in data 06.05.2024, con il quale il G.D. del aveva reso esecutivo lo stato passivo delle domande tardive della Controparte_1
procedura, rigettando la domanda di insinuazione nel passivo del , avente ad oggetto la CP_1
richiesta di restituzione del deposito cauzionale dell'importo di €. 5.000,00, a suo tempo versato in forza di contratto di locazione per uso diverso da quello abitativo, sottoscritto in data 26.08.2019,
relativo all'unità immobiliare sita in Bari alla via Antonio Lucarelli n. 36, già di proprietà della fallita società Controparte_1
Esponeva la ricorrente che il G.D., in accoglimento della proposta del Curatore, aveva rigettato l'istanza di ammissione in prededuzione, ex art. 101, ultimo comma, L.F., ritenendo non provato, né
documentabile, il ritardo dell'invio dell'istanza di ammissione per causa non imputabile.
L'opponente censurava il decreto, sostenendo che il Curatore era subentrato nel contratto di locazione, ai sensi dell'art.80 L.F. e che il deposito cauzionale, al termine del rapporto, doveva essere restituito secondo la disciplina dei crediti prededucibili, in quanto non contestato per esistenza, collocazione ed ammontare, sorto dopo la dichiarazione di fallimento e non necessitante di accertamento con le modalità di cui al capo V (artt. da 92 a 103 l.f.), con conseguente esclusione dell'inammissibilità per tardiva formulazione della domanda.
Costituitasi con memoria dell'8.10.2024, la Curatela fallimentare contestava l'opposizione, che chiedeva rigettarsi, con vittoria di spese, deducendo che la necessità dell'istanza d'insinuazione al passivo e dell'accertamento anche per i crediti prededucibili garantiva a tutti i creditori trasparenza ed uniformità dei criteri nella ripartizione. Il procedimento, istruito in via documentale, è stato riservato per la decisione all'udienza del
10.2.2025, celebrata con la modalità cartolare, previa concessione di termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
--------------------
L'opposizione è infondata.
Dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale ha dichiarato il fallimento della con sentenza del 24.3.2021 ed ha fissato l'udienza del 15.6.2021 per la Controparte_1
verifica dello stato passivo.
Emerge altresì dagli atti che la ricorrente ha rilasciato in data 20.9.2021 l'immobile a destinazione commerciale, detenuto in forza del contratto di locazione del 26.1.2019, dichiarando nel relativo verbale di non voler rinunciare alla restituzione del deposito cauzionale di € 5.000,00.
Nella domanda di ammissione al passivo del 30.10.2023 l'opponente ha quindi dato atto di aver comunicato via pec alla locatrice, in data 09 giugno 2020, formale recesso e d'aver maturato dalla detta data di risoluzione del contratto di locazione, il diritto alla restituzione della cauzione,
invocando il riconoscimento della prededuzione.
Lo stato passivo delle domande tardive, dichiarato esecutivo con decreto del 5.12.2023, riporta la domanda di ammissione dell'indicato credito in prededuzione e la qualificazione in chirografo da parte del curatore, con proposta in ogni caso di rigetto per tardiva presentazione della domanda e mancata documentazione della non imputabilità del ritardo.
Va osservato in diritto che “Nel caso di fallimento del locatore, il diritto alla restituzione del
deposito cauzionale sorge per effetto della cessazione del rapporto locativo e del rilascio
dell'immobile locato, con la conseguenza che il corrispondente credito del conduttore, oggetto di
domanda di insinuazione al passivo fallimentare, deve essere ammesso al passivo del locatore fallito come credito prededucibile, trattandosi di un credito nascente da obbligazione sorta,
successivamente alla dichiarazione di fallimento, a carico della massa ed in capo all'organo
gestorio della procedura, obbligazione alla quale quest'ultimo è tenuto in conseguenza del
subentro ex lege nel contratto di locazione, ai sensi dell'art. 80 l. fall.”. ( Cfr Cass. n.4635/2025).
Va altresì rilevato che “in tema di insinuazione al passivo i crediti prededucibili, sorti prima o
dopo la dichiarazione di fallimento, salvo che non risultino contestati per collocazione ed
ammontare ovvero siano sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione dei compensi di cui all'art.
25 l.fall., devono essere accertati nelle forme della verifica dello stato passivo e sono soggetti ai
termini di decadenza previsti per le domande tardive dall'art. 101, commi 1 e 4, l.fall., ben potendo
l'epoca di maturazione del credito, tuttavia, assumere rilievo ai fini della non imputabilità del
ritardo” ( Cfr. Cass. Sez.I, n.17594/2019).
La Suprema Corte ha poi chiarito che “ L'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della
procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 101, commi 1 e 4,
l.fall.; tale insinuazione, tuttavia, incontra un limite temporale, da individuarsi - in coerenza e
armonia con l'intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi
costituzionali di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui
all'art. 24 Cost. - nel termine di un anno, espressivo dell'attuale sistema in materia, decorrente dal
momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare.; id.
n.3872/2020).
Nel caso di specie, dunque, il credito, di natura prededucibile in forza del principio di diritto innanzi richiamato, sorto con il rilascio del 20.9.2021, è stato richiesto con domanda successiva di oltre due anni alla data di maturazione, senza allegazione e dimostrazione di qualsivoglia ragione giustificativa della non imputabilità del ritardo.
Per tali ragioni l'opposizione va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi del
D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con ricorso del 6.6.2024, da nei confronti della avverso il Parte_2 Controparte_1
decreto di esecutività dello stato passivo del 5.12.2024, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposta Curatela,
liquidate in € 2.048,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 10.3.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana
Il Giudice est.
Dott.ssa Raffaella Simone
Quarta sezione civile
R.G. 5660 / 2024
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Rana Presidente
dott.ssa Raffaella Simone Giudice est.
dott. Michele De Palma Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5660/2024 promossa da:
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Graziano Saudella, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec
OPPONENTE
contro
(P.IVA ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Annalisa Ladisa, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
indirizzo pec
OPPOSTA Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 6.6.2024 proponeva opposizione avverso il provvedimento reso Parte_2
all'udienza di verifica del 05.12.2023 e comunicatole in data 06.05.2024, con il quale il G.D. del aveva reso esecutivo lo stato passivo delle domande tardive della Controparte_1
procedura, rigettando la domanda di insinuazione nel passivo del , avente ad oggetto la CP_1
richiesta di restituzione del deposito cauzionale dell'importo di €. 5.000,00, a suo tempo versato in forza di contratto di locazione per uso diverso da quello abitativo, sottoscritto in data 26.08.2019,
relativo all'unità immobiliare sita in Bari alla via Antonio Lucarelli n. 36, già di proprietà della fallita società Controparte_1
Esponeva la ricorrente che il G.D., in accoglimento della proposta del Curatore, aveva rigettato l'istanza di ammissione in prededuzione, ex art. 101, ultimo comma, L.F., ritenendo non provato, né
documentabile, il ritardo dell'invio dell'istanza di ammissione per causa non imputabile.
L'opponente censurava il decreto, sostenendo che il Curatore era subentrato nel contratto di locazione, ai sensi dell'art.80 L.F. e che il deposito cauzionale, al termine del rapporto, doveva essere restituito secondo la disciplina dei crediti prededucibili, in quanto non contestato per esistenza, collocazione ed ammontare, sorto dopo la dichiarazione di fallimento e non necessitante di accertamento con le modalità di cui al capo V (artt. da 92 a 103 l.f.), con conseguente esclusione dell'inammissibilità per tardiva formulazione della domanda.
Costituitasi con memoria dell'8.10.2024, la Curatela fallimentare contestava l'opposizione, che chiedeva rigettarsi, con vittoria di spese, deducendo che la necessità dell'istanza d'insinuazione al passivo e dell'accertamento anche per i crediti prededucibili garantiva a tutti i creditori trasparenza ed uniformità dei criteri nella ripartizione. Il procedimento, istruito in via documentale, è stato riservato per la decisione all'udienza del
10.2.2025, celebrata con la modalità cartolare, previa concessione di termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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L'opposizione è infondata.
Dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale ha dichiarato il fallimento della con sentenza del 24.3.2021 ed ha fissato l'udienza del 15.6.2021 per la Controparte_1
verifica dello stato passivo.
Emerge altresì dagli atti che la ricorrente ha rilasciato in data 20.9.2021 l'immobile a destinazione commerciale, detenuto in forza del contratto di locazione del 26.1.2019, dichiarando nel relativo verbale di non voler rinunciare alla restituzione del deposito cauzionale di € 5.000,00.
Nella domanda di ammissione al passivo del 30.10.2023 l'opponente ha quindi dato atto di aver comunicato via pec alla locatrice, in data 09 giugno 2020, formale recesso e d'aver maturato dalla detta data di risoluzione del contratto di locazione, il diritto alla restituzione della cauzione,
invocando il riconoscimento della prededuzione.
Lo stato passivo delle domande tardive, dichiarato esecutivo con decreto del 5.12.2023, riporta la domanda di ammissione dell'indicato credito in prededuzione e la qualificazione in chirografo da parte del curatore, con proposta in ogni caso di rigetto per tardiva presentazione della domanda e mancata documentazione della non imputabilità del ritardo.
Va osservato in diritto che “Nel caso di fallimento del locatore, il diritto alla restituzione del
deposito cauzionale sorge per effetto della cessazione del rapporto locativo e del rilascio
dell'immobile locato, con la conseguenza che il corrispondente credito del conduttore, oggetto di
domanda di insinuazione al passivo fallimentare, deve essere ammesso al passivo del locatore fallito come credito prededucibile, trattandosi di un credito nascente da obbligazione sorta,
successivamente alla dichiarazione di fallimento, a carico della massa ed in capo all'organo
gestorio della procedura, obbligazione alla quale quest'ultimo è tenuto in conseguenza del
subentro ex lege nel contratto di locazione, ai sensi dell'art. 80 l. fall.”. ( Cfr Cass. n.4635/2025).
Va altresì rilevato che “in tema di insinuazione al passivo i crediti prededucibili, sorti prima o
dopo la dichiarazione di fallimento, salvo che non risultino contestati per collocazione ed
ammontare ovvero siano sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione dei compensi di cui all'art.
25 l.fall., devono essere accertati nelle forme della verifica dello stato passivo e sono soggetti ai
termini di decadenza previsti per le domande tardive dall'art. 101, commi 1 e 4, l.fall., ben potendo
l'epoca di maturazione del credito, tuttavia, assumere rilievo ai fini della non imputabilità del
ritardo” ( Cfr. Cass. Sez.I, n.17594/2019).
La Suprema Corte ha poi chiarito che “ L'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della
procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 101, commi 1 e 4,
l.fall.; tale insinuazione, tuttavia, incontra un limite temporale, da individuarsi - in coerenza e
armonia con l'intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi
costituzionali di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui
all'art. 24 Cost. - nel termine di un anno, espressivo dell'attuale sistema in materia, decorrente dal
momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare.; id.
n.3872/2020).
Nel caso di specie, dunque, il credito, di natura prededucibile in forza del principio di diritto innanzi richiamato, sorto con il rilascio del 20.9.2021, è stato richiesto con domanda successiva di oltre due anni alla data di maturazione, senza allegazione e dimostrazione di qualsivoglia ragione giustificativa della non imputabilità del ritardo.
Per tali ragioni l'opposizione va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi del
D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con ricorso del 6.6.2024, da nei confronti della avverso il Parte_2 Controparte_1
decreto di esecutività dello stato passivo del 5.12.2024, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposta Curatela,
liquidate in € 2.048,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 10.3.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana
Il Giudice est.
Dott.ssa Raffaella Simone